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Giudice tributario
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Da: peraltrooo29/05/2025 21:50:44
non capisco perchè fratini scrive "solo" inammissibile
il ricorrente faceva valere, oltre ai vizi dell'atto presupposto non impugnato tempestivamente, anche dei vizi propri della cartella (motivazione e prescrizione)

io avrei detto infondato

qualcuno mi spiega?
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Da: non è vero che29/05/2025 21:53:19
non sollevava il problema, ADER diceva che mancava la sua legittimazione passiva

a me pare proprio il 14 co.6
Rispondi

Da: 14 co6bis29/05/2025 21:55:30
In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto (L'AVVISO) emesso da un soggetto diverso (IL COMUNE) da quello (ADER) che ha emesso l'atto impugnato (LA CARTELLA), il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti (COMUNE E ADER)
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Da: Comunque state svarionando29/05/2025 22:09:56
Cass 16743 del 2024


Pertanto, ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione, il giudice deve accertare in concreto la sussistenza della prova dell'avvenuta regolare notificazione delle cartelle quali atti interruttivi, non potendo presumerne l'esistenza e regolarità sulla base della mera tardività dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'intimazione successiva

Che è  proprio l'abc del diritto civile.
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Da: Infatti29/05/2025 22:10:29
Dal tenore della traccia il ricorso è stato notificato ai due enti ( comune ed ader) relativamente ai propri atti di competenza ( cartella ed avviso ). Quindi nessun problema di inammissibilità ex art 14 comma6 ( oltretutto nemmeno si sa se la sanzione sia l inammissibilità, vista la novità della norma)
Rispondi

Da: Infatti29/05/2025 22:10:33
Dal tenore della traccia il ricorso è stato notificato ai due enti ( comune ed ader) relativamente ai propri atti di competenza ( cartella ed avviso ). Quindi nessun problema di inammissibilità ex art 14 comma6 ( oltretutto nemmeno si sa se la sanzione sia l inammissibilità, vista la novità della norma)
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Da: Infatti29/05/2025 22:10:52
Dal tenore della traccia il ricorso è stato notificato ai due enti ( comune ed ader) relativamente ai propri atti di competenza ( cartella ed avviso ). Quindi nessun problema di inammissibilità ex art 14 comma6 ( oltretutto nemmeno si sa se la sanzione sia l inammissibilità, vista la novità della norma)
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Da: allora siamo d''accordo29/05/2025 22:13:28
l'eccezione di ADER sulla sua mancata legittimazione passiva era fuffa perché appunto in applicazione del 14 erano stati convenuti entrambi

il punto 1.1. della soluzione di fratini dice il contrario
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Da: svarioni29/05/2025 22:15:11
la regolare notifica degli atti interruttivi era riconosciuta dallo stesso ricorrente
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Da: X svarionando29/05/2025 22:16:51
Concordo. Ed aggiungo che la prescrizione possa farsi valere anche negli atti successivi a quello divenuto inoppugnabile sia per un principio di effettività di tutela giurisdizionale ( art 24 cost) che per responsabilizzare l agente della riscossione da comportamenti contrari alla buona fede ( come quello della traccia ).
Infatti è scorretto cercare di cristallizzare la pretesa tributaria ormai prescritta con un successivo avviso di intimazione a distanza di quasi dieci anni.
Responsabilizzazione che deve inoltre avvenire in sede di liquidazione delle spese.
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Da: Ma vedo che29/05/2025 22:17:32
La traccia di ieri tiene ancora banco mentre quella di oggi nessuno se la calcola
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Da: Ma insomma29/05/2025 22:18:29
Capisco la voglia di sentenziare, però chi aspira ad essere Magistrato dovrebbe avere già in mente che il diritto tutto è opinabile
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Da: svarioni29/05/2025 22:19:22
la prima cartella e l'intimazione valgono come cause di interruzione della prescrizione, che riparte ex novo

se non impugni per farla valere son cavoli tuoi, il potere lo hai ... nessun problema di 24 cost
e nessun problema di malafede dell'ader che fa il suo lavoro
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Da: svarioni29/05/2025 22:20:52
nessuno la calcola perché verosimilmente inizieranno a correggere dalla sentenza e se ti bocciano manco la leggono ... puoi anche aver riscritto la voce dell'enc diritto
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Da: Comunque state svarionando29/05/2025 22:21:44
Eh ma se tra l uno e l altro erano passati 5 anni e la prescrizione era già maturata non c'era gia più niente da interrompere con il secondo atto.

