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Magistratura 2015
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| Da: ................ | 21/07/2015 06:57:53 |
| questi, tra l'altro, gli argomenti da trattare secondo i Consiglieri Galli-Fava. Argonenti di cui qui non abbiamo mai discusso: la NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO SERVIZI DI INVESTIMENTO richiamando la necessità di ripetere la decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, del 19 dicembre 2007, n. 26724 (più volte affrontata al corso in svariate occasioni - è operazione impossibile menzionarle tutte), peraltro nuovamente messa a disposizione di tutti i corsisti in area riservata attesa la grande rilevanza della predetta ai fini concorsuali (TRATTATO FAVA, pag. 2002-2008); i CONTRATTI DERIVATI (richiamando la lezione monotematica dell'anno scorso sui contratti derivati e quella di quest'anno relativa nello specifico alla rilevanza penale dei contratti derivati soprattutto in relazione ai reati di truffa e usura); la questione del RECESSO nell'ambito del CONTRATTI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, richiamando sinteticamente i principi di diritto affermati dalla decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, del 3 giugno 2013, n. 13905 (nuovamente messa a disposizione di tutti i corsisti in area riservata attesa la grande rilevanza della predetta ai fini concorsuali); Durante il Corso (primo anno del biennio) è stata, tra l'altro, sottoposta una TRACCIA SPECIFICA sulla responsabilità degli intermediari finanziari per violazione delle regole di condotta relative alla negoziazione di strumenti finanziari. All'esercitazione è seguita la LEZIONE in cui sono stati esaminati, tra l'altro, i seguenti aspetti: evoluzione della normativa comunitaria e nazionale (poi attuata con regolamenti CONSOB) successiva alla nota vicenda ENRON; struttura dei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento (contratto quadro - ordini) descrizione delle regole di comportamento specifiche relative al contratto quadro e ai singoli ordini regime giuridico delle conseguenze delle violazioni delle predette regole di comportamento (varie soluzioni prospettate in dottrina e giurisprudenza e composizione del dibattito da parte delle Sezioni unite) la differenza tra responsabilità precontrattuale (violazione delle regole di comportamento in relazione al contratto quadro) e contrattuale (violazione delle regole di comportamento in relazione ai singoli ordini) natura giuridica del rapporto tra intermediario e cliente la forma dei contratti quadro In relazione ai CONTRATTI DERIVATI il tema sviluppato dal docente a lezione è stato il seguente: "I contratti derivati: origini storiche, tipologie, struttura e funzione, oggetto ed effetti, con particolare riguardo alle questioni giuridiche poste da quelli stipulati dalle Amministrazioni territoriali precisando quali siano gli strumenti di tutela utilizzabili". Nel corso della LEZIONE il docente ha esaminato i contratti derivati alla luce della dottrina più recente (tra cui la monografia di quasi quattrocento pagine di D. Maffeis, Swap tra banche e clienti, Milano, Giuffrè, 2014) e della giurisprudenza civile (di legittimità e merito), contabile ed amministrativa rilevante (tra cui Corte di cassazione, sezioni unite, 17 maggio 2013, n. 12110 e Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 5 maggio 2014, n. 13; Corte di cassazione, sezione II penale, 21 dicembre 2011, n. 47421; Corte di giustizia, sentenza 22 gennaio 2014, C-270/12; Corte costituzionale, sentenza 18 febbraio 2010, n. 52): le origini storiche dei contratti derivati le principali tipologie di derivati gli aspetti strutturali dei contratti derivati l'oggetto dei derivati gli effetti dei contratti derivati le caratteristiche dei derivati lA TUTELA CIVILISTICA (vizi del consenso; cause di nullità ; la responsabilità per violazione delle regole di comportamento): esame delle teorie dottrinali e degli orientamenti giurisprudenziali | |
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Da: Vigile urbano ![]() | 21/07/2015 08:32:27 |
