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Giudice tributario
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Da: La31/05/2025 11:52:35
Traccia deve essere estratta prima della prova e alla presenza di tutti i candidati. Non solo. Va resa contezza pubblicamente anche delle altre due tracce non estratte perché ci potrebbe essere scritto la qualunque per un elementare principio di diritto che si chiama trasparenza.
Se non è stato così, ci sono delle responsabilità e quindi dei motivi molto forti per annullare l' intera procedura concorsuale
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Da: Ragà31/05/2025 12:07:32
mi sa tanto che sto concorso sadda rifà
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Da: Ahahahhaha31/05/2025 12:08:44
Ma che state a di, il diritto era prescritto e l'intimazione non poteva farlo rivivere? Ahahahahha ma che vi siete bevuti
Dio mio
Pietà, povero diritto tributario
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Da: ginepra15 31/05/2025 12:10:01
Nell art 50 del tu riscossione lascia intendere che il fisco può rimettersi in termini...erano passati nove anni se non erro pero una volta ricevuta l intimazione, doveva eccepire prescrizione.....a meno che io giudice la rilevavo d ufficio.......ma è possibile in un processo tributario il rilievo d ufficio della prescrizione? Il giudice non credo poteva sostituirsi almeno inerzia di parte
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Da: Ma davvero31/05/2025 12:13:32
state ancora a discutere di prescrizione, non avete capito che qui è in ballo tutto il concorso???
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Da: Ma va31/05/2025 12:18:17
ma che in ballo tutto il concorso. Vai sereno, non sono fessi. Non c'è nessun vizio di forma.
Qua dentro uno dice una cosa e tutti dietro come le pecore.
Pensate alla salute
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Da: X se vabbè e risata isterica 1  - 31/05/2025 12:30:35
Da quello che vedo qua si salvano solo indicatore e tutti scoraggiati. Che l inoppugnabilita' dell atto consolidi una pretesa tributaria ormai estinta  è un abominio prima logico che giuridico. Infatti la Cassazione stra maggioritaria dice cosi ( cass 16743 2024, cassaz 18452 2024 e cassaz 13300, 13303 e 13306 del 2024, queste ultime richiamano anche una sezione unite del 2017) la cassazione del 2025 è un mero obiter fatevene una ragione.
Anche le norme formali, pur se compilative, presuppongono una fase di individuazione e poi di trasposizione ( che oltretutto è presente anche nella fase dell elaborato teorico) con l aggravante che la loro mancanza comportano la nullità della sentenza o addirittura l insistenza.
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Da: Condivido 1  - 31/05/2025 12:35:59
Con voi questa riflessione. Che senso ha dire che il credito ( estinto per prescrizione ) si è consolidato per definitività del avviso di intimazione, quando il contribuente, anche dopo i 60 giorni, ha il diritto di chiedere l autotutela obbligatoria sia pure entro un anno dall atto e prima del passaggio in giudicato? Va contro ogni elementare logica di economia dei mezzi giuridici. Poi ci lamentiamo che la giustizia è una risorsa scarsa.
Rispondi

Da: Ma va31/05/2025 12:40:01
Raga ma che dite????
Secondo voi se ho una cartella notificata (lasciamo perdere l'intimazione che vi da noia) con un credito gia' prescritto ante notifica  non impugno la cartella, posso ancora farlo valere ???
Ma voi fate diritto tributario ??
Rispondi

Da: Ma va31/05/2025 12:40:01
Raga ma che dite????
Secondo voi se ho una cartella notificata (lasciamo perdere l'intimazione che vi da noia) con un credito gia' prescritto ante notifica  non impugno la cartella, posso ancora farlo valere ???
Ma voi fate diritto tributario ??
Rispondi

Da: Esaurita 2.0 1  - 31/05/2025 12:40:46
Mi salvo pure io, che concordo con voi su tutto!
Io ho accolto il ricorso per prescrizione del diritto.
E sugli aspetti formali sono stata molto attenta: la prima cosa che ho fatto quando ho ripreso in mano il diritto processuale è stata "sezionare" la sentenza.
Questo non mi garantisce un bel nulla, ovviamente.. però la penso come voi.
Rispondi

Da: Onestamente31/05/2025 12:43:45
io concorso con se vabe.
Ragionate fuori dalla materia.
Se il vizio di prescrizione non si fa valere impugnando un atto autonomamente impugnabile, non si può fare valere più. Giuridicamente si consolida la pretesa.

Ma poi, che c'entra l'autotutela obbligatoria con l'eccezione di prescrizione ??
Rispondi

Da: @mava31/05/2025 12:46:14
Pensiamo alla salute e a rifare le prove, perché il diritto amministrativo non è un'opinione ahaha
Rispondi

Da: Onestamente31/05/2025 12:52:28
Concordando con se vabe,
il problema è solo capire se l'intimazione sia effettivamente atto autonomamente impugnabile. Perché se è così, come ogni atto impugnabile autonomamente, la mancata impugnazione consolida giuridicamente la situazione e anche la prescrizione non è più eccepibile.
Secondo me non ha senso ritenerla autonomamente impugnabile, poiché non è atto impositivo, ma condivido che lo snodo e' nella natura dell'atto di intimazione e non nella prescrizione.
Rispondi

Da: Ahimè31/05/2025 12:56:53
hanno ragione loro.
La prescrizione non è solo un'eccezione sostanziale, ma può essere oggetto di preclusione processuale se non fatta valere quando il diritto è esercitato mediante atto impugnabile. E' la base del processo impugnatorio.
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati 31/05/2025 12:57:53
. Per essi la prescrizione in caso di opposizione all'esecuzione (o di richiesta di accertamento negativo del credito) non vi è limite di tempo per farla valere. Inoltre, una volta intervenuta la prescrizione essa deve essere valutata dal Giudice anche se viene impugnato l'atto successivo alla cartella.

