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Giudice tributario
11248 messaggi, letto 856565 volte

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Da: Idem con potatos07/08/2025 12:35:42
Concordo!
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Da: Effettivamente07/08/2025 12:37:50
Certo, ma è difficile che qualcuno abbia argomentato motivando sul perché dovrebbe essere decennale. Presupporrebbe una preventiva coscienza della prescrizione quinquennale dei tributi periodici e una motivata contestazione, cosa di cui dubito fortemente.
In più, considerando che il cuore della traccia era evidentemente la natura dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento - comunque la si voglia intendere (facoltativa o obbligatoria), onestamente penso che qualificare la prescrizione decennale e, quindi, non prescritto il credito, disinteressandosi dell' impugnazione dell'intimazione sia totalmente sbagliato, come la giri e la volti.
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Da: È più sostenibile la prescrizione quinquiennale07/08/2025 12:38:38
Che quello che scrive la cassazione sul credito prescritto cristallizzato.
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Da: Effettivamente07/08/2025 12:49:31
forse volevi dire "decennale" perché la prescrizione è quinquennale, ahah
Comunque questa è una tua considerazione. Ma la cassazione non ha detto nulla di innovativo eh. L'innovazione in quella sentenza è solo nella natura obbligatoria dell'impugnazione dell'intimazione.
Ma se quello fosse stato un avviso di accertamento su credito prescritto, senza dubbio la mancata impugnazione dell'atto impositivo avrebbe cristallizzato la pretesa. Il processo tributario, come l' amministrativo, è un processo impugnatorio. La prescrizione è eccezione rilevabile di parte nel atto introduttivo, non potete traslare quanto sapete in civile nel diritto pubblico. Se non impugni un atto impositivo, la pretesa si cristallizza. Ci sono orientamenti contrari, ma sono mi minoritari. Vorrei evidenziare che la novità della sentenza della cassazione del 2025 e' l'aver assimilato l''intimazione di pagamento al vecchio avviso di mora e non aver ritenuto cristallizzato un credito per mancata impugnazione di un atto portante.
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Da: Effettivamente07/08/2025 12:50:06
forse volevi dire "decennale" perché la prescrizione è quinquennale, ahah
Comunque questa è una tua considerazione. Ma la cassazione non ha detto nulla di innovativo eh. L'innovazione in quella sentenza è solo nella natura obbligatoria dell'impugnazione dell'intimazione.
Ma se quello fosse stato un avviso di accertamento su credito prescritto, senza dubbio la mancata impugnazione dell'atto impositivo avrebbe cristallizzato la pretesa. Il processo tributario, come l' amministrativo, è un processo impugnatorio. La prescrizione è eccezione rilevabile dalla parte nell'atto introduttivo, non potete traslare quanto sapete in civile nel diritto pubblico. Se non impugni un atto impositivo, la pretesa si cristallizza. Ci sono orientamenti contrari, ma sono mi minoritari. Vorrei evidenziare che la novità della sentenza della cassazione del 2025 e' l'aver assimilato l''intimazione di pagamento al vecchio avviso di mora e non aver ritenuto cristallizzato un credito per mancata impugnazione di un atto portante.
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Da: Quarto Moro07/08/2025 13:15:08
La prescrizione decennale andava argomentata "necessariamente" solo per coloro che - come me, purtroppo - non hanno motivato l'autonoma impugnabilità dell'avviso di intimazione, per come parificato all'avviso di mora dalla Cassazione (sentenza che onestamente non conoscevo); quello, sicuramente, è stato un mio (e di tanti) errore oggettivo, nella misura in cui sarebbe stato opportuno conoscere questo aspetto. Nel momento in cui non hai l'appiglio dell'avviso di intimazione da impugnare nei termini, devi giocoforza argomentare in qualche modo "a tuo favore" per arrivare ad esaminare i rilievi puramente di merito, e la via più semplice (e del tutto legittima, ribadisco, se argomentata correttamente) era motivare sulla non maturata prescrizione della pretesa rispetto all'atto precedente (la sequenza degli atti notificati è stata chiaramente predisposta "appositamente" per consentire anche questa opzione).

Ad ogni modo per come è stata predisposta la traccia non c'era un solo punto "tranchant", la valutazione riguarderà l'insieme delle argomentazioni svolte su ogni punto, compreso il merito che non era affatto semplice e di cui per qualche motivo non vedo mai parlare nessuno. Il lavoro in tribunale di fronte a sentenze come queste è letteralmente un copia-incolla dei casi affini pescati dalla banca dati, non gliene frega niente alla Commissione se sai la risposta "giusta", importa solo che sai argomentare la tua posizione entro i limiti di manovra concessi dalla normativa di riferimento.

