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Concorso 51 REFERENDARI TAR - 2025
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| Da: . Sono colpita | 07/03/2026 20:20:30 |
| Personalmente ho scritto 16 facciate (10 meno di DM) | |
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| Da: . Sono colpita | 07/03/2026 20:33:42 |
| Personalmente penso che il tema fosse di diritto civile (privato) non di diritto amministrativo, quindi, a mio avviso si trattava in principalità di evidenziare le differenze tra i contratti tra parti private e i contratti in cui è parte una PA con un privato Il tema di diritto amministrativo era il secondo giorno | |
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| Da: Io personalmente | 07/03/2026 20:47:22 |
| Ho scritto 12 facciate e basta. Probabilmente non passerò, ma non per la brevità del tema ma perché non ho trattato molti profili che invece dovevano essere esposti. Quindi sono sicuramente fuori per motivi sia contenutistico che qualitativi. Quindi non ho il coraggio di dare giudizi agli altri. | |
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Da: uffa3 ![]() | 07/03/2026 21:53:49 |
| Non è diritto amministrativo, è diritto civile, solo che viene modulato diversamente. Esistono contratti di diritto comune (che attraggono l'intera disciplina del codice civile), contratti di diritto speciale (che presentano deviazioni) e contratti ad oggetto pubblico (con applicazione nella misura in cui risulta compatibile con l'interesse pubblico). Di amministrativo c'è poco, se non la diversa manifestazione della possibilità (o meno) di rinegoziare. Poi lo ripeto, altro è passare, non è detto che sia utile o che fosse voluto dalla commissione, ma se devi trattare la rinegoziazione nei contratti in cui è parte la PA due domande su come questa si presenti nelle tre ipotesi melefarei, e se te le fai devi anche spiegare la differenza fra le tre tipologie e le rucadute, argomentando. Ripeto almeno 5/6 pagine, ma scrivo largo… | |
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| Da: . Sono colpita | 1 - 08/03/2026 06:45:28 |
| La commissione chiedeva di trattare il tema con particolare riferimento ai contratti in cui è parte una PA Forse hai ragione tu, il tema andava impostato in quel modo. Io ho ritenuto di dover trattare (su bene nromativa e di principio) le differenze che intercorrono tra i contratti tra privati e quelli in cui è parte una PA con un privato | |
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| Da: . Sono colpita | 08/03/2026 06:46:49 |
| (Su base normativa e di principio) | |
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Da: uffa3 ![]() | 08/03/2026 08:34:58 |
| X . Sono colpita No, non penso di avere ragione, nel senso che non è una impostazione a prevalere sulle altre. Ognuno cerca di dimostrare la propria competenza con gli "strumenti" dell'argomento che ritiene preferibili. Non c'è una soluzione univoca e non c'è una misura giusta del tema (salvi i due estremi). Spiegavo solo il perché, fra margini, scrittura larga e argomenti, sono arrivato a 28 pagine. | |
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Da: dm2479 ![]() | 08/03/2026 08:48:11 |
| Sempre agli stessi scopi, propongo quello che ricordo del mio svolgimento della traccia di amministrativo. Attuale configurazione costituzionale del sistema di tutela dei diritti come esente da zone franche dalla giustiziabilità . Artt. 24, 111, 113: possibilità in principio di impugnare ogni atto amministrativo. Pari dignità del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo. Evoluzione storica del concetto: LAC come negazione del controllo sugli atti amministrativi per la tutela dell'interesse legittimo (in un certo senso, affermazione del carattere 'politico', nel senso di non giustiziabile, di ogni atto del potere pubblico); istituzione della quarta sezione del Cds: recupero della giustiziabilità , ma con mantenimento della 'zona franca' (per tacere della 'timidezza' del controllo); costituzione del 1947: affermazione incondizionata del diritto al controllo giurisdizionale su tutti gli atti amministrativi. Negazione nei fatti dell'abolizione pura e semplice dell'atto politico: mantenimento della figura nel TUCds e nella Legge Tar: l'atto politico continua ad essere considerato insindacabile. Sussiste dunque un contrasto tra Costituzione (e Cedu e CdfUE) e insindacabilità dell'atto politico? La risposta della Corte costituzionale: no; esistono atti che sfuggono legittimamente al controllo giurisdizionale, vedi l'esercizio dell'autodichia da parte