>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

VICE DIRIGENZA
4265 messaggi, letto 69442 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, ..., 138, 139, 140, 141, 142, 143 - Successiva >>

Da: x x ...30/03/2010 21:25:37
altro post  sulla emailk del ministero (non è sindacato di sx) nenche tanto di dx)
NON SI POSSONO RIPARTIRE PREMI DI PRODUTTIVITA’ A PIOGGIA


La contrattazione integrativa non può prevedere criteri di ripartizione della parte variabile della retribuzione dei dipendenti senza aver fissato degli obiettivi.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, col parere 287/2010 chiarisce uno dei punti maggiormente controversi del sistema di contrattazione decentrata nel quale ha inevitabilmente evidenziato che col contratto decentrato non risulta possibile determinare a posteriori criteri di ripartizione delle risorse, con particolare riferimento soprattutto a quelle connesse col risultato.

Infatti, come evidenziano anche le norme contrattuali dei CCNL già in vigore per ogni comparto, occorre che gli enti determinino in via preventiva gli obiettivi cui correlare l’assegnazione degli incentivi per il conseguimento dei risultati.

Risulta impossibile considerare legittima una contrattazione conclusa dopo l’anno di pertinenza e in assenza della predeterminazione degli obiettivi. La Corte, anzi, ritiene sussistano in ogni caso «forti dubbi sulla liceità di contratti integrativi conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento».

A ben vedere, l’illiceità non riguarda tanto la conclusione del contratto, quanto l’assenza della predeterminazione degli obiettivi.

Infatti, il presupposto per la corretta distribuzione del risultato è la preventiva fissazione e pesatura degli obiettivi, sulla quale la contrattazione non ha alcuna competenza, essendo appannaggio esclusivo dell’Amministrazione.

Il contratto decentrato occorre, invece, per verificare concretamente quanto venga destinato all’incentivazione del risultato.

Quindi, il ritardo nella stipula dell’accordo causa il ritardo nell’erogazione e, se manca la predeterminazione degli obiettivi, la contrattazione non può svolgere alcuna funzione a sanatoria.

La situazione si manifesta soprattutto quando l’amministrazione non trova l’accordo con i sindacati.

A questo proposito occorre ricordare che, in assenza del nuovo accordo, continuano a prodursi gli effetti di quello precedente e che, pertanto, si potrebbe comunque distribuire il salario accessorio.

Per superare questo ostacolo, poi, l’articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs 165/2001, modificato dal d.lgs 150/2009, consente alle Amministrazioni di adottare un atto unilaterale, sostitutivo del contratto non concluso, altro motivo di inutilità della contrattazione.

Questo potere potrebbe consentire all’Amministrazione di rispettare i tempi concordati, senza atteggiamenti dilatori di un accordo, potenzialmente oggetto di rilievi di legittimità da parte della magistratura contabile.

Da: x x ...funzionario furioso30/03/2010 21:30:19
leggi bene la 150 e forse diventerai ancoira più furioso. Es : progressioni di carriera se stai antipatico al dirigente e ti esclude dal fua questo è motivo (oltre che giusta caucìsa di licenziamento dopo 3 anni) di esclusione da qualunque progressione di carriera e potrei andare aveanti mezz'ora

Da: Scettico30/03/2010 22:00:35
Mala tempora currerunt...

Da: Fantomas30/03/2010 22:15:30
Già tempo fa avevo detto che i furbetti avrebbero staccato il fua per farlo diventare parte integrante del mensile e sempre nella misura del 20% o poco più,perchè dall'anno prossimo il fua non esisterà più perchè dirottato su: progressioni economiche, consulenze e in ultimo per la performance individuale !!

