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Concorso 51 REFERENDARI TAR - 2025
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| Da: Per tutti i concorrenti | 14/03/2026 16:23:55 |
| Quante sentenze di Tar leggete alla settimana? | |
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| Da: Xsopra | 14/03/2026 16:29:26 |
| Una la mattina e una la sera prima di coricarsi. | |
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Da: dm2479 ![]() | 1 - 14/03/2026 16:50:51 |
| @ per tutti i concorrenti Se leggi una sentenza al giorno, ti assicuro che al prossimo concorso arrivi tra i primi dieci | |
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Da: dm2479 ![]() | 14/03/2026 16:53:47 |
| Mi sarebbe piaciuto poterlo fare, ma la mia pigrizia me l'ha impedito. Mi riprometto saldamente di farlo in futuro, anche perché dopo il terzo manuale che leggi i margini di miglioramento leggendo altra teoria sono ridottissimi. | |
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| Da: x dm | 14/03/2026 16:59:48 |
| Meglio così! Concentrati sulle cose che fanno bene alla salute mentale, tipo la ciccia baffetta, che a leggersi una sentenza al giorno si finisce a parlare di dress code! | |
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Da: dm2479 ![]() | 14/03/2026 17:06:03 |
| Stai tranquillo, non sono proprio un tipo da dress code | |
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Da: . Sono colpita ![]() | 14/03/2026 17:20:04 |
| @Uffa3 Certamente il prelievo non poteva essere più messo in discussione (previa scissione tra fase impositiva e fase di riscossione coattiva) Il punto è che la procedura alternativa di accesso all'indennizzo spezzava il nesso di casualità tra evento e danno nella domanda risarcitoria Per il resto concordo sul fatto che il provvedimento contrario ad diritto UE è annullabile nei termini decadenziali pena la sua definitività | |
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Da: dm2479 ![]() | 1 - 16/03/2026 12:53:17 |
| E' uscito sul sito inPa il testo delle prove, compresa quella pratica. Ve lo incollo qui: Un gruppo di ottantadue aziende agricole, produttrici di latte, propongono un ricorso collettivo, dinanzi al Tar Lombardia, contestando alcune intimazioni di pagamento, tutte di fine 2021, comunicate loro dall'Agenzia delle entrate - riscossione e riferite a cartelle di pagamento emesse dall'Agea nei confronti delle medesime aziende agricole a titolo di prelievo supplementare e interessi per le campagne 2005-2006 e 2006-2007. Premessa la ricostruzione del prelievo supplementare - quale misura di riequilibrio di derivazione comunitaria applicata dal 1984 fino al 1° aprile 2015 agli allevatori responsabili di avere superato la quota di produzione loro assegnata, nel quadro di una politica agricola volta a contingentare la produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari al fine di sostenere il prezzo di vendita e con esso le condizioni degli agricoltori - deducono numerosi motivi sulla base dei quali chiedono l'annullamento ovvero la nullità ovvero l'inefficacia delle intimazioni di pagamento. In via principale contestano in radice l'esistenza del credito (a titolo di prelievo supplementare invocato dall'amministrazione, sul rilievo che vi sarebbe un'insuperabile incertezza di fondo sull'effettiva produzione del latte nell'intero periodo compreso tra la campagna 1995-96 e quella 2014-15 e che quindi mancherebbe il presupposto per imputare ai produttori il cd. sforamento ossia il presunto esubero o eccedenza rispetto alla quota assegnata. In subordine, invocano la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che, nel 2019 e nel 2022, più volte ha dichiarato la normativa italiana in contrasto con quella unionale, per quanto concerne i criteri per categorie prioritarie seguiti dall'Italia per le operazioni di riassegnazione e redistribuzione delle quote inutilizzate. Sostengono