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Concorso 51 REFERENDARI TAR - 2025
2281 messaggi, letto 153982 volte

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Il bando di concorso
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: dm2479 28/03/2026 07:41:47
Caro Keith,

Gratteri ha giustamente osservato che i social ci hanno permesso di avere la prova di quanto idiota sia la maggior parte delle persone. Grazie per avere fornito l'ennesima conferma della lungimiranza di un grande uomo.
Ricorda che c'è molta gente che si sta arricchendo con le querele social. Insisti ad insultare e rimani tranquillo, che la strada per la Procura la conosco molto bene
Rispondi

Da: dm2479 28/03/2026 08:08:53
Tra l'altro, non so quale lavoro tu faccia (se ne fai uno), ma ti sarà certamente sfuggito che quello dei giudici civili attualmente si basa nella sua interezza sul deposito digitale degli atti.
Quando sarà il momento, il mio avvocato non dovrà fare altro che esibire un foglio excel (mooooolto lungo).
Nessuna argomentazione, nessuna prosopoea.
Numeri. Numeri molto elevati e sopra la media, ti renderai conto
Rispondi

Da: Billow28/03/2026 08:51:19
@X Billow  In tutto il tuo messaggio hai dimenticato di scrivere una cosa importante: "A mio parere, oppure, a mio sommesso giudizio" :-)

Battute a parte, condivido alcune pecche sul manuale del processo di Caringella (il sostanziale di Caringella ti garantisco lo scrive all'80% lui e chi conosce il consigliere lo capisce; hai ragione per ciò che riguarda il Civile, che lo curano Buffoni e Giustiniani più che altro), per quanto secondo la mia opinione il processo vada fatto su testi snelli e "viventi", come lo Scoca, oppure anche l'ultimo trattato di M.A. Sandulli, peraltro veramente ben fatto, in quanto conta lo studio degli istituti, ma certamente non è lì che si impara a redigere il provvedimento.

Su Garofoli-Ferrari io lo possiedo, sia la vers. 2023 sia l'ultima 2026 e A) non ho affatto riscontrato i difetti di stampa che tu lamenti e B) non è affatto un mappazzone, è soltanto molto lungo poiché molto completo, dunque quel difetto forse viene fuori quando non si ha voglia di studiare testi complessi.

Non so da quale università poi vieni tu ma definire Gazzoni "manuale universitario" è una sciocchezza, Nessun ateneo d'Italia lo adotta come testo di linea, poiché rispetto a Trabucchi, ALpa, Barbero, Zatti-Colussi (questi sì testi universitari) è molto più complesso ed articolato: peraltro Gazzoni segue la logica civilista della trascrizione come portato generale, e nessuno studente universitario avrebbe mai il background per studiare Civile sotto quest'ottica, atteso che Diritto Privato è esame curriculare del I* anno.

Poi ragazzi, ognuno decide dove e come studiare in base ai propri gusti e al proprio metodo; però quando "recensiamo" un volume cerchiamo almeno di essere un pochino oggettivi.
Rispondi

Da: Billow 1  - 28/03/2026 08:51:43
@X Billow  In tutto il tuo messaggio hai dimenticato di scrivere una cosa importante: "A mio parere, oppure, a mio sommesso giudizio" :-)

Battute a parte, condivido alcune pecche sul manuale del processo di Caringella (il sostanziale di Caringella ti garantisco lo scrive all'80% lui e chi conosce il consigliere lo capisce; hai ragione per ciò che riguarda il Civile, che lo curano Buffoni e Giustiniani più che altro), per quanto secondo la mia opinione il processo vada fatto su testi snelli e "viventi", come lo Scoca, oppure anche l'ultimo trattato di M.A. Sandulli, peraltro veramente ben fatto, in quanto conta lo studio degli istituti, ma certamente non è lì che si impara a redigere il provvedimento.

Su Garofoli-Ferrari io lo possiedo, sia la vers. 2023 sia l'ultima 2026 e A) non ho affatto riscontrato i difetti di stampa che tu lamenti e B) non è affatto un mappazzone, è soltanto molto lungo poiché molto completo, dunque quel difetto forse viene fuori quando non si ha voglia di studiare testi complessi.

Non so da quale università poi vieni tu ma definire Gazzoni "manuale universitario" è una sciocchezza, Nessun ateneo d'Italia lo adotta come testo di linea, poiché rispetto a Trabucchi, ALpa, Barbero, Zatti-Colussi (questi sì testi universitari) è molto più complesso ed articolato: peraltro Gazzoni segue la logica civilista della trascrizione come portato generale, e nessuno studente universitario avrebbe mai il background per studiare Civile sotto quest'ottica, atteso che Diritto Privato è esame curriculare del I* anno.

