>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Magistratura 2015
34868 messaggi, letto 1435526 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    



Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, ..., 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163 - Successiva >>

Da: Analisi traccia civile Bellomo21/07/2015 22:57:12
Si "per analisi traccia civile Bellomo" sono d'accordo con te.
Questo è quanto è stato detto dalla Corte di Appello di Milano.
La tesi è isolata ma effettivamente esiste e distingue tra alea razionale e alea irrazionale. Solo la seconda (ovvero solo i rischi non accettati consapevolmente dal cliente/investitore) può, secondo tale giudice di merito, integrare un difetto di causa in concreto.
Così è corretta l'impostazione, ed è corretto anche il riferimento al giudice di merito.
Ma il Prof Tucci, lo ribadisco, non ha invece mai predicato (e non credo avrebbe potuto ragionevolmente farlo) alcuna nullità dei derivati con funzione speculativa, per difetto di causa in concreto (e mai ha fatto riferimento, tra l'altro, ad eventuali coperture dei rischi: i derivati con funzione speculativa non presentano alcuna copertura del rischio, ovviamente).
Tu mi pare che abbia invece inquadrato bene la questione che credo sia la seguente: nonostante le sentenze della Corte a Sezioni Unite del 2007 (corroborate da ulteriori successivi giudizi di legittimità) può essere nuovamente messa in discussione l'ormai solida dicotomia regole di validità regole di comportamento, mediante il rilievo che gli obblighi informativi assumo nella fase delle trattative e dell'esecuzione di tali contratti? In altri termini, il venire meno del cosiddetto investimento informato può influire sula sinallagma genetico, oltre che su quello funzionale, qualora tale deficit informativo inerisca tutti i rischi che l'operazione finanziaria presenta e che non vengono correttamente esplicitati allo stesso cliente durante la fase della negoziazione?
Rispondi

Da: . . . 21/07/2015 22:57:12
Facciamo un giro così ti spiego bene come si vince il concorso
Soli soletti
Rispondi

Da: I candidati il cui nominativo21/07/2015 22:57:47
inizia con le prime lettere dell'alfabeto (a,b,c,d) - mi faceva notare una collega concorsista - l'anno passato hanno avuto una media bocciati di gran lunga superiore rispetto alle ultime lettere... ci chiediamo e vi chiediamo... non è che i primi ad essere corretti rischiano di essere svantaggiati dal mancato confronto con altri temi???? porca troia se è così è c'è davvero da inc***arsi!!!!
Rispondi

Da: non cero21/07/2015 22:58:06
ma che vuol dire "vinceere il corso due volte"? perchè due?
Rispondi

Da: non cero21/07/2015 22:58:42
concorso due volte volevo dire
Rispondi

Da: qoob 21/07/2015 23:01:42
l'avevo chiesto anch'io: mi è stato spiegato che in un'epoca lontana e felice in cui bandivano un concorso dietro l'altro si affrontavano i nuovi scritti senza ancora aver saputo i risultati di quelli precedenti.
fin qui è chiaro perché una persona possa averli passati due volte.
è quando si parla di chi li ha passati tre volte, che proprio non capisco
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: non cero21/07/2015 23:05:30
grazie qoob... eh sì ho visto anche io "tre volte", mah...

per quanto riguarda I candidati ecc.. un magistrato con cui collaboro - che non è in commisisone - mi ha detto che più o meno si regolano con selezionando con quanti sono i posti. cioè, con i primi possono essere più rigidi per evitare che via via ci siano troppi idonei

guarda caso l'anno scorso la media degli idonei era sempre la stessa 10% e anche meno dei corretti per ogni fase di correzione

ma è confermato che iniziano in ordine alfabetico? non per numero di abbinamento o lettera estratta?

Rispondi

Da: No derek 21/07/2015 23:05:42
Torno a ribadire che la spiegazione della traccia di civile sta tutta nei video di Ruscica
Semplice
Meritevolezza e caso my way !
Rispondi

Da: Candidati e nominativo21/07/2015 23:15:30
Grazie per il contributo in replica alla domanda ... a noi cmq fa strano che, l'anno passato, il numero dei promossi in relazione a candidati il cui cognome iniziava da m a z sia stato di gran lunga superiore ... considera che a gennaio girava voce in un trib che una collega concorsista aveva superato lo scritto, circostanza che poi a marzo è stata effettivamente riscontrata.... bah!!!!!!!
Rispondi

Da: corsista fglaw21/07/2015 23:27:20
Per il civile hai mai studiato dal fava?
Hai mai sentito una lezione di fava?