che l'accertata incompatibilità della normativa nazionale rispetto a quella unionale, incentrata invece su un criterio proporzionale, si rifletterebbe su tutti gli atti amministrativi adottati in attuazione di detta normativa, comportandone di necessità la disapplicazione e comunque l'inefficacia. In ulteriore subordine eccepiscono la prescrizione del debito. Chiedono inoltre il risarcimento del danno loro derivato dal comportamento posto in essere dall'amministrazione, invocando la violazione dei principi della fiducia e di buona fede. Chiedono il risarcimento del danno anche in una prospettiva diversa, invocando la responsabilità del legislatore per l'illegittimità della normativa italiana rispetto a quella dell'Unione europea. Si sono costituite le due agenzie, entrambe difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, che, premessa la differenza tra l'atto di accertamento del prelievo supplementare e l'atto (l'intimazione di pagamento) riguardante la fase esecutiva della riscossione del prelievo dovuto, hanno eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso, in quanto collettivo, perché proveniente da aziende agricole che si trovano in posizioni e situazioni diverse e non tutte in situazione di cointeresse, delle quali non danno adeguata evidenza, non chiarendo in quali termini e in quale misura la prospettata anticomunitarietà degli atti amministrativi arrecherebbe loro un pregiudizio in concreto. Con un'ulteriore eccezione rilevano l'inammissibilità dei primi due motivi del ricorso per una diversa ragione, legata alla tardività di censure che andavano riferite, semmai, nei confronti degli atti presupposti di prelievo, atti divenuti da tempo definitivi, taluni di essi perché mai impugnati, e altri perché i giudizi amministrativi proposti nei loro confronti sono stati nel frattempo dichiarati perenti oppure respinti nel merito. Nel merito del primo motivo richiamano i numerosi precedenti a favore della legittimità del sistema cd. delle quote latte in generale e l'obbligo per lo Stato italiano di riscuotere il prelievo e di trasferirlo all'Unione europea. Contestano, nel merito del secondo motivo, che l'incompatibilità della normativa nazionale, una volta che gli atti presupposti siano divenuti definitivi, possa travolgere gli atti della procedura di riscossione; ciò sul fondamentale rilievo che il regime degli atti amministrativi in contrasto con il diritto UE è quello dell'annullabilità e non della nullità . Quanto alla eccepita prescrizione, richiamano l'effetto interruttivo determinato dalle cartelle di pagamento emesse in precedenza, nonché più in generale l'art. 2943 c.c. per i giudizi sugli atti impositivi nei quali l'amministrazione si è costituita resistendo ai ricorsi. Infine, si eccepisce il difetto di giurisdizione quanto alla domanda risarcitoria, avendo i ricorrenti prospettato un danno da mero comportamento. Nel merito se ne contesta la fondatezza, una volta ribadita l'intangibilità degli atti di prelievo. E' intervenuta ad adiuvandum l'associazione di categoria dei produttori di latte che, premessa la propria legittimazione, ha insistito in particolare sul dovere posto a carico della pubblica amministrazione nazionale di non dare applicazione a normative interne in contrasto con il diritto UE, richiamano i noti precedenti dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 73 c.p.a. la difesa dei ricorrenti ha posto in evidenza le novità legate all'art. 10 bis del d.l. 69/2023, convertito in l. 103/2023, dettato per dare esecuzione alle sentenze della CGUE in materia e da cui sorgerebbe un obbligo a carico di Agea di effettuare il ricalcolo dei debiti, con la conseguente inefficacia sopravvenuta delle intimazioni di pagamento sin qui comunicate e, in ultima analisi, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito ha insistito per l'accoglimento delle domande proposte. Ha replicato