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Concorso per NOTAIO
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Il bando di concorso
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Da: Peroide 04/08/2026 19:51:46
si utilizza il verbo "tutelare i diritti di legittimario", dimmi tu qual è una disposizione che realizza questa tutela

Da: Peroide 04/08/2026 20:00:51
Senza contare che relativamente a Terzo la traccia non dice che vuole lasciare ogni suo bene, ma dice ogni suo ULTERIORE bene.

Ora 2 son le cose:
- o intendeva ogni ulteriore bene al netto dei legati, ma è una cosa che non ha senso: cioè è insensato precisare la volont di attribuire gli ULTERIORI beni, per forza di cose nell'eredità a lui assegnata non sono ricompresi i legati;
- oppure per ulteriore si voleva intendere la restante parte di patrimonio rispetto a quella assegnata in quota di legittima a Primo

Da: Concorso1500 04/08/2026 20:36:34
Comunque stiamo discutendo sull'unità disposizione che non farà selezione, parlo di Primo

Da: Peroide 04/08/2026 20:52:22
Eh questo dipende dall'ordine di correzione. Se partono da mc su questo bocceranno

Da: Concorso1500 04/08/2026 20:56:44
Secondo me no. Il 551 c.c passerà sicuro

Da: Spey 04/08/2026 22:59:47
Pure secondo me bocceranno se partono da mc.
Perché ragazzi a seconda della soluzione cambia totalmente la traccia. In un caso bisognava porsi il problema del 549 e spostare tutti i pesi e i legati su terzo, mentre nel legato in sostituzione no. Da noi era terzo istituto nella quota residua, da voi nell'Universitas. Insomma la traccia cambia sotto molti punti di vista. Mi auguro per entrambi di no, perché sarebbe assurdo dato che se motivate dovrebbero passare, però la commissione dovrà trovare dei paletti…..e qundi per selezionare sceglieranno una soluzione come preferibile e gli altri dovranno giocarsela

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Da: Il praticone 04/08/2026 23:20:27
Concordo con concorso 1500 il legato 551 cc insieme alla istituzione in quota di legittima ed alla cautela sociniana sono sotto il profilo sistematico tutule dei diritti dei legittimari, parimenti il legato occorre precisarlo che va a comporre la quota di legittima perche' sul piano della successione legittima e' in conto ma sul piano della successione ereditaria e' un prelegato va in prededuzione per cui si aggiinge alla quota di legittima cosi mi sembra che dica Mengoni nel libro cicu messineo

Da: Il praticone 05/08/2026 10:59:09
Premesso che passeranno sicuramente entrambe le soluzioni per Primo anche se credo che i Commissari vokessero il legato ex 551 perche' tutela maggiormante i diritti di legittima di Primo oberato dai debiti anche alla.luce di questa ordinanza di remissione alle sezioni unjte del 2025 che vi posto
La tutela dei creditori personali del legittimario che decide di conseguire il legato in sostituzione di legittima ai sensi dell'art. 551 c.c. (rimanendo così "tacitato" ed escluso dalla quota di riserva) è estremamente limitata dalla giurisprudenza e priva di un'azione revocatoria o surrogatoria diretta.Quando il legittimario accetta il legato sostitutivo, egli perde per legge il diritto di chiedere un supplemento o di agire in riduzione. Se il valore del legato è inferiore a quello della quota di legittima, il patrimonio del debitore subisce un potenziale decremento, arrecando un pregiudizio ai suoi creditori personali.I principali strumenti di tutela e i relativi orientamenti giurisprudenziali includono:1. Inapplicabilità dell'Azione Surrogatoria (Art. 2900 c.c.)La giurisprudenza prevalente (tra cui la Corte di Cassazione) nega ai creditori la possibilità di agire in surrogatoria per impugnare la scelta del debitore o per esercitare l'azione di riduzione al suo posto.Il conseguimento del legato ex art. 551 c.c. costituisce un comportamento attivo e una scelta negoziale del legittimario.L'azione surrogatoria presuppone invece un'inerzia (un comportamento omissivo) del debitore. Di conseguenza, la scelta attiva di trattenere il legato preclude l'utilizzo di questo strumento.2. Inapplicabilità dell'Impugnazione della Rinunzia (Art. 524 c.c.)I creditori non possono ricorrere in via analogica all'art. 524 c.c. (previsto per l'impugnazione della rinunzia all'eredità).Il legittimario che accetta il legato non sta rinunciando a un'eredità a cui era devoluto, ma sta semplicemente esercitando una facoltà di scelta tra due alternative (il legato o l'azione di riduzione).Mancando una rinunzia formale all'eredità, lo strumento dell'art. 524 c.c. viene considerato inutilizzabile dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie.3. Azione Revocatoria Ordinaria (Art. 2901 c.c.)L'unico spiraglio teorico è l'azione revocatoria, qualora si riesca a dimostrare che l'atto di accettazione (esplicito o tacito) del legato sostitutivo sia stato compiuto dal debitore con la precisa consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni dei propri creditori (scientia damni). Tuttavia, la natura strettamente personale della scelta legata alle dinamiche familiari rende la prova in giudizio particolarmente complessa.

