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VICE DIRIGENZA
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Da: Maurizio Perelli22/07/2009 20:09:05
su www.vicedirigenti.ning.com è tutto pubblico e leggibile a tutti. Mettete lì la sentenza del tribunale di Roma che disapplica la l. 15 del marzo 2009.
maurizio perelli

Da: Maurizio Perelli22/07/2009 20:12:02
su www.vicedirigenti.ning.com la sentenza del tribunale di Roma che disapplica la l. 15 del marzo 2009 sarebbe leggibile da tutti. METTETECELA.
maurizio perelli

Da: funzionario ribelle22/07/2009 20:20:23
Ottima sentenza!

Da: Scettico22/07/2009 21:43:47
Una sentenza del Giudice del Lavoro che disapplica una legge?

Non sono un giurista ma la cosa mi sembra piuttosto strana...

Da: Maurizio23/07/2009 08:23:58
Per chiarire (per Scettico):

Non è questione, qui, di "disapplicare" una legge (principio per altro presente nel nostro ordinamento in campo tributario, per esempio). Qui si tratta di una valutazione, da parte del Giudice, della portata dell'art. 8 contenuto nella "bunettata". 'Sta schifezza è un "monstre" presente in pochi ordinamenti e consiste nella facoltà concessa al legislatore stesso di "interpretare", con una legge successiva, il significato di una legge precedente CON EFFETTO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE. La "brunettata" è consistita nell'introdurre questo "monstre" all'interno di un altro "monstre": una legge delega, cioè una legge che delinea un quadro generale di principi normativi che, poi, verranno tradotti in prescrizioni articolate AD OPERA DEL GOVERNO tramite uno o più "decreti legislativi", roba che i nostri grandi "padri della patria" mutuarono direttamente dagli ordinamenti ottocenteschi pensando che si potesse impunemente traghettare la "sovranità del Re" verso la "sovranità del Popolo"...
Tornando alla "brunettata", si tratta davvero di una "soluzione" cui ben si addice la definizione che Fantozzi da' del famoso film di S.M. Eisenstein "La corazzata Pot«mkin", almeno per DUE motivi: 1) - una "interpretazione autentica" ha senso giuridico e costituzionale nel momento in cui il legislatore si rende conto che l' "interprete" delle leggi per eccellenza - cioè il Giudice - produce sentenze contenenti statuizioni palesemente contrastanti, PUR SULLA BASE DELLA STESSA NORMA, cosa che nel caso della legge Legge 145/2002 NON STA' NE' IN CIELO NE' IN TERRA, in quanto a "interpretare" la norma difformemente erano... I SINDACATI DI REGIME! 2) - una "interpretazione autentica", giusto per mostrare chiaramente la sua "anima mostruosa", PUO' ANCHE AVERE PORTATA INNOVATIVA, cioè interpretare una norma esistente "apliando e/o modificandone" la portata oeriginaria!
Ecco, qui dovrebbe stare la "figata" di una sentenza "favorevole": interpretare la "brunettata" come "novazione oggettiva" è rimetterne l'efficacia A DOPO LA SUA L'ENTRATA IN VIGORE, quindi con effetto SOLO PER IL FUTURO sulla norma interpretata. In piu' - e lo vado dicendo da... secoli - la 145 PONE DUE MONENTI LOGICI DI EFFICACIA, quello della sua PRIMA APPLICAZIONE e quello della sua ENTATA A REGIME. Solo per quest'ultima fase è possibile coinvolgere la "volontà sindacale"! In PRIMA APPLICAZIONE la norma si applicaattutti coloro che avevano i requisiti AL 2002! E basta... Ecco perché era prevista una contrattazione sindacale: per de finire, contrattualmente, l'APPLICAZIONE A REGIME della norma "a tutti gli altri"! Ma, in tal modo, i sindacati di regime che cosa "vendevano" ai loro iscritti?
Comunque, leggeremo 'sta benedetta sentenza...

Da: Peppino23/07/2009 11:01:09
Prima di trarne debite conclusioni,leggiamoci,prima possibile,premessa e dispositivo della sentenza...

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Da: Maurizio23/07/2009 11:18:49
Ovviamente... e speriamo presto...

Da: ....23/07/2009 11:26:22
il giudice può sollevare questione di incostituzionalità di un articolo o una legge e rimettere la questione all'organo preposto a giudicare: Corte Costituzionale. Non può certo disapplicare una legge. Almeno così mi è sempre stato insegnato.

Da: eastwood23/07/2009 13:07:55
però può interpretare la legge...