Per quel che concerne la progressione economica,è ben fondata l'ipotesi del passaggio a F6 a F7(da finanziare sempre con il fua) per i vecchietti da 10 e 15 anni di servizio,così come da f3 a f4,non ultimamente riqualificati...Questo nella sostanza

Da: Funzionario furioso30/03/2010 22:17:56
la 150 la conosco già.
guarda che per il licenziamento è necessario anche una valutazione di rendimento insufficiente e non solo la semplice esclusione dal premio individuale. Esclusione che avviene, tuttavia sulla base di una graduatoria, in altre parole una specie di campionato dove per mezzo punto, anche se hai un ottima valutazione perdi il premio....nella pratica sarà applicata per rotazione....

Da: Scettico30/03/2010 22:22:02
Cominciate a leccare ben benino i dirigenti....sarà impossibile rendere il processo di valutazione totalmente oggettivo...il loro giudizio sarà determinante...
Quanto alla progressione (?) di carriera a f6-f7 cominciate a cercare qualche santo in paradiso...

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: xFantomas30/03/2010 22:54:19
La riqualificazione a F6-F7 saranno selettive?

Da: bla bla bla31/03/2010 07:41:31
brunetta vendetta
i leghisti di venezia non sono fessi.......
adesso arriva il bello

Da: x x funzionario furioso31/03/2010 08:20:06
infatti è uno dei motivi non l'unico. Ma in caso di processo del lavoro diventa determinante. Mentre per la progressione è determinante

Da: x x funzionario furioso31/03/2010 09:18:17
forse da te ci sarà la rotazione

Da: Mino p.31/03/2010 09:25:32
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/gennaio/notizia-del-15012010-2.aspx

Il 15 gennaio il "ministro" assicurava di aver "inviato" l'atto di indirizzo per la formazione dei comparti a regioni ed autonomie locali.

http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/marzo/26032010---portavoce-brunetta-a-podda-cgil-la-sua-e-ignoranza-mista-a-malafede-sul-rinnovo-contrattuale-il-governo-e-pronto-le-regioni-molto-meno.aspx

Il 26 marzo, lo stesso ministro, cazzia, dal sito istituzionale (!) un tizio della CGIL perchè farebbe finta di non sapere che la direttiva per la formazione dei comparti del pubblico impiego è stata firmata l'altroieri (mercoledì 24 marzo).

C'è qualcosa che mi sfugge, anche sulla riservatezza di questo documento che sarebbe stato inviato alle regioni ed alle altre autonomie locali vari mesi prima della sua esistenza.

Nelle precedenti tornate contrattuali veniva sempre reso pubblico da subito, chissà come mai, oggi, tanta riservatezza.

Cambio argomento: per i colleghi della giustizia, trasformare una parte del trattamento economico accessorio in trattamento economico fondamentale (ad esempio con uno "sviluppo economico" a pioggia) non avrebbe effetto sulla retribuzione annuale (perchè si prenderebbero sempre gli stessi soldi sotto forma di "F maggiorata" anzichè di FUA, ma avrebbe un ottimo effetto dal punto di vista pensionistico (sopratutto per noi "vecchi").
Con la legge attuale io non so se sia possibile una promozione a pioggia, ma se, in deroga, ci riuscite, non sottovalutate il beneficio pensionistico che ne deriverebbe. 


Da: Fantomas31/03/2010 09:26:16
Non sono progressioni di carriera,ma solo economiche,cambiando anche la qualifica,ma non l'area...a meno che non le si voglia staccare(la f6 e la f7) e creare,ma è un pensiero personale,una sorta di cuscinetto,con la dirigenza vera e propria...

le progressioni economiche,in quanto tali,non dovrebbero essere selettive;altro discorso,invece, per le performance individuali e i cd. premi di eccellenza...

Auguri al supernano per la performance elettorale!!

Da: x x fantomas31/03/2010 10:12:29
no vale anche per le progressioni economiche. Si tratta di progressioni all'interno delle aree. Dal sito Brunetta anche per queste vale la procedura selettiva.

