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Giudice tributario
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Da: Mi piace che questo31/05/2025 17:38:58
numero 30 ricorre spesso 😂😂…saranno i giudici onorari?🤣🤣🤣
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Da: Pensieroso31/05/2025 17:39:11
Siamo sicuri che nel merito il vincolo paesaggistico regionale non comporti una riduzione dell'ICI dovuta sul terreno sub. 2)?
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Da: Bah@31/05/2025 17:46:37
Il piano attuativo non serve
La striscia d esproprio non si dice se sia nel piano generale o altrove e quindi poteva dirsi non provata
Il vincolo paesistico non se non alleghi il piano paesistico non so dirti che contenuto ha e può semplicemente limitarsi ad assoggettare l'intervento sull area a un regime autorizzatorio

Il merito più o meno era questo.

Tanto la decisione anticipata della sentenza era fatta apposta per far tralasciare o comunque trattare male gli altri punti

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Da: JPY31/05/2025 17:47:34
Sperate nel prossimo bando...
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Da: Il ricorso31/05/2025 17:53:09
Per me era ammissibile in quanto la cartella può sempre essere impugnato per vizi propri. La mancata impugnazione degli atti prodromici rende il ricorso infondato ma non inammissibile pertanto quell'eccezione io l'ho respinta.
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Da: L’inammissibilità31/05/2025 18:04:57
di un atto processuale ( il ricorso) Nel diritto processuale, riguarda vizio dell'atto che impedisce al giudice di esaminare la richiesta avanzata da una parte del processo non presentando essa i requisiti stabiliti dalla legge.
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Da: Pensieroso31/05/2025 18:08:42
Per decisione anticipata intendi l'accoglimento del ricorso per prescrizione? Io così ho sentenziato
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Da: ginepra15 31/05/2025 18:10:15
Ragazzi il giudice non può sollevare d ufficio prescrizione e l intimazione è assimilabile all avviso di mora........
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Da: Pensieroso31/05/2025 18:13:42
Ma questo è solo l'ultimo orientamento della Cassazione, tra l'altro non a sezioni unite. In precedenza si è sempre parlato di atto facoltativamente impugnabile, così io l'ho impostata per accogliere la doglianza sulla prescrizione
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Da: Bah@ 1  - 31/05/2025 18:15:31
Che l intimazione fosse assimilabile all avviso di mora lo dice un cristiano non la legge, detto in termini non giuridici così magari capisci dove sta il punto.
Peraltro secondo un orientamento nato sotto il vecchio art 12 del 602.
Ma comunque, se pure per te è cosi e lo hai detto hai fatto bene.
Ma non è  che hai applicato la legge, hai seguito un orientamento.



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Da: In ogni caso31/05/2025 18:36:36
Il ricorso è inammissibile quando manca un presupposto processuale: es. carenza di legittimazione, difetto di giurisdizione, tardività, mancanza di interesse, o quando si impugna un atto non impugnabile (in via autonoma). Tecnicamente è inammissibile l'impugnazione, ma scrivere che il ricorso è inammissibile e' comunque corretto. Nel merito di solito si dichiarare inammissibile il ricorso.
Rispondi

Da: In ogni caso31/05/2025 18:38:49
Non so se sia peggio il contribuente che pensa di sculare aspettando la prescrizione o l amministrazione che lo perseguita dopo aver dormito per 9 anni.
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Da: Appunto31/05/2025 18:58:17
Se invochi l'inammissibilita del ricorso, il giudice deve rispondere a quella domanda. E chi aveva invocato l'inammisdibilita non aveva eccepito alcuna delle questioni che hai sopra citato per giunta la cartella di pagamento è un atto impugnabile in via autonoma, ovvero per vizi propri
Rispondi

Da: Non c’entra31/05/2025 19:26:17
E' irrilevante perché il credito era lo stesso portante nella cartella antecedente e nell'intimazione.
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Da: !! 1  - 31/05/2025 20:02:48
E' tutto sballato perché non ha senso una cartella dopo l'impugnazione di pagamento per lo stesso credito
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Da: ginepra15 31/05/2025 20:10:00
L inammissibilità non era riferita alla notifica dell avviso accertamento? Io in quel caso ho accolto
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Da: Vizio proprio31/05/2025 20:33:32
Impugna la cartella per difetto di motivazione (vizio proprio) ma per lo stesso credito portato dall'avviso originario.
Una volta che lui riconosce la correttezza delle notifiche degli atti presupposti con le memorie, se ritieni l'intimazione di pagamento atto obbligatoriamente impugnabile, considerato che la nuova cartella non ha nulla di aggiuntivo, non è un nuovo atto impugnabile, ma una reiterazione esecutiva e il ricorso va dichiarato inammissibile, non rigettato nel merito.
Perché La domanda del contribuente non è esaminabile per via della definitività dell'intimazione non impugnata ed è venuto meno l'interesse ad agire contro l'atto successivo, privo di effetti nuovi o autonomi.
Rispondi

