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Giudice tributario
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Da: Fraa29 ![]() | 30/05/2025 11:33:55 |
| Viste le tracce che hanno scelto anche io sono un po' scettica sulla benevolenza .... Alla fine tributario non ha avuto un ruolo centrale anzi.... Però pure fare una strage che senso avrebbe?! | |
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| Da: Confusione generale | 30/05/2025 11:57:57 |
| L'abuso del diritto c'entra poco con le questioni chieste dalla traccia. Le tocca in limine e dipende molto come è stato inserito. Ma nessuno di voi ha letto riviste di diritto civile nell'ultimo anno? Sara che io mi occupo di diritto bancario. I tribunali sono pieni di questione sulla natura della clausola da interpretare alla luce della causa in concreto e della volontà delle parti. | |
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| Da: mahhhh | 30/05/2025 12:05:11 |
| l'abuso c'entra eccome, se come dici tu la causa concreta del contratto è creare una garanzia autonoma la posizione del garante è enormemente aggravata e lo stesso non ha alcuna tutela nei confronti delle richieste abusive del garantito nè può ripetere direttamente quanto pagato se risulta indebito. se il divieto di abuso non esiste tutto resta così. ma se il divieto di abuso esiste (ed esiste argomentando dall'art 1375) il garante può rifiutarsi di pagare e, qualora convenuto, solleva l'exceptio doli. peraltro anche la giuriprudenza lo ammette ormai. comunque concordo che il cuore della traccia erano soprattutto la causa concreta e il principio di causalità necessaria degli spostamenti patrimoniali. | |
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| Da: Fideiussione | 30/05/2025 12:09:14 |
| Ma che c'entra con le richieste della traccia ??! -.-' Il cuore era questo, riprendo testualmente una sentenza della Corte d'appello di Milano del 2025: "la clausola di cui all'art. 7 dei contratti sottoscritti, recante la previsione del pagamento a prima richiesta, secondo il Tribunale di Monza escluderebbe l'accessorietà che caratterizza le fideiussioni. La Corte non ritiene di condividere quanto affermato dal Giudice di primo grado, poiché contrasta con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (...). Il contratto autonomo di garanzia è fattispecie negoziale ben distinta dalla fideiussione. La causa concreta del contratto autonomo di garanzia è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. L'inserimento della clausola di pagamento a prima richiesta, a giudizio della Corte, non è di per sé sufficiente a individuare un contratto autonomo di garanzia poiché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, il giudice è sempre tenuto a valutarla, secondo i principi generali ex artt. 1362 e ss cod. civ., unitamente alle altre clausole inserite nello schema contrattuale. Dall'esame complessivo dei contratti, per cui è causa, si evince che: - oggetto della garanzia era l'adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, oltre interessi; - per ogni garanzia era stato previsto un tetto massimo garantito; - era stato espressamente convenuto che le obbligazioni derivanti dalla fideiussione erano solidali; - era stato posto in capo ai garanti l'obbligo di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, oltre che dell'andamento dei suoi rapporti con la banca beneficiaria della garanzia; - all'art. 7, come anticipato, era stato previsto il dovere dei garanti di pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole (...). Gli elementi dei contratti esaminati non lasciano dubbi in ordine al carattere accessorio della garanzia, rispetto all'obbligazione principale. La clausola n. 7 ha assunto la veste di clausola solve et repete che comporta la possibilità per i garanti di far valere, in via d'eccezione, i diritti del debitore principale, agendo in ripetizione verso il beneficiario, solo dopo aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. Conclusivamente, i negozi sottoscritti (...) devono essere ricondotti allo schema della fideiussione omnibus". | |
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| Da: Infatti | 30/05/2025 12:10:35 |