Da: x x tutti31/03/2010 10:21:39
Art. 23.
Progressioni economiche
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente
le progressioni economiche di cui all’articolo 52,
comma 1 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto,
sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse
disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione
allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati
individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Da: Funzionario furioso31/03/2010 10:48:45
Il c.i. della giustizia ha già avuto il parere favorevole dell'aran.
Per quasnto riguarda la brunetta il fatto che avvenga un assegnazione a rotazione dei premi è una mia umile opinione ma avvalorata anche da più autorevoli osservatori. Infatti come vi sentirete quando vedrete i più servili prtendere il premio doppio?
Poichè anche per i dirigenti vale il sistema premiale, se vogliono avere una "truppa" motivata dovranno razionalmente ripartire il più possbile gli incentivi. la cosa grave che si tratta di un sistema totalmente demagogico e che va contro gli studi più accurati in tema di incentivazione del personale, ma stabilito per legge!

Passando alle cose serie oggi a Roma si discute un importante ricorso in materia di Vd.....

Da: x xfunzionario furioso31/03/2010 11:04:19
le cose di prima sono scherzi?

Da: Funzionario furioso31/03/2010 11:25:53
Assolutamente no!!! Sono deprimenti come leggi.

Cmq oggi è un ricordo molto importante perchè riguarda molti colleghi, è nella stesso Tribunale dove c'è stata la sentenza più favorevole a noi. speriamo che si formi questo indirizzo favorevole, che condanni a sostanziosi risarcimenti.

Da: 31/03/2010 12:22:36

Da: x x funzionario furioso31/03/2010 12:34:29
magari. A volte per e mail ci sono fraintendimenti.

Da: bepi31/03/2010 12:59:49
grazie della notizia sul ricorso;
puoi divalguarla qualunque sia l'esito?

Da: Eastwood31/03/2010 15:22:44
attendiamo notizie sull'esito del ricorso

Da: indomabile31/03/2010 16:35:15
Svolgimento del processo
SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 152, comma 1, 2 e 3, 162, comma 2 e 3, e 165 comma 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252), promossi con ordinanze del 16 gennaio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da B.P. ed altri contro il Ministero dell'Interno e del 7 maggio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria sul ricorso proposto da P.M. ed altri contro il Ministero dell'Interno, iscritte ai nn. 365 e 840 del registro ordinanze del 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2007 e n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione di F.A., di P.M. ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Francesco Caputo per Facciolo Antonio, Raffaele Silipo per P.M. ed altri e l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252), nella parte in cui non prevedono l'inquadramento nelle nuove qualifiche di «funzionario amministrativo - contabile direttore» e di «funzionario amministrativo contabile direttore - vicedirigente», o comunque in un ruolo direttivo speciale, dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi privi di laurea.

Il Collegio rimettente riferisce che dinanzi a esso pende il giudizio di annullamento del provvedimento con il quale i ricorrenti, dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già inquadrati come direttori amministrativi e coordinatori amministrativi, sono stati inquadrati nella qualifica di «sostituto direttore amministrativo - contabile capo».

Le disposizioni impugnate prevedono, in sede di riordino della disciplina del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un nuovo inquadramento del personale, stabilendo per i direttori amministrativi e per i coordinatori amministrativi, già inquadrati nell'area C, diversi regimi, secondo che essi siano laureati o meno: se laureati, i direttori amministrativi e i coordinatori amministrativi vengono inquadrati, rispettivamente, nelle qualifiche di «funzionario amministrativo - contabile direttore» e di «funzionario amministrativo - contabile direttore-vicedirigente» (art. 165); se non laureati, gli uni e gli altri vengono inquadrati nella qualifica, gerarchicamente e funzionalmente subordinata, di «sostituto direttore amministrativo-contabile capo», con l'attribuzione ai coordinatori amministrativi dello scatto convenzionale di cui all'articolo 105 e della denominazione aggiuntiva di «esperto» (art. 162).