La tutela dei creditori del legittimario nei casi di legato in sostituzione di legittima (Art. 551 c.c.) o pretermissione e la validità dell'azione surrogatoria sono state rimesse all'esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La Seconda Sezione Civile, con l'ordinanza interlocutoria n. 23 del 2 gennaio 2025 (estensore il consigliere Linalisa Cavallino), ha sollevato la questione di massima importanza per stabilire se e come i creditori possano tutelarsi qualora il debitore-legittimario scelga di rimanere inerte, non eserciti l'azione di riduzione o decida di non contestare la disposizione testamentaria tacitante.Il quadro normativo e il contrasto giurisprudenzialeIl nodo centrale affrontato dall'ordinanza della Consigliera Cavallino ruota attorno alla natura dell'azione di riduzione e alle facoltà del legittimario:Inammissibilità dell'azione surrogatoria (Art. 2900 c.c.): Secondo l'orientamento tradizionale e prevalente, l'azione di riduzione ha natura strettamente personale. Di conseguenza, il creditore non può sostituirsi al debitore totalmente pretermesso o tacitato ex art. 551 c.c. che resti inerte, poiché l'esercizio dell'azione comporta scelte personali e l'acquisto stesso della qualifica di erede.Apertura alla tutela dei creditori: Il contrasto sorge laddove una parte della dottrina e alcune interpretazioni ravvisano la necessità di tutelare il diritto patrimoniale del creditore dinanzi alla totale trascuratezza del debitore, che preferisce "farsi tacitare" o non incrementare il proprio patrimonio a scapito dei suoi creditori.Gli strumenti alternativi di tutela al vaglio delle Sezioni UniteL'ordinanza n. 23/2025 rimette il quesito alle Sezioni Unite chiedendo di individuare il corretto perimetro degli strumenti di reazione per i creditori:Azione revocatoria ordinaria (Art. 2901 c.c.): Esperibile qualora il legittimario compia un vero e proprio atto abdicativo (es. rinuncia espressa al legato o all'azione di riduzione). Tuttavia, l'azione revocatoria richiede un atto positivo di disposizione e non copre l'inerzia pura.Impugnazione della rinuncia (Art. 524 c.c.): L'ordinanza interroga le Sezioni Unite sulla possibilità di applicare in via analogica l'art. 524 c.c. alla rinuncia (anche implicita o per inerzia) all'azione di riduzione da parte del legittimario. Tale applicazione permetterebbe ai creditori di farsi autorizzare ad accettare a soli fini di soddisfacimento sul relictus, superando l'ostacolo della natura strettamente personale dell'azione di riduzione ereditaria.

Da: Peroide  1  - 05/08/2026 11:11:04
La tematica che hai richiamato non c'entra nulla.
Era una questione uscita nel concorso 2020/21 e lì la situazione era differente: il figlio del testatore era pieno di debiti e per fregare i creditori gli si è legato ex 551 un terreno di valore irrisorio. Accettando tale legato i creditori venivano "fregati" perché potevano aggredire solo quel bene e non potevano agire in forza di azione di surrogazione per chiedere la legittima.

Che c'entra con il caso dell'ultimo concorso in cui il testatore vuole riconoscere la dovuta tutela dei diritti di legittima?

