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Concorso 51 REFERENDARI TAR - 2025
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| Da: . Sono colpita | 08/03/2026 19:06:19 |
| Sono scelte di vita Ognuno sceglie le proprie priorità Capisco quello che vuoi dire, questo tipo di concorsi ti toglie tutto il tempo libero | |
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| Da: avvocato "minus habens" | 08/03/2026 20:10:05 |
| @ dm2479, anzitutto, complimenti per la tua scaletta, davvero interessante e istruttiva, e ti ringrazio per la condivisione. È evidente, per me, che il tuo è un tema di livello superiore, direi alquanto al di sopra dei 35/50, il che lascerebbe anche ben sperare che si possa superare la prova anche facendo qualcosa di diverso, diciamo pure qualcosa "di meno". È chiaro che questo è un tema da "fuoriclasse", poi ci sono anche coloro che, pur bravi, prendono 35/50, e sono ben contenti di ciò. Quindi, fossi in te, non mi farei venire dubbi esistenziali sul se continuare, o no, su questa strada (mi riferisco al tuo intervento del 6/3). È sicuramente la strada giusta per te. Lo studio è tanto, ma i risultati si vedono, e il successo in queste cose arriva dopo un impegno forte e costante. Una domanda sul tema che vorrei farti è questa: ho letto, nella tua scaletta, che hai fatto alcuni excursus storici e mi sono chiesto perché hai scelto di non parlare dell'evoluzione storica dalla "golden share" degli anni '90 - che presupponeva una partecipazione societaria, e quindi una prerogativa pubblica "interna" alla società , che agiva nell'ambito del diritto societario (con i problemi rilevati dalla CGUE) - al "golden power" degli anni successivi al 2012, che integra, invece, un potere speciale "esterno" che si muove nell'area diffetente del diritto amministrativo. | |
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| Da: . Sono colpita | 1 - 08/03/2026 20:55:02 |
| Ormai è impossibile distinguere tra il diritto amministrativo e il diritto pubblico dell'economia Tutto viene assorbito nell'uno o nell'altro ambito a seconda dell'angolo prospettico Devo essere l'unica ad aver inteso i temi di civile e amministrativo come strettamente inerenti al settore nominale | |
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| Da: Xsopra | 08/03/2026 21:48:30 |
| Non sei la sola, tranquilla. | |
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Da: dm2479 ![]() | 08/03/2026 23:12:41 |
| @ avvocato hai perfettamente ragione, inserire un riferimento all'evoluzione dalla golden share al golden power sarebbe stato molto sensato. Non l'ho fatto per due motivi. Il primo: ho commesso l'errore (in tutte le prove tranne in quella pratica) di non farmi una scaletta (e quella della prova pratica l'ho poi rispettata solo fino a un certo punto); appena dettato ho cominciato a scrivere. Anche per amministrativo ho riempito 26 facciate e ho tirato forse troppo in lungo sulla prima parte (differenza tra atto politico e atto di alta amministrazione) e, in una certa misura, sulla seconda (eccesso di potere nel sindacato degli atti delle authorities). Quando sono arrivato al golden power avevo già riempito venti facciate. Secondo: della precedente disciplina sapevo comunque poco, e non mi pareva il caso di rischiare di dire cose di cui non fossi ragionevolmente sicuro con un presidente di commissione che ci aveva scritto (anche se l'articolo che ha originato il titolo della traccia parla, se mi ricordo bene, del solo golden power). Peraltro, ho voluto prendermi una mezz'ora per rileggere la normativa sul golden power sul codice ed ero a quel punto davvero al limite (mi rendevo conto che se avessi scritto ancora poi non avrei avuto le forze per rileggere tutto e correggere efficacemente) | |
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Da: dm2479 ![]() | 08/03/2026 23:25:27 |