In ordine alla rilevanza della questione, il Collegio rimettente riferisce che il ricorso a esso proposto è esclusivamente affidato a censure di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, delle quali il provvedimento impugnato costituisce applicazione.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni in questione con riferimento a diversi parametri.

In primo luogo, esse violerebbero l'articolo 76 della Costituzione, in quanto contrastanti con l'art. 2, comma 1, lettera b, punto 2, della legge delega sulla base della quale il decreto legislativo n. 217 del 2005 è stato emanato (legge 30 settembre 2004, n. 252). La legge delega, infatti, stabiliva che il riassetto dei ruoli prevedesse avanzamenti fondati su «adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali». Secondo il rimettente, le qualificate esperienze professionali sono state trascurate, per valorizzare esclusivamente il titolo di studio.

In secondo luogo, sarebbero violati gli articoli 3 e 97 della Costituzione e, in particolare, il principio di eguaglianza, per il diverso trattamento del personale sprovvisto di laurea operato dalle disposizioni impugnate e da quelle relative ad altre categorie di personale non contrattualizzato (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Corpo della polizia penitenziaria). La violazione del principio di eguaglianza, poi, determinerebbe una lesione del canone di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'articolo 97, perché le disposizioni sarebbero idonee a creare situazioni di malcontento e, quindi, a demotivare i dipendenti non laureati.

In terzo luogo, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto «l'eccessiva valorizzazione della laurea, rispetto all'anzianità di servizio e alla connessa professionalità acquisita sul campo», consentirebbe a giovani laureati di sopravanzare in qualifica dipendenti di (precedente) pari qualifica con maggiore anzianità ed esperienza. Osserva il giudice a quo che la pur ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in tema di inquadramento è censurabile quando emergano profili di manifesta irragionevolezza (sentenze n. 4 del 1994, nn. 448 e 324 del 1993 e n. 332 del 1992): ciò che - prosegue - avviene in questo caso, in quanto il legislatore ha assunto come unico criterio discriminante quello del titolo di studio, che non è rivelatore dell'esperienza e della preparazione professionale indispensabili per il riconoscimento di una qualifica superiore.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa statale nega, innanzitutto, che le disposizioni impugnate siano viziate per eccesso di delega. Osserva che, tra i principi e criteri direttivi enunciati dalla legge n. 252 del 2004, compare la possibilità di istituire «apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi» (art. 2, lett. b, n. 2): era la stessa legge delega, dunque, a subordinare l'accesso alla vicedirigenza al possesso della laurea, e il legislatore delegato ha correttamente previsto ruoli separati per il personale diplomato e il personale laureato. Né, d'altra parte, prosegue l'Avvocatura generale dello Stato, si può ritenere che la legge delega, ai fini del riassetto e dei previsti avanzamenti, abbia inteso dare prevalenza all'esperienza professionale rispetto al titolo di studio.

In ordine alla disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di personale non contrattualizzato, l'Avvocatura generale dello Stato osserva in via preliminare che le discipline relative alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato e al Corpo della polizia penitenziaria, menzionate nell'ordinanza di rimessione, sono discipline di natura eccezionale, non idonee a essere assunte come tertia comparationis. Per ciascuna di esse, infatti, è istituito un ruolo direttivo speciale, che presenta modalità di accesso del tutto particolari, che consentono al personale interno di accedervi, in deroga alla regola generale vigente per l'accesso per concorso, senza il possesso della laurea. Le discipline in questione non potrebbero essere validamente assunte a termine di paragone anche per via del difetto di omogeneità con la disciplina censurata (sentenza n. 10 del 1983), dato che esse si riferiscono al personale operativo e non a quello amministrativo-contabile: e, se per il personale operativo l'esperienza sul campo e l'anzianità di servizio possono assumere, in ordinamenti particolari, un peculiare rilievo, ciò non può dirsi per il personale amministrativo, per il quale non esistono analoghi ruoli speciali in nessun ordinamento.