| Anvora???? Repeto : Depenne tutto da quannno vo correggono!!!!! Se a settembre, a natale o a Pasqua e se prima de voi livello alto, basso o già du promossi. Se già du promossi voi bocciati | |
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| Da: non cero Bellomo | 21/07/2015 09:00:00 |
| che significa "vince per tre volte consecutive il concorso per magistratura ordinaria" che ho letto nel suo cv? | |
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| Da: legalit | 21/07/2015 09:41:18 |
| http://www.sarannomagistrati.it/normativa/rd1860.htm Vi invito a verificare se la sostituzione di un membro della commissione possa essere effettuata ex post: la sostituzione poteva avvenire con un membro sostituto designato prima dello svolgimento delle prove e non successivamente. D'altronde se i sostituti possono designarsi ex post in qual modo sarebbe garantita la trasparenza e l'imparzialità . Date quindi un'occhiata al regio decreto e verificate assieme a me se la nomina ex post dell'avv. Esperto di derivati sia illegittima | |
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| Da: Seraovap | 21/07/2015 09:45:42 |
| Il decreto di sostituzione è del 3 luglio, pertanto, prima dello svolgimento delle prove scritte. | |
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| Da: legalit | 21/07/2015 09:52:00 |
| Vero ma i membri non avrebbero dovuto essere designati 10 gg prima del concorso v. Art. 5 regio decreto; A me pare che 3 più 10 faccia 13 luglio ben oltre la fine delle prove. Comunque anche questa nomina giusto il 3 luglio sta a significare che già avevano la traccia di civile perché guarda caso la nomina cade su un tizio che si occupa esclusivamente di strumenti finanziari | |
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| Da: spaltter | 21/07/2015 10:13:35 |
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| Da: Seraovap | 21/07/2015 10:17:40 |
| Capisco, ma la designazione della Commissione c'è stata. Nel nostro caso, si è trattata di una sostituzione di un membro a causa delle dimissioni. Non credo che sia lo stesso, purtroppo. | |
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| Da: MarioPr | 21/07/2015 10:17:58 |
| Ragazzi chi aveva comprato i manuali di NelDiritto Editore? Io vorrei acquistarli per iniziare a prepararmi in vista del prossimo concorso. Sul loro sito ho letto che nei loro manuali superiori e in altri volumi c'erano tutti gli argomenti usciti nelle 3 tracce di quest'anno! | |
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| Da: legalit | 21/07/2015 10:25:31 |
| Si ma nella designazione della commissione devono essere indicati anche i membri supplenti che prenderanno il posto degli effettivi in caso di impedimento, quindi non è possibile nominare un'altro membro anche se in sostituzione, perché gli stessi sostituti devono essere nominati ex ante capisci? | |
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| Da: legalit | 21/07/2015 10:26:19 |
| Si ma nella designazione della commissione devono essere indicati anche i membri supplenti che prenderanno il posto degli effettivi in caso di impedimento, quindi non è possibile nominare un altro membro anche se in sostituzione, perché gli stessi sostituti devono essere nominati ex ante capisci? | |
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| Da: legalit | 21/07/2015 10:27:35 |
| Altrimenti con questo giochetto puoi nominare ex post chi ti pare | |
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| Da: legalit | 21/07/2015 10:27:40 |
| Altrimenti con questo giochetto puoi nominare ex post chi ti pare | |
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| Da: Susanna_80 | 21/07/2015 11:21:54 |
| @MarioPr Io ho acquistato il MANUALE DI DIRITTO CIVILE Giuseppe CHINÈ - Marco FRATINI - Andrea ZOPPINI Nel diritto. L'ho trovato completo e approfondito, ricco di note. Se hai gia' una buona base andrà bene! | |
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| Da: spaltter | 21/07/2015 11:22:13 |
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| Da: spaltter | 21/07/2015 11:26:17 |
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| Da: spaltter | 21/07/2015 11:28:24 |
