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Concorso 51 REFERENDARI TAR - 2025
1846 messaggi, letto 135890 volte

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Il bando di concorso
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: . Sono colpita 22/03/2026 17:31:15
Buon per te
Rispondi

Da: Dico la mia.22/03/2026 18:10:00
Vabbè, pensi davvero che chi si presenta al concorso Tar non abbia capacità argomentativa? Dai su, non scherziamo. Tutti abbiamo argomentato, non siamo mica alle elementari.
Rispondi

Da: dm2479  1  - 22/03/2026 19:23:11
Diciamo che io, te e Natalino Irti non argomentiamo proprio nello stesso modo. In quello è tutta la differenza.
Esistono lavori nei quali bisogna trovare il buono e l'incoraggiante in quasi tutto.
Fare il commissario del concorso Tar decisamente non è tra questi.
Rispondi

Da: Dico la mia.22/03/2026 19:54:47
Si, ma non sconfinare negli eccessi. Tra riportare acriticamente I paragrafi del compendio Simone e argomenti come Irti, c'è una via di mezzo. Tutti abbiamo argomentato, tutti abbiamo fatto un ragionamento, chi meglio e chi peggio. Non esiste un manuale o un trattato che ti fa vincere il concorso se ne riporti i paragrafi, benché attinenti, ma senza una applicazione ragionata. Poi, ognuno pensi quel che vuole. A risultati usciti, ognuno Si farà il suo esame di coscienza.
Rispondi

Da: . Sono colpita 22/03/2026 22:45:19
L'argomentazione logica di pregio è prerogativa di pochi
Fidati
Il resto è noia
Rispondi

Da: Rhmmmmmnmmm23/03/2026 12:54:58
Cosa ne pensate delle dichiarazioni circa la decisione del csm nella preparazione delle tracce di magistratura e nell'individuare prevwntivamente tra i candidati i futuri magistrati?
Rispondi

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Da: dm2479 23/03/2026 13:04:25
Penso che se postassi il link potremmo capire di cosa parli
Rispondi

Da: Hurrah23/03/2026 14:29:21
https://comozero.it/attualita/como-e-lo-scontro-istituzionale-sul-faro-il-ricorso-al-tar-e-lultima-arma-del-sindaco-per-sostenere-la-propria-smania-di-comando/

Evvai un'altro politico con le scoregge nel cervello che invece di prendere atto di fatti ovvi permetterà ai tarristi l'ennesima masturbazione mentale che porterà a un parto di giurisprudenza creativa!
Rispondi

Da: . Sono colpita 23/03/2026 17:15:49
Comunque sta vincendo il NO
Rispondi

Da: Ha vinto il NO23/03/2026 17:32:52
......emmenomale altrimenti finiVa come negli States dove la Corte Suprema regge il sacco ai predoni condannati
Rispondi

Da: . Sono colpita 23/03/2026 19:05:42
Per fortuna questo è un forum di persone che hanno accesso ai concorsi superiori….

Penso che mi cercherò il forum dell'uncinetto

Buona continuazione….
Rispondi

Da: Cumgranosalis 23/03/2026 21:25:44
https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2025/03/08/AllegatiPDF/Consiglio%20di%20Stato%201406_2025.pdf

Sentenza di Simonetta su quote latte..

Se si contestava la stessa attribuzione del potere, c'era nullità degli atti presupposti.

Se i criteri di calcolo, annullabilità?

Cosa avevano contestato i nostri 80 e passa eroi?
Rispondi

Da: . Sono colpita 24/03/2026 07:31:52
Ma la cosa interessante è che:

In materia di quote latte, è inammissibile il ricorso collettivo proposto da alcuni produttori per dedurre l'estinzione dei crediti per prescrizione ovvero per compensazione (2). Cfr https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202103092&nomeFile=202108488_11.html&subDir=Provvedimenti

Mentre io l'ho dichiarato ammissibile su base soggettiva 😂😂😂 (praticamente il contrario)
Rispondi

Da: terresti gente di merda24/03/2026 09:41:46
dovreste solo vergognarvi di fare le risatine
Rispondi

Da: f.INPS24/03/2026 09:53:28
@cumgrano

mi ero posta lo stesso problema quando ho letto diversi interventi fa alcuni dei forumisti (mi pare di capire veterani in materia di concorso al tar) che scrivevano di aver accolto perchè la soluzione del rigetto sembrava un pò "imboccata" dalla commissione nella elaborazione della traccia.. e spulciando sono inciampata nella stessa sentenza, con annesse pippe mentali.