l'Avvocatura dello Stato, sostenendo che l'art. 10 bis del d.l. 69/2023 non si applica ai ricorrenti, in quanto non sono destinatari di sentenze di annullamento loro favorevoli e neppure hanno giudizi ancora in corso sugli atti di prelievo, insistendo quindi per il rigetto del ricorso. All'udienza fissata per la discussione del ricorso, le difese delle parti ricorrenti e interveniente chiedono al Tar di sollevare questione di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 10 bis del d.l. 69/2023, per violazione degli artt. 3, 24, 41, 97, 113 e 117 Cost., ove interpretato nei termini indicati dalla difesa erariale. Il candidato estenda la motivazione della sentenza, nella parte in diritto e nel dispositivo, affrontando tutti i profili in rito, anche ove rilevabili d'ufficio, nonché il merito. Qualora uno dei profili trattati avesse natura impediente dell'esame di ulteriori motivi, questioni o eccezioni, il candidato, in calce alla sentenza, dovrà comunque esaminare tutti tali motivi, questioni ed eccezioni. | |
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| Da: Posto al calduccio | 1 - 16/03/2026 13:18:27 |
| Basta regà , è passato un mese dal concorso. | |
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Da: dm2479 ![]() | 16/03/2026 13:23:49 |
| Posto al calduccio, dedicati alla Gazzetta dello Sport. Se non ti interessa il concorso Tar, là fuori c'è tutto un mondo bellissimo | |
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| Da: f.INPS | 16/03/2026 14:08:18 |
| @dm grazie! Secondo me a breve qualche consigliere proporrà un'ipotesi di svolgimento.. che mi guarderò bene dal leggere ;D | |
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Da: . Sono colpita ![]() | 16/03/2026 14:11:51 |
| Grazie dm2479! Sembra sia passato un secolo da quei giorni…. Fatico a ricordare cos'ho scritto 😂 | |
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| Da: Barclay | 16/03/2026 15:58:03 |
| A vostro parere a livello di carriera, attività professionale ecc è migliore la magistratura amministrativa o quella contabile? | |
| Rispondi | |
| Da: Billow | 16/03/2026 16:14:19 |
| @Barclay Cosa intendi per migliore? Termine piuttosto vago e generico... L'attività professionale ha una prima macro-differenza: per la GC è divisa in tre possibili aree di esercizio: giudicante, requirente e controllo; per la GA in due: giudicante e consultiva (per il Consiglio di Stato). La Corte dei Conti è a carriera unica, ossia una volta superato il concorso si può raggiungerne il vertice dall'interno; la Giustizia Amministrativa prevede un'ulteriore selezione, concorsuale o per valutazione di anzianità , per accedere al Consiglio di Stato. La retribuzione è identica tra le due magistrature, quella amministrativa tuttavia può accedere ad amplissimo ventaglio di incarichi ulteriori che possono renderla più variegata e gratificante. A livello di prestigio il giudice contabile è molto temuto per via della sua azione che esita, fondamentalmente, in un'ottica punitivo-sanzionatoria; il giudice amministrativo fonda la sua actio sull'accertamento e la valutazione (similarmente al giudice civile), ma è il "giudice dei poteri" e dunque la magistratura che giudica e decide su ogni cosa (inclusi alcuni poteri della Corte dei Conti stessa) pertanto possiede un'aurea più "luminosa" e riverenziata. Piuttosto ti sei posto domande a livello delle materie trattate per il concorso ? | |
| Rispondi | |
Da: dm2479 ![]() | 1 - 16/03/2026 16:34:50 |
| @Barclay No bullshit, no fuffa: la migliore magistratura è quella in cui riesci a farti assumere. Fai tutti i concorsi che puoi e, se per caso e per fortuna, indispensabili anche ai più bravi tra i bravi, riesci a passarne una, tienitela stretta e ringrazia la tua divinità preferita. Se ti poni queste domande senza essere uno dei pochissimi che è certo in anticipo di potere scegliere (il che ti renderebbe un magistrato odiosissimo, sappilo), stai fantasticando e, quindi, perdi tempo ed energie mentali che dovrebbero essere impiegate nello studio. Un po' come chiederti cosa farai quanto Taylor Swift ti chiederà di sposarti in comunione dei beni. Se te le poni perché hai già superato più concorsi, sai già cosa ti conviene fare. Tertium non datur | |