Da: Maurizio23/07/2009 14:21:53
Infatti!!!

Il Giudice direbbe: "va bene, ci sta la 'brunettata interpretativa', e però io Giudice la interpreto nel senso che è una interpretazione autentica INNOVATIVA, rispetto alla legge 'interpretata'! Pertanto, l'interpretazione 'autentica' si applica soltanto per il futuro, cioè soltanto DOPO l'approvazione della "brunettata".

Morale: NON SI APPLICA a tutti quei casi in cui i requisiti per l'applicazione della 145 PREESISTEVANO alla "brunettata". Cioè, come ripeto da... millenni, nella fase di PRIMA APPLICAZIONE. Al più, la "brunettata" stabilisce che, ove si voglia estendere la Vicedirigenza ad "altri", cioè FASE A REGIME, occorrerà prevedere di istituirla - appunto con effetto costitutivo - su base contrattuale. E qui, "scialo sindacale" per tutti!!!

Comunque, c'è sempre da leggerla 'sta sentenza...

Da: Peppino23/07/2009 15:10:00
io cmq ho qualche serio dubbio sull'  "ante" (applicazione con requisiti) ed il " post"(applicazione a regime per tutti) ,mah...tuttavia e in ogni caso sono le sentenze a fare testo e non le "brunettate",peraltro,silurate qualche giorno fa...

Da: Scettico23/07/2009 17:45:11
Questo è il testo dell'art 17 bis del dlgs 165 come introdotto daqlla legge 145/02:
"ART. 17-bis. - (Vicedirigenza) - 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale...".

Il vero scoglio da superare rimane quindi pur sempre quello di "costringere" la Contrattazione collettiva a disciplinare la VD dato che in mancanza, diritto o non diritto, la VD rimane una scatola vuota.
Insomma ci vorrebbero cose tipo l'annullamento dei contratti collettivi inadempienti o far pagare (possibilmente di DI TASCA PROPRIA) ai soggetti che hanno stipulato un contratto illegittimo i danni che ce ne derivano.


Da: funzionario ribelle23/07/2009 21:18:15
La vicedirigenza non la vogliono ma gliela faremo ingoiare. Il digestivo lo offre il funzionario ribelle!

Da: Peppino24/07/2009 00:15:17
Attenzione la VD non é assolutamente una scatola vuota, essa é assolutamente separata dall'area degli ex- apicali(oggi fornace collettiva, girone infernale dell'area III,differenziata soltanto dalla progressione economica,varie effe a seguire...),perché è un'area a sé stante,é l'area dei "professionisti"... cmq mi aspetto qualcosa di merito nel dispositivo della sentenza emessa...

Da: Scettico24/07/2009 00:31:45
Concordo con l'importanza della VD ma se la Contrattazione collettiva non tira fuori una sua disciplina resterà comunque solo sulla carta.
Devono considerarci  proprio  dei maledetti str.nzi se a distanza di oltre sette anni se ne fottono di tirar fuori una disciplina della VD.
Nella tornata contrattuale del 2000-2001 nella finanziaria furono stanziati 100 miliardi per il rinnovo contrattuale della dirigenza statale e meno di un anno dopo il contratto con gli aumenti (ed altri graziosi "regali" come lo status di manager e la liberazione da quel fastidioso dettaglio che era l'orario di lavoro) era già firmato.
Allora c'era la sinistra al Governo, ora c'è la destra, solo la vergogna non muta mai.

Da: toto''24/07/2009 01:25:44
quando bisogna aspettare per leggere questa benedetta sentenza?

Da: Peppino24/07/2009 15:56:31
Ecco i sette anni,come le sudate sette camicie...é giusto che la contrattazione collettiva,seconda metà settembre, se ne occupi,sperando che non abbia le medesime premure dimostrate sette anni addietro...pur tuttavìa ci sono di mezzo ben tre ultime sentenze favorevoli...qualche sentore assai positivo sembra appartenere all'ultima (pare sia molto articolata,ma ne aspettiamo la lettura),... cmq la commisione per la VD e l'area dei professionisti é già prevista dal contratto integrativo del Mibac (Beni culturali)...che nessuno, per altre realtà, in ogni caso, ne venga escluso...