Io personalmente ho fatto una prima sentenza di rigetto, dichiarando inammissibili i motivi legati all'atto presupposto non più impugnabile, e rigettando l'unico motivo relativo ad un vizio proprio della cartella (difetto di motivazione) con soccombenza di parte; poi, un'altra sentenza di rigetto integrale dei motivi formali e sostanziali, con compensazione di spese (non che fossero dei rilievi particolarmente originali che la giustificassero, ma mi sembrava una buona occasione per far vedere la stesura di entrambi i possibili pqm in materia di spese )
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Da: Effettivamente07/08/2025 13:17:18
però è pur vero che il contribuente, nelle memorie, eccepiva la prescrizione qualificando l'intimazione atto facoltativamente impugnabile. Qualcosa lasciava intendere.
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Da: Mah107/08/2025 13:18:43
Non so perché ci si ostina con questa sciocchezza della cristallizzazione del credito prescritto.
La natura del processo tributario è quella di impugnazione/merito. Quindi la mancata impugnazione nei termini di legge equivale ad un consolidamento della pretesa impositiva (la prescrizione è un eccezione in senso stretto e va sollevata con l' impugnazione).
Anche in ambito civile se non si solleva la prescrizione nei termini di legge poi non si può più metterla in discussione.
In ogni caso sono valide entrambe le tesi.
1) prima tesi. L'elenco di cui all' art. 19 del dlgs 546/92 è tassativo e, di conseguenza, solo gli atti ivi indicati sono obbligatoriamente impugnabili. Di conseguenza l' impugnazione dell' intimazione di pagamento è facoltativa e, pertanto, l' eccezione di prescrizione può sollevarsi con il primo atto successivo obbligatoriamente impugnabile.

2) seconda tesi. L'elenco di cui all' art. 19 del dlgs 546/92 non è tassativo, ma gode di interpretazione estensiva in quanto la tassatività non è agli atti, ma alla funzione degli stessi. Di conseguenza l' intimazione di pagamento è equiparato all' avviso di mora e, pertanto, la mancata impugnazione della stessa, comporta che l' intimazione di pagamento ha interrotto la prescrizione.

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Da: Effettivamente07/08/2025 13:24:15
Concordo con te mah. Non dico che la soluzione sia necessariamente quella della cassazione 2025, ma l'impugnazione dell'intimazione (come la so voglia intendere, facoltativa o obbligatoria) e' il presupposto di tutto il prosieguo. Poi vedremo se passerà chi l'ha proprio obliterata e, addirittura, non valutandola proprio ha considerare la prescrizione decennale. Oggettivamente è difficile, considerando che solo 40/50 sono giudici non togati che certamente non hanno sbagliato. Altri 100 che hanno discusso della natura dell'impugnazione dell'intimazione ce ne sono sicuramente. Comunque noi non siamo noi la commissione e si vedrà.
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Da: Quarto moro07/08/2025 13:27:32
@effettivamente si la traccia lo lasciava capire molto chiaramente, infatti dopo mi sono sentivo un demente a non aver colto questo aspetto anche senza conoscere la sentenza, ci si poteva arrivare ragionando. Ma anche la commissione ci ha messo del suo, tra il cambio di imposta a traccia in corso, gli avvisi alla platea continuamente discordanti (no l'intestazione, si l'intestazione, si fuori sentenza, no fuori sentenza) e quell'assurda cartella di pagamento dopo un avviso di intimazione (veramente Bo) hanno mandato tutti in confusione. É stato già tanto arrivarci in fondo, hanno fatto un gran macello
Rispondi

Da: Mah107/08/2025 13:52:41
Al momento possiamo solo attendere. Un forte in bocca al lupo a tutti quanti
Rispondi

Da: Mah107/08/2025 13:59:38
I giudici non togati che hanno consegnato sono si e no meno 16 (in cui ricomprendersi anche i soggetti disabili). Consegnati 454, passati alle preselettive 438.
Rispondi

Da: Effettivamente07/08/2025 14:07:21
Da cosa deduci che tutti i passati alle preselettive siano venuti scusa ? Solo io ho due amiche che sono passate e poi hanno scelto di non venire.
Rispondi

Da: Indipendentemente07/08/2025 14:15:15
Dall'autonoma impugnabilità o meno della avviso di intimazione, la prescrizione è causa estintiva del credito. Il credito non esiste più. Così come un credito già pagato o un credito inesistente. L inoppugnabilita dell' atto non vale a dare sostanza a una cosa che sostanza non ce l' ha.
E comunque il contribuente tenuto a pagare un debito prescritto ma cristallizzato potrebbe benissimo chiederemil rimborso dell imposta per indebito oggettivo o ingiustificato arricchimento all amministrazione finanziaria.
Rispondi

Da: Effettivamente07/08/2025 14:15:48
se vabe, fantascienza
Rispondi

Da: Effettivamente07/08/2025 14:18:30
Vedi anche anche nel diritto civile il pagamento del debito prescritto non è ripetibile. Mai sentite le obbligazioni naturali?
Quale indebito oggettivo … -.-'
Rispondi

Da: Mah107/08/2025 14:24:47
Effettivamente che c'entra ora l'indebito oggettivo?
Ragionando così vuol dire che non hai proprio compreso il senso del processo impugnatorio.
I vizi si sollevano nel termine di decadenza previsto per legge. Non è che incorri in decadenza e poi te ne esci con l'indebito oggettivo.
La mancata impugnazione cristallizza la pretesa impositiva. Altrimenti ragionando come ragioni tu si potrebbe sempre mettere in discussione il credito tributario.
La mancata impugnazione comporta che l'importo richiesto è considerato certo e dovuto e l'Agenzia delle Entrate può iscrivere a ruolo e avviare la riscossione coattiva.
Di conseguenza non vi sarebbe nessun indebito.
È un processo dispositivo.
Rispondi