degli organi supremi. Come si giustifica la sottrazione al controllo dell'atto politico? Prima teoria: l'atto politico è espressione (come l'autodichia) di quella misura di piena autonomia degli organi supremi dello Stato nelle decisioni relative alla prima realizzazione dei propri fini (e alla stessa posizione dei propri fini) senza la quale non c'è vera caratterizzazione quale 'potere dello Stato' dell'organo di vertice. Seconda teoria (collegata e complementare alla prima): vi è facoltà di sindacato giurisdizionale solo laddove vi sia una legge che conformi l'esercizio del potere pubblico finalizzandolo alla cura di un interesse; l'atto politico non è sindacabile perché si tratta di atti assolutamente liberi nel fine (contribuiscono essi stessi a determinare il fine dell'azione pubblica), e dunque il giudice amministrativo non può sindacarli, mancando un parametro sul quale valutare la loro legittimità . In ogni caso, l'atto politico resta sindacabile, in quanto atto pur sempre amministrativo, dalla Corte costituzionale in sede di conflitto tra poteri dello Stato (ma evidentemente solo nei limiti di quel sindacato). La figura dell'atto di alta amministrazione quale creazione dottrinale-giurisprudenziale finalizzata a porre il confine esterno dell'atto politico. In linea con la Costituzione (e CEDU e CdfUE), tendenza alla massima espansione dell'atto di alta amministrazione, onde ridurre le fattispecie di atto politico all'area più ristretta possibile. Atto politico - assenza di controllo. Atto di alta amministrazione - pienezza del controllo, ma solo in teoria, perché anche l'atto di alta amministrazione, attingendo ad un'area di elevatissima discrezionalità , non potrà essere, nei fatti, sindacato sotto quegli aspetti che esprimono scelte non previamente normate (nemmeno in parte). Rapida rassegna sul vizio di eccesso di potere: origine dalla giurisprudenza del Conseil d'Etat francese come sviamento di potere (esercizio per scopi del tutto estranei alla norma attributiva del potere); sviluppo progressivo ed estensione della categoria con la creazione delle figure sintomatiche (eccesso di potere 'indiziario'). Il controllo pubblico sulle attività economiche: anche qui, rapido excursus storico. Estrema ampiezza dei poteri di controllo e indirizzo pubblico sull'economia nella Costituzione; inserimento di elementi di forte riduzione di questi poteri da parte della normazione CEE, poi UE, e slittamento anche della dottrina e della giurisprudenza su posizioni di principio più liberiste a partire dagli anni '90 (in non casuale coincidenza con la creazione della prima authority di regolazione economica, l'AGCM, guidata proprio da un teorico del 'ritiro' dello Stato dall'economia, G. Amato). Apice della liberalizzazione (intorno al 2010, in particolare con il TUSP e altri provvedimenti). La teoria di M.S. Giannini sulla impossibilità di costituzionalizzare pienamente i principi della politica economica nelle società democratiche pluraliste (l'illusione della costituzionalizzazione dell'economia): conferma della teoria con il 'ritorno' contemporaneo del dirigismo (appunto, il golden power). Primo caso di applicazione dell'eccesso di potere agli atti di controllo pubblico dell'economia: il sindacato giurisdizionale sulle decisioni delle authority di controllo su settori economici. Prima tesi (solo dottrinale, risalente proprio agli anni '90 ma mai adottata dalla giurisprudenza): le authority sono organi giurisdizionali o para-giurisdizionali, e dunque il giudice amministrativo non potrebbe giudicare gli atti di adjudication, non già amministrativi. Seconda teoria (minoritaria in giurisprudenza e superata): il sindacato non è pieno, deve limitarsi allo scrutinio esterno, e quindi alla ragionevolezza e alla logicità formale del ragionamento seguito dall'authority. Tesi attualmente applicata: il sindacato è rispettoso, ma è pieno; non si limita alla logica formale e alla contraddizione in termini e investe anche il merito. Perché rimane un sindacato comunque rispettoso? Per l'impossibilità di sostituire, in materia di scelte tecniche opinabili, l'opinione del giudice con quella, ugualmente plausibile anche se ritenuta per avventura meno convincente, dell'authority. Possibile rinvenimento di atti politici riguardanti le authority (ad es. la scelta da parte dei supremi organi dello Stato dei componenti). Secondo caso: il golden power. Rapida esegesi della normativa. Carattere storico e dirompente della virata dirigista, rappresentato particolarmente dall'estensione di taluni poteri anche ad operazioni