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| Da: Barclay | 16/03/2026 16:46:52 |
| Billow grazie mille per la risposta dettagliata, al livello di incarichi cosa intendi quando fai riferimento ai magistrati amministrativi? Grazie se risponderai. dm2479 la tua risposta supercazzola è a dir poco esilarante, sembra di leggere quelle psico-sciocchezze che alcuni giornalisti utilizzano per rispondere alle lettere dei drammi esistenziali dei lettori. Non me frega una mazza di fare tutti i concorsi, sono magistrato da oltre 10 anni, giudice penale nella specie, ed ho intenzione di fare UN (nel senso di UNO) concorso superiore su cui concentrarmi integralmente ed ho questo dilemma: decidere tra Corte e Tar, tutto quì. La questione di Taylor Swift ha aggiunto ulteriore ironia miseranda alla tua risposta. Saluti. | |
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| Da: Tocchiamo il fondo | 1 - 16/03/2026 16:54:22 |
| Che schifo una sentenza sulle quote latte per vedere l'orientamento politico dei candidati........ | |
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Da: dm2479 ![]() | 16/03/2026 16:54:53 |
| Caro collega, se sei magistrato da dieci anni e ti poni ancora queste domande, tanti tanti commossi auguri | |
| Rispondi | |
| Da: Magistrato locale | 16/03/2026 17:56:50 |
| Da: Barclay 1 - 21/02/2023 18:02:07 mi indicate il gruppo dove pubblicano le tracce dei concorsi per funzionari degli enti locali? https://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=26328&nor=0&pag=1040 | |
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Da: dm2479 ![]() | 16/03/2026 18:10:20 |
| Fa il penale da dieci anni, ma se non combina casini tra poco gli danno la libertà condizionale | |
| Rispondi | |
Da: dm2479 ![]() | 17/03/2026 13:56:47 |
| Come ho fatto per le altre prove, nei limiti di quanto mi ricordo provo a riportare il mio svolgimento della prova pratica. Premetto che chi è già stato annoiato dai miei precedenti scritti può certamente omettere la lettura. Quello che segue è destinato solo a chi è curioso, non c'è nessun dottore che abbia ordinato di prenderlo in considerazione. Secondo, vale a maggior ragione quanto detto per le altre prove: se mai ci fosse qualcosa di corretto, comunque si tratta di un percorso tra i tanti che potevano essere intrapresi a partire dalla traccia. Lo stesso presidente della commissione ha detto, durante lo svolgimento, e se non ricordo male, che taluni dati non venivano forniti in maniera completa, per cui era possibile interpretare certe questioni in modi differenti senza 'sbagliare' tecnicamente nulla. Diversamente dalle altre prove, inserirò ogni tanto tra parentesi quadre delle 'giustificazioni' per le mie scelte, specie laddove non mi sembrano assolutamente obbligate o particolarmente ovvie. Per prima cosa, esame sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa. Sulla domanda relativa all'annullamento, dichiarazione di nullità o di inefficacia delle intimazioni di pagamento, sussiste la giurisdizione per l'art. 133, c. 1, lett. t), c.p.a. La domanda relativa alla condanna di Agea per violazione del diritto europeo è sempre attinente alla materia della lettera t) e, contrariamente a quanto sostiene la difesa erariale, non concerne un comportamento mero, ma all'evidenza degli atti di accertamento, emissione di cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento. In merito alla domanda di responsabilità formulata nei confronti dello Stato legislatore per avere trasposto in maniera non corretta la normativa euro unitaria, è dubbio che sussista la giurisdizione