Poi ragazzi, ognuno decide dove e come studiare in base ai propri gusti e al proprio metodo; però quando "recensiamo" un volume cerchiamo almeno di essere un pochino oggettivi.
Rispondi

Da: Bravo/a28/03/2026 09:17:44
Caro Billow, io che ho studiato alla Sapienza lo adottavo già dal primo anno, per non parlare dei bianca negli anni successivi.
Rispondi

Da: dm2479  2  - 28/03/2026 09:42:24
Il Garofoli Ferrari, onestamente e come giustamente osserva Billow, è esemplarmente esente da errori di stampa (ci sono giusto un paio di capitoli che sono chiaramente sotto lo standard del resto del libro, ma si tratta veramente di pochissime pagine).
Quanto al Caringella Giustiniani per la procedura, veramente faccio fatica a capire un giudizio negativo del tutto immotivato e che mi pare indotto più che altro dall'irritazione per la lettura di mille pagine di processuale (cosa che capisco, ma allora è meglio darsi ad altri concorsi). Il manuale è 'caringelliano', con tutti i pregi e difetti che questo comporta, ma è scritto bene, riccamente annotato (e leggerlo senza le note vanifica davvero lo sforzo compiuto, anche se lo rende un poco più leggero), è concepito da chi il processo sa veramente cosa sia e lo pratica tutti i giorni, contiene ricche digressioni di diritto sostanziale che sono preziose e chiederei ai critici di indicarmi cosa ci sia di meglio, soprattutto.
Sul Gazzoni, mi spiace, sarà anche un tesoro di sapienza, ma un libro scritto da chi non si vergogna di mostrare al mondo nelle infami prefazioni quanto buia sia la sua coscienza non lo leggerò mai. Non ne ho bisogno ma soprattutto non ne ritengo che certa pseudo cultura vada premiata in alcun modo.
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Da: Billow 1  - 28/03/2026 09:45:00
Caro Bravo, io anche ho studiato alla Sapienza, e avendo avuto, dal 1* anno, Guido Alpa, era praticamente obbligatorio usare il suo manuale! E al mio periodo Alpa copriva ben due canali; al terzo usavano il Manuale di Trabucchi in quanto c'era come cattedratico Enrico Del Prato, allievo di quest'ultimo.

Peraltro, Alpa, che era fissato con il codice del consumo, non avrebbe mai adottato un testo come Gazzoni che, appunto, assume come principio inderogabile la tutela della norma e non già quella dell'agente (come prevede invece la teoria civilistica del consumatore, tanto cara ad Alpa).

Dopodiché tu in quali anni eri in Sapienza? E guardate che quì sopra non ci sono solo troll, ma pure utenti seri, quindi occhio a quello che affermate...
Rispondi

Da: Bilie28/03/2026 09:46:05
Scusate, vi sono rumors riguardo ad un prossimo nuovo bando?
Rispondi

Da: Billow28/03/2026 09:48:10
@dm2479  Collega capisco, però in fondo siamo giuristi non preti, basta saltare gli sproloqui "umani" dell'autore e andare dritti alla materia tecnica.
Rispondi

Da: Keith Haring28/03/2026 10:05:25
Per dm2479

Sbagli a riferirti a me con la minaccia di querele social con cui arricchirsi, in quanto non sono io che "insisito a insultarti". Scrivo di rado qui, rimanendo "tranquillo" come mi suggerisci, e nel mio messaggio di ieri sera non ti citavo neppure, poichè non parlavo di te. Di' al tuo avvocato di cancellarmi dal suo foglio excel moooooolto lungo.
Ciao.