Da: Maurizio Perelli25/07/2009 12:16:55
Su www.avvocati-part-time.it e su www.vicedirigenti.ning.com leggi la sentenza del tribunale di Roma che ha riconosciuto la vicedirigenza ad un funzionario del ministero della giustizia e ha risarcito con 15.000,00 euro il danno da mancato precedente inquadramento e il danno alla professionalità frustrata dalla mancata progressione in carriera. Speriamo che altri giudici (a scrivere questa nuova sentenza è stato lo stesso giudice che aveva scritto la precedente favorevole 4399 del 7/3/08 che sempre con 15.000,00 euro risarciva) si adeguino alla interpretazione che svaluta la portata dell'art. 8 della l. 15/09.

Da: funzionario ribelle25/07/2009 15:01:08
Grazie Maurizio.
Un grande passo nella giusta direzione.

Da: Mino p.27/07/2009 08:31:50
Che strana difesa quella dell'Avvocatura:
Non vi sarebbe alcun ritardo nell'applicazione pratica della VD poichè in data 15.3.2006 è intervenuto l'atto di indirizzo "Baccini" e quindi tale figura SARA' CONCRETAMENTE ISTITUITA nella tornata contrattuale successiva a quella dell'entrata in vigore sella legge 145/02 ai sensi dell'art 10 comma 3 della stessa 145 (quello sulla decorrenza) quindi DAL 2006/09.

Adesso capisco perchè all'Avvocatura per pulirsi il naso usano la carta igienica!!!

Poi, tra i motivi della decisione noto che il Giudice indica come GIA' EMESSO, per gli altri comparti, il decreto interministeriale di concerto col MEF sulle equiparazioni: sono poco aggiornato io in materia oppure questa è un'imprecisione che l'Avvocatura userà in appello per dire che il Giudice ha preso quella decisione sulla scorta di considerazioni derivanti da erronea conoscenza sulla situazione di fatto realmente esistente?

Comunque GRI-santi-subito.
Anche grande DE MARINIS.
 

Da: processualista27/07/2009 08:49:53
La sentenza è chiaramente abnorme, in quanto nel nostro sistema costituzionale (che prevede un sindacato sulle leggi "accentrato" e non "diffuso") nessun giudice può permettersi di "disapplicare" una norma di legge, dovendo invece (qualora dubiti della sua legittimità) sollevare questione di legittimità costituzionale.

Da: vecchio vicedirigente27/07/2009 10:30:51
Anche   "......" il giorno 23, ha detto la stessa cosa e non ci era sfuggito.
Ma in questo caso il giudice non ha disapplicato la norma.
Si è limitato a dire che non è meramente interpretativa ma abrogativa e che, quindi, non è applicabile al contenzioso già in atto precedentemente alla entrata in vigore della modifica legislativa.

Da: eastwood27/07/2009 17:04:45
più leggo  la sentenza e più credo nella giustizia

Da: Funzionario29/07/2009 18:59:09
Up

Da: funzionario ribelle29/07/2009 21:14:32
up?

Da: Scettico30/07/2009 10:11:58
Commento del Prof.De Marinis sul sito del Sinadep.
http://www.sinadep.it/

Roma, 29 luglio 2009 â" IL COMMENTO DEL VINCITORE: Prof. Avv. Nicola De Marinis

Riportiamo di seguito:

âIl tema della âvicedirigenzaâ, quale modalità di promozione delle elevate professionalità nella pubblica amministrazione, torna prepotentemente alla ribalta.

Voluta dal Governo di centro-destra, che, con la legge 145/2002 aveva inserito nel corpus del d. lgs. n. 165/2001, il testo unico sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, lâart. 17 bis, recante la previsione dellâistituzione di una separata area contrattuale per la vicedirigenza destinata a comprendere il personale più qualificato (già inquadrato nei livelli C3 e C2, in possesso di titolo di laurea e con una congrua anzianità di servizio) ed a ricevere un peculiare trattamento normativo ed economico da definirsi nellâindicata sede negoziale con gli specifici soggetti rappresentativi, aveva identificato, in una con lâabolizione del ruolo unico dei dirigenti, il fulcro di un nuovo modello di gestione dellâamministrazione pubblica, che, ridimensionata la figura, viceversa concepita come centrale nella prima privatizzazione, del dirigente-manager, si ridefiniva secondo il noto assetto burocratico fondato sulla redistribuzione di funzioni e poteri ai diversi livelli della gerarchia.

Sennonchè il ripensamento che in ordine al modello di gestione della pubblica amministrazione ha caratterizzato il nuovo governo di centro-destra, giunto a stemperare lâapprezzabile attenzione verso le professionalità più qualificate presenti nel settore pubblico in favore di una generica idea di valorizzazione del merito individuale, giocata tutta in termini economici ed affidata alla discrezionalità del dirigente, per di più severamente circoscritta dalle regole legali, finiva per travolgere lâistituto.