amministrativa. Per non dovere impelagarmi nel dibattito, ho richiamato quella corrente giurisprudenziale che sostiene che anche la questione di giurisdizione possa essere superata se vi è una ragione più liquida per dirimere il punto controverso, purché la sussistenza di questa ragione più liquida sia assolutamente evidente. Mi pareva che nel caso di specie fosse così, in quanto erano stati citati in giudizio dai ricorrenti solamente l'Agea e l'AdER, enti che non possono ritenersi legittimi contraddittori in una controversia che coinvolge lo Stato legislatore, che avrebbe comportato la citazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Precisato che il collegio avrebbe potuto anche disporre la chiamata iussu iudicis del PdCM, ma che tale potere è altamente discrezionale e non si intendeva esercitarlo in quel frangente, rimaneva evidente la mancata citazione del legittimato passivo e, dunque, l'inammissibilità della domanda, che rendeva superfluo l'esame circa la sussistenza della giurisdizione. [riconosco che l'orientamento in esame, sulla compatibilità della ragione più liquida con la questione di giurisdizione, non è unanime, ma in questo caso mi ha evitato di prendere posizione sul dibattito, che mi pare ancora aperto, sulla giurisdizione nelle questioni di responsabilità dello Stato legislatore] Quanto alla legittimazione dei ricorrenti a presentare un ricorso collettivo, eccepita dalla difesa erariale, ho argomentato che dall'esame degli atti del procedimento risultava come gli interessi di tutti gli allevatori fossero allineati, nel senso che nessuno di loro avrebbe potuto risentire dell'accoglimento della domanda proposta da altri ricorrenti, neppure dopo l'intervento della novella legislativa avvenuto durante il giudizio. Per questo motivo, avendo gli allevatori impugnato atti omogenei (le intimazioni di pagamento relative ai prelievi) ed essendo le loro posizioni allineate formalmente e sostanzialmente, il ricorso collettivo era da ritenersi ammissibile. [anche qui ho riempito un vuoto della traccia: non era possibile sapere se le posizioni di tutti i ricorrenti fossero davvero allineate, essendo un caso di fantasia; naturalmente, nulla impediva a mio parere di ritenere che alcune posizioni non fossero allineate alle altre, e in questo caso la soluzione avrebbe preso un'altra strada] Motu proprio ho preso posizione anche sull'ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum dell'associazione di categoria. Ho argomentato che, anche a prescindere dalla rappresentatività e dal radicamento della associazione, doveva ritenersi che, a seguito dell'intervento della novella, che modificava radicalmente il quadro normativo sui prelievi, doveva ritenersi scontato che all'interno dell'associazione sarebbero venute a crearsi delle diversità di vedute tra allevatori favorevoli al vecchio o al nuovo sistema, per cui doveva ritenersi venuto meno il requisito della assoluta omogeneità degli interessi degli aderenti all'associazione con quelli dei ricorrenti, motivo per il quale disponevo l'estromissione dal giudizio. In ogni caso, facevo notare che l'estromissione era utile in quanto, sebbene l'associazione si fosse limitata a richiamare due adunanze plenarie, e quindi non avesse apportato alcunché al giudizio per il principio iura novit curia, la situazione avrebbe potuto comunque cambiare sul punto in futuro, anche in gradi successivi di giudizio [questa parte credo fosse superflua, ma volevo far vedere che avevo preso in considerazione la questione; anche in questo caso le soluzioni erano molte: si sarebbe potuto invece scrivere, per esempio, che si era verificato che tutti i requisiti sussistevano e quindi l'allineamento degli interessi era mantenuto] Sull'ordine di esame delle questioni poste dai ricorrenti, ho notato che questi hanno collocato l'eccezione di prescrizione come subordinata rispetto a questioni di merito. Ho