L'atto della riscossione era  illegittimo e poteva essere impugnato.
Rispondi

Da: Francamente29/05/2025 22:23:11
il tema di oggi in apparenza sembrerebbe scontato, ma in realtà non è così...
E le tracce non estratte??
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Da: Meri890029/05/2025 22:27:26
Che avete detto sulle questioni a prima richiesta?
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Da: svarioni29/05/2025 22:28:26
la prescrizione non opera in automatico, va eccepita: 2938 codice c
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Da: Indicatore29/05/2025 22:29:15
Ragazzi, quanta confusione..... ormai quello che è fatto è fatto
hanno dato una prova pratica complessa ed insidiosa e poi il secondo giorno per controbilanciare la difficoltà della sentenza hanno dato un tema manualistico
Inizieranno la correzione dalla sentenza,, chi non sarà convincente nella stesura della prova pratica, è fuori
Rispondi

Da: Tema di oggi29/05/2025 22:31:07
Fideiussione a prima richiesta non è niente altro che fedeiussione con limiti alla proposizione di eccezioni. Contratto autonomo di garanzia è contratto atipico meritevole di tutela caratterizzato dalla mancanza di accessorieta' con l'obbligazione principale. Questioni rilevanti in tema di prima richiesta che avete scritto?
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Da: ginepra15 29/05/2025 22:33:34
Fideiussione con clausola solve et repete?
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Da: Per indicatore29/05/2025 22:34:02
Tema manualistico non penso proprio... Quali sarebbero le " manualistiche" questioni rilevanti della clausola prima richiesta?
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Da: pone giusto qualche problemino29/05/2025 22:34:47
di potenziale astrattezza della causa e di exceptio doli ... direi che ce ne era da scrivere
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Da: Per problemino29/05/2025 22:37:50
L astrattezza della causa la pone il C.A. di garanzia, non certo la fedeiussione a prima richiesta, di cui la traccia diceva di parlare delle relative questioni rilevanti, che ancora nessuno ha condiviso.
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Da: Per svarioni29/05/2025 22:40:02
Certo che la prescrizione va eccepita e non rilevata di ufficio. Infatti il ricorrente la eccepisce.
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Da: Meri890029/05/2025 22:40:12
Ma la clausola non caratterizza il contratto autonomo di garanzia?ne avete parlato anche per la fideiussione?
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Da: problemino29/05/2025 22:41:23
ti consiglio di rileggere la traccia: fideiussione a prima richiesta non lo vedo
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Da: ginepra15 29/05/2025 22:41:49
Si, nell esercizio dell autonomia negoziale può essere apposta anche alla fideiussione..e se non errobersno le stesse fideiussioni oggetto delle ssuu sulle intese antitrust
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Da: problemino29/05/2025 22:46:20
a voler essere precisi il cag contiene due clausole: 1) pagare a prima richiesta in senso stretto (tipo una solve et repete) + 2) rinuncia ad agire successivamente per far valere quelle eccezioni
ma credo che la commissione abbia inteso come prima richiesta la somma delle due cose, come spesso si fa
potresti fare una fideiussione con solve et repete, che non è un cag perché manca il secondo pezzo ma onestamente mi pare un viaggio mentale non richiesto e non è detto che venga apprezzato

Rispondi

Da: Tutti professori qua29/05/2025 22:46:41
Non c'è un problema di intervento. Chi roceve accertamento comunale è onerato di notificare a entrambi ader e comune
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