intra-UE, e dalla particolare ampiezza del catalogo delle operazioni societarie ed economiche che possono essere vietate o condizionate dallo Stato. Questione: gli atti di esercizio del golden power sono atti politici o atti di alta amministrazione (e quindi sindacabili dal giudice amministrativo)? Esposizione delle contrapposte tesi: carattere direttamente attinente alla difesa dell'esistenza stessa dello Stato dell'esercizio del golden power; impossibilità pratica per il giudice (e soprattutto per la parte interessata) di sindacare considerazioni geopolitiche e di strategia militare. D'altra parte, rischio che attraverso lo 'scudo' rappresentato da queste considerazioni l'area dell'insindacabilità (con la scusa dell'interesse nazionale) possa estendersi indefinitamente. Soluzione (ammetto: copiata dall'articolo di Hadrian Simonetti, che per caso avevo letto qualche mese prima ma che non ricordavo esattamente): ritornare al sindacato sull'eccesso di potere nella sua forma originaria francese di sviamento di potere. Dunque, se non sarà possibile per il giudice amministrativo fare 'second guessing' sulle scelte del governo relative alla difesa nazionale e agli interessi strategici internazionali, sarà comunque possibile ravvisare il détournement de pouvoir 'classico' laddove il ricorrente riesca a dimostrare che l'operazione è diretta non già alla salvaguardia di uno degli interessi supremi indicati dalla norma ma, per esempio, a favorire una certa impresa a scapito di un'altra. Forte probabilità che gli aspetti di rottura del golden power causino un forte ricorso a Corte costituzionale, Corte Edu e CGUE per dirimere questi dilemmi. Ammetto subito che la mia tesi di dottorato concerneva aspetti di governo pubblico dell'economia, motivo per il quale diverse cose le avevo già studiate per conto mio prima di pensare al concorso. | |
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| Da: Io personalmente | 1 - 08/03/2026 08:58:39 |
| Dm, se non superi il concorso, con quello che hai scritto, devi assolutamente fare ricorso. Perché non è umanamente possibile bocciare il concorso con quello che hai scritto. Non è assolutamente ipotizzabile non passare. | |
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| Da: Laguna Blu | 08/03/2026 09:05:08 |
| Grazie per la condivisione. Una domanda: su quali testi hai trovato così ampi approfondimenti sul potere di g. Power? Perché su quelli più studiati [tipo Giovagnoli o Garofoli, oppure Caringella] non mi pare si rinvengano analisi tanto approfondite. Grazie ancora | |
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Da: dm2479 ![]() | 08/03/2026 09:24:12 |
| @ Laguna Blu, Come esattamente rilevi, e sono pienamente d'accordo con te, i manuali più utilizzati (anche da me) non ne parlano molto, e comunque non abbastanza. Mi sono giovato della lettura dell'articolo di Simonetti (che ho letto proprio perché un ormai vecchio vincitore di Tar mi aveva detto - almeno due anni fa e per la preparazione a Corte dei conti - di non sottovalutare mai l'importanza del golden power nel diritto amministrativo) e quindi ho applicato le conoscenze (vecchie) degli studi per la tesi di dottorato (in piccola parte dedicata tangenzialmente al contrasto Stato dirigista - Stato liberista) al testo letterale della normativa sul golden power, che mi sono rivisto durante la prova. Per tutti, vorrei sottolineare che questa è la mia personale proposta, non è (e non ha nessuna pretesa di essere) "la" risposta (non me avrei alcun titolo). È frutto del mio percorso particolare di studio e lavoro (per esempio, potete notare che non ho citato giurisprudenza amministrativa, avendone letta troppo poca durante la preparazione). È fin troppo evidente che le strade aperte erano molte e varie | |
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| Da: Per sopra | 08/03/2026 09:42:21 |
| Se tu non passi lo scritto, chi dovrebbe passare??? | |
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| Da: Xsopra | 08/03/2026 10:09:02 |
| O è lo stesso che scrive e si risponde o non posso pensare che crediate a certe cose. | |
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| Da: Fotto Marzo | 08/03/2026 10:23:26 |
| Auguri a tutte le donne che non mollano mai. Tenete duro e vedrete che raggiungeremo la parità di genere anche tra i magistrati amministrativi entro l'anno 2150! | |
| Rispondi | |
Da: dm2479 ![]() | 1 - 08/03/2026 12:12:49 |
| Fotto Marzo, Perché non provi a raggiungere la parità con le scimmie? Non dico i primati superiori (Bonobo, scimpanzé), ma almeno i macachi. Vedrai che al prossimo concorso ti piazzi meglio | |