allora argomentato come sarebbe stato più logico iniziare l'esame delle questioni dalla prescrizione stessa, per la sua natura pregiudiziale. In questo senso ho ricordato quella giurisprudenza per la quale se anche le parti indicano un certo ordine di esame delle questioni, tale ordine è vincolante per il giudice solo laddove questo ordine sia espressamente dichiarato come essenziale. Non essendolo nel caso di specie, passavo ad esaminare in primo luogo l'eccezione di prescrizione. [anche qui, si poteva benissimo seguire l'ordine delle questioni proposto dai ricorrenti, privilegiando un più completo rispetto del diritto alla difesa] L'eccezione di prescrizione l'ho respinta argomentando come il decorso di questa fosse stato interrotto, nel tempo che è intercorso tra l'accertamento di Agea e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, dagli atti di notifica delle cartelle di pagamento. [ovviamente non c'è nulla che obbligasse a raggiungere questa conclusione: i termini di notifica dei vari atti non erano specificati, per cui era del tutto equivalente sostenere che la prescrizione fosse maturata] Prima questione di merito: gli accertamenti relativi alla sovrapproduzione di latte sarebbero stati insufficienti e quindi mancherebbe la relativa prova. Ho rigettato l'eccezione sostenendo che se anche negli atti di intimazione di pagamento la sovrapproduzione non fosse argomentata, risultava invece esserlo stata negli atti di accertamento di Agea, che peraltro o non erano stati contestati a tempo debito, o erano stati contestati senza successo. [anche qui, la prova di quello che ho detto, o del suo contrario, la traccia non la fornisce: era possibile inventarsi qualunque esito sul punto] Questione principale di merito: gli atti concernenti il prelievo sono stati adottati sulla base di una normativa interna che la CGUE ha ritenuto in contrasto con le fonti euro unitarie. La cosa è documentalmente provata: lo stesso legislatore ha emanato un decreto legge convertito proprio per cambiare i criteri in base ai quali vengono stabilite le misure del prelievo, quindi è vero che gli atti di Agea sono stati adottati sulla base di una legislazione interna illegittima. Questo doveva portare, prima dell'intervento della novella, all'annullamento (o come meglio) richiesto dai ricorrenti? A mio parere no, perché la discrasia tra provvedimento legislativo interno, e atto amministrativo che gli dava attuazione, e normativa unionale, doveva essere fatta valere in tempo utile, ovverosia entro il termine di decadenza decorrente dal primo atto concretamente lesivo (che poteva essere o l'accertamento Agea o la notifica della susseguente cartella di pagamento). In questo senso, il ricorso avverso l'atto di intimazione di pagamento è tardivo e, per chi aveva già prima contestato l'accertamento o la cartella, ma senza successo, inammissibile. In ogni caso viene contestato un provvedimento meramente esecutivo/confermativo del provvedimento effettivamente lesivo, precedente. Il fatto che la violazione riguardi una normativa di rango euro unitario non muta nulla sul punto: il diritto europeo non esige il travolgimento del giudicato per la propria realizzazione. Domanda relativa alla richiesta di danni nei confronti di Agea: la richiesta deve essere respinta perché la responsabilità degli organi statali in merito all'erronea applicazione del diritto euro unitario presuppone la prova che detta violazione non solo ci sia stata (come è pacifico che sia avvenuto) ma anche che sia di gravità tale da avere i caratteri dell'evidenza o quasi. Il semplice fatto che Agea abbia dato esecuzione ad una norma di legge italiana che pure applicava male il diritto unionale non può essere fonte di responsabilità se non si raggiunge la prova che Agea avrebbe dovuto autonomamente rilevare, per la gravità dell'inadempimento dello Stato, l'illegittimità degli atti che andava a compiere