| @ .Sono colpita Ero d'accordo con te sul fatto che il tema di privato non andasse trasformato in un tema di amministrativo (dopotutto i confini tra le due materie sono abbastanza marcati). Faccio più fatica a trovare un discrimine tra diritto amministrativo e diritto pubblico dell'economia (dopotutto non è così campato in aria definire il secondo come un settore specifico del primo). E poi, se la traccia chiede letteralmente di parlare del "controllo pubblico sulle attività economiche", credo ci sia poco spazio per ritenere che il tema dovesse essere tutto di diritto 'amministrativo puro' (concetto che faccio fatica a definire; il diritto degli appalti è meno amministrativo della 241/90?; e la Scia è meno amministrativa del resto della 241?). Si scrive sempre per piacere a qualcuno, e qui mi sembra piuttosto chiaro che il concupito il senso della traccia l'intendesse così: https://www.giustizia-amministrativa.it/-/158189-186 | |
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| Da: . Sono colpita | 08/03/2026 23:38:24 |
| Il tema del "controllo pubblico sulle attività economiche" può essere affrontato banalmente trattando del regime delle autorizzazioni e delle concessioni, non c'è alcuna strada di non ritorno verso il golden power Il tema di amministrativo poteva essere trattato (per la genericità della traccia) sotto le più diverse prospettive, nel mio caso partendo dagli istituti generali per poi approfondire Banalmente (tanto per dare un'idea) si poteva partare di atto politico/atto di alta amministrazione dei DPCM in tempo covid (la prendo larga…) | |
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| Da: . Sono colpita | 08/03/2026 23:40:13 |
| Parlando dei DPCM in tempo covid (la prendo larga) Scusate mi si mangia le parole la tastiera 😅 | |
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| Da: . Sono colpita | 08/03/2026 23:42:04 |
| Parlando dei DPCM in tempo covid (la prendo larga) Scusate mi si mangia le parole la tastiera 😅 | |
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Da: Dulcisinfundo ![]() | 08/03/2026 23:54:24 |
| Solo perché anonima posso dire che - dopo un'iniziale destabilizzazione - leggere le ultime pagine del forum mi ha reso solo più sicura dei miei elaborati. Io ho fatto elaborati semplici di "solo 10 facciate" ma onestamente sviluppati I maniera circolare e ben argomentati. Mi mangio le mani solo per il tributario, ma anche lì, se intendono premiare la capacità argomentati a sono ancora in gioco. Scrivere una ventina di pagine senza manco una scaletta prima per me significa cercare di ubriacare il lettore. Può riuscire, per carità , ma può anche alterare | |
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Da: dm2479 ![]() | 08/03/2026 23:56:41 |
| No, una strada di non ritorno non c'è, e spero bene che la commissione sia onesta nel non privilegiare chi è inciampato nell'articolo rispetto a chi per puro caso non l'ha fatto. | |
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| Da: . Sono colpita | 08/03/2026 23:58:47 |
| Io la penso proprio come dulcisinfundo anche se ho scritto un po' di più (mai meno di 12 facciate) | |
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| Da: . Sono colpita | 09/03/2026 00:02:21 |
| DM2479 Speriamo bene per tutti qui…. Mi fa piacere potermi confrontare con voi | |
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| Da: f.INPS | 09/03/2026 09:59:56 |
| @dm complimenti per i tuoi elaborati | |
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Da: dm2479 ![]() | 09/03/2026 10:01:48 |
| Sulla traccia di tributario premetto di essere un dilettante allo sbaraglio. Mai fatto tributario all'università , mai mi sono occupato della materia fino all'orale di magistratura (dove comunque bastava un compendio). La natura della dichiarazione fiscale. Concetto di dichiarazione nel diritto amministrativo e privato. La natura del sistema tributario nelle economie avanzate: necessità della collaborazione del contribuente alla realizzazione del prelievo; impossibilità per lo Stato (o altro ente impositore) di verificare il presupposto d'imposta per ogni contribuente; necessità dell'autodichiarazione, che è presupposto