Ecco tutte le cose che ha spiegato (prima del concorso) che tornano utili per lo svolgimento della traccia di civile (fonte sito fglaw)

CONCORSO MAGISTRATURA - PROVA 8 LUGLIO 2015

Traccia di CIVILE: "Negoziazione degli strumenti finanziari, alea contrattuale e funzione speculativa. Profili di meritevolezza"



Plurime esercitazioni scritte e lezioni teoriche su tutti gli istituti.

La prima esercitazione dell'anno 2014-2015 è stata svolta sul tema: "giudizio di meritevolezza e atipicità contrattuale". Durante la lezione è stata, tra l'altro, storicizzata l'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale relativa ai contenuti e le finalità del giudizio di meritevolezza evidenziando i profili di differenziazione da quello di liceità, nonché le interferenze con la nuova configurazione della causa quale funzione economico-individuale o causa in concreto.

L'argomento è stato trattato anche durante gli anni precedenti con temi specifici e lezioni mirate sull'autonomia negoziale, la causa, i contratti collegati e misti, oltre a quelli sulle principali figure di contratti atipici (tra i quali anche i contratti derivati).

Nel corso della full immersion con rush finale riservata ai nostri corsisti ed interamente gratuita il docente ha descritto tutte le monografie dei Professori di civile (tra cui in particolare quelle della Prof.ssa De Giorgi e del Prof. Russo) evidenziando la particolare sensibilità dei predetti verso la tematica generale del giudizio di meritevolezza e la condivisione della teoria della causa in concreto, assegnando pertanto la ripetizione delle lezioni (durate rispettivamente 5 e 6 ore) effettuate sull'argomento.

In più, sempre nel corso della full immersion con rush finale riservata ai nostri corsisti ed interamente gratuita, il docente, dopo la sostituzione del Prof. Maiello con il Prof. Greco, ha segnalato la grande esperienza di quest'ultimo nel diritto bancario e dell'intermediazione finanziaria invitando i partecipanti alla ripetizione degli argomenti, già trattati in numerose occasioni, ed in particolare:

    la NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO SERVIZI DI INVESTIMENTO richiamando la necessità di ripetere la decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, del 19 dicembre 2007, n. 26724 (più volte affrontata al corso in svariate occasioni - è operazione impossibile menzionarle tutte), peraltro nuovamente messa a disposizione di tutti i corsisti in area riservata attesa la grande rilevanza della predetta ai fini concorsuali (TRATTATO FAVA, pag. 2002-2008);
    i CONTRATTI DERIVATI (richiamando la lezione monotematica dell'anno scorso sui contratti derivati e quella di quest'anno relativa nello specifico alla rilevanza penale dei contratti derivati soprattutto in relazione ai reati di truffa e usura);
    la questione del RECESSO nell'ambito del CONTRATTI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, richiamando sinteticamente i principi di diritto affermati dalla decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, del 3 giugno 2013, n. 13905 (nuovamente messa a disposizione di tutti i corsisti in area riservata attesa la grande rilevanza della predetta ai fini concorsuali);

Durante il Corso (primo anno del biennio) è stata, tra l'altro, sottoposta una TRACCIA SPECIFICA sulla responsabilità degli intermediari finanziari per violazione delle regole di condotta relative alla negoziazione di strumenti finanziari.