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| Da: . Sono colpita | 08/03/2026 12:25:12 |
| DM e UFFA Siete fuori standard rispetto al candidato medio Davvero complimenti (anche se non concordo con alcune delle vostre impostazioni) | |
| Rispondi | |
| Da: @Fotto | 08/03/2026 13:33:28 |
| Ma statti zitto che sennò mettono le quote rosa anche nei concorsi e già i posti sono pochi | |
| Rispondi | |
Da: uffa3 ![]() | 08/03/2026 13:38:18 |
| . Sono colpita Grazie ma non penso che il mio livello sia diverso dal tuo. Solo che, essendo uno per natura dotato di estrema sintesi, a furia di fare esperienze mi sono tolto il vizietto di dare per scontate le cose, poiché sembra che fossi il solo a vederla così. Poi come ho detto scrivo "comodo" e dentro i margini, altri che scrivono diversamente potrebbero benissimo contenere il mio tema in meno facciate | |
| Rispondi | |
| Da: Acquaramata | 08/03/2026 13:54:14 |
| Decisamente meglio il concorso per avvocato dello stato, ma vuoi mettere?? | |
| Rispondi | |
Da: dm2479 ![]() | 08/03/2026 14:35:48 |
| @Xsopra Anche di te è facile sapere cosa non sei, visto che è difficile immaginarti PM o ufficiale di Polizia giudiziaria. Le frecciatine che mi riservi presuppongono che mi sia messo a fare ricerche oziose e dispendiose su un'ipotetica soluzione alle tracce diversa dalla quella che avrei steso al concorso e che mi sia preso la briga di trascriverla qui. Seriamente? Dopo tutta la fatica che ho fatto per la preparazione e il concorso? Con tante cose più piacevoli da fare prima di riprendere la preparazione in vista dei prossimi concorsi Tar e CdC? Che il Signore non ti affidi giammai un'indagine, tesoro.. | |
| Rispondi | |
| Da: Xsopra | 08/03/2026 15:55:04 |
| Ho già un lavoro ottimo e ottimamente remunerato. Se non andrà , camperò comunque bene, grazie dell'interessamento. | |
| Rispondi | |
| Da: . Sono colpita | 08/03/2026 17:15:00 |
| Uffa3 Un sincero "in bocca al lupo" Se passeremo entrambi ci vedremo all'orale | |
| Rispondi | |
Da: uffa3 ![]() | 08/03/2026 17:28:09 |
| Crepi e in bocca al lupo anche a te. ;) | |
| Rispondi | |
| Da: Ritrattazioni | 08/03/2026 18:06:19 |
| Condivido una riflessione. Mio primo tentativo, l'ultimo concorso. Sono un magistrato ordinario, che ha passato il concorso anche piuttosto bene, collocandosi a livello alto della graduatoria. Immaginavo potesse essere non dico possibile, ma almeno plausibile, superare gli scritti Tar con temi lineari, corretti e sintetici, sulla base dello studio dei c.d. manuali superiori, un po' come a me e a tanti altri successe per ordinaria. Un ex collega passato al Tar mi confidò di qver studiato da dispense di un corso. Tuttavia, leggendo quello che scrivono alcune persone qui (cui va la mia stima e l'augurio di superare le prove), mi pare di capire che il livello sia davvero molto alto. Per cui forse conviene, per quanto mi riguarda, ritrattare le mie precedenti convinzioni. | |
| Rispondi | |
| Da: X su | 08/03/2026 18:20:38 |
| Quali sono le tue convinzioni? Lavorare meno e guadagnare di più? | |
| Rispondi | |
| Da: . Sono colpita | 2 - 08/03/2026 18:26:42 |
| Ritrattazioni Il tuo convincimento è corretto, il tema aderente alla traccia coerente lineare logico ha ottime chances di passare Come sempre la differenza la fa il contesto: se nella giornata in cui correggono il tuo arrivano prima i due temi di DM con le 26 pagine di uffa3 siamo tutti in difficoltà :-) Li possino…. | |
| Rispondi | |
| Da: Ritrattazioni | 08/03/2026 18:26:48 |
| No, la convinzione che si potesse ragionevolmente tentare con il tipo di studio e di elaborato che ha consentito, a me e ad altri, di superare in maniera discreta ordinaria. | |
| Rispondi | |
| Da: Come no | 08/03/2026 18:28:44 |
| Ma sei un bischero anonimo qualunque | |
| Rispondi | |
| Da: . Sono colpita | 08/03/2026 18:40:14 |
| Ritrattazioni Ti sembrano basici i tuoi temi? Perché hai questi dubbi? | |
| Rispondi | |
| Da: Ritrattazioni | 08/03/2026 18:58:17 |
| Sono colpita Sono temi tipo quelli che feci in magistratura (13/20). In ogni caso il problema non me lo pongo per questo concorso, rispetto al quale credo sia sicuramente insufficiente la traccia di tributario (nemmeno citato il dpr 322/98). Era una riflessione che mi ponevo più che altro per scegliere se riprovarlo o meno, perché lo riproverei solo se studiassi come ho studiato per questo, e non molto di più (ho poco tempo e vorrei anche vivere 😊). | |
| Rispondi | |
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