Da: Effettivamente07/08/2025 14:27:54
poi ci meravigliamo che il livello sia basso …. !
Rispondi

Da: Quarto moro07/08/2025 15:06:19
Non c'è stata alcuna fuga di notizie su quanti onorari abbiamo partecipato, vero? Ero rimasto a indiscrezioni sul fatto che fossero tra i 30 e i 40
Rispondi

Da: Per mah107/08/2025 15:15:09
Finalmente qualcuno l'ha capito.
L'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini.
L'impugnazione della cartella è solo un escamotage per sollevare vizi dell'avviso di accertamento che non potevano essere più fatti valere a seguito dell'intervenuta decadenza.
Rispondi

Da: Effettivamente07/08/2025 15:23:47
Non per contraddirvi, ma nel testo proposto (così come nella cassazione 2025) la prescrizione quinquennale è  eventualmente decorsa tra la notifica della prima cartella e l'intimazione di pagamento, per questo rileva la natura obbligatoria o meno dell'impugnazione.
L'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato, non impugnato, notificata la cartella (nei tributi locali l'accertamento fino ad ora non era impoesattivo) non impugnata, dopo 8 anni notificata l'informazione di pagamento.  E' tra la cartella e l'intimazione che si realizza eventualmente la prescrizione, per questo rileva la natura obbligatoria o facoltativa dell' impugnazione dell'intimazione.
Rispondi

Da: Anche no07/08/2025 15:26:00
Ma che c'entra?? Nei tributi locali l'avviso non è esecutivo, si notifica la cartella e poi, per iniziare l'esecuzione dopo un anno è necessaria l'intimazione. Se tra la cartella e l'intimazione passano più di 5 anni, anche se il contribuente non ha impugnato l'avviso e l'accertamento, può impugnare l'avviso di pagamento eccependo la prescrizione del credito.
Vedo che avete capito tutto ….
Rispondi

Da: Anche no07/08/2025 15:27:43
Ma che c'entra?? Nei tributi locali l'avviso non è esecutivo, si notifica la cartella e poi, per iniziare l'esecuzione dopo un anno è necessaria l'intimazione. Se tra la cartella e l'intimazione passano più di 5 anni, anche se il contribuente non ha impugnato l'avviso e l'accertamento, può impugnare l'avviso di pagamento eccependo la prescrizione del credito.
Vedo che avete capito tutto …. Da: Anche no    07/08/2025 15:26:00
Ma che c'entra?? Nei tributi locali l'avviso non è esecutivo, si notifica la cartella e poi, per iniziare l'esecuzione dopo un anno è necessaria l'intimazione. Se tra la cartella e l'intimazione passano più di 5 anni, anche se il contribuente non ha impugnato l'avviso e l'accertamento, può impugnare l' intimazione di pagamento eccependo la prescrizione del credito.
Il problema è proprio se non impugna l'intimazione e impugna un atto successivo eccependo una prescrizione maturata tra la cartella e l'intimazione (che non ha impugnato).
Vedo che avete capito tutto anche a distanza di mesi.
Rispondi

Da: Per anche no07/08/2025 15:32:19
Beati voi che sapete tutto, state già studiando per l'orale? Bravi
Rispondi

Da: Anche no07/08/2025 15:38:16
Non so tutto, ahime.
Tuttavia, penso di conoscere il processo tributario da buon avvocato tributarista che esercita già da un po'. Queste cose sono le basi del contenzioso, non mi sembra di discutere di astrofisica.
Del resto, questo è un concorso per magistratura tributaria, mica per altro. Leggendo alcuni commenti sono abbastanza stranito. Sarà lecito o no?
Rispondi

Da: Per quarto moro07/08/2025 15:42:00
Sono d'accordo con te, non si parla mai del merito. A qualcuno va di scrivere come ha argomentato?
Rispondi

Da: nancy44 07/08/2025 16:24:12
Da due mesi e mezzo continuate a discutere sulla prescrizione...non vi siete ancora stancati?! Quando pubblicheranno i risultati potrete sostenere le vostre ragioni, adesso è del tutto inutile.
Rispondi

Da: Anche no07/08/2025 17:49:00
No, non ci siamo ancora stancati!
Rispondi

Da: Ma senti le cazzate07/08/2025 18:38:26
L obbligazione naturale non è ripetibile se viene adempiuta spontaneamente, nel caso dells cartella la riscossione è coattiva, dove hai studiato il diritto? Vai a farti una dormita va.
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Da: Anche no07/08/2025 19:12:08
in generale c'è molta confusione. Del processo impugnatorio pochi hanno capito. Forse sapete di civile (forse!) ma tributario forse lo avete aperto per la prima volta 3 mesi fa e processuale mai direi. Ahah
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