All'esercitazione è seguita la LEZIONE in cui sono stati esaminati, tra l'altro, i seguenti aspetti:

    evoluzione della normativa comunitaria e nazionale (poi attuata con regolamenti CONSOB) successiva alla nota vicenda ENRON;
    struttura dei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento (contratto quadro - ordini)
    descrizione delle regole di comportamento specifiche relative al contratto quadro e ai singoli ordini
    regime giuridico delle conseguenze delle violazioni delle predette regole di comportamento (varie soluzioni prospettate in dottrina e giurisprudenza e composizione del dibattito da parte delle Sezioni unite)
    la differenza tra responsabilità precontrattuale (violazione delle regole di comportamento in relazione al contratto quadro) e contrattuale (violazione delle regole di comportamento in relazione ai singoli ordini)
    natura giuridica del rapporto tra intermediario e cliente
    la forma dei contratti quadro

In relazione ai CONTRATTI DERIVATI il tema sviluppato dal docente a lezione è stato il seguente: "I contratti derivati: origini storiche, tipologie, struttura e funzione, oggetto ed effetti, con particolare riguardo alle questioni giuridiche poste da quelli stipulati dalle Amministrazioni territoriali precisando quali siano gli strumenti di tutela utilizzabili".

Nel corso della LEZIONE il docente ha esaminato i contratti derivati alla luce della dottrina più recente (tra cui la monografia di quasi quattrocento pagine di D. Maffeis, Swap tra banche e clienti, Milano, Giuffrè, 2014) e della giurisprudenza civile (di legittimità e merito), contabile ed amministrativa rilevante (tra cui Corte di cassazione, sezioni unite, 17 maggio 2013, n. 12110 e Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 5 maggio 2014, n. 13; Corte di cassazione, sezione II penale, 21 dicembre 2011, n. 47421; Corte di giustizia, sentenza 22 gennaio 2014, C-270/12; Corte costituzionale, sentenza 18 febbraio 2010, n. 52):

    le origini storiche dei contratti derivati
    le principali tipologie di derivati
    gli aspetti strutturali dei contratti derivati
    l'oggetto dei derivati
    gli effetti dei contratti derivati
    le caratteristiche dei derivati
    la CAUSA E LE FUNZIONI DEI DERIVATI: nell'ambito della trattazione dei profili funzionali del contratto si è fatto il punto sugli orientamenti giurisprudenziali - ivi compresi i precedenti dell'anno 2014 - che, richiamando la rinnovata visione della causa quale funzione economico-sociale, hanno differenziato tra ALEA BILATERALE E ALEA UNILATERALE, unitamente alla necessità della conoscenza bilaterale delle parti dei presupposti della negoziazione e degli scenari previsionali; si sono evidenziate le svariate funzioni e richiamate le principali tipologie di derivati che le realizzano
        funzione di copertura
        funzione speculativa
        funzione di arbitraggio
    ratio legis dell'esclusione dell'applicabilità dell'eccezione di gioco di cui all'art. 1933, comma 1, c.c. (art. 23, comma 5, d.lgs. 5//1998)
    la tesi della nullità del contratto derivato caratterizzato dall'ALEA UNILATERALE per immeritevolezza degli interessi (1322, comma secondo, c.c.) e mancanza di causa in concreto;
    lA TUTELA CIVILISTICA (vizi del consenso; cause di nullità; la responsabilità per violazione delle regole di comportamento): esame delle teorie dottrinali e degli orientamenti giurisprudenziali
    PROFILI PENALISTICI DEI DERIVATI (la truffa e l'usura)
    I CONTRATTI DERIVATI IN CUI SIA PARTE UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (questioni di giurisdizione e di merito correlate al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e ai confini del potere di autotutela alla luce delle decisioni della Corte di cassazione, sezioni unite, 17 maggio 2013, n. 12110 e Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 5 maggio 2014, n. 13)
    LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: cenni alle principali questioni controverse poste nell'ambito dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti
    DERIVATI E FALLIMENTO (cenni)

Qualche mese fa i contratti derivati sono stati esaminati anche dal punto di vista PENALISTICO. Sono stati evidenziati non solo in profili di rilevanza ai fini della TRUFFA ma soprattutto quelli relativi al reato di USURA con particolare riguardo alle operazioni di RINEGOZIAZIONE DI CONTRATTI DI INTEREST RATE SWAP OVER THE COUNTER.