per l'autoliquidazione e per la (solo eventuale) successiva attività di controllo. La ovvia triade delle caratterizzazioni della dichiarazione: a. dichiarazione fiscale come dichiarazione di scienza (funzione fondamentale, appunto alla luce della collaborazione nella quantificazione dell'obbligazione fiscale); b. dichiarazione fiscale come dichiarazione di volontà (esempi: l'opzione per i regimi speciali facoltativi - consolidati, minimi, forfettari, gruppo iva, cooperative compliance -); dichiarazione di volontà anche in merito alla destinazione del gettito fiscale (2, 5, 8 per mille): carattere afferente ai diritti fondamentali di questa parte della dichiarazione, per il suo carattere rivelatorio di scelte personalissime - e dati sensibilissimi - attinenti alle convinzioni personali, etiche, politiche, religiose). c. dichiarazione come atto confessorio. Rinvio alla successiva trattazione relativa alla correzione. Differenza con la confessione civilistica in materia di diritti disponibili: l'obbligazione tributaria è pur sempre delimitata dal principio costituzionale della proporzionalità del prelievo alla capacità contributiva, per cui, anche per il dovere di buona fede, la parte pubblica non può giovarsi dell'errore del dichiarante ove sia a conoscenza della non corrispondenza del dichiarato al reddito del contribuente con svantaggio per quest'ultimo. Altre caratterizzazioni giuridiche della dichiarazione: d. dichiarazione come adempimento strumentale e preliminare all'adempimento principale dell'obbligazione tributaria - anche in questo caso, l'obbligo della dichiarazione si inserisce nella fattispecie ex 23 e 53 Cost., quale dovere strumentale alla corretta realizzazione della contribuzione alle spese pubbliche proporzionale alla capacità contributiva; e. dichiarazione fiscale come atto formale: obbligo di presentazione della dichiarazione sui moduli (e, per taluni contribuenti, obbligatoriamente su moduli informatici) previamente predisposti da Mef e AdE; nullità della dichiarazione non conforme al modello legale; Importanza della estrema formalizzazione della dichiarazione fiscale al fine di consentire controlli automatizzati (e quindi, contrariamente agli altri controlli, generalizzati) delle dichiarazioni: liquidazione automatica e controllo formale non sarebbero possibili senza l'informatica e senza l'elevata formalità dell'obbligo dichiarativo; f. dichiarazione dei redditi (almeno per le dichiarazioni redditi e iva) quale atto periodico (una volta realizzati i presupposti per l'assoggettamento a tassazione): rilevanza del ritardo nella presentazione, fino alla nullità per la dichiarazione ultra tardiva; g. quanto alla dichiarazione iva, carattere plurifasico della dichiarazione: liquidazioni (che implicano delle manifestazioni dichiarative) periodiche, mensili o trimestrali e dichiarazioni riepilogative annuali; la dichiarazione vera e propria deve probabilmente essere considerata come atto complesso costituito dall'insieme delle liquidazioni infra annuali e della dichiarazione annuale. Modifica della dichiarazione dei redditi. Prima distinzione: lo spartiacque del termine legale per la presentazione della dichiarazione. Dichiarazione modificativa anteriore alla scadenza del termine ordinario di presentazione e dichiarazione successiva al termine. Dichiarazione integrativa-modificativa presentata prima della scadenza del termine ultimo. In questo caso, massima rilevanza dell'errore; proposta interpretativa secondo la quale la dichiarazione vera e propria non dovrà essere considerata la prima dichiarazione (presentata anteriormente alla scadenza del termine) ma la dichiarazione come integrata dalla correttiva (anch'essa ove depositata prima della scadenza del termine); dunque un solo atto risultante dalla dichiarazione errata e dalla dichiarazione correttiva anteriore al termine. Applicazione del principio della buona fede ai sensi dello Statuto del contribuente. Limitazione estrema o eliminazione di qualsiasi sanzione. Problema