Né, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, si potrebbe dedurre l'irragionevolezza della disciplina dall'identità di qualifiche che caratterizzava laureati e diplomati nel vecchio inquadramento, che era il risultato di esigenze contingenti e transitorie. Per dimostrare quest'ultimo assunto, l'Avvocatura generale dello Stato ripercorre l'evoluzione della disciplina dei vigili del fuoco, con particolare riguardo all'inquadramento, mettendo in rilievo la situazione eccezionale che aveva condotto all'inquadramento di personale diplomato in area C, comprendente qualifiche normalmente riservate a quello laureato. L'Avvocatura generale dello Stato insiste poi sulla coerenza del nuovo ordinamento, che richiede il diploma per l'accesso a determinate qualifiche e la laurea per l'accesso ad altre; sulla sua coerenza con l'ordinamento previgente, che pure prevedeva la laurea come normale requisito per l'accesso alle seconde e del quale il nuovo costituisce la naturale evoluzione; e sul fatto che i compiti attribuiti al personale diplomato non sono peggiorativi rispetto all'inquadramento precedente.

Infine, l'Avvocatura generale dello Stato nega la violazione del principio del buon andamento, che è invece correttamente applicato prevedendo un titolo di studio superiore per qualifiche superiori.

3. - Si è costituito uno dei ricorrenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, sostenendo la fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

4. - In prossimità della data fissata per l'udienza, sia il ricorrente nel giudizio principale sia l'Avvocatura generale dello Stato hanno depositato memorie per ribadire gli argomenti posti a sostegno delle rispettive prospettazioni.

5. - Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 153, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005, nella parte in cui non prevede l'inquadramento nel nuovo ruolo direttivo con la qualifica di direttori e direttori-vicedirigenti, ovvero in un istituendo ruolo direttivo speciale, dei collaboratori tecnici antincendi della VII qualifica funzionale privi di laurea.

Il Collegio rimettente riferisce che dinanzi a esso pende il giudizio di annullamento del provvedimento con il quale i ricorrenti, dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già inquadrati nell'area C come collaboratori tecnici antincendi, sono stati inquadrati, nell'ambito del nuovo ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, previsto dalla norma impugnata, in un ruolo inferiore rispetto a quello dei colleghi laureati, aventi precedentemente le stesse qualifiche.

Il Collegio rimettente richiama e fa proprie le argomentazioni poste alla base della questione di legittimità costituzionale, già sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto con riferimento all'articolo 153 (recte 152), commi 1, 2 e 3, e sottolinea in particolare che, nonostante, da un lato, la norma riguardi personale per il quale in passato il diploma di laurea non era stato ritenuto espressione di una superiore professionalità, e, dall'altro, la legge delega recasse tra i criteri direttivi per il riassetto dei ruoli anche le esperienze professionali e i percorsi di formazione e qualificazione, il legislatore delegato ha insistito esclusivamente sui titoli di studio.

6. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa statale ripercorre l'evoluzione della disciplina dei vigili del fuoco, con particolare riguardo all'inquadramento, per osservare che: la previsione di ruoli distinti per il personale laureato e per quello diplomato vi è sempre stata; nel precedente ordinamento, l'inquadramento nell'area C non comportava l'attribuzione a tutto il relativo personale di funzioni direttive, data la diversità di profili previsti all'interno di detta area; in detto inquadramento vi erano comunque profili riservati ai laureati; nel nuovo ordinamento, le funzioni del personale diplomato non sono state diminuite, ma ampliate.

Per quanto riguarda la lamentata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di personale non contrattualizzato, l'Avvocatura generale dello Stato rileva l'impossibilità di assumere le relative discipline come termini di comparazione per la loro diversità rispetto al Corpo dei vigili del fuoco, trattandosi di categorie di personale formalmente appartenenti alle forze di polizia. D'altra parte, prosegue l'Avvocatura generale dello Stato, l'accesso ai ruoli direttivi speciali previsti per quelle categorie è riservato al personale laureato e, comunque, si tratta di ruoli istituiti in virtù di presupposti normativi specifici relativi ai singoli ordinamenti, e non sulla base di presupposti di carattere generale. In particolare, il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria è stato previsto in base a una disposizione della relativa legge delega, avendosi quindi una situazione diversa da quella in esame; quello del Corpo forestale dello Stato è stato previsto a scopo di omogeneizzazione con i ruoli della Polizia di Stato; e, per quanto riguarda quest'ultima, le relative previsioni non sono ancora state attuate.