su quella base. Ho argomentato che una tale prova non era stata né raggiunta, né anche solo allegata. [anche qui, poteva benissimo sostenersi che, invece, la violazione del diritto unionale fosse lampante, con le conseguenze del caso] Sulla responsabilità dello Stato legislatore ho già detto che si trattava di domanda inammissibile. L'intervento della novella legislativa. Questione interpretativa: la novella, a mio parere, doveva essere letta nel senso patrocinato dall'Avvocatura dello Stato, in quanto le uniche posizioni che sulla sua base potevano venire riaperte erano quelle relative a chi avesse ottenuto un giudicato favorevole sul punto o avesse un giudizio in corso relativamente a tali questioni. Gli allevatori ricorrenti non si trovavano in alcuna di queste due posizioni e, quindi, sulla base della novella, doveva ritenersi che non avessero diritto al ricalcolo da parte di Agea dell'importo dei loro prelievi. La domanda in questo senso doveva rigettarsi (anche se era posta in un modo un po' obliquo, come dichiarazione della cessazione della materia del contendere, che avrebbe però richiesto una pronuncia, quanto meno implicita, sull'obbligo di Agea di ricalcolare quanto eventualmente dovuto dagli allevatori ricorrenti). Se questa è la lettura data al decreto legge convertito, resta da considerare se hanno ragione i ricorrenti a ritenerla incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 41, 97, 113 e 117 Cost. - quindi: per essere stati discriminati rispetto agli allevatori 'salvati' dalla novella, per avere visto pregiudicato il loro diritto alla difesa e per essere state messe a repentaglio le loro aziende dalle conseguenze economiche della previgente disciplina -. La questione di legittimità costituzionale, così posta, l'ho ritenuta palesemente infondata, in quanto il legislatore statale può fare salve le posizioni già coperte dal giudicato (o dall'intervenuta inoppugnabilità ), anche in merito a diritti tutelati dalle norme dell'Unione europea, purché, come da giurisprudenza della CGUE, il rimedio interno disponibile per tutelare le proprie ragioni sia: 1. tale da non rendere sostanzialmente vano il tentativo di proteggere i propri interessi; 2. non discriminatorio relativamente alle posizioni di ricorrenti di differenti Stati membri. Nessuna delle due condizioni appariva sussistere, per cui doveva ritenersi che la scelta del legislatore italiano di non riaprire la questione per chi non avesse a suo tempo fatto ricorso rientrasse pienamente nella discrezionalità del legislatore. [a mio parere, la questione appariva più di diritto euro unitario che costituzionale, e avevo la tentazione di fare un rinvio ex 267 TFUE, che secondo me sarebbe stato più appropriato, soprattutto come richiesta da parte del difensore dei ricorrenti, della questione di costituzionalità , ma a quel punto ero troppo stanco] Quindi, per quanto detto prima, inammissibilità , irricevibilità , rigetto delle questioni come dettagliato in motivazione. Rigetto dell'istanza di sollevare questione di costituzionalità . Sulle spese: necessità di valutare primariamente il criterio della soccombenza ai sensi del 90 ss., c.p.c., richiamato dal c.p.a. In ogni caso, compensazione delle spese, perché: 1. era intervenuta nel corso del giudizio una novella legislativa; 2. il contenzioso trovava la propria causa prossima in atti dello Stato che costituivano pur sempre, e pacificamente, violazione del diritto euro unitario, e senza i quali il giudizio non avrebbe avuto luogo. Vi ringrazio in anticipo se vorrete condividere delle soluzioni differenti | |
| Rispondi | |
| Da: Dico la mia. | 17/03/2026 14:29:16 |
| Complimenti dm, come sempre del resto. Una precisazione ti chiedo. Secondo te era necessario prendere posizione sulla giurisdizione ex 133 lett. t) e sull'intervento ad adiuvandum? Perché io personalmente le ho mentalmente affrontate ma non ho ritenuto opportuno trattarle: la prima, in questo esistente e non contestata, il secondo perché non contestato. | |
