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Concorso 51 REFERENDARI TAR - 2025
1846 messaggi, letto 135918 volte

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Da: Fiorello 17/03/2026 15:48:01
Uffa 3 concordo su graduazione..... ma posso aver sbagliato... eppure ci ho pensato abbastanza  perchè la logica mi induceva a trattare prima la prescrizione, ma la formulazione della traccia mi ha portato a rispettare l'ordo quaestionum riportate dalle ricorrenti
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Da: Fiorello 17/03/2026 15:48:39
riportato....
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Da: uffa3 17/03/2026 15:53:27
Fiorello a mio avviso non hai sbagliato. La tua scelta è senz'altro condivisibile e coerente con la prassi giurisprudenziale. Il terzo motivo della prescrizione poteva essere dichiarato assorbito (nel caso di accoglimento di uno dei primi due) oppure essere affrontato dopo il rigetto dei primi due.
Ove fosse stato l'unico motivo fondato poteva senz'altro essere esaminato per primo con assorbimento degli altri due per ragioni di economia processuale.

Questo è quanto ci ho capito io dell'ordine di trattazione, ma potrei sbagliare
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Da: XXX17/03/2026 15:54:32
io ho esordito dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire, in quanto la pretesa impositiva dell'Agea si è ormai consolidata per essere divenuti incontestabili gli atti presupposti, i quali o non sono stati impugnati oppure i relativi ricorsi sono stati rigettati o dichiarati perenti
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Da: Per XXX17/03/2026 15:57:03
Anche io, in parte inammissibile, in parte rigettato. Rigettate le domande risarcitorie e ritenuto ammissibile il ricorso collettivo.
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Da: dm2479  1  - 17/03/2026 16:16:16
Ci mancherebbe, Uffa3,

per il pochissimo che vale, ritengo che rispettare l'ordine dei motivi dei ricorrenti fosse giustissimo e mettesse al riparo da ogni contestazione.
Ho solo voluto rischiare una variante, sostenendo (perché nessuno poteva smentirmi, non esistendo l'atto introduttivo del giudizio nel mondo reale) che, valendomi dei poteri del giudice di interpretazione della domanda, qualificavo l'ordine delle questioni dei ricorrenti come accidentale (anche nella parte in cui si diceva "in subordine"), e non espressamente voluto per scopi difensivi.
In realtà, mi basavo sulla mia personale esperienza, perché quando un avvocato mi mette la prescrizione in estremo subordine vuole generalmente dire che non ci crede per nulla neanche lei/lui
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Da: uffa3  1  - 17/03/2026 16:21:45
Credo che ogni scelta sia condivisibile purché ben argomentata.
Il mio intervento non era una critica alle altre soluzioni ma solo il mio punto di vista sulle numerose e complesse questioni che la traccia poneva.
Anche l'ammissibilità dell'intervento, seppur non contestata, richiedeva in chiusura dell'esame delle questioni preliminari, una pronuncia del giudice sulla ammissibilità o meno dell'intervento. Peraltro c'è una plenaria dello scorso anno sul punto che avrebbe potuto portare alla inammissibilità dell'intervento ma a mio avviso non era strettamente pertinente, o almeno non lo era per la scelta e l'impostazione che ho fatto e dato io. Quindi intervento ammissibile anche per me
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Da: Dico la mia.17/03/2026 16:44:55
Come dice correttamente DM, le informazioni della traccia erano volutamente generiche o addirittura inesistenti. Quindi, si potevano sostenere molte tesi, mancando elementi dettagliati e precisi. Questo depone per premiare il ragionamento e la coerenza lungo l'intera sentenza. Se i punti sono ben motivati e confortati dai dati di fatto presenti nella traccia, valorizzati adeguatamente per le proprie esigenze, il voto non può che essere positivo.
Il rischio insito nella traccia era dato dalla sua complessità, ovvero tantissimi punti su cui pronunciarsi. Se te ne sei dimenticato anche uno solo, pur minore, non si transige secondo me, perché il giudice deve pronunciarsi su tutto quanto chiesto o, quanto meno, spiegare perché su un punto non si è pronunciato. Ma mai dimenticare qualcosa. Assolutamente. (così mi hanno detto ad un corso seguito).
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Da: uffa3 17/03/2026 16:46:49
Dico la mia.