La Suprema Corte, rifacendosi ad un principio espresso dalla Sentenza Sezioni Unite n. 22080/2017, ha dato ragione al contribuente, indicando l'unico limite nell'interesse ad agire di quest'ultimo.

Rispondi

Da: Tutti scoraggiati 31/05/2025 13:01:00
" L'opposizione all'esecuzione di una cartella prescritta è un'azione legale che permette di contestare l'esecuzione forzata di una cartella di pagamento che si ritiene essere prescritta, ovvero dopo che è trascorso il termine stabilito per legge per poterla riscuotere. Questa azione mira a far dichiarare dal giudice che il credito non può più essere richiesto per prescrizione, impedendo così l'esecuzione forzata. "

La fai valere in sede di esecuzione appena avviano la procedura
Rispondi

Da: ginepra15 31/05/2025 13:04:21
Ma di solito il giudice non può rilevare d ufficio la prescrizione.......
Rispondi

Da: ginepra15 31/05/2025 13:05:15
Ma di solito il giudice non può rilevare d ufficio la prescrizione.......
Rispondi

Da: Comunque31/05/2025 13:09:53
inutile continuare a discuterne. Sicuramente la traccia, nella parte finale i cui il contribuente diceva che l'intimazione e' atto facoltativamente impugnabile e quindi la prescrizione poteva ancora farsi valere, richiedeva una valutazione sulla natura di questa benedetta intimazione.
Possiamo pure raccontarcela, ma pare evidente
Rispondi

Da: Lucilla 89...31/05/2025 13:18:42
Annullare tutto
Rispondi

Da: Mi pare evidente31/05/2025 13:20:15
Che quando in un forum partecipano e disquisiscono persone che non hanno partecipato al concorso è evidente che ha esaurito la sua funzione semmai può riacquistare vitalità e può avere un senso all'emanazione del prossimo bando.
Rispondi

Da: quizzer 31/05/2025 13:22:31
Esattamente richiedeva una valutazione dell'intimazione. Così come tutte le altre richieste delle parti ne richiedevano una. È la somma che farà il totale non la singola questione
Rispondi

Da: Contenzioso tributario31/05/2025 13:50:50
"In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, e' preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro, divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti, Cass. 05/08/2024, n. 22108, che a sua volta richiama numerosissima giurisprudenza di legittimità conforme)"

Ecco qua. Così vi rasserenate.
Rispondi

Da: Civilista.31/05/2025 13:54:39
Premesso che non passerà un'unica soluzione altrimenti ne prendono 15.. premesso ancora che non ci sarà una selezione esclusivamente sugli aspetti formali.. io sono della scuola che intravede nell'intimazione l'avviso di mora da impugnare a pena di decadenza. E non mi pare che a sostenerlo sia solo la cassazione 2025.
Poi fate vobis
Rispondi

Da: quizzer 31/05/2025 13:57:00
Veramente la prescrizione non è un vizio dell'atto impositivo
Rispondi

Da: b@h31/05/2025 13:59:48
l'eccezione doveva essere fatta con il primo atto.
se ritieni che l'intimazione ad adempiere DEBBA ( non possa) essere impugnata perchè equivalente all'avviso di mora di cui all'art 19 il contribuente non l'ha fatto.
se ritieni che l'intimazione ad adempiere non è tra gli atti di cui all'art 19 e non è manco assimilabile all avviso di mora allora la prima volta in cui il contribuente doveva farla valere era proprio in questo ricorso su cui stavamo decidendo.

le soluzioni sono corrette entrambe e pure la famosa cassazione in obiter lo dice che non tutti concordano su questa assimilazione.

le prove in ogni caso non sono mai valutate sulle soluzioni quindi so solo chiacchiere senza senso.
l'ordine e la completezza dei motivi  sarà la cosa principale oggetto di motivazione e il modo in cui OGNI motivo è stato affrontato avrà una valutazione e contribuirà a fare il voto finale.

tutto il resto so scemenze.
Rispondi

Da: quizzer 31/05/2025 14:02:53
Vizio dell'atto impositivo era la mancata all'evasione dei criteri di valutazione dei terreni. Ecco al riguardo che ne pensate? Cambiamo un po' discorso
Rispondi

Da: Eh si31/05/2025 14:03:03
Non sto dicendo che sia giusta solo una soluzione, ma che il primo problema era nella valutazione dell' impugnazione dell'intimazione come
Facoltativa o obbligatoria.
Poi la soluzione può essere varia e sicuramente entrambe corrette se motivate, muovendo da quello.
Rispondi

Da: b@h31/05/2025 14:03:17
peraltro nè ader nè il comune si opponevano alla declaratoria di prescrizione ma era lo stesso contribuente che diceva è prescritto e questo è il primo momento in cui DEVO farla valere.

quindi proprio a parla de niente da tre giorni.
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