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| Da: ANCHE QUEST''ANNO HO CENTRATO TUTTE E TRE LE TRACCE | 21/07/2015 11:42:36 |
| SCUCSATE RAGAZZI, MA VOLEVO INFORMARVI CHE GRAZIE AI MIEI CODICI HO CENTRATO TUTTE E TRE LE TRACCE. In quello di amministrativo c'era il DPR che disciplina tutto il ricorso al Presidente della Repubblica. Nel codice di civile, avevo il TUf, completo, nonchè il regolamento Consob. In quello di penale, infine, erano presenti sia il reato di accesso abusivo che quello di rivelazione dei segreti di ufficio. Vedete, che non sono solo i vari corsi ad aver centrato le tracce: ci sono anche io. Quindi cari corsari, è inutile che vi lodate e vi sbrodolate. Ad avere doti divinatorie, non siete gli unici! | |
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| Da: per i rosiconi | 21/07/2015 11:50:29 |
Questa rosicata generale sulla traccia di civile e sul coinvolgimento (collusione) dei corsi privati è veramente ridicola. Il concorso in magistratura è da ormai svariati anni impostato, che piaccia o no (io sono per il no), sull'assegnazione di tracce (almeno alcune) tratte dalle più recenti questioni dottrinali e giurisprudenziali. Quella di civile è una traccia che riguarda, per riassumere in poche parole il dibattito cui ho avuto modo di assistere in questi giorni, tutela deli investitori, regole di comportamento e di validità , controlllo sulla causa speculativa. Bastava una qualsiasi ricerca su una qualsiasi banca dati per accorgersi che era tra gli argomenti da tempo battuti da dottrina e giurisprudenza, e mi riferisco a trattazioni su riviste generaliste (come il corriere giuridico o giurisprudenza italiana), non su portali per nerd del diritto bancario e finanziario. L'interesse da parte della dottrina più autorevole (anche Mario Barcellona si è interessato alla questione) è legato al fatto che si tratta di tematiche estremamente attuali che consentono di riaffrontare questioni di estrema rilevanza sistematica e al centro del dibattito giuridico da secoli. Si parla di formazione della volontà contrattuale e di causa. Ora, non cogliere questo aspetto, rosicare solo perchè il problema specifico non era affrontato sul manuale di 3000 pagine su cui si è studiato, e liquidare la questione dicendo che hanno dato un tema di bancario, lo trovo di scarsa onestà intellettuale. Peraltro, mi è parso di capire che praticamente tutti fossero a conoscenza dei problemi concernenti il rapporto tra regole di condotta e di validità affrontati dalle SS.UU. del 2007 proprio in materia di intermediazione finaziaria. Si tratta di una prioblematica cui ogni studioso si è avvicinato per la sua rilevanza sistematica, non certo facendo corsi di diritto bancario. Credo allora che se la traccia fosse stata solo su questo aspetto nessuno avrebbe avuto nulla da dire, e pure si sarebbe potuto obiettare allo stesso modo che fosse una traccia di bancario, o che coincidesse proprio con quella data ai corsi. Il problema è che la traccia ha toccato anche altri aspetti per ora affrontati solo dalla giurisprudenza di merito. Ma quanto a rilevanza sistematica non credo che meritevolezza, causa, contratti aleatori siano di peso inferiore rispetto alla formazione della volontà negoziale e alle trattative. Credo che il punto di partenza per ciascuno dei concorsi, me compreso, deve essere un briciolo di autocritica sul modo in cui ci si è preparati, in modo da corregere il tiro per il futuro. | |
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| Da: vergogna | 21/07/2015 11:56:26 |
| Potrà pure """indovinare'"" magicamente la traccia ma un magistrato che fa ste robe per me vale zero... non si vergogna neanche un po'?! Tornasse a scrivere romanzi e a fare l'opinionista in tv. | |
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| Da: spaltter | 21/07/2015 12:46:38 |
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| Da: spaltter | 21/07/2015 12:51:51 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: Mevio | 21/07/2015 12:58:35 |
| http://www.codacons.it/articoli/art_meloni:_irregolarit%EF%BF%BD__concorso_340_magistrati,_orlando_chiarisca_278861.html | |
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Da: will86 ![]() | 21/07/2015 13:15:32 |