Da: quizzer 31/05/2025 21:18:08
Una volta che lui riconosce la correttezza delle notifiche resta la prescrizione invocata come secondo motivo dell'ICI del 2010. Sempre che si propenda per la non nwcessita di impugnare lintimazione. Buona partita
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Da: Per vizio proprio31/05/2025 21:26:22
La cartella veniva impugnata anche per difetto di motivazione
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Da: Per vizio proprio31/05/2025 21:27:34
Che non può che essere un vizio dell'atto cartella
Rispondi

Da: Per vizio proprio31/05/2025 21:35:05
Mi spiego meglio
Nel momento in cui tu non accogli i motivi connessi a prescrizione ecc
Vai a indagare se la motivazione della cartella è ok
Perché esiste anche la possibilità che non ci sia la prescrizione ma la motivazione non vada bene quindi il ricorso andrebbe accolto

Ma ciò significa anche che sei entrato nel merito
Non sei rimasto a interesse ad agire
Per questo io ho ritenuto di rigettare e non di dichiarare inammissibile
Rispondi

Da: Per vizio proprio31/05/2025 21:58:30
Rettifico perché rileggendo suona malissimo
Quello che volevo dire è che l'interesse ad agire io credo possa derivare sia dal lamentare un vizio dell'atto presupposto sia dal lamentare un vizio proprio (la motivazione in questo caso)
Interessa ad agire si valuta in astratto e qui in astratto lamentava anche il vizio della motivazione che è un vizio proprio della cartella
Rispondi

Da: Vizio proprio31/05/2025 22:05:17
Non ha senso comunque per me. Perché manca l'interesse ad agire a monte.
Rispondi

Da: Per vizio proprio31/05/2025 22:12:24
Comprendo la tua perplessità

Io penso questo: la sussistenza o meno dell'interesse ad agire si valuta in astratto ed ex ante = sulla base dei motivi di ricorso presentati come presentati
Senza considerare se poi saranno o meno accolti poi, quello è un problema a che ti poni a valle
Perché appunto è un presupposto processuale

Manca interesse ad agire ad esempio se tu impugni un atto non impugnabile
Ma nel nostro caso era diverso perché astrattamente c'erano sia vizio derivato sia vizio proprio
Non so se mi son spiegato
Rispondi

Da: Per vizio proprio31/05/2025 22:16:47
Quindi tu hai concluso che il ricorso era infondato e andava rigettato?
Rispondi

Da: X Per vizio proprio31/05/2025 22:17:53
Quindi tu hai concluso che il ricorso era infondato e andava rigettato?
Rispondi

Da: Per vizio proprio31/05/2025 22:22:29
Io si ma non sono sicuro di niente
O meglio credo di aver individuato i vari problemi dando le risposte della cassazione
Però questa cosa della inammissibilità o rigetto mi sta mandando in sbattimento notevole ammetto… ero convinto del mio ragionamento però non ho certezze
Rispondi

Da: X Per vizio proprio31/05/2025 22:24:37
Anche io ho rigettato sulla base dell'infondatezza. Non intravedevo i presupposti del l'inammissibilita
Rispondi

Da: Vizio proprio31/05/2025 22:34:18
Si ma se lui con le memorie riconosce gli atti presupposti e tu ritieni che l'intimazione sia obbligatoria che senso ha rigettarlo per valutare i vizi di un atto che non ha una pretesa da far valere ?
Mah
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Da: Vizio proprio31/05/2025 22:35:50
Si ma se lui con le memorie riconosce gli atti presupposti e tu ritieni che l'intimazione sia atto obbligatoriamente impugnabile e la sua mancata impugnazione renda impossibile far valere la prescrizione con impugnazione dell'atto successivo che senso ha il rigetto per valutare i vizi propri di un atto che non ha più una pretesa da far valere ?
Mah
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