In ordine alla lamentata lesione del principio di eguaglianza, la difesa statale osserva che, se il legislatore avesse disposto l'inquadramento di personale diplomato nel ruolo direttivo, avrebbe violato la legge delega e operato una palese disparità di trattamento.

In ordine alla censura relativa all'eccesso di delega, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che la legge delega indicava, come elemento caratterizzante del nuovo ordinamento del personale, la distinzione tra il personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili richiedenti la laurea, da un lato, e il restante personale, dall'altro. E rileva che al legislatore delegato era riconosciuto un potere di valutazione discrezionale, come dimostrato anche dai lavori parlamentari.

In ordine alla censura relativa al principio del buon andamento, infine, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che la Corte costituzionale ha escluso che la demotivazione del personale possa costituire un limite all'attività del legislatore in materia di organizzazione del personale (sentenza n. 335 del 1992).

7. - Si sono costituiti anche i ricorrenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, sostenendo la fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

8. - In prossimità della data fissata per l'udienza, sia i ricorrenti nel giudizio principale sia l'Avvocatura generale dello Stato hanno depositato memorie per ribadire gli argomenti posti a fondamento delle rispettive prospettazioni.

Motivi della decisione
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252), nella parte in cui non prevedono l'inquadramento dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi privi di laurea nelle nuove qualifiche di «funzionario amministrativo - contabile direttore» e di «funzionario amministrativo contabile direttore - vicedirigente», o comunque in un ruolo direttivo speciale.

2. - Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 153, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede l'inquadramento dei collaboratori tecnici antincendi della VII qualifica funzionale privi di laurea nel nuovo ruolo direttivo con la qualifica di direttori e direttori-vicedirigenti, ovvero in un istituendo ruolo direttivo speciale.

I due collegi rimettenti dubitano della legittimità costituzionale delle norme impugnate con riferimento agli stessi parametri costituzionali: l'articolo 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del diverso trattamento del personale sprovvisto di laurea, operato dalle disposizioni impugnate, rispetto a quelle relative ad altre categorie di personale non contrattualizzato, sia sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto «l'eccessiva valorizzazione della laurea, rispetto all'anzianità di servizio e alla connessa professionalità acquisita sul campo», consentirebbe a giovani laureati di sopravanzare in qualifica dipendenti di (precedente) pari qualifica con maggiore anzianità ed esperienza; l'articolo 97 della Costituzione, sotto il profilo del principio di buon andamento, in quanto le disposizioni impugnate potrebbero creare situazioni di malcontento e, quindi, demotivare i dipendenti non laureati; e l'articolo 76 della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate contrasterebbero con l'art. 2, comma 1, lettera b, punto 2, della legge delega (legge 30 settembre 2004, n. 252), secondo cui il riassetto dei ruoli avrebbe dovuto prevedere avanzamenti fondati su «adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali».

3. - In considerazione dell'identità della materia, nonché dei profili di censura parzialmente coincidenti, i giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica pronuncia. Prescindendo dalla genericità con cui entrambi i rimettenti formulano le questioni, in termini quasi alternativi, esse possono essere esaminate nel merito.

4. - Le questioni sollevate con riferimento all'articolo 76 della Costituzione non sono fondate.