applicativo per l'iva: se la dichiarazione ha carattere plurifasico, deve ritenersi tempestivamente corretta ante termine solo se interviene (per le dichiarazioni mensili o trimestrali) prima della scadenza del deposito della specifica liquidazione infra annuale o se interviene prima della riepilogazione annuale? Illustrazione delle due tesi. Sostanziale assimilabilità delle dichiarazioni correttive infra termine in malam partem e in bonam partem (in questo caso, massima valorizzazione del principio della buona fede perché l'obbligo, seppure frazionato nell'esecuzione, è stato adempiuto integralmente nel termine). Sostanziale differenziazione, invece, tra dichiarazione correttiva-integrativa in malam partem e in bonam partem laddove il termine legale per la presentazione della dichiarazione sia già scaduto. Dichiarazione correttiva-integrativa in bonam partem (che evidenzia un maggior credito o un minor debito del contribuente) depositata dopo la scadenza del termine: termini di ammissibilità e carattere dovuto dell'eventuale rimborso al contribuente, applicandosi, come già detto a proposito del carattere servente della dichiarazione rispetto alla realizzazione del principio costituzionale di contribuzione proporzionato alla capacità contributiva, il divieto per lo Stato (o altro ente creditore) di esigere quanto sappia non dovuto in relazione, appunto, a tale capacità . Da un punto di vista di scienza delle finanze: possibile inclusione della presentazione di una dichiarazione correttiva post termine in bonam partem, in ogni caso, quale indice di inaffidabilità del contribuente e, quindi, come uno dei parametri sui quali valutare, secondo le direttive ministeriali annuali, l'attività di verifica puntuale (non automatizzata) delle dichiarazioni. Dichiarazione correttiva-integrativa in malam partem (minor credito o maggior debito per il contribuente) post termine: condotta in linea di principio (salve alcune eccezioni) sempre sanzionabile in quanto equiparabile alla dichiarazione infedele con danno per l'erario pubblico e ad un pieno inadempimento. Ulteriore distinzione tra dichiarazione integrativa-correttiva in malam partem anteriore alla verifica o alla constatazione di infrazioni, e successiva. Dichiarazione in malam partem post termine anteriore a verifiche o constatazioni: residui di premialità (secondo il canone generale della commisurazione della sanzione all'offensività della condotta): per le dichiarazioni dei redditi il ravvedimento sprint; i ravvedimenti operosi con fortissima o forte diminuzione della sanzione ad una frazione del minimo; infine, le fattispecie (ancora, espressione del principio della fiducia, oltre che dell'offensività concreta dell'illecito) che escludono totalmente la sanzione o che la riducono ulteriormente. Per quanto riguarda l'iva, ugualmente, analisi delle ipotesi di para-ravvedimento operoso e delle fattispecie che (quasi) escludono la sanzione (stessa ratio delle fattispecie relative alle dichiarazioni sui redditi). Ravvedimento operoso quale fattispecie di correzione (semi) spontanea. Regolamento di confini: le altre ipotesi di correzione della dichiarazione sono relative a fattispecie nelle quali è già intervenuto un atto dell'amministrazione che preannuncia o attua la rettifica d'ufficio della dichiarazione (non escludendo adesioni e altri strumenti concordatari, peraltro); per questo motivo, avendo interpretato la traccia come attinente alle sole modifiche effettuate spontaneamente dal contribuente, le ho escluse dalla trattazione, terminando così. Svolgimento molto più 'difensivo' degli altri tre. | |
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Da: dm2479 ![]() | 09/03/2026 10:03:56 |
| Grazie molte e in bocca al lupo a tutti quelli che hanno apprezzato qualcosa dei miei elaborati. Per rispondere ad una domanda posta qualche giorno fa e che mi era sfuggita: sul tema di civile sono stato sfacciatamente avvantaggiato da anni di esperienza come giudice del contenzioso civile e, prima, come avvocato specializzato nel diritto societario. Se non avessi fatto meglio quel tema rispetto agli atri avrei veramente buttato via le mie esperienze.. | |
