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Concorso per NOTAIO
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Da: Il praticone ![]() | 11/08/2026 20:02:42 |
| Ribadisco la mia opinione per Primo sia l istituzione in quota dj legittina con legati in conto e sia il legato ex art. 551 cc con il diritto di chiedere il supplemento raggiungevano la finalita' del testatore di attribuire lo stretto indispensabile a tutela dei diritti di legittima di Primo. | |
Da: Concorso1500 ![]() | 12/08/2026 13:52:15 |
| Così hai letto solo in parte la traccia. | |
Da: Il praticone ![]() | 1 - 12/08/2026 14:21:00 |
| L altra parte della traccia relativa alla problenatica dei debiti di Primo la risolvevi con i legati di diritti impignorabili ovvero di abitazione alimenti e remissione del debito,, mentre lo stretto indispensabile alla tutela dei diritti di leghitima di Primo lo dovevi realizzare te.lo chiede la traccia o con la classica istituzione in quota di legittima determibabile al 456 cc piu' i legati a composizione della stessa oppure in coerenza al polimorfismo causale della legittima con un legato 551 cc con diritto al supplemento cosodetta diseredazione amica che col supplemento tutela i.diritti di legittima di Primo; le altre soluzioni del: solo legato 551 cc o dei soli legati in conto non raggiungono questa finslita' perche" costringono il legityimario Primo ad agire in riduzione per conseguire i suoi diritti di legittima | |
Da: Concorso1500 ![]() | 12/08/2026 15:16:45 |
| Io ho chiesto ai notai che insegnano a scuola, anche per loro quella soluzione non è corretta. Anche per loro o legato in conto oppure in sostituziobe. Poi vedremo che dirà la commissione. | |
Da: Mengoni734 ![]() | 12/08/2026 17:29:32 |
| Per il praticone, Tutto corretto quello che dici, ma ancora non capisco come fai a rispettare la richiesta della traccia nella parte in cui dice: attribuire i beni ulteriori a terzo. La traccia va letta nella sua interezza, comodo cancellare le parti scomode. | |
Da: Mengoni734 ![]() | 1 - 12/08/2026 17:37:13 |
| Inoltre, è palese che la traccia stia sollevando un problema molto pratico: - da un lato ho un legittimario con tanti debiti; - dall'altro, ho l'esigenza di dargli cose impignorabili (la traccia dice che tutto ciò che gli viene dato al figlio non deve essere aggredito). Il giurista è chiamato a trovare un equilibrio tra le due esigenze: devo dargli un quid tale da tutelare le sue pretese ma senza permettere ai di lui creditori di aggredire i beni. Che senso ha istituirlo nella mera legittima se tutto ciò che va oltre ai diritti impignorabili verrà aggredito dai creditori? "Ennò perché la traccia parla di tutela della legittima" A mio avviso questo sintagma vuole semplicemente sollevare la necessità di trovare un equilibrio tra le superiori richieste. (Non a caso utilizza una locuzione sibillina: tutelare e non già ATTRIBUIRE). Inoltre il testatore sta regolando il residuo del patrimonio: al netto di quanto disposto vuole che tutto il resto vada all'altro figlioâ come si fa a conciliare tutto ciò con una doppia istituzione d'erede? | |
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Da: Concorso1500 ![]() | 12/08/2026 18:05:58 |
| Mengoni, lettura perfetta. | |
Da: Il praticone ![]() | 12/08/2026 21:50:50 |
| IRibadisco che il solo legato 551 cc non accomoagnato dalla facolta' di chiedere il supplemento e' incompatibile con la volonta' del testatore di attribuire a Primo lo stretto indispensabile a tutela.dei suoi diritti di leggitima, perche' se Primo consegue il legato ed il valore dei beni e diritti ricevuti e' inferiore alla sua quota di riserva, ex art. 551 c. 2 cc non ha diritto di chiedere il supplemento; inoltre se Primo ha gia' ricevuto dal padre donazioni dirette o indirette non e' tenuto ad imputarle.alla sua quota di legittima conseguendo quindi oltre al valore del legato 551 cc anche il valore delle donazioni, ricevute o che.potra' ancora ricevere dal.padre finche' e' vivo; infine per.ottenere la quota di riserva e' costretto a rinunciare ai legati ex 551 cc ed agire.in riduzione. | |
Da: Il praticone ![]() | 18/08/2026 12:58:52 |
| https://share.google/3iB7LfefatYFcvkV9 In questo link e' spiegata molto bene la differenza tra legato 551 cc con diritto al.supplemento e legato 551 cc con facolta' al supplemento tutto ruota sempre intorno alla colonta' del testatore che in materia testamentaria e' molto ampia incontrando pochi limiti | |
Da: Concorso1500 ![]() | 18/08/2026 13:22:21 |
| La traccia secondo me sul punto era chiara. Ma ognuno ha la sua opinione. Io al concorso non avrei fatto la tua soluzione. | |
Da: Spey ![]() | 21/08/2026 11:27:23 |
| Novità sull'ordine di correzione? Avete avuto notizie in via ufficiosa? | |
Da: Concorso1500 ![]() | 21/08/2026 15:44:34 |
| Non lo sanno manco loro...stanno tutti in vacanza. | |
Da: Il praticone ![]() | 23/08/2026 20:56:59 |
| recesso: Nel caso di specie, l'uscita del socio dissenziente o assente è doppiamente garantita: in primo luogo, dall'art. 2500-ter c.c. quale conseguenza diretta della trasformazione; in secondo luogo, in via permanente e successiva, dall'art. 2469, comma 2, c.c. quale contrappeso legale all'intrasferibilità delle quote. In conclusione, la clausola che limita la circolazione delle partecipazioni - lungi dal configurarsi come un abuso o un vincolo perpetuo illegittimo - si inserisce perfettamente nel disegno sistematico della S.r.l. post-riforma, risultando validamente adottabile a maggioranza in sede di trasformazione (Introduzione o rimozione di limitazioni alla circolazione di partecipazioni di srl (artt 2469 e 2473 cc). | |
Da: Il praticone ![]() | 23/08/2026 20:58:56 |
| ART. 6 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI Le partecipazioni sociali non possono essere cedute, trasferite o comunque alienate, a qualsiasi titolo, sia per atto tra vivi che per causa di morte, senza il consenso unanime di tutti i soci, da esprimersi con atto scritto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Qualora il consenso unanime non venga accordato, il socio cedente ha diritto al rimborso della propria partecipazione ai sensi dell'art. 2469, comma 2, c.c., con