I collegi rimettenti ritengono che le disposizioni impugnate abbiano attribuito rilievo al titolo di studio e non anche all'esperienza professionale ed abbiano così violato le previsioni della legge delega, che richiedeva di disciplinare i criteri di avanzamento in carriera prevedendo modalità di sviluppo verticale e orizzontale che tenessero conto delle esperienze professionali, oltre che dei titoli di studio. In realtà, dell'esperienza professionale del personale in servizio il legislatore delegato ha tenuto conto, in quanto ha proceduto ai nuovi inquadramenti muovendo dai profili professionali, nei quali i dipendenti interessati erano precedentemente inquadrati. Ed è evidente che l'inquadramento in un profilo professionale implica la valutazione dell'esperienza già acquisita dal lavoratore.

È vero che il legislatore delegato, nel definire il nuovo ordinamento, ha riconosciuto un particolare rilievo al diploma di laurea, inquadrando i dipendenti in qualifiche diverse in base al suo possesso o alla sua mancanza, ma una simile scelta non era certo preclusa dalla legge delega, la quale non imponeva di attribuire lo stesso rilievo ai titoli di studio e agli altri titoli, ma solo di tener conto «principalmente» degli uni e degli altri, cosa che il legislatore delegato ha fatto.

5. - Anche le questioni sollevate con riferimento all'articolo 97 della Costituzione non sono fondate.

Questa Corte ha già affermato che l'esigenza di non demotivare il pubblico dipendente non può essere invocata come limite alle scelte del legislatore e che il principio del buon andamento dell'amministrazione può, al contrario, richiedere interventi legislativi che impongano sacrifici al personale (sentenza n. 335 del 1992).

6. - Non sono fondate, infine, neppure le questioni sollevate con riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

In ordine all'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica, questa Corte ha riconosciuto un ampio margine di apprezzamento al legislatore, le cui scelte possono essere sindacate solo se arbitrarie o manifestamente irragionevoli (sentenze n. 234 del 2007, n. 4 del 1994 e n. 448 del 1993). Nel caso in esame, non emergono profili di arbitrarietà o irragionevolezza, in quanto le disposizioni impugnate richiedono requisiti più rigorosi per lo svolgimento di mansioni superiori. Si può aggiungere che il diverso inquadramento del personale laureato e di quello diplomato è del tutto normale nel settore pubblico, come è ora dimostrato dalla previsione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che - a regime - richiede il diploma di laurea per l'accesso alla vicedirigenza.

Né hanno pregio le censure basate sulla differenza tra il trattamento riservato al personale non laureato dalle disposizioni impugnate e da altre discipline relative a categorie di dipendenti pubblici sottratti alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro. In primo luogo, il paragone è fatto con le intere categorie e non con le figure professionali similari. In secondo luogo, i ruoli direttivi speciali, previsti per quelle categorie, sono stati introdotti da discipline derogatorie, che non possono essere assunte come termini di paragone. In terzo luogo, il confronto è escluso anche dal fatto che i tertia comparationis invocati sono rappresentati da norme che disciplinano personale appartenente, a differenza di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a forze di polizia. In quarto luogo, per quanto riguarda la questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, quelle invocate come termini di paragone sono norme relative a qualifiche del personale operativo, mentre le disposizioni impugnate riguardano personale amministrativo-contabile.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, rispettivamente, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto in ordine agli articoli 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252), e dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria in ordine all'articolo 153, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo, in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.

Da: Scettico31/03/2010 17:02:55
Lasciate ogni speranza o voi ch'entrate....

Da: Eastwood31/03/2010 17:08:32
ma che cosa c'entra?

Da: Maurizio31/03/2010 18:02:23
In effetti, che cosa c'entra? Lo dico anch'io...

La Legge sulla VD, fa riferimento - IN PRIMA APPLICAZIONE (non mi stanchero' di ripeterlo fino alla fine, anche se si finge di NON CAPIRE) - all'inquadramento di:

a) chi ha una Laurea,
b) chi ha superato un concorso pubblico,
c) e, COME ECCEZIONE, chi non ha la laurea ma ha superato un concorso pubblico per accedere alle cd. "carriere speciali di concetto", dove non occorreva laurea ma era richiesto un diploma (oggi credo che gli "interessati" sono piu' estinti dei mitici dinosauri).