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Da: dm2479 ![]() | 09/03/2026 10:04:38 |
| Quando entrerò in possesso della traccia della sentenza, proverò a ricostruire la mia soluzione anche di quella. | |
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| Da: Evviva leducazione | 09/03/2026 11:26:27 |
| Hai fatto un super compito anche di diritto tributario...... Per la prova pratica come e dove ti sei esercitato? Grazie. | |
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| Da: perdonatemi, | 09/03/2026 11:47:12 |
| Complimenti ancora DM, cosa sceglierai tra corte dei conti e tar? con dei temi così, li hai superati entrambi sicuramente. A maggior ragione corte dei conti in cui le possibilità di successo sono molto maggiori per il numero più contenuto di consegnanti e il maggior numero di posti a bando. Se tutti quelli che ti leggono restano impressionati, un motivo ci sarà . Nessuno ti ha criticato contenutisticamente, quindi non vedo come possano criticari i commissari. Avrai una bella scelta da fare, tra corte dei conti e tar. Complimenti! Nalin ti fa un baffo (e ho letto un suo tema sulla sua pagina instagram, lui ha vinto corte dei conti e più volte tar) | |
| Rispondi | |
| Da: Xtutti!!?? | 1 - 09/03/2026 11:53:00 |
| Questo forum, se mai lo sia stato, è diventato illeggibile, tra utenti registrati, gli stessi che si rispondono, compiacendosi, con altri nick, avvolti nella loro aura di superiorità e altri off topic. Basta, abbiamo capito, siete dei fenomeni e avrete l'imbarazzo della scelta, ma lasciateci in pace nella nostra "leggera" mediocrità . | |
| Rispondi | |
| Da: 92 minuti di applausi | 09/03/2026 12:25:44 |
| Quanti fenomeni di sta ceppa Peccato che c'è un'aleatorietà pazzesca e che ci voglia anche una bella dose di culo per vincere oltre a dei temi perfetti | |
| Rispondi | |
| Da: gp | 09/03/2026 13:01:41 |
| Se mi posso permettere, gli atti delle Authorities non sono atti di alta amministrazione, ma di discrezionalità tecnica. | |
| Rispondi | |
Da: dm2479 ![]() | 09/03/2026 14:57:27 |
| Assolutamente d'accordo gp. Io li citavo come atti di indirizzamento dell'economia sottoponibili allo scrutinio per eccesso di potere, non come atti di alta amministrazione | |
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| Da: notizie correzioni | 09/03/2026 18:25:41 |
| Scusate ma avete notizie se hanno fatto abbinamenti e cominciato a correggere? | |
| Rispondi | |
| Da: MFX | 09/03/2026 18:31:32 |
| Hanno iniziato a scorreggiare! | |
| Rispondi | |
| Da: . Sono colpita | 09/03/2026 20:10:09 |
| Dm2479 Ho scritto un decimo di quello che hai scritto tu in tributario 😂🫣😳 | |
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Da: dm2479 ![]() | 09/03/2026 20:12:40 |
| @. Sono colpita, magari quello che hai scritto è dieci volte più assennato e bene esposto.. | |
| Rispondi | |
Da: uffa3 ![]() | 1 - 09/03/2026 20:25:03 |
| Non è una questione di quantità a mio avviso. La completezza è importante ma prima ancora viene la coerenza, il ragionamento è la capacità argomentativa. Quindi non ha senso preoccuparsi se si ha scritto per 10, 12 o 16 pagine. Certo avrebbero poco senso temi da 3 pagine così come temi di oltre 40 pagine a mio avviso. E non basta infarcire di concetti e contenuti il tema se non si orienta il tutto in una direzione precisa: meglio 10 pagine orientate che 20 farcite di roba sconnessa. A volte aggiungere concetti e argomenti produce un effetto controproducente: si fa perdere il filo del discorso al lettore. | |
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Da: uffa3 ![]() | 09/03/2026 20:26:17 |
| So bene che dirlo è facile, é farlo che è difficile… | |
| Rispondi | |
Da: uffa3 ![]() | 09/03/2026 20:27:09 |
| E vale anche per me ovviamente | |
| Rispondi | |
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1 - 08/03/2026 20:55:02