Continuate a dire che il legato 551 è uno strumento a tutela della legittima ma è sbagliato: è uno strumento di tacitazione dei diritti, non di tutela. D'altronde lo ripeto: se i legati valgono 100 e la legittima vale 2000 come fai  adire che il legatario è tuetelato nei diritti di legittima?

Da: Mengoni734 05/08/2026 11:53:40
Per peroide
Il tuo ragionamento è suscettibile di essere rovesciato nel suo opposto.
Se la riserva del legittimario è pari a 100 e il legato vale 150 i 100 andranno a concretizzare la sua riserva i 50 graveranno sulla disponibile e quindi gli hai dato Più della riserva.

Al netto di ciò a mio avviso passeranno entrambe le soluzioni perché l'aula probabilmente si è divisa sul punto. 

Da: Concorso1500  1  - 05/08/2026 11:58:09
Io riferisco quanto detto dal notaio di una scuola Romana. Per Primo soluzione preferibile legato in conto, che non ha fatto quasi nessuno. Soluzione che è andata per la maggiore è il legato sostitutivo, soluzione che passerà. Per lui non va bene l'istituzione nella quota di legittima. Io riporto quanto detto

Da: Peroide 05/08/2026 12:02:08
Per mengoni

Il problema dell'esubero ce l'hai anche se non fai l'istituzione in quota e fai solo legato ex 551: comunque gli dai più della legittima

Da: Mengoni734 05/08/2026 12:17:06
Per peroide

Con il 551 cc potrei aver dato un valore più o meno pari al valore di legittima (non è detto che gli sto dando di più come hai scritto sopra).
Il mio era un modo per dire che la tua argomentazione volta a dimostrare che il 551 cc non è lo strumento giusto ti si ritorce contro anche seguendo la tua soluzione. In più, come già ribadito ieri, la istituzione d'erede espone al rischio di non rispettare l'ulteriore richiesta del testatore in ordine agli ulteriori beni.

Nessuno sta dicendo che il 551 cc è uno strumento di tutela della legittima ma può essere sicuramene uno strumento per tutelare il legittimario: ti do un bene X che può valere più o meno della riserva. Se non ti sta bene agisci in riduzione e ti prendi la legittima ( cosa che non farà mai visto che è colmo di debiti e gli si vuole dare solo ciò che non può esser aggredito da terzi).

Ciò precisato, per me passeranno entrambe a patto che si sia motivato bene e che siano state rispettate le norme inderogabili (ad esempio il 549 cc per la istituzione del mero legittimario)

Da: Peroide 05/08/2026 12:22:44
Ma noi il valore dei legati non possiamo saperlo.
Tra l'altro se i legati hanno "un valore più o meno pari al valore di legittima" allora non si pongono problemi neanche con la mia soluzione.
Se i legati valgono di più c'è il problema dell'esubero per ogni soluzione adottata.
Se invece i legati valgono meno l'unico modo per tutelare primo nei suoi diritti di legittima è istituirlo nella sua quota di legittima. Le altre soluzioni invece non raggiungono tale finalità (perchè appunto riceve meno di quanto gli spetterebbe).

Se poi mi dici che in questi casi puoi rinunciare al legato ex 551 per agire in riduzione (o comunque agire in riduzione per la differenza di valore rispetto ai legati in conto) allora mi stai confermando che tali soluzioni non tutelano il legittimario se questo è "costretto" ad agire in riduzione

Da: Il praticone 05/08/2026 12:24:25
Il legato in conto senza istituzione nella quota si lefittima non funziona bene vedi Prof Barba
https://biblioteca.fondazionenotariato.it/art/legato-in-conto-di-legittima.html

Da: Il praticone 05/08/2026 12:39:22
La traccia e' scritta in modo ambiguo come al solito passeranno entrambe le soluzioni . Sec9ndo me come avvenne nel concorso a 500 posti inizieranno o da iv o da comm mc sara' corretta per uktima

Da: Il praticone 05/08/2026 12:40:12
La traccia e' scritta in modo ambiguo come al solito passeranno entrambe le soluzioni . Sec9ndo me come avvenne nel concorso a 500 posti inizieranno o da iv o da comm mc sara' corretta per uktima

Da: nx17 05/08/2026 13:55:12
I diritti del legittimario sono di natura quantitativa (rispetto alla massa ereditaria) ma anche qualitativa. Il legittimario ha il diritto, peraltro riconosciuto dalla legge, di essere qualificato erede.