| Rispondi | |
Da: dm2479 ![]() | 1 - 17/03/2026 14:43:08 |
| Grazie, Dico la mia La sussistenza della giurisdizione per tutte le questioni, tranne la responsabilità dello Stato legislatore, mi sembrava lampante. In una normale sentenza effettivamente non ne avrei neppure parlato. Anche la legittimazione dell'associazione l'ho messa solo per fare volume. Non dicendo nulla davi atto che nessuno la contestava e che per te non c'erano problemi | |
| Rispondi | |
Da: uffa3 ![]() | 17/03/2026 14:50:57 |
| C'era un'eccezione espressa di difetto di giurisdizione sulla (sola) domanda risarcitoria e doveva essere espressamente affrontata in via preliminare. Sempre a mio avviso, la trattazione, per simmetria, doveva (poteva) essere limitata alla sola domanda risarcitoria posto che sulla domanda di annullamento/nullità /inefficacia non c'erano eccezioni di difetto di giurisdizione | |
| Rispondi | |
Da: uffa3 ![]() | 17/03/2026 14:53:30 |
| Tutte le altre eccezioni e questioni preliminari sollevate dovevano essere espressamente affrontate, pena vizio di mancata pronuncia su parte della domanda (sempre a mio avviso) o difetto di motivazione | |
| Rispondi | |
| Da: Billow | 17/03/2026 14:58:42 |
| @Barclay Perdonami ma se sei magistrato da 10 anni saprai perfettamente cosa sono gli incarichi fuori ruolo previsti dalla legge per i magistrati amministrativi. E bada che il collega dm2479 ti ha risposto con educazione e simpatia. Tra l'altro mi permetto di sottolineare che la tua cosiddetta strategia concorsuale è priva di senso logico: TAR e Corte dei Conti differiscono davvero per poco, non tentarli entrambi è semplicemente da sciocchi. Poi la professione è quella di magistrato, che alla fine è la medesima in tutti i campi da ordinaria ad amministrativa. Scegliere i concorsi superiori come si sceglierebbero gli alberghi per le vacanze "qual è il meglio" "qual è il più bello" ecc... mi pare un concetto molto poco maturo e molto poco aderente alla realtà per professioni di questo tenore... | |
| Rispondi | |
Da: Fiorello ![]() | 17/03/2026 14:59:33 |
| per dm2479 Io la questione di giurisdizione l'ho trattata solo per la richiesta di risarcimento danni prima di affrontarne il merito. In secondo luogo anche io volevo trattare prima la questione inerente la prescrizione in quanto "logicamente prioritaria" ma mi è sembrato che le ricorrenti avessero formulato il ricorso con espressioni ( in primo luogo, in secondo luogo, in terzo luogo, ) che mi hanno indotto a ritenere seguire, nell'ordine di trattazione, la graduazione dei motivi dei ricorsi formulata dalle ricorrenti. La legittimazione dell'associazione non l'ho trattata separatamente in quanto non eccepita ma sono passato direttamente ad analizzare quanto sostenuto dalla stessa ( che, mi sembra di ricordare, ho condiviso) Poi ricordo poco di quello che ho scritto e non ho riletto la tracca. | |
| Rispondi | |
Da: uffa3 ![]() | 2 - 17/03/2026 15:06:29 |
| C'era gradazione espressa dei motivi e a mio avviso sarebbe stato opportuno seguire quella (credo che sia un principio pacifico, salvo in alcuni limitati casi) a meno che non vi fosse un motivo assorbente. Ad ogni modo io stesso vi ho derogato ma per trattazione congiunta dei primi due motivi e non per inversione dell'ordine indicato dalla parte per la soddisfazione della domanda. Era una sentenza molto "tosta" in ogni caso | |
| Rispondi | |
Da: dm2479 ![]() | 17/03/2026 15:07:14 |
| Fiorello, anche io sono stato molto indeciso sull'ordine delle questioni. Dovendo però rigettare la prescrizione, mi sono fatto meno scrupoli | |
| Rispondi | |
Da: uffa3 ![]() | 17/03/2026 15:08:25 |
| Preciso che è solo il mio punto di vista e NON assolutamente e necessariamente la soluzione corretta | |
| Rispondi | |
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