| Non parlo di fare una strage. Ma un rigore selettivo basato su criteri oggettivi ci sarà. Cioè sbagliare il termine di prescrizione nel caso della sentenza che valore può avere anche se argomentato? Mi chiedo a titolo di esempio. Comunque è inutile arrovellarsi il cervello. In bocca al lupo a tutti | |
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| Da: comunque....s | 30/05/2025 12:12:30 |
| si è capito che i corsi non hanno capito una mazza, come al solito: soldi buttati | |
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| Da: ma x infatti | 30/05/2025 12:28:33 |
| be se non sai che i tributi locali si prescrivono in cinque anni il criterio è oggettivo. come vuoi argomentare l'opposto scusa? se hai rilevato la prescrizione e basta la penso come te, si va alla seconda busta. | |
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| Da: X infatti | 30/05/2025 12:40:42 |
| Concordo. I commissari non devono essere benevoli. Devono fare selezione. Chi sbaglia criteri oggettivi, soprattutto nella sentenza, è fuori. Chi ha sbagliato l intestazione è fuori. Chi ha omesso la firma del giudice pure. Così come chi ha fumato la competenza del giudice monocratico. Stessa coma per il termine di prescrizione per l ici che è di 5 anni e non si 10. | |
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Da: ginepra15 ![]() | 30/05/2025 12:41:33 |
| Per la decadenza di cinque anni che riferimento normativa avete usato? | |
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| Da: ma x infatti | 30/05/2025 12:54:20 |
| non penso proprio che sugli aspetti formali saranno così severi la competenza non è un aspetto formale comunque. | |
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| Da: Non ho capito: | 30/05/2025 13:02:47 |
| In che senso ritrattazioni sulla soluzione della prova pratica? | |
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| Da: Zero di zero | 30/05/2025 13:29:34 |
| Certo, chi si occupa di diritto bancario la conosceva bene, peccato che non era il concorso per la Banca d'Italia😂😂😂😂 scandalosi in tutto, dal modo di svolgere la procedura concorsuale alla scelta delle tracce. Menomale che erano illuminati questi commissari, ché se non lo fossero stati sarebbe stato un problema😅 | |
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| Da: Indicatore | 30/05/2025 13:31:02 |
| Io non ho partecipato alla scritto perché mi hanno segato per poco alla preselettiva, tuttavia mi sarei aspettato, atteso che si tratta di un concorso in fase di sperimentazione, delle tracce meno incasinate. In ogni caso, qualcosa di interessante al concorso l' avrei scritta... Pazienza!! | |
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| Da: Vedo che tutti | 30/05/2025 13:35:23 |
| puntate sulla soluzione giusta o non giusta. Ma nessuno si è posto il problema dell'ordine di trattazione delle questioni. Nessuno ha fatto notare che la traccia era volutamente ambigua ( e su questo al corso frequentato mi era stato spiegato) e piena di trappole disseminate con possibilità di argomentare anche con risultati opposti. La verità è che l'esito della prova è condizionato dal livello delle altre prove e impuntarsi su una sola soluzione è sbagliato: non era una prova di matematica ma di interpretazione del diritto. Se poi l'obiettivo è quello di autoconvincersi, ripetendolo alla nausea in questo forum che la propria soluzione è l'unica ammissibile. Allora va bene. | |
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| Da: Ma che stupidaggine | 30/05/2025 13:39:27 |
| Io non faccio diritto bancario, ma la questione la conoscevo ugualmente. Che stupidaggine. Ha ragione che quest'anno è stata su tutte le riviste. Ma sono cose di cui si discute da anni. Qualsiasi manuale di preparazione ai concorsi superiori riporta il problema. Poi se uno pensa di studiare diritto civile in 3 mesi è normale che non sia possibile. Ma questo è un concorso per diventare magistrati, che vi aspettavate ? Mah | |
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| Da: Bah@ | 30/05/2025 13:39:54 |
| Ma non minpare che qualcuno lo dica. La sentenza poi aveva sicuramente più soluzioni possibili inclusa qualcuna che manco immaginiamo | |
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| Da: X vedo per tutti | 30/05/2025 13:43:26 |