Da: debitamente tradotto 05/08/2026 15:01:30
Perchè dovrebbe interessare il 549 in questa traccia?
L'unica cosa che mi viene in mente è che se si istituiva Primo nella quota di legittima si sarebbe potuto precisare che gli altri legati (quelli non a primo) erano a carico di Terzo. Ma mi sembra eccessivo dato che - se non sbaglio - ciò avverrebbe automaticamente per legge.

Da: Spey 05/08/2026 15:14:26
Il549 rileva solo per l'istituzione nella legittima.
Il problema è che effettivamente mc è troppo opinabile, non credo a questo punto che verrà posta x prima, perché altrimenti tolto primo, dove fai selezione?
Penso inizieranno da IV o comm

Da: Concorso1500 05/08/2026 15:54:21
Il 549 c.c rileva solo se fai l'istituzione nella sola quota di legittima, diversamente no.

Da: Concorso1500 05/08/2026 15:57:03
Inizieranno da Inter vivos, ci saranno molti motivi per bocciare. Bocceranno chi ha presupposto la dichiarazione di nomina prima dell'atto; chi non ha applicato bene le formalità per la procura; chi non ha messo cf del terzo; chi non ha applicato Taic; chi ha fatto errori sulle menzioni obbligatorie; chi ha scritto male il deposito prezzo...ci stanno tante cose.

Da: Spey 05/08/2026 16:01:23
Ci sta concorso…..

Da: Spey 05/08/2026 16:02:47
Purtroppo prima di ottobre temo non sapremo. Questo mese non è uscito nulla, dubito anche settembre

Da: Il praticone  1  - 05/08/2026 16:10:58
X Peroide sono d accordo il solo legato ex 551 cc in questa traccia che chiede lo sterrto.indispensabile a tutela dei diritti del legittimario  non basta perche' e' vero che puo' rinunciare  ai legati e chuedere la legittima pero' se lo fa non prende il legato del diritto di abitazione e dii alimenti; e poi se il testatore vince il giorno dopo labredazione del testamento 30 milioni di euro al superenalotto Primo ottiene dei legati ex 551 cc di valore di gran lunga inferiore per cui sono d accordo istituzione in quota di legittima con legati in conto...soliuzione piu' aderente alla trccia e tutela anche l erede istituito nel residuo che non e' esposto ad azioni da parte di Primo o dei suoi creditori

Da: Concorso1500  1  - 05/08/2026 17:00:34
Il legato in sostituzione e il legato in conto passeranno. In dubbio la soluzione dell'istituzione di erede nella sola quota di legittima più legato in conto. I beni residui devono andare a Terzo, l'unico che deve essere erede.

Da: debitamente tradotto 05/08/2026 17:49:25
Facciamo che passa anche legato sostitutivo con diritto al supplemento. :)))))

La soluzione con solo legati in conto di legittima a Primo (senza sua istituzione in quota di legittima) non mi piace per nulla.

Da: Concorso1500 05/08/2026 18:13:59
Non l'ho detto io...ripeto un notaio di una scuola che di esperienza ne ha più di noi. Poi ovviamente tu puoi avere un tuo parere.

Da: debitamente tradotto 05/08/2026 18:55:25
Si si certo, mia opinione, di cui io stesso sono il primo a diffidare. E assolutamente non penso di saperne più di altri, figuriamoci di chi lo fa per lavoro.
Però non capisco come la soluzione dei soli legati in conto possa soddisfare la richiesta n. 1 (intende attribuire solo lo STRETTO INDISPENSABILE per TUTELARE i suoi DIRITTI DI LEGITTIMARIO).
Come detto, tale richiesta si può interpretare in diverse maniere, ma con questa soluzione ci stiamo comportando proprio come se non ci fosse. Sarebbe la soluzione perfetta togliendo tale richiesta dalla traccia.
Possibile?

Da: Spey 05/08/2026 19:00:38
Concorso mi dispiace deluderti ma io so con certezza che l'istruzione più legati in conto passa, ed anzi la commissione aveva pensato proprio a quella. Me lo ha confermato una persona che è andata proprio a chiederlo in commissione. Quindi dubito che il tuo notaio sia un profeta.

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