Ritornando ai testi universitari, per ripassare ho usato il compendio Garofoli, ma è stato piuttosto deludente. Alcuni riferimenti sono ancora al d. lgs. 50/2016; in alcuni passaggi si parla di annullamento d'ufficio esercitabile entro DICIOTTO mesi.
Insomma sembra scritto da più persone che non si parlano.
Non lo ricomprerei.
Rispondi

Da: Xbillow28/03/2026 10:07:07
2006-2011
Rispondi

Da: Billow28/03/2026 10:14:24
@ xbillow   Io 2009-2014
Rispondi

Da: anch''io....29/03/2026 13:00:53
anch'io penso che i testi "generali" di cui si discute qui siano abbastanza inutili per preparare il concorso, molto meglio volumi "tarati" sul concorso...del resto, si capisce bene che chi usa i soliti testi il concorso non lo passa mai...
Rispondi

Da: anch''io....29/03/2026 13:04:00
anch'io penso che i testi "generali" di cui si discute qui siano abbastanza utili per preparare il concorso, molto meglio di volumi "tarati" sul concorso...del resto, si capisce bene che chi usa i soliti testi il concorso non lo passa mai...
Rispondi

Da: Gazzoni uber alles29/03/2026 19:26:41
Non c'è nulla di meglio del Gazzoni. E al contempo qualsiasi altro libro superiore può essere utilmente adoperato per l'aggiornamento giurisprudenziale
Rispondi

Da: Referendaria29/03/2026 20:09:22
Mi piacciono i Gazzoni!
Rispondi

Da: . Sono colpita 29/03/2026 21:24:56
Il Gazzoni per me rappresenta (più che altro) un metodo di approccio al diritto privato
Lo leggo con molta attenzione
Rispondi

Da: Timbuctu 2  - 30/03/2026 09:37:26

Sono molto più anziano di chi ha scritto sopra di me. Quando frequentavo l'università, non esistevano i 'manuali superiori': il Gazzoni era più breve â€" praticamente una raccolta delle sue lezioni â€" e il Torrente era considerato un testo complesso. Il Diritto Amministrativo era quasi una materia inesistente e la storica sentenza 500/99 doveva ancora essere pronunciata. Insomma, era tutto molto più semplice.
Personalmente, credo che 'mattoni' come il Garofoli o il Ferrari non siano studiabili; forse, però, la generazione digitale ha più sinapsi, non so.
Io ho studiato sul Clarich (sia la parte sostanziale che quella processuale) e sul Galgano, prestando attenzione a non dare troppo peso alle sue teorie più minoritarie. Alla fine, sono riuscito a scrivere due temi da venti facciate ciascuno.. La traccia non era difficile; è andata molto male, invece, per tributario che, paradossalmente, avevo preparato sul manuale più complesso, il Melis.

Non credo che la scelta del manuale sia così determinante: vanno bene tutti, l'importante è che ognuno studi su quello con cui si trova meglio

Nel frattempo mi guardo intorno in attesa di altri concorsi.





Rispondi

Da: Billow 1  1  - 30/03/2026 09:45:59
Non capisco cosa c'entri il parallelo tra i manuali superiori, che sono strumenti ad hoc per l'alta formazione e per la preparazione ai concorsi "superiori" appunto, ossia alle magistrature, con i testi universitari della sua "epoca".
Inoltre non so da quale ateneo provenga Lei ma giammai il Torrente Schlesinger fu considerato testo "complesso"; è il manuale più banale, lineare ed elementare del diritto privato, adottato -da sempre- anche nelle facoltà di economia e scienze politiche.

"Non credo che la scelta del manuale sia così determinante: vanno bene tutti" Mi auguro che invece tale affermazione sia scherzosa, perché viceversa se scritta con serietà per uno che voglia affrontare un concorso per un'alta magistratura è assai preoccupante.
Rispondi

Da: La scelta giusta 1  - 30/03/2026 10:39:55
Per voi e per gli amici, Gazzoni!
Rispondi

Da: . Sono colpita 30/03/2026 10:51:00
@billow

Obiettivamente bisogna riconoscere che "atto politico/atto di alta amministrazione, eccesso di potere, controllo sulle attività economiche" erano argomenti che si potevano mettere insieme studiando un manuale istituzionale senza bisogno di arrampicarsi sui manuali cd. "Superiori"
Rispondi

Da: Billow 1  1  - 30/03/2026 11:01:00
@Sono colpita
E chi ha mai detto il contrario?
Tuttavia in questo livello di concorsi non conta se si possano o meno mettere assieme, ma semmai il come si mettono assieme. Poi ognuno scelga il volume e gli strumenti che più gli aggradano, ma credere di divenire magistrato Tar studiando da Clarich e Torrente è affermazione che rasenta il terrapiattismo.

Questo accadeva anche ad ordinaria, concorsisti che predicavano che mai avrebbero speso centinaia di euro in manuali complessi e lunghi per studiare, che bastavano i manuali universitari, poi però me li ritrovavo alla biblioteca della Camera dei Deputati col Caringella preso in prestito dalla biblioteca davanti.
Suvvia.
Rispondi

Da: . Sono colpita 30/03/2026 11:09:09
@billow

Premesso che stai parlando con una persona che, fino a prova contraria, ha il tuo stesso livello di capacità, preferirei che si comprendesse il senso di quanto stavo dicendo.