Tutto ciò con riferimento a soggetti entrati ih P.A. PRIMA DI UNA CERTA DATA!

Quella dei VV.FF e' tutta un'altra storia: hanno la vicedirigenza, sono stati ricompresi nel "pubblico impiego NON-privatizzato", se si ammalano non gli trattengono un bel niente...

TUTTO OK, NATUALMENTE: fanno un "lavoro cane", corrono rischi enormi, sono parecchi (e "pesano sui politici"), fanno tanta simpatia a Berto e a quelli che, avendo costruito abusivamente in tutta Paperopoli, sanno che potrebbero averne bisogno...

Per contro nei VV.FF DA TEMPO NON ACCEDE PIU' NESSUNO per concorso (non ne fanno da un decennio) e, per non scomparire, ricorrono a "contratti COCOCO" da 20 a 60 gg.!!!

La sentenza della Consulta ha a che vedere coi problemi del VV.FF MA NON C'ENTRA NIENTE con la VD...

Da: alibaba01/04/2010 09:12:56
secondo me la sentenza e' interessante per i seguenti motivi:
1) la vicedirigenza , almeno come qualifica , gia' esiste nel corpo nazionale dei vv.ff., grazie alla fuoriuscita dalla privatizzazione;
2) la vicedirigenza si applica in questo caso al personale amministrativo , non operativo. Per chi non capisce significa che si applica ai funzionari seduti dietro la scrivania e non ai vigili del fuoco in divisa che grazie ad una norma specifica vengono considerati a tutti gli effetti vv.ff. anche si occupano di scartoffie  ;
3) la sentenza chiarisce in modo assoluto che solo chi detiene la laurea può accedere a tale qualifica non potendo essere sufficiente l'anzianita' di servizio nella qualifica;
4) che nei ministeri dovrebbe verificarsi per analogia  che gli ex c2/c3 privi di laurea non potranno in alcun caso accedere alla vicedirigenza anche se ricoprivano tale qualifica all'entrata in vigore della legge 145/02
5) termino con una domanda - Che differenza c'e' tra un funzionario amministrativo dei vv.ff. ed uno di un altro ministero che fa le stesse cose ? E' mai possibile che il primo accede alla vicedirigenza per legge senza contrattazione per il solo fatto che non sono piu' privatizzati  mentre il secondo deve attendere che lo preveda un contratto? Non esiste una violazione del principio di uuaglianza?

Da: Scettico01/04/2010 09:56:49
Morale della favola: il contratto è una maledizione per i funzionari.

Da: x x funzionario furioso01/04/2010 10:11:21
purtroppo penso di no : lono sono pubblici, noi privati.
Infatti hanno decontrattualizzato tutto, che si farà con legge, tranne la VD

Da: Funzionario Furioso01/04/2010 10:21:07
udienza del 31/3 per la vd. part pubblica ha chiesto rinvio per produrre senteze sulla vd che escono in questi giorni nonchè il c.i. della giustizia (in attesa di firma definitiva) che sarebbe applicazione della vd. (!!!!!!)
rinvio al 1/12/2010 per precisazione conclusioni...

Da: funzionario locale01/04/2010 13:29:10
Diventa sempre più chiaro che la TUTELA del personale laureato nel Pubblico impiego sarà data solo dalla Legge

e non certo dalla contrattazione, che ha premiato enormemente il personale diplomato a scapito del personale laureato.

I settori FORTI del Personale pubblico quali i:  Professori Universitari Magistrati, Militari, Diplomatici ecc lo hanno sempre saputo e sono rimasti, da sempre , sotto la tutela della LEGGE.

Le cose però hanno un prezzo ed i partiti lo stanno pagando.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, ..., 138, 139, 140, 141, 142, 143 - Successiva >>


Torna al forum