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Magistratura 2015
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| Da: filetto | 20/07/2015 18:56:18 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: Hard Rock Rules | 20/07/2015 18:59:07 |
| X Diletta 90 si credo proprio che quelle siano le borsiste | |
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Da: Ma si ![]() | 20/07/2015 19:08:53 |
| Quelle con cui sta sono escort basta pagare molto bene ovviamente: anche certi avv o soci a Milano hanno l'abbonamento:-) ci sono siti apposta ! Dai ragazzi/e che le escort gliele paghiamo noi con i corsi | |
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| Da: per filetto | 20/07/2015 19:09:08 |
| Meglio parlare delle fattezze dei consiglieri o del caldo o di diritto.. sulle questioni di economia sono poco abile! | |
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Da: De iustitia ![]() | 20/07/2015 19:22:30 |
| Per zaffiro7 e per tutti. Grazie mille. Si tratta di un'iniziativa totalmente gratuita di giovani giuristi, con aggiornamento giurisprudenziale continuo. Oggi è uscito il primo numero della rivista. https://m.facebook.com/pages/De-Iustitia/1421968591447606 www.deiustitia.it | |
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| Da: speculativi | 20/07/2015 19:46:54 |
| si filetto sono io, l'ho evidenziato io A mio avviso, dire che gli strumenti finanziari speculativi (che poi erano quelli richiesti di analizzare nella traccia) non siano meritevoli di tutela per difetto della causa, per pare un pò azzardato (ed infatti nessuno lo hai mai detto: le sentenze di merito più volte ricordate si riferiscono, infatti, ai derivati con rischio di copertura) Nei derivati con rischio di copertura potrebbe talvolta ravvisarsi un difetto di causa in concreto, ma nelle negoziazioni finanziarie speculative qual è la causa? E quando si potrebbe ravvisare un difetto di causa? | |
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| Da: speculativi | 20/07/2015 20:03:23 |
| Mi pare che negli strumenti finanziari con funzione speculativa la causa sia da ravvisarsi proprio nello scopo pratico perseguito dalle parti, ovvero quello di realizzare il massimo guadagno in base alle fluttuazioni di questi titoli sul mercato. E allora se è questa la causa in concreto, come può quest'ultima venir meno in base a qualsivoglia accordo delle parti? L'intento delle parti è proprio quello di scommettere e di guadagnare il massimo possibile e allora mi pare davvero un pò azzardato poter ipotizzare un'assenza di meritevolezza sul piano concreto. Quindi mi pare di poter affermare che la funzione speculativa sia meritevole di tutela sia sul piano astratto (in quanto tipizzata dal legislatore con una disciplina organica e puntuale) sia sul piano concreto | |
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| Da: speculativi | 20/07/2015 20:05:00 |
| ma comunque, a parte questo aspetto (il quale a mio avviso rappresenta solo la parte finale della traccia) come avete sviluppato la parte della traccia (credo molto più ampia) relativa alla negoziazione di tali strumenti? | |
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| Da: ?!? | 20/07/2015 20:34:59 |
| organica e puntuale? saranno mica tutti contratti tipici e tipizzati anzi che no... Anzi che no, per lo più sono atipici, questo è il punto. Fossero tutti tipizzati sticaz... non si porrebbe il problema. Il problema dunque si pone per gli atipici. Bisogna anche cedere dove sono negoziati. Se in mercati regolamentati o meno. Se in loco o all'estero o su piazza estera, con le conseguenze che in questo caso derivano dalla eventuale applicazione delle norme di rinvio, che potrebbero avere parametri differenti. Inoltre per negoziarli ci vogliono delle autorizzazioni delle autorità tutorie. E qualcosa vuol pure dire. | |
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Da: Bastaaaaa ![]() | 20/07/2015 20:51:21 |
| Basta con sta traccia di civile. Andate a fare gli intermediari finanziari se vi appassiona in questo modo. Tanto quello che avete scritto è andato ormai nel bene o nel male :P | |
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Da: Barà ![]() | 20/07/2015 20:53:15 |
| Molto bello il sito gratis! Grazie dell'informazione | |
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| Da: Jessica padiglione 7 | 20/07/2015 20:53:30 |
| Contattato il poliziotto?? Chi sa dirmi se è lui o è una bufala?? | |
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| Da: speculativi | 20/07/2015 20:57:31 |