Concordo con te
Rispondi

Da: . Sono colpita 17/03/2026 17:45:18
Il giudice si pronuncia sulle domande, non sui punti (a mio avviso)
In ogni caso concordo con chi ha dichiarato alcune domande inammissibili altre infondate (e quindi le ha rigettate)
Concordo anche sul fatto che la complessità della traccia risiedesse nella moltitudine di questioni da trattare, un micro sistema frammentato da ricostruire coerentemente
Per il resto: in bocca al lupo a noi tutti
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Da: Dico la mia. 1  - 17/03/2026 18:03:57
X . Sono colpita
Perdonami, non volevo usare un temrine tecnico perlando di "punti". Sono stato volutamente generico e atecnico, intendevo dire che occorreva non dimenticarsi di prendere posizioni su tutto quello che lo imponeva. Se, per esempio, quancuno si è dimenticato di trattare la quesione di incostituzionalità o una domanda risarcitoria, è certamente già fuori. Intendevo semlicemente questo.
Rispondi

Da: uffa3 17/03/2026 18:09:41
Sono colpita

In questo contesto punti e domande sono la stessa cosa. O, meglio, nella terza prova ogni punto (domanda o eccezione) desumibile dal testo dato corrispondeva, verosimilmente, ad una domanda del ricorrente o del resistente su cui ci si doveva pronunciare
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Da: uffa3  2  - 17/03/2026 18:11:47
Ed ecco spiegato il grande guazzabuglio che era sta traccia, ma penso che la difficoltà maggiore stesse nel metterle in ordine in 8 ore piuttosto che nella complessità profonda delle questioni date
Rispondi

Da: . Sono colpita 17/03/2026 18:15:51
Proprio così
Rispondi

Da: . Sono colpita 17/03/2026 18:18:09
Uffa3

Punti a domande possono coincidere, ma se per ogni punto non c'è la relativa domanda il giudice di deve pronunciare solo sulle domande
Tutto qui
Rispondi

Da: uffa3  1  - 17/03/2026 18:23:16
Certo, concordo, ma io intedo per "punto" la domanda o l'eccezione, non gli argomenti a supporto delle stesse
Rispondi

Da: spaesato17/03/2026 19:02:22
io non sapevo che pesci prendere
ho cagato nella busta e ho consegnato
spero non mi rintraccino
Rispondi

Da: . Sono colpita 17/03/2026 19:24:37
Per dico la mia

Certamente, ci confrontiamo civilmente su aspetti dell prova
Rispondi

Da: x spaesato 1  - 17/03/2026 20:07:00
Bella poesia! Ti sei ispirato a Ungaretti?
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Da: Ciaociao9117/03/2026 21:31:05
Io ho chiuso in rito... ho detto che c'era giurisdizione del giudice civile e trattato tutto fuori sentenza...

Mi sa che è meglio che mi metto a studiare per il prossimo...

):
Rispondi

Da: . Sono colpita 17/03/2026 21:43:57
Era giurisdizione esclusiva GA

«
Rispondi

Da: Per Ciaociao9117/03/2026 22:37:34
Dipende tutto da come hai motivato! Sulla questione si erano pronunciate le sezioni unite della Cassazione, quindi evidentemente si era posto il dubbio!

Sono colpita, molto simpatica!
Rispondi

Da: CdC tutta la vita non hai nessuno sopra17/03/2026 23:27:31
Almeno la metà delle volte il CdS praticamente dà dei coglioni ai giudici di primo grado e ciò non è bello.
Rispondi

Da: . Sono colpita 17/03/2026 23:53:20
Sarò antipatica a qualcuno, mi dispiace

questo dice il CPA (giurisdizione esclusiva) quindi era tutta discesa se si sceglieva di percorrere questa strada.

Se qualcuno ha preferito motivare in senso contrario, avrà affrontato in salita l'argomento (con l'aggiunta di dover pure richiamare gli argomenti delle sezioni unite, che -sono sincera- non ho letto)
Rispondi

Da: . Sono colpita 17/03/2026 23:58:51

Ti riferivi a questa?

CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - ordinanza 18 ottobre 2018* (sull'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di controversie concernenti le c.d. quote latte).
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Da: e poi dm18/03/2026 10:15:00
farebbe il giudice...come no...sta sempre a cazzeggiare qui sopra...ha tempo di scrivere sproloqui.......assurdo! cambiamo questa magistratura!!!!!!
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Da: Per sono colpita 1  - 18/03/2026 10:21:46
Sì, si tratta della n. 33682!
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Da: Cumgranosalis 18/03/2026 10:46:19
Premetto che non sono magistrato..

Quanto all'ordine delle questioni, subito dopo la giurisdizione, ho immaginato di trattare:
i primi due motivi rispetto ai quali veniva eccepita la inammissibilità (avendo accolto inammissibilità ho trattato merito fuori sentenza);
poi intervento ad adiuvandum, memoria che avrebbe comportato improcedibilità sempre in rito, rigetto qlc percheÌ la norma non si applicava al caso di specie (carenza requisito della rilevanza)

Poi prescrizione

Per grandissime linee perché non ricordo esattamente..

Mi piacerebbe conoscere il parere di uffa3 e dm
Rispondi

Da: Cumgranosalis  1  - 18/03/2026 10:50:31
Scusate, ho dimenticato che subito dopo giurisdiz ho dichiarato ammissibile il ricorso collettivo, poi ho esaminato gli altri motivi come nell'ordine indicato più sopra
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Da: Per sopra18/03/2026 10:52:51
Io un po' diverso:
1 ammissibilità ricorso collettivo
2 inammissibilità primi due motivi
3 rigetto prescrizione
4 rigetto qlc
5 rigetto domande risarcitorie

A grandi linee da quanto possa ricordare
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