Ora non ricordo nei dettagli la legge allegata in sede di concorso che mi pare riguardasse il quantum.. vedremo.
La traccia è formulata in maniera ampia spero per consentire una doppia via di fuga.
Rispondi

Da: f.INPS24/03/2026 09:57:12
che poi la questione riguardava il motivo di inammissibilità per tardività.. quindi non il rigetto pardon
Rispondi

Da: dm2479 24/03/2026 10:35:36
Grazie per avere rintracciato la decisione, Cumgranosalis

noto che era una decisione piuttosto scarna, anche se certamente per più profili attinente alla nostra traccia. Mancava, crucialmente, la questione della sopravvenienza normativa.
Rispondi

Da: f.INPS24/03/2026 11:05:14
insieme a quella segnalata da @cumgrano, avevo trovato anche un tar lombardia

Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2560 del 2025
ECLI:IT:TARMI:2025:2560SENT


Sintesi
Fonte verificata
·
Giustizia Amministrativa
Fatto
Una società agricola impugna cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per prelievo supplementare quote latte relativo alla campagna lattiera 2001, per un importo complessivo di euro 58.629,00. La società contesta sia vizi formali della cartella (difetto di motivazione, omessa comunicazione di avvio del procedimento) sia il merito della pretesa (illegittimità del prelievo, errato calcolo degli interessi, compensazioni non contabilizzate), nonché la decadenza e prescrizione del credito. L'amministrazione eccepisce l'inammissibilità delle censure di merito per giudicato, essendo stata la medesima imputazione di prelievo già impugnata dalla società e respinta con sentenza del TAR Lazio passata in giudicato.

Massima
In materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione di crediti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura può essere impugnata esclusivamente per vizi propri, mentre i vizi attinenti alla determinazione sostanziale del debito e alla legittimità della pretesa devono essere dedotti mediante tempestiva impugnazione degli atti prodromici. La definitività del prelievo supplementare, conseguente alla mancata o tardiva impugnazione degli atti di accertamento, preclude la possibilità di contestare in sede di impugnazione della cartella esattoriale anche il contrasto della pretesa con il diritto dell'Unione europea, in applicazione del principio di stabilità dei rapporti giuridici.

I crediti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura relativi al prelievo supplementare quote latte non hanno natura tributaria, configurandosi quali misure patrimoniali imposte in attuazione di normative comunitarie finalizzate alla regolazione del mercato agricolo. Conseguentemente, non trovano applicazione i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 per i crediti tributari, essendo tali crediti soggetti esclusivamente alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 del codice civile. Non è applicabile né la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. per le obbligazioni periodiche, trattandosi di autonome obbligazioni per ciascuna annata lattiero-casearia, né il termine quadriennale di cui all'art. 3, par. 1, del regolamento CE n. 2899/1995, che presuppone irregolarità idonee a incidere sul bilancio dell'Unione europea, evenienza non ricorrente nel sistema delle quote latte.

La prescrizione decennale si applica anche agli interessi sul prelievo supplementare, non configurandosi questi come debiti periodici. L'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, primo comma, cod. civ. si verifica anche in caso di domanda di accertamento negativo proposta dal debitore, purché il creditore si costituisca in giudizio dimostrando interesse per il proprio diritto. Costituiscono altresì atti interruttivi della prescrizione le richieste di rateizzazione presentate dal produttore. Grava sul creditore l'onere di fornire prova idonea, di regola documentale, dell'intervenuta interruzione della prescrizione.