| Si ma quando, in concreto, non sarebbero meritevoli di tutela questi strumenti finanziari speculativi? Tu dici che il problema si pone per gli atipici (assoggettati al 1322, secondo comma cc, ovviamente). Ma quando non sarebbero meritevoli di tutela. Qulache sentenza dei giudici di merito (davvero isolatissima, credo si tratti di uno o al massimo due tribunali) ha sostenuto che non siano meritevoli di tutela quando sia riscontrabile un' alea unilaterale, cioè nel contratto il rischio viene assunto solo dal cliente/investitore. Mi permetto, sommessamente, di dissentire da questo orientamento. Infatti è lo stesso legislatore che consente alle parti di stipulare negoziazioni con assunzione del rischio unilaterale (tale facoltà non solo rientra nell'ambito della generale tutela della libertà di iniziativa economica, ex art 41 Cost, ma è lo stesso legislatore che prevede che sull'intermediario gravi l'obbligo di informare la controparte di tutti i rischi che l'operazione comporta, anche sul rischio, assunto unilateralmente, di perdita totale dell'intero investimento. E allora, se il legislatore ha contemplato un siffatto obbligo infromativo (sia in fase di trattative che in fase esecutiva), vuol dire che, implicitamente, non può non aver riconosciuto in capo alle parti la facoltà di distribuire il rischio come esse meglio ritengano. Quindi le parti possono benissimo dar vita anche a negoziazione meramente speculative e con rischio addossato interamente in capo all'investitore. L'importante è che quest'ultimo ne sia consapevole (deve essere un investimento consapevole e informato) Ed ecco, allora, che si torna nuovamente alla nota dicotomia regole di comportamento/regole di validità , perchè è inutile che ce lo neghiamo: se vogliamo ritenere questi contratti nulli per difetto di causa dobbiamo necessariamente mettere in discussione questa solidissima regola oggi recepita quasi pacificamente dalla giurisprudenza, a partire dalle note sentenze a Sezioni Unite del 2007. Qualche giudice di merito, attraverso il marchingegno della non meritevolezza dell'operazione compiuta (e del contratto stipulato), ha tentato, in buona sostanza, (anche se in modo velato) di mettere in discussione questa distinzione tra regole di comportamento e regole di validità , ma, a mio modesto parere, sarà difficile che una siffatta ricostruzione riesca a far breccia nel cuore della Suprema Corte e nell'anima della dottrina tradizionale. Del resto lo stesso Bellomo sostiene che affinchè si possa rilevare la nullità del contratto per non meritevolezza, ex art 41 Cost, occorra necessariamente mettere in discussione questa solidissima distinzione tra regole di validità e regole di comportamento | |
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| Da: speculativi | 20/07/2015 20:59:31 |
| Consigliere Bellomo: "In questa prospettiva può ripensarsi alla rigidità della distinzione tra regole di condotta e regole di validità posta dalla suprema Corte, nel senso di non poter escludere che la violazione degli obblighi di informazione e, più in generale, di diligenza, correttezza, trasparenza da parte dell'intermediario, che sfoci nell'incauta negoziazione da parte dell'investitore, possa ripercuotersi in un vizio genetico, tale da giustificare l'applicazione della disciplina della nullità . Il discrimine con altri rimedi, quali la responsabilità o la risoluzione, andrebbe collocato sul versante della natura - genetica o funzionale - dell'alterazione: l'utilizzazione deviante di un modello astrattamente meritevole, tale da trasformare l'operazione finanziaria in una scommessa insensata per il cliente, conduce a un giudizio di immeritevolezza della causa concreta." | |
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| Da: Dico la mia su Bellomo | 20/07/2015 21:02:39 |
| L'ho visto per la prima volta all'uscita della fiera, a fine prova, a illustrare gli schemi di svolgimento. Fisicamente è fatto bene: struttura longilinea, lineamenti regolari, nessuno dei tipici difetti dei maschi dell'età adulta (pancetta, stempiatura, rughe, etc.). Dimostrava 30-32 anni. Per il resto mi ha fatto una buona impressione. In fondo stava sotto il sole cocente per noi concorsisti (diversi, tra cui io stessa, non eravamo suoi allievi). Gli schemi ricalcavano gli svolgimenti che sono pubblicati sul suo sito. Segno che che non ha bisogno di studiare una questione, per capirla. Mi ha colpito una cosa, che è un pò in contasto con la gazzarra che si è scatenata qui sopra: tutti i presenti (il primo giorno eravamo non meno di 200) mostravano grande rispetto e stima. | |
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| Da: speculativi | 20/07/2015 21:04:08 |
| Mi pare quindi di poter concludere che vi sia un collegamento intimo tra la prima parte della traccia (relativa a tutta la fase della negoziazione) e l'ultima parte inerente i soli profili di meritevolezza. Cioè, quando parliamo dei profili di meritevolezza, per forza di cose, dobbiamo mettere in discussione la più volte rammentata distinzione tra regole di comportamernto e regole di validità , altrimenti diventa davvero problematico poter ipotizzare una nullità del contratto, ex art 41 Cost. Sempre da quella distinzione dobbiamo passare. O no? Cosa ne pensate? Siete d'accordo? | |