In ogni caso, non ho voglia né tempo di trattenere la mia attenzione su atteggiamenti di superiorità (ai miei occhi del tutto immotivati).

Pertanto: HAI RAGIONE TU


Rispondi

Da: Billow 1  - 30/03/2026 11:12:50
@Sono colpita
Posso rubarti il nick per dirti che "sono colpito"? Dalla tua risposta.

Ha letto la prima frase del mio messaggio "E chi ha mai detto il contrario?".
Significa è vero quanto tu dici, ho concordato con te, infatti.
Il resto erano considerazioni generali -e colloquiali- su quanto detto sinora da tutti gli utenti in materia di scelta dei testi.

Non capisco la tua vena polemica francamente.
Rispondi

Da: roulette russa30/03/2026 11:21:19
Nessuna nuova sullo svolgimento dei lavori della commissione?
Rispondi

Da: @Billow30/03/2026 12:25:35
Quando parli della "biblioteca davanti a quella della Camera dei Deputati" a quale ti riferisci?
Rispondi

Da: Billow30/03/2026 12:38:16
Intendo con il manuale preso in biblioteca davanti a loro.
Cioè posto dinanzi ad essi, che lo studiavano
Rispondi

Da: xxl30/03/2026 14:09:11
Quando si sapranno gli esiti di questo concorso?
Rispondi

Da: @Billow30/03/2026 15:17:38
Ah ok, non volevo "pesarti le parole", non mi fraintendere.
Era per sapere se al centro di Roma esiste una biblioteca, oltre a quella della Camera!

Grazie
Rispondi

Da: uffa3 30/03/2026 15:30:55
Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.26249 del 18/10/2018
Pubblicato il 16/9/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO' Stefano - Primo Presidente f.f. -

Dott. DI IASI Camilla - Presidente di Sez. -

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -

Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2443/2016 proposto da:

L.S., in qualità di legale rappresentante dell'AZIENDA AGRICOLA L.S., O.G., in qualità di legale rappresentante dell'AZIENDA AGRICOLA O. DI O.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIAN CARLA MOSCATTINI;

- ricorrenti -

contro

PUNTO LATTE SOC. COOP A R.L., AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2391/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/11/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Gian Carla Moscattini.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto la domanda della Azienda Agricola L.S. e dall'Azienda Agricola O.G., proposta nei confronti dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d'ora in avanti A.G.E.A.) volta a riconoscere la non debenza del prelievo supplementare per le quote latte eccedenti la produzione assegnata dall'Agenzia in relazione ad alcune annate casearie ed a dichiarare che la S.C.A.R.L. Punto Latte, in qualità di "primo acquirente" non fosse tenuta a trattenere gli importi, dovuti alla produttrice per la fornitura di latte, in misura pari all'ammontare del predetto prelievo. Il giudice di primo grado aveva ritenuto incidentalmente illegittimi i provvedimenti di determinazione delle quote di riferimento individuale, in quanto emanati oltre i termini di legge, dopo l'inizio delle campagne casearie annuali e con riferimento alle annate passate così da non consentire ai produttori un'adeguata programmazione e, conseguentemente, di produrre l'effetto autoritativo di pretendere il super prelievo. E' stato, conseguentemente, ritenuto che i provvedimenti contestati fossero stati emessi in condizione di carenza di potere in concreto con conseguente conservazione in capo al privato della posizione di diritto soggettivo tutelabile dal giudice ordinario.