Esito
Ricorso dichiarato in parte inammissibile (per le censure relative al merito della pretesa, precluse dal giudicato formatosi sul precedente giudizio avente ad oggetto l'imputazione di prelievo) e in parte respinto nel merito (per le censure relative a vizi formali della cartella, decadenza e prescrizione). Spese compensate.
Rispondi

Da: Dico la mia.24/03/2026 11:18:19
Perdonatemi ma tutte le sentenze che citate, e che immagino molti di noi abbiano controllato già subito dopo il concorso (per farsi una idea, almeno io ho fatto così), hanno doversi esiti dovuti a diversi elementi del fatto storico - concreto, che nella nostra traccia non ci sono. Ecco perchè la nostra traccia era aperta a diverse soluzioni. Praticamente la commissione ha, secondo me, preso tutte le questioni legate alla vicenda delle quote latte e le ha sbattute nella traccia, senza ancorarle a dati di fatto precisi, proprio per vedere i diversi ragionamenti logici che il candidato può fare. Ripeto, se la sentenza procede coerentemente ed è correttamente argomentata, va bene. Non vi fissate sugli esiti delle sentenze che state leggendo
Rispondi

Da: Fiorello  1  - 24/03/2026 11:22:54
Per sono colpita...
Io, come molti, ho ritenuto ammissibile il ricorso collettivo perché se non erro l'eccezione  era formulata come pregiudiziale di rito...se non l'avessi ritenuto ammissibile avrei dovuto trattare tutto con il fuori sentenza.
Rispondi

Da: f.INPS24/03/2026 11:46:32
@dico la mia
hai perfettamente ragione e infatti chiudo con il trip che mi ha presa.

Però nel rileggere ossessivamente la sentenza di Simonetti, in risposta alla domanda di Cumgranosalis, ho trovato un passaggio forse rassicurante sulla questione del contrasto con la normativa ue

"in materia di quote latte, il contrasto
con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere,
ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons.
Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della
Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l'incompatibilità della
normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte,
ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri
relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari"
Rispondi

Da: dm2479 24/03/2026 11:56:13
Comunque, relativizziamo: la sentenza non era scritta da Simonetti, che faceva solo parte del collegio. Magari è pure rimasto in minoranza..
Rispondi

Da: f.INPS24/03/2026 12:19:47
@Dm
certo.
Ho cercato più che altro una tesi a sostegno di quello che ho scritto in sede di prove. Ma molte altre sentenze sostengono esattamente il contrario

Buona giornata a tutti
Rispondi

Da: dm2479  1  - 24/03/2026 12:30:47
Confermo la mia impressione che nella sentenza, come tanti hanno già detto, la commissione non cerchi una certa affermazione di una particolare posizione giuridica, ma una ordinata e motivata soluzione delle varie questioni, non importa in quale senso purché non abnorme o immotivato
Rispondi

Da: roulette russa24/03/2026 12:58:40
qualcuno sa se sia ancora in fase di svolgimento la valutazione dei titoli?
Rispondi

Da: . Sono colpita 25/03/2026 10:11:39
@Fiorello
Esattamente il mio stesso ragionamento
Solo che la motivazione dell ammissibilità si giocava sul piano oggettivo e della non contraddizione tra le situazioni azionate, mentre io ho ritenuto di allineare il tutto sul piano della soggettività omogenea dei ricorrenti (tutti produttori) ritenendo sempre possibile la riunione e, quindi, a maggior ragione il ricorso collettivo

Mah!
Vediamo cosa succederà
Rispondi

Da: e poi dm25/03/2026 11:00:32
andate a lavorare!!!!!!!!
Rispondi

Da: dm2479 25/03/2026 11:54:43
Caro, io il lavoro ce l'ho, e pure tanto.
Tu vai a ritirare la Naspi..
Rispondi

Da: Fiorello  1  - 25/03/2026 13:29:25
Per sono colpita....io ho motivato ammissibilità perché atti omogenei e per identità delle situazioni sostanziali fatte valere in giudizio
Rispondi

Da: Fiorello  1  - 25/03/2026 13:43:33
L'importante era comunque ritenere ammissibile il ricorso collettivo. Avevo capito che "in materia di quote latte, è inammissibile il ricorso collettivo proposto da alcuni produttori per dedurre l'estinzione dei crediti per prescrizione ovvero per compensazione" ...non ho letto la sentenza da te postata.
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