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Da: zaffiro7 ![]() | 20/07/2015 21:10:18 |
| ma alla fine chi è più bello tra il poliziotto del padiglione 7 e Bellomo? | |
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| Da: din-din | 20/07/2015 21:16:40 |
| Forse è il caso di ricordare che i borsisti di Bellomo gli segnalano quello che si dice sui social. In un numero della rivista prendeva per il culo quelli che parlavano di lui proprio su questo forum. Con molto sottogliezza, ma in modo spietato. Magari un altro meno sicuro di sè partiva con una querela. | |
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| Da: Amm | 20/07/2015 21:28:00 |
| Ho seguito l intensivo di Bellomo questo anno. Voglio spezzare una lancia a suo favore. Non ha nulla di geniale secondo me, ma una grande passione per il diritto che trasmette forse più delle nozioni. Mi è comunque sembrato una persona molto onesta nel sortolineare che lo studio speseo non basta e nell' affermare ripetutamente che negli ultimi anni il concorso ha preso una piega poco chiara che ha penalizzato persone più meritevoli a discapito di gente meno capace. | |
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Da: zaffiro7 ![]() | 20/07/2015 21:33:09 |
| e ti pare poco avere passione per il diritto? La passione supera pure l'essere geni | |
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| Da: Ehhh?? | 20/07/2015 21:34:15 |
| Insomma... non definire geniale uno che ha 188 di QI, ha ottenuto la più alta percentuale di condanne penali nella storia d'Italia, ha vinto tre concorsi in ordinaria all'età in cui noi dobbiamo ancora laurearci, spiega il diritto come fosse matematica (basta guardare gli estratti dei sistemi sul sito o le stesse conclusioni degli svolgimenti delle tracce). | |
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| Da: ?!? | 20/07/2015 21:36:45 |
| tuta questa dicotomia tra regole di comportamento e di validità poi... A qualcuno piace ingabbiarsi con questi mantra. Quei contratti prevedendo regole di comportamento, per il promotore, particolari e non comuni. Più stringenti rispetto a quelle da osservarsi tra i comuni mortali in sede di trattative e di esecuzione. Regole che hanno come scopo la protezione dell'altro contraente. In particolare qualora non sia anch'egli un contraente professionale e qualificato. La violazione di quelle regole, di informazione, che mirano principalmente a ridurre il danno di perdite, può incidere anche sulla validità . Come è ovvio. Se non si danno adeguate informazioni in fase di trattative potrebbero rilevare profili di errore e/o dolo. Con quello che ne consegue punto di validità . E tanto dovrebbe bastare per superare la cd dicotomia. E più che di nullità dovrebbe allora parlarsi di annullabilità , con buona pace del consigliare di che trattasi. E amen. Sulla eventuale nullità il discorso è un po'più sottile. Riguarderebbe eventualmente i contratti atipici che rientrano nel 1322. Non tutte le fattispecie negoziate sono tipizzate. Si può assumere che la funzione speculativa in sé sia meritevole, come sostieni. Ovvero che rientri quanto a meritevolezza punto e basta nelle fattispecie di diritto comune del gioco e della scommessa. Con quanto ne deriva. Resta che sulla negoziazione è preminente l'aspetto informazione in carico al promotore. Ma c'è poco da giraci intorno, quello è le conseguenze sono responsabilità precontrattuale, nel caso, o "annullamento". La nullità sta su un altro piano. Quello della causa che è più problematico ed interessante. | |
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| Da: Diletta90 | 20/07/2015 21:37:02 |
| Grazie Hard Rock Rules. In effetti, per quanto belle, non mi parevano proprio escort. Chissà perchè la gente si diverte a dire cattiverie gratuite. Che tu sappia solo a Milano è prevista la figura della borsista? | |
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| Da: Info........ | 20/07/2015 21:44:37 |
| Questa delle regole di comportamento è una cosa proprio sbagliata. In passato si parlava di nullità VIRTUALE DI PROTEZIONE. Ora la nullità è STRUTTURALE, riguarda la causa e comunque non è la sanzione della violazione dei doveri informativi dell intermediario, che risponde solo di responsabilità precontrattuale. Nullo è - per difetto strutturale della causa e non certo per violazione degli obblighi informativi - il derivato, che è contratto con un altra parte e non con l intermediario. Ergo sto presuntuo ripensamento delle SU 2007 non c'è. Ammesso e non concesso che poi si dovesse parlare di nullità . Lì si chiedevano i profili di meritevolezza. E la non merirevolezza non è nullità . | |