La Corte d'Appello ha, al contrario, ritenuto che, sulla base delle pronunce delle S.U. di questa Corte, n. 22021 e 23335 del 2005, il prelievo contestato è l'effetto dell'esercizio di un potere di regolamentazione pubblico del settore lattiero, allo scopo di riequilibrio del mercato in conformità di specifiche attribuzioni comunitarie. Al fine di garantire il versamento del superprelievo, la trattenuta è affidata all'acquirente del latte sul corrispettivo delle partite eccedenti rispetto alla quota assegnata ai singoli produttori-venditori. Questi ultimi, di conseguenza versano in una complessa condizione nella quale vengono in considerazione interessi legittimi, di cui deve conoscere il giudice amministrativo. La situazione di riparto non muta alla luce del D.L. n. 63 del 2005, art. 4 sexies. La norma, nello stabilire che restano devolute ai giudici ordinari le cause introdotte prima dell'entrata in vigore della L. n. 109 del 2005, non ha inteso modificare i criteri di riparto delle giurisdizioni ed indicare in via meramente transitoria una nuova ipotesi di giurisdizione ordinaria ma soltanto dettare il dies a quo per la introduzione effettiva del nuovo criterio della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'Azienda Agricola L.S. e l'Azienda Agricola O.G., accompagnato da memoria, con unico motivo volto a contestare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Con ordinanza interlocutoria del 28 dicembre 2017 il Collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione all'AGEA presso l'Avvocatura generale dello Stato e l'integrazione del contraddittorio nei confronti della soc. coop. A r.l. Punto Latte.

La parte ricorrente ha depositato atto d'integrazione del contraddittorio, regolarmente notificato, contenente il ricorso nonchè ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nell'unico motivo di ricorso viene dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 1, il difetto di giurisdizione amministrativo e la conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo la parte ricorrente in primo luogo ha rilevato che la norma transitoria (L. n. 109 del 2005, art. 4 sexies) stabilisce espressamente che le cause instaurate prima della promulgazione della L. n. 311 del 2004, promosse avverso la pretesa relativa ai prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rimangono devolute alla giurisdizione del g.o..

Lo scopo della norma è stato proprio quello di indicarne un'interpretazione lineare e chiara. Pertanto, poichè il giudizio era stato instaurato nel 2003 ed aveva ad oggetto prelievi rientranti nell'ambito di applicazione della norma transitoria, la pregressa appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, trova piena conferma.

Peraltro, nella specie, oggetto della contestazione non è il cattivo uso del potere amministrativo ma proprio la carenza di potere, avendo la disciplina normativa soltanto lo scopo d'introdurre una responsabilizzazione finanziaria ma senza rimuovere ostacoli alla produzione di latte. L'attribuzione di quote latte non è assimilabile ad un provvedimento amministrativo essendo finalizzata a porre un limite alla commercializzazione, al superamento del quale segue una sanzione, sempre all'interno del diritto soggettivo consacrato dall'art. 41 Cost.. Infine la controversia in esame non riguarda la determinazione delle quote latte e dei prelievi supplementari.

Come esattamente evidenziato dalla sentenza impugnata, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. La norma transitoria invocata per sostenere l'opposta soluzione, conduce ad escludere la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario alla luce della esatta individuazione della causa petendi dedotta in giudizio.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il D.L. n. 63 del 2005, art. 2 sexies, convertito nella L. n. 109 del 2005, deve essere interpretato nel senso che le cause introdotte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa, relativa all'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ove, alla luce del preesistente criterio di riparto della giurisdizione ad esso fossero da ricondurre, operando il criterio fondato sulla natura giuridica della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (S.U. 22021 del 2005).

Nella specie la causa petendi coinvolge proprio l'esercizio del potere amministrativo in quanto la domanda proposta è specificamente a contestare la legittimità della richiesta creditoria da parte dell'ente pubblico ed il conseguente trattenimento dell'importo da parte del primo acquirente. La scelta della tutela cautelare e il contenuto del provvedimento imperativo dell'ente impositore, avente ad oggetto l'esercizio di una pretesa creditoria, non imprime alla situazione giuridica dedotta in giudizio la qualità di diritto soggettivo, trattandosi di accertare (e trarne le conseguenze sul comportamento adempiente od inadempiente del primo acquirente) il contenuto legittimo od illegittimo dell'esercizio di un potere impositivo, attribuito all'A.G.E.A., dalla legge ratione temporis applicabile. La requisitoria del Procuratore generale di questa Corte relativa ad altro giudizio e le indicazioni in essa contenuta in relazione all'individuazione di un corretto criterio di riparto delle giurisdizioni, riprodotta nella memoria depositata dalla parte ricorrente, è del tutto ininfluente rispetto al caso di specie sia perchè riguarda un quadro normativo già caratterizzato dall'assoggettamento dell'applicazione del prelievo supplementare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia perchè attinente una fase del tutto diversa del procedimento avente ad oggetto l'esercizio del potere di richiedere il versamento relativo alle eccedenze rispetto alle quote latte stabilite imperativamente, ovvero la fase della riscossione coattiva.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Non deve essere assunta alcuna statuizione sulle spese processuali in mancanza di parti resistenti costituite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018
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