Lâart. 8 della legge n. 15/2009 recava una norma di interpretazione autentica dellâart. 17 bis del d. lgs n. 165/2001 per cui la disposizione di legge veniva privata di qualsiasi efficacia precettiva, dovendosi leggere non nel senso che ad essa dovesse ricollegarsi lâistituzione dellâarea separata della vicedirigenza, restando così la contrattazione collettiva obbligata a procedervi nel termine indicato, ma nel senso che la disposizione fosse intesa a riconoscere alla contrattazione collettiva la semplice facoltà di istituire la nuova area  quando così si fosse determinata. 

Il differimento sine die dellâistituzione dellâarea separata della dirigenza che da tale lettura finiva per derivare era, almeno nel convincimento del legislatore, sufficiente a far degradare da diritto a mera aspettativa lâaccesso al superiore inquadramento e così a sottrarre giuridica rilevanza alle pretese già in tal senso avanzate in sede giudiziaria da molti dei dipendenti pubblici interessati, evitando altresì al legislatore di assumersi la responsabilità politica di una esplicita abrogazione della norma.

Ma la controriforma si arena sulle secche di una tecnica legislativa che, per quanto vantaggiosa, come si è detto, sul piano del compromesso politico, si rivela tecnicamente discutibile.

Lâinconsistenza della soluzione legislativa è ora disvelata dalla suestesa sentenza del Tribunale di Roma, che si segnala essere la prima ad essersi pronunziata sulla configurabilità di un diritto allâaccesso alla vicedirigenza in costanza di vigenza dellâart. 8 della legge n. 15/2009.

Il Giudicante giunge addirittura a disapplicare tale norma di interpretazione autentica ritenuta in contrasto con i più elementari principi di diritto ed in particolare con il principio di conservazione degli atti giuridici, di cui è applicazione lâart. 1367 c.c. sullâinterpretazione dei contratti, per il quale gli atti stessi devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, come la lettura imposta dallâart. 8 l. n. 15/2009 determinava per lâart. 17 bis d. lgs. n. 165/2001, inammissibilmente configurandola come âinutiliter dataâ.

Il Tribunale di Roma non manca neppure di smascherare il compromesso politico e dissimulare lâintento sostanzialmente abrogativo sotteso allâoperazione di âsvuotamento di fattoâ dellâart. 17 bis realizzata attraverso lâart. 8 ma ne censura la palese incostituzionalità in relazione al sottrarsi della medesima alle ordinarie regole sullâabrogazione delle norme giuridiche dettate dallâart. 15 delle âpreleggiâ.

Su questa base il Giudice perviene a sostenere la permanenza della natura precettiva dellâart. 17 bis anche nella vigenza dellâart. 8 e, quindi, dellâinteresse del ricorrente ad agire anche nel nuovo quadro normativo e nonostante lâinesistenza di una disciplina a livello di contrattazione collettiva della vicedirigenza, con il riconoscimento in favore del ricorrente medesimo di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della sua legittima aspirazione ad una progressione nella carriera professionale peraltro determinato anche con riferimento alla normale dinamica contrattuale di aumento della retribuzione spettante.

Non si tratta certo di un approdo definitivo, le sentenze che verranno ben potranno discostarsi dal precedente ed accogliere un orientamento del tutto opposto, ma la pronunzia in commento indubbiamente interpella la parte politica sulla necessità di una scelta definitiva e coerente sul modello di gestione della pubblica amministrazione e sul ruolo che in questo contesto si intende attribuire alle professionalità più elevate che operano nel settoreâ.                                                                                                                       Firmato  Prof. Avv. Nicola De Marinis





Da: Peppino30/07/2009 12:49:20
semplicemente grande...

Da: Maurizio30/07/2009 13:04:09
Per laserie "Quand'è sua è sua..."

"Alla mia età non ho voglia di raccontare balle, a differenza di Brunetta che è ancora piccolo". (Massimo Cacciari, Sindaco di Venezia)

Era nel '77, qualcuno prometteva: "una risata vi seppelirà"...

Da: piccolo particolare01/08/2009 17:36:03
l'avv. De Marinis lavora esclusivamente per il sindacato UGL statali, che ha patrocinato la causa e nel cui sito potete trovare la sentenza
ridi pagliacciooooooooooooooooooooooooooooooooo

Da: Scettico01/08/2009 22:36:05
Che io sappia il Sinadep è di area Dirstat.
Che sia la volta buona che i sindacati cui facciamo riferimento si uniscano per conseguire l'obiettivo comune?

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