| oltre al tribunale di Milano c'è una sentenza della Corte d'Appello di Torino L'unica considerazione che sembra fare discostare il Tribunale di Torino dall'arret della Corte ambrosiana attiene al concetto di "causa concreta". Mentre la sentenza di settembre dello scorso anno faceva intendere che lo schema di princìpi generali a presidio degli interessi del contraente debole non può che valere per qualsiasi tipologia di swap, potendosi dunque legittimamente parlare di "causa del contratto" in senso generale ed ampio, il Tribunale di Torino, viceversa, riprende un filone di ragionamento già seguito da numerosi Tribunali di merito e che tende a distinguere tra "causa in astratto" e "causa concreta"(1). Se, dunque, per i giudici milanesi, la mancanza nel derivato swap del requisito della consapevolezza sull'alea assunta produce una nullità del negozio per carenza genetica di "causa", a prescindere dal fatto che si tratti di un derivato speculativo o di copertura, per il Tribunale di Torino è invece decisivo compiere un'accurata indagine volta ad individuare la "causa concreta" ossia il risultato economico voluto dalle parti. Per il consesso torinese, "la causa quale elemento essenziale del contratto non deve essere intesa come mera ed astratta funzione economico sociale del negozio bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare e cioè come funzione individuale del singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto". Seguendo tale filone di ragionamento, il Tribunale di Torino è pervenuto a dichiarare nullo lo swap per carenza di una "causa concreta" nel contratto, motivando sul fatto che la presunta funzione di copertura del prodotto, alla luce delle possibili previsioni sull'andamento dei tassi, era stata congegnata dalla banca sulla base di uno scenario (quello del possibile rialzo dei tassi) "non concretamente realizzabile". Quale conseguenza della declaratoria di nullità del negozio, il cliente della banca, in forza della disciplina in tema di ripetizione dell'indebito (art. 2033 cod. civ.), ha ottenuto la rifusione di tutti gli importi pagati a titolo di differenziali negativi prodotti dallo swap nel corso del rapporto, maggiorati degli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale. | |
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| Da: Hard Rock Rules | 21/07/2015 13:29:24 |
| X per i rosiconi sottoscrivo tutto quello che dici (compreso il passaggio finale sull'autocritica circa la propria preparazione)...e ti faccio una domanda. Perché spieghi ai complottisti in che modo si deve ragionare (e, quindi, affrontare il concorso)? Alla fine dei conti, se non ci arrivano da soli a capire certe corse, peggio per loro. Partecipiamo ad una competizione, o no? | |
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Da: Strumenti finanziari ![]() | 21/07/2015 13:37:11 |
| Bene alla luce dell'ultima sentenza postata da Will allora mi spiegate qual è la differenza tra causa in concreto e meritevolezza? Se la meritevolezza va vista in concreto qual è la differenza con la causa intesa come funzione economico-individuale??????????????? | |
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Da: will86 ![]() | 21/07/2015 13:37:46 |
| Articolo di A. Tucci quindi quando l'alea è irrazionale e non bilaterale si altera lo schema del contratto ed è nullo per mancanza di causa | |
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Da: will86 ![]() | 21/07/2015 13:40:49 |
| sempre A. Tucci "La causa manca affatto nel negozio concreto quando questo, per la situazione su cui dovrebbe operare, non può esplicare la sua funzione, come nell'alienazione di un diritto già appartenente all'acquirente, nel vitalizio su una persona defunta (art. 1876), nell'assicurazione senza rischio (art. 1895)". Il brano sopra riportato â€" tratto dalle celebri Dottrine generali del diritto civile, di Francesco Santoro-Passarelli5(1) â€" offre, con magistrale eleganza e chiarezza espositiva, la descrizione dell'ipotesi "da manuale" di vizio della causa in concreto." Dallo svolgimento di Bellomo "Ciò premesso, il giudizio di meritevolezza può essere riferito tanto ai contratti atipici (per i quali l'art. 1322, comma c.c. espressamente lo prevede), quanto ai contratti tipici. I contratti tipici ricevono una valutazione di meritevolezza dal legislatore, che si riferisce alla causa astratta, cioè alla causa enunciata nella descrizione normativa del contratto. La valutazione di meritevolezza in concreto ha per oggetto la causa dello specifico contratto e si opera mediante un procedimento di sussunzione del fatto (il contratto effettivamente stipulato) nella norma (il tipo contrattuale). Si pensi alla vendita a prezzo vile: per chi ritiene che la nozione di vendita fissata dal codice civile si fondi su una nozione formale di scambio (il nesso di corrispettività tecnico-giuridica) essa ricade nel tipo della vendita ed è meritevole; per chi aderisce a una nozione economica di scambio (la proporzionalità tra i valori scambiati), essa non ha la causa della vendita e la sua meritevolezza andrà valutata sulla base di altre combinazionei di interessi, tipiche o atipiche. In assenza di un modello legale che semplifichi il giudizio di meritevolezza, riconducendolo alla conformità tra causa concreta e causa tipica, detto giudizio andrà svolto esclusivamente in concreto, sulla base della compatibilità (ma non della coerenza) con l'utilità sociale, come si evince dall'art. 41, comma 2 Cost. I derivati sono contratti tipici, o almeno nominati, e la meritevolezza in astratto è per essi plasticamente sancita, ivi compresi quelli meramente speculativi. Ciò non toglie che detta figura possa essere rienuta nulla per difetto di causa, allorquando il contenuto concreto della pattuizione produca un'alterazione dello schema tipico, che lo renda inadeguato a perseguire l'interesse dell'investitore, esposto a un rischio inutile o assurdo. " | |
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Da: Strumenti finanziari ![]() | 21/07/2015 13:56:40 |
| Da Bellomo: "I derivati sono contratti tipici, o almeno nominati, e la meritevolezza in astratto è per essi plasticamente sancita, ivi compresi quelli meramente speculativi. Ciò non toglie che detta figura possa essere rienuta nulla per difetto di causa, allorquando il contenuto concreto della pattuizione produca un'alterazione dello schema tipico, che lo renda inadeguato a perseguire l'interesse dell'investitore, esposto a un rischio inutile o assurdo. " Ma lo stesso discorso può essere fatto per la causa astratta (è conforme al tipo anzi si identifica con il tipo e quindi è meritevole) e causa in concreto (va valutata in concreto a prescindere dal tipo). Quindi detta così non c'è alcuna differenza tra causa concreta e meritevolezza! | |
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Da: will86 ![]() | 21/07/2015 13:59:02 |
| l'articolo di A. tucci diceva questo Per vero, il richiamo alla "insensatezza" di un'operazione, del tutto priva finanche di una componente aleatoria, avrebbe, forse, reso più pertinente il richiamo alla nullità per vizio della causa in concreto, essendo il vizio riscontrato attinente alla fase genetica del rapporto5(48). Il rimedio della risoluzione appare, per contro, più congruo, nel caso in cui circostanze sopravvenute, concernenti il rapporto "principale", impediscano, in concreto, la realizzazione della causa, "in conformità della volontà negoziale" (c.d. "mancanza funzionale della causa") In questo contesto, il giudizio di meritevolezza degli interessi costituisce un passaggio logico e giuridico imprescindibile,"secondo l'ordinamento giuridico", evidentemente di natura pre-giudiziale, rispetto al problema dell'inadempimento. L'accertamento di una condotta dell'intermediario non conforme alle regole di condotta, pertanto, potrà condurre al rimedio della risoluzione, soltanto ove non ne risulti in radice inficiata la stessa validità del contratto, per vizio strutturale, e ferma restando, in ogni caso, la possibilità di condurre anche a un giudizio di responsabilità , non sussistendo â€" come si è tentato di dimostrare â€" alcuna incompatibilità logico-giuridica fra regole di validità e regole di responsabilità . | |
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