| Concordo solo in parte. Il diritto è un opinione ed una fattispecie può farsi rientrare in una norma o in un altra. Ma l art 36 dlgs 546 del 92 che, per inciso, era stato indicato nella traccia e caldamente consigliato dal presidente di leggere, ha un peso oggettivo e non interpretabile. La firma del g.u. è a pena di nullità della sentenza così come l intestazione | |
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| Da: La prescrizione | 30/05/2025 13:47:42 |
| Però se si passa pure avendo sbagliato la prescrizione allora anche io ho possibilità.... | |
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| Da: Ci potete dire | 30/05/2025 13:47:43 |
| Le tracce svolte dai corsi di magistratura dove si possono trovare? | |
| Rispondi | |
| Da: Sfido una | 30/05/2025 13:48:38 |
| Commissione a bocciare un elaborato con una intestazione formalmente non perfetta quanto i giudici non la compilano da anni in quanto il software gliela propone in automatico. Comunque speriamo non impieghino molto alla correzione. Una commissaria mi ha detto, a denti stretti, per dicembre. Ma sono sicuro si arriverà prima | |
| Rispondi | |
| Da: Se vuoi le | 30/05/2025 13:52:11 |
| Tracce te le posso fornire io: ben 8-9 e alcune con la correzione inclusa. Alla modica cifra di 600euro | |
| Rispondi | |
| Da: ....... | 30/05/2025 14:40:59 |
| Ma che sciocchezze. La traccia era fattibile solo con il codice se dentro avevi il tema svolto. | |
| Rispondi | |
| Da: Ma che vuoi sfidare | 30/05/2025 14:45:02 |
| Quando la traccia chiaramente chiedeva della art 36 ed il presidente lo aveva ribadito. Noi non siamo giudici, quando forse lo saremo avremo anche noi la fortuna della maschera precompilata, fino ad allora: bocciatura garantita | |
| Rispondi | |
| Da: sese come no | 30/05/2025 15:12:26 |
| se certo e secondo te da 18 a 30 (ben 12 punti di discrezionalità) valutano solo se hai fatto la sentenza perfetta? mettetevi comodi che passerà di tutto, tranvate incluse altro che i profili formali o il giudice monocratico. | |
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| Da: Esaurita 2.0 | 30/05/2025 15:13:30 |
| Dalla stesura dell'intestazione, la Commissione può evincere molti elementi utili sulla preparazione del candidato. Anche "semplicemente" (sic!) se sappia cosa sia la capacitá processuale e se si sia in grado di delimitare il "thena decidendum". | |
| Rispondi | |
| Da: Esaurita 2.0 | 30/05/2025 15:14:04 |
| Dalla stesura dell'intestazione, la Commissione può evincere molti elementi utili sulla preparazione del candidato. Anche "semplicemente" (sic!) se sappia cosa sia la capacitá processuale e se sia in grado di delimitare il "thema decidendum". | |
| Rispondi | |
| Da: Artemida | 30/05/2025 15:17:45 |
| Sugli aspetti formali non saranno trancianti. Del resto loro stesi hanno sbagliato in sentenza scrivendo Imu al posto di ici. Ed erano in 20, non in uno contro tutti. L'errore formale sulle cagate della intestazione, sottoscrizione ecc può succedere anche ai migliori per la tensione | |
| Rispondi | |
| Da: Esaurita 2.0 | 30/05/2025 15:23:07 |
| Forse abbiamo una concezione diversa su cosa sia una "cagata formale".. Ritenere competente il collegio invece del giudice monocratico è da considerarsi "cagata formale"? Non sapere in persona di chi stia in giudizio il Comune o l'Ader è "cagata formale"? | |
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| Da: Commissari cercasi | 30/05/2025 15:24:01 |
| Perdonami ma la mancata sottoscrizione sarà una cagata per te. E' un vizio abbastanza grave -.-' Ma siete mai stati dentro un tribunale ? vi fate da soli anche i criteri di correzione. Vi ringraziamo. Siete pure già commissari. Saluti | |
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| Da: Le formalità | 30/05/2025 15:40:15 |
| Sono oggettive per questo trancianti. Ovvio che non valutano solo quelle, ma sono il minimo sindacabile. In altre parole: se hai fatto intestazione,firma, giudice monocratico e tutti gli altri crisi richiesti si va avanti a valutare il merito delle soluzioni. Averle rispettate non garantisce il superamento, ma se non li hai fatti al 100 per cento nemmeno vanno avanti leggere. | |
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