Per completezza si segnala che durante il corso sono state più volte trattate:

    le varie tipologie di contratti di gioco e scommessa anche con riguardo a quelli che danno luogo ad obbligazioni naturali ex art. 1933 (cfr., ad esempio, la lezione sulle OBBLIGAZIONI NATURALI) definendo i tratti su cui si fonda la TRIPARTIZIONE TRA SCOMMESSE AUTORIZZATE, TOLLERATE E VIETATE;
    le questioni relative ai RIMEDI contro i c.d. CONTRATTI SQUILIBRATI (TRATTATO FAVA, pag. 40-53, parte relativa a tematica che ha già formato oggetto di una traccia estratta al concorso in magistratura con scritti nel corso dell'anno 2012)


Rispondi

Da: corsista fglaw21/07/2015 23:31:32
il mio corso è il MIGLIORE i tutti i sensi
tu tieniti stretto il tuo....

e più insulti fglaw più sarò qui a difenderlo...
solo per dire la verità
Rispondi

Da: corsista fglaw21/07/2015 23:33:34
tengo a precisare che quelli di fglaw non si divertono a proporre DISCUTIBILISSIMI SVOLGIMENTI POSTUMI della traccia estratta
ma gli argomenti trattati a lezione prima del concorso
Rispondi

Da: confermo21/07/2015 23:36:00
Quanto riferito dal collega del corso.
Fava ha spiegato proprio tutto.
Rispondi

Da: vado subito21/07/2015 23:43:39
ad iscrivermi al corso fglaw!!ahahahahahahahahah
Rispondi

Da: abc21/07/2015 23:46:12
E basta con tutti questi corsi! Tutto ormai gira intorno al dio denaro e all'aspirazione ad essere i primi...la passione per il diritto ed il rispetto del prossimo dovrebbero ispirare tutt'altro modo di essere e di comportarsi
Rispondi

Da: Per analisi traccia civile Bellomo 21/07/2015 23:49:08
Io non ho toccato il discorso della distinzione tra validità/comportamento.
Il senso del mio discorso è stato semplicemente che alea e funzione speculativa andassero qualificati come un'endiadi giacché giustificano tali negoziazioni in cui la causa consiste proprio nell'assumersi il rischio delle variazioni dei tassi sperando di speculare.
Per cui impossibilità di agire con la risoluzione x impossibilità sopravvenuta.
Tale dicotomia potrebbe però essere messa in discussione sul piano della meritevolezza che ho identificato nella solidarietà contrattuale e nel rispetto dei doveri di correttezza e informazione dell'intermedisrio che potrebbero sfociare in un abuso tale da far diventare immeritevole la negoziazione.
In questo senso ho optato x clausole di rinegoziazione al fine di riequilibrare il rapporto in modo da renderlo meritevole

X civilista 87
Hai ragione.
Il senso del mio discorso voleva essere che, a mio avviso, sarebbe più corretto parlare di annullabilità perché tutto origina da un comportamento scorretto dell'intermedisrio che più che incidere sul piano oggettivo a livello di fattispecie agisce sul piano soggettivo creando una rappresentazione distorta della realtà
Rispondi

Da: prima volta 444 22/07/2015 00:17:35
Per civilista 87: scrivi come il ConSigliere:-)
Rispondi

Da: propoli22/07/2015 01:48:52

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: will86  22/07/2015 01:49:54
L'Italietta è fatta da persone che non hanno fatto nulla.

Io non mi sono lamentato del fatto che il mio corso non abbia azzeccato la traccia, ma dell'inserimento di un professore in commissione. Hai letto bene i miei post, ma questo ti è sfuggito.

Poi complimenti s chi ha il coraggio di dire che la soluzione di Bellomo non è corretta, io non avrei questa sicurezza essendo un aspirante magistrato non posso competere con un consigliere di stato che ne sa 10 volte più di me 
Poi il confronto l'ho fatto con gli altri due svolgimento che mi sembrano oggettivi
Rispondi

Da: will86  22/07/2015 01:56:30
Se ci fossimo alzati tutti per l'inserimento di un professore che scrive per nel diritto avremmo potuto fare molto. Ma eravamo pochi a fronte di colleghi che gridavano: se volete fare ricorso dopo!
Beh io mi sono schierato a favore della correttezza anche probabilmente contro i miei interessi non essendo andato fuori traccua. E a chi mi ha contattato in questi giorni per un ipotetico ricorso io ho detto di essere a favore
Rispondi

Da: Analisi traccia civile Bellomo22/07/2015 06:28:50
Non me ne voglia il Consigliere, ma la sua analisi della traccia di civile appare in parte non corretta.
Il Consigliere, in questa analisi, si rifà (riportandone pedissequamente diversi stralci nel corso della sua trattazione) ad uno scritto del prof Tucci.
Ma il prof Tucci, nel medesimo articolo, prende in considerazione i derivati con funzione di copertura e NON i derivati con funzione speculativa (ovvero quelli oggetto della traccia).
Il Prof Tucci arriva ad ipotizzare la nullità, per difetto di causa in concreto, dei derivati con funzione di copertura (ma non di quelli con funzione speculativa)  nell'eventualità in cui tale copertura venga meno durante il rapporto negoziale (venendo meno la copertura del rischio che i derivati avrebbero dovuto garantire viene meno, quindi, lo scopo pratico perseguito dai pascenti - ovvero, appunto, la copertura del rischio cagionato da elevati fluttuazioni dei tassi sul mercato - e, quindi, viene meno la causa in concreto di tali "ordini di esecuzione").
Il Prof Tucci, per converso, nel medesimo articolo non pare predicare la nullità, per difetto di causa in concreto, dei derivati con funzione speculativa (cioè dei derivati oggetto della traccia), nè, tanto meno, pare che avrebbe potuto farlo visto che la causa in concreto di questi derivati con funzione speculativa risiede proprio nella mancanza di copertura del rischio, e, quindi, nella funzione altamente aleatoria e meramente speculativa che essi ricoprono: lo scopo pratico perseguito dalle parti è quello di scommettere sulle fluttuazioni dei tassi sul mercato, quindi sembra quanto mai singolare che se ne possa predicare una nullità per difetto di causa in concreto: l'alea e la funzione speculativa che li connotano non dipendono, tra l'altro, dalla volontà delle parti (o da elementi intrinseci alla fattispecie negoziale),  non sono misurabili ex ante e dipendono da variabili esterne su cui le parti, consapevolmente,  accettano di scommettere (assumendosene ogni rischio).
Rispetto a tali strumenti finanziari non sembra quindi si possa porre un problema di un eventuale difetto di causa in concreto, ma, eventualmente, sembrano essere altri i profili problematici più rilevanti, ovvero quelli legati ad eventuali deficit informativi in fase di trattativa o esecuzione (il riferimento va al cd investimento consapevole e informato).
In conclusione, il difetto di causa in concreto relativo alle negoziazioni di derivati con funzione speculativa non pare sia stata mai predicata dal Prof Tucci, il quale, lo ribadisco, nel suo scritto fa riferimento solo ai derivati con funzione di copertura.
Spero che il Consigliere Bellomo, in qualità di validissimo giurista  quale è, possa intervenire quanto prima e valutare la possibilità di correggere in parte la sua trattazione.
Ovviamente sarebbe un piacere se volesse replicare dalle pagine di questo forum (pare che ci legga ogni tanto).
In ogni caso, un suo intervento chiarificatore sarebbe molo gradito.
Grazie.
Rispondi

Da: Analisi traccia civile Bellomo22/07/2015 07:06:27
Nello psecifico, il Consigliere Bellomo (riprendendo pedissequamente lo scritto dello stesso Prof Tucci sostiene che:


"I derivati sono contratti tipici, o almeno nominati, e la meritevolezza in astratto è per essi plasticamente sancita, ivi compresi quelli meramente speculativi. Ciò non toglie che detta figura possa essere rienuta nulla per difetto di causa, allorquando il contenuto concreto della pattuizione produca un'alterazione dello schema tipico, che lo renda inadeguato a perseguire l'interesse dell'investitore, esposto a un rischio inutile o assurdo.
Alla prima ipotesi appartengono i contratti di IRS negoziati in funzione di copertura del rischio derivante dalla variazione del tasso di interessi, in relazione a un mutuo o a un'apertura di credito a tempo determinato, accordati ma non attuati, quindi non idonei a generare alcun rischio da coprire. Situazione in cui può predicarsi una vera e propria mancanza di causa, non essendo logicamente configurabile una copertura di un rischio insussistente.
Alla seconda ipotesi appartengono le rinegoziazioni dei derivati conclusi per la copertura di un rischio, per contenere le perdite derivanti dal primo rapporto, perdendo la loro originaria funzione19. In effetti un'operazione di copertura deve presentare caratteristiche strutturali tali da neutralizzare o quanto meno attenuare un rischio preesistente alla sua conclusione. Così non ha funzione assicurativa un'operazione che evidenzi un disallineamento genetico con l'indebitamento sottostante o, addirittura, che non risulti in alcun modo collegabile a un preesistente indebitamento. Parimenti, la presenza di leve finanziarie appare difficilmente conciliabile con una funzione di copertura, poiché viene a generare un rischio nuovo, che può aggravare quello già esistente.In questa prospettiva può ripensarsi alla rigidità della distinzione tra regole di condotta e regole di validità posta dalla suprema Corte, nel senso di non poter escludere che la violazione degli obblighi di informazione e, più in generale, di diligenza, correttezza, trasparenza da parte dell'intermediario, che sfoci nell'incauta negoziazione da parte dell'investitore, possa ripercuotersi in un vizio genetico, tale da giustificare l'applicazione della disciplina della nullità20. Il discrimine con altri rimedi, quali la responsabilità o la risoluzione, andrebbe collocato sul versante della natura - genetica o funzionale - dell'alterazione: l'utilizzazione deviante di un modello astrattamente meritevole, tale da trasformare l'operazione finanziaria in una scommessa insensata per il cliente, conduce a un giudizio di immeritevolezza della causa concreta."

Tutto perfetto, nulla da eccepire, ma la traccia chiedeva espressamente di esaminare gli strumenti finanziari con funzione speculativa e NON quelli con funzione di copertura.
Rispetto a quest'ultimi, nelle ipotesi evidenziate dallo stesso Consigliere (riprese expressis verbis dall'articolo del Prof Tucci), potrebbe in effetti predicarsi una nullità per difetto della causa in concreto.
Ma tale nullità nulla ha a che fare con i derivati con funzione speculativi (quelli oggetto della traccia) per i quali, in tutta franchezza, non vedo come possa predicarsi una siffatta patologia, visto che tali strumenti non presentano alcun rischio di copertura.
Ripeto, lo scritto del Prof Tucci esamina altri strumenti finanziari (quelli con funzione di copertura) e NON quelli oggetto della traccia (cioè quelli con funzione speculativa).
Rispetto a questi ultimi, il Prof Tucci non ha mai predicato alcuna nullità per difetto di causa in concreto e mai, ragionevolmente, avrebbe potuto farlo.
Rispondi

Da: non cero   per Candidati22/07/2015 07:37:02
se iniziano dalla a, è compatibile con quanto mi hanno detto a me: arrivano alla fine e se sono stati cautamente stretti, si lasciano andare e sono più larghi.
il contrario dell'avvocatura, se ti correggono per ultimo o spacchi o vai a casa (ne hanno già fatti passare troppi)
Rispondi

Da: Mitizzazione bellomiana22/07/2015 07:50:48
Ma è un attore holliwoodiano? Una rockstar? Lo infilate in qualsiasi discorso. Lo vedete dappertutto. E' incredibile! Alla fine, vinta dalla curiosità, pure io mi sono andata a guardare le foto e leggere qualche pezzo della sua rivista. Peraltro assai simpatica. Di questo passo finirò per iscrivermi al suo corso. Anzi, mi candido come borsista.
Rispondi

Da: Per analisi traccia civile Bellomo 22/07/2015 07:58:03
Si insisti con il contributo del prof. Tucci ma alcune sentenze di merito equiparano le due funzioni (speculative e di copertura) sanzionando entrambe con la nullità per immeritevolezza e conseguente deviazione dal tipo.
Non vedo cosa c'entri Bellomo in tutto questo.
Lui ha riportato quelle che sono le conclusioni delle sentenze.
Poi ha richiamato, tra le note, tra gli altri i contributi offerti da Tucci.
Ma quello che scrive Bellomo è il linea con le sentenze.
Queste, a mio avviso, dicono eresie
Rispondi

Da: Civilista-8722/07/2015 08:05:52
Concordo. L'ossessione di Bellomo fa perdere ad "analisi traccia civile" la bussola. I derivati sono intrinsecamente speculativi. Questo è il tipo. Per questo il 23, c. 5 Tuf deroga alla disciplina della scommessa. Poi, in concreto, possono assumere funzione di copertura del rischio o puramente lucrativa, ma è sempre una speculazione. Per la giurisprudenza recente quando la speculazione eccede la razionalità dello scambio il derivato devia dal tipo. Quindi è nullo.
Rispondi

Da: will86  22/07/2015 09:08:22
Ma nessuno è i. Grado di fare cambiare i era a traccia di civile nemmeno tutti gli utenti che hanno riportato sentenze quindi covilists97 levaci mano.
Sempre per analizzare traccia.. A proposito di regole di validità p comportsmento che non sono comunque il fulcro della traccia sai che ci sono nuove tendenze evolutive giurisprudenziali e legislative? Che sanzionavano la vookazijdbdibregole di comportamento con la nullità?
Mettendo in crisi le tue categorie giuridiche come spiegare dal garofoli del 2012 su cui hai studiato
Rispondi

Da: Serva Italia22/07/2015 09:28:06
Quindi questo ricorso si fa o no? Poi se l'anno prossimo tirano fuori (anzi, scelgono) qualcosa sul licenziamento del lavoratore o sulla società semplice, scatta la lapidazione per il primo che si lamenta, vi avviso!
Rispondi

Da: corsista fglaw22/07/2015 09:29:57
x civilistia 87

guarda che i derivati (come ha spiegato Fava) possono avere alternativamente tre funzioni, a seconda della tesi dottrinale e della funzione economico-individuale perseguita:

funzione di copertura (nascono proprio per perseguire questi obiettivi)

funzione speculativa (evoluzione successiva nel campo della finanza)

funzione di arbitraggio (parte minoritaria della dottrina)

se il derivato è di copertura ma nel concreto tale funzione è originariamente irrealizzabile il contratto è nullo per carenza di causa in concreto

se il derivato è speculativo allora si pone la questione della valutazione dell'esistenza dell'alea bilaterale (derivato è valido) o di quella bilaterale (derivato è nullo perchè immeritevole di tutela)

tale questione, sinteticamente riassunta, che la traccia poneva con riguardo alla causa andava ad incrociarsi con le problematiche relative alle conseguenze civilistiche sulle regole di negoziazione degli strumenti finanziari (principi di diritto delle Sezioni unite 2007 + analisi praticabilità rimedi vizi consenso).

Andava poi inserita la questione relativa all'eccezione di gioco (esame TUF - e derivati over the counter).

Ho inserito per completezza tutte le problematiche relative alle regole di negoziazione dei derivati in cui sia parte una Pubblica aministrazione, la rilevanza penalistica dei derivati (usura e truffa) e una questione specifica relativa al diritto fallimentare.

RIPETO: tutte queste le ha spiegate Fava durante il corso!

Non dopo l'estrazione della traccia!

Quando è stato inserito Greco Fava ha segnalato la particolare esperienza del prof. nella materia bancaria e dell'intermediazione finanziaria ricordandoci di ripetere una serie di argomenti spiegati durante l'anno tra cui proprio i contratti di intermediazione finanziaria ed i derivati.

Amo quindi il metodo giuridico (QG)

odio il metodo economico (QI) e gli algoritmi.....
Rispondi

Da: come ti invidiano tutti...22/07/2015 09:37:28
io spero vivamente che il duetto lirico che sponsorizzi ti riconosca qualche emolumento alla fine della giostra, perché la tua perseveranza è davvero encomiabile.
Tuttavia, come ti faceva notare qualcuno più addietro, nessuna persona sana di mente troverebbe attraente questo corso grazie alla tua petulante, ridondante e fanatica, pubblicità.
Credimi, non rendi un buon servizio ai tuoi idoli coi tuoi post in questo forum
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, ..., 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)