| Rispondi | |
| Da: Mireille de Paris | 20/07/2015 21:51:08 |
| Diffidate da chi insegna tutte e tre le materie, perché il concorso in magistratura richiede un livello di approfondimento e di aggiornamento tale che non è possibile per nessuno sulle tre materie fondamentali. L'università sarà pure il regno dei raccomandati (lo è davvero) ma almeno a nessuno mai salterebbe in testa che quello che insegna diritto privato fa lezione pure di diritto costituzionale o di diritto amministrativo. Ci metteremmo a ridere se un professore pretendesse di fare questo. La preparazione al concorso in magistratura richiede oggi uno studio verticale delle singole questioni, le tracce sono esasperatamente settoriali (avvalimento e contratti derivati non sono eccezioni, ormai si è capito che questa è la regola per i prossimi anni) e da una scuola che costa centinaia di euro si deve pretendere il massimo. E il massimo non è uno che insegna tre materie. | |
| Rispondi | |
| Da: Medeina | 20/07/2015 21:55:03 |
| Mi piacerebbe conoscere i nomi e i cognomi dei sapientoni di questo forum. Perché se non vi trovassi nella lista degli idonei mi farei grasse risate. | |
| Rispondi | |
Da: Negoziazione strumenti f. ![]() | 20/07/2015 22:01:29 |
| Per me questa prima parte era da trattare in maniera marginale e comunque sempre con riferimento all'alea e alla funzione speculativa. D'altra parte visto che qui si decanta tanto Bellomo anche lui ritiene che quest'aspetto andasse trattato in maniera estremamente marginale. Per quanto concerne la meritevolezza volevo fare delle considerazioni. Se essa rileva in concreto mi spiegate qual è la differenza con la causa intesa in concreto? La distinzione può avere un senso se la causa si identificasse con il tipo (secondo la concezione della causa intesa in astratto): in questo caso una fattispecie astrattamente lecita perché conforme al tipo legale potrebbe, in concreto, non essere meritevole. Ma se la causa ora si intende in concreto qual è la differenza con la meritevolezza? A mio avviso allora il discorso va impostato in questi termini. Le negoziazioni degli s.f. sono ammesse perché la ragione pratica dell'affare (causa in concreto) consiste proprio nell'assunzione del rischio (alea) delle fluttuazioni dei tassi. Bisogna però vedere se esse oltre ad essere giustificate causalmente (cioè lo spostamento di ricchezza che si determina anche se sproporzionato è giustificato) siano anche meritevoli. La meritevolezza opera a livello di tipicità e non di causa. Occorre cioè sempre vedere se una fattispecie, ancorché tipica, sia meritevole. La meritevolezza opera sul piano del l'utilità sociale. Tutte le fattispecie ancorché giustificate devono essere socialmente utili. L'utilità sociale può quindi limitare l'autonomia privata ex art. 41 Cost. In questo caso l'utilità sociale (meritevolezza) consiste nel far si che l'intermddiario non abbia abusato della sua posizione. Egli è tenuto al rispetto di obblighi informativi, di correttezza e di trasparenza che, se non rispettati, rendono il rapporto immeritevole perché sperequato! | |
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| Da: x Medeina | 20/07/2015 22:02:55 |
| Il concorso lo passa un partecipante su 20 e un consegnante su 10 quindi che c... vuoi... lo sappiamo tutti che abbiamo alte probabilità di essere abbullati...almeno quante ne hai tu cara | |
| Rispondi | |
| Da: Medeina | 20/07/2015 22:06:28 |
| Abbullati? Intuisco... Che ci posso fare... adoro i sapientoni e soprattutto i leoni da tastiera. | |
| Rispondi | |
| Da: speculativi | 20/07/2015 22:10:12 |
| ecco, alla fine anche negoziazioni sterumenti f., dopo un breve iter argomentativo, conclude dicendo "In questo caso l'utilità sociale (meritevolezza) consiste nel far si che l'intermddiario non abbia abusato della sua posizione. Egli è tenuto al rispetto di obblighi informativi, di correttezza e di trasparenza che, se non rispettati, rendono il rapporto immeritevole perché sperequato!" Mi pare, quindi, che, alla fine, siamo tutti d'accordo: Se vogliamo considerare nulli questi contratti speculativi dobbiamo necessariamente mettere in discussione quanto statuito, a più riprese, dalla Suprema Corte, cioè dobbiamo mettere in discussione questa distinzione tra regole di comportamento e regole di validità . Io ritengono, invece, che la mancanza degli obblighi informativi non possa riflettersi sul sinallagma genetico, ma, tutttalpiù, su quello funzionale. Il contratto sarà , forse annullabile (ove i siano i presupposti contemplati dalla relativa norma codicistica) ma mai nullo per non meritevolezza, ex art 41 Cost | |
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