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Giudice tributario
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Da: Peraltro28/05/2025 21:20:31
Il comune era parte interveniente e non resistente in quanto l'atto impugnato non era stato emesso dal comune ma dall'Ader. Il ricorrente notificandogli il ricorso per la cartella di pagamento lo aveva chiamato in causa.
Rispondi

Da: mahhhh28/05/2025 21:22:51
no era il nuovo 14 comma 6 bis
Rispondi

Da: Di quale28/05/2025 21:23:20
Norma scusa?
Rispondi

Da: mahhhh 1  - 28/05/2025 21:26:42
del codice del processo.
del resto c'era una eccezione di legittimazione passiva era proprio la prima cosa da mette mi pare

vabbè comunque una cosa incasinatissima
Rispondi

Da: Indicatore28/05/2025 21:29:06
Concordo col fatto che il comune era interveniente ad adiuvandum. Ma  la cartella di pagamento era stata notificata perfettamente nei termini??
Rispondi

Da: Artemida28/05/2025 21:34:10
La sentenza era da scrivere tutta dall'inizio alla fine. Da repubblica italiana, in nome del popolo italiano.. il fatto.. manco a tar.
Quando ai corsi tutti dicevano che sarebbe bastato partire dalla motivazione.
Mi è sembrata un po' ritagliata sul profilo dei giudici onorari.
Continuo a sperare che premieranno la sostanza sulla forma.
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Da: Indicatore 1  - 28/05/2025 21:39:32
È chiaro che c'è la volontà di stabilizzare gli onorari, questo si era capito sin dall' inizio
Rispondi

Da: Le cazzate che tocca sentire28/05/2025 21:42:14
L avviso di accertamento solo di recente è diventato esecutivo per i comuni, fino al 2013 c era la sequenza avviso - cartella.
La prescrizione dell imposta è questione assorbente tutte le altre in quanto l' avviso, pur regolarmente notificato ( come asserito dal ricorrente) non è stato riscosso, per colpa dell ader, nei termini quinquennali in quanto dalla cartella del 2015 all' avviso di intimazione del 2024 sono passati più di nove anni.
La definitività della avviso di intimazione, pur non essendo stato impugnato, passa in subordine rispetto al verificarsi di una causa estintiva del credito come la prescrizione che ben può farsi valere in data odierna con l impugnazione della cartella del 2025.
Nessun art 14 comma 6 bis in quanto il ricorso e notificato nei confronti dei due enti e si impugnano i due atti rispettivi ( avviso e cartella).
Nel merito si doveva comunque andare in quanto richiesto dalla traccia così argomentando:
carenza di motivazione dell avviso di accertamento che, pur potendo fare riferimento a delibera della giunta ( art 1 comma 162 l 296/2006) non valuta in concreto, proprio per tale mero richiamo, l'an e il quantum della pretesa ( in ossequio anche all art 53 costituzione) per via del vincolo paesaggistico e della striscia di esproprio. Ciò in aperto contrasto con la cassazione che supera la tesi dell' aviso quale mera provocatio ad opponendum, dovendo al contrario lo stesso essere puntualmente motivato. Competenza giudice monocratico.
Rispondi

Da: Le cazzate che tocca sentire28/05/2025 21:44:56
Ricorso accolto e spese a carico di ader
Rispondi

Da: Bah@28/05/2025 21:45:58
1 eccezione di legittimazione passiva di ader

2 mancata notifica dell atto presupposto del comune e decadenza
C'è  la notifica non c'è  la decandenza

2.1 inammissibilità del ricorso sollevats dal comune perché non hai impugnato l avviso

3 mancata impugnazione di n 2 atti, 1 cartella e una intimazione di paramento
E dunque eccezione di inammissibilità del ricorso

4 il ricorrente dice sì hai ragione hai fatto tutte le notifiche ma la pretesa è  prescritta

5 motivazione x relazionem accertamento

6  motivazione cartella

7 merito
C'è  il pgr
A) pure se non c'è  l atto attuativo devi l ICI
B) c'è  un vincolo di 10 metri ma non mi hai detto in che atto
C) il vincolo paesistico non ha contenuto espopriativo ma conforma e non è  detto che non faccia edificare

Questi erano i punti poi ciascuno ha fatto che glie pareva
Rispondi

Da: Indicatore28/05/2025 21:51:55
Non conosco bene la questione non avendo letto la traccia, comunque il ragionamento del collega precedente mi sembra corretto
Rispondi

Da: Meno male28/05/2025 21:54:16
che c'è già la soluzione. La Commissione ringrazia.
Rispondi

Da: io penso che28/05/2025 21:59:32
Non ho capito il dispositivo finale
Rispondi

Da: Indicatore28/05/2025 22:18:32
Traccia complessa...hanno fatto già la selezione
Rispondi

Da: @tutti28/05/2025 22:30:02
Questo concorso selezionerà solo i migliori. 30 in tutto
Rispondi

Da: ginepra15 28/05/2025 22:38:11
Credito prescritto o no?
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Da: Meri890028/05/2025 22:43:55
Secondo me non e" prescritto, dalla intimazione di pagamento poteva decorrere il nuovo termine ma lui non ha impugnato
Rispondi

Da: Meri890028/05/2025 22:46:37
Inoltre poteva chiudersi per inammissibilita' ma bisognava andare avanti sulle altre questioni. Poi il difetto di motivazione dell avviso non c c'era se aveva potuto leggere tutto il contenuto facendo l'accesso! E' stato raggiunto lo scopo
Rispondi

Da: ginepra15 28/05/2025 22:47:06
Hai menzionato l art 50 del 602?
Rispondi

Da: .......28/05/2025 22:49:29
Ragazzi non vi affannate. La sentenza di oggi è un chiaro segnale. Domani sarà una strage, molti non consegneranno. Debacle totale. Un fallimento
Rispondi

Da: Indicatore28/05/2025 22:58:45
Che cattiveria, hanno iniziato con la sentenza
Rispondi

Da: ???28/05/2025 23:04:50
Perchè inammissibilità???
Rispondi

Da: bah!28/05/2025 23:18:22
ripeto, rileggetevi cass. 6436/25, c'è (quasi) tutto, a parte il merito che la commissione ha detto di esaminare cmq (!!)
Rispondi

Da: Ddddrt28/05/2025 23:33:49
L'eccezione di inammissibilità di Ader non c'entra un cavolo.
Come pure l'inammissibilita.
Il ricorrente impugna cartella di pagamento e atti presupposti
Rispondi

Da: Eraclito 23428/05/2025 23:35:26
Anche secondo me, si parte dalla sentenza 6436 e poi merito a parte
Rispondi

Da: ginepra15 28/05/2025 23:39:32
Prescrizione imu ai sensi di che cosa? Finanziaria? O 43 600?
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Da: Vergogna....28/05/2025 23:43:07
Ma il sorteggio della prova alle 7 del mattino? La trasparenza dov'è?
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Da: Eraclito 23428/05/2025 23:58:08
E poi una cosa è l' infondatezza di un ricorso altra cosa l'inammissibilita.
Sono due cose completamente diverse
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Da: ginepra15 28/05/2025 23:59:51
Sulla prescrizione quale riferimento normativo c e?
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Da: Fraa29 29/05/2025 00:00:26
Purtroppo ha fatto bene chi ha sostenuto la prescrizione non realizzata . Non avendo impugnato l'avviso di intimazione si è cristallizzata la pretesa....e sono ripartiti i 5 anni. in tale contesto avrebbe dovuto eccepire la prescrizione e qui sì che si era concretizzata . Così torna pure l'inammissibilità.
L'unica speranza è che valutino in generale come uno ha argomentato anche se ha sbagliato la soluzione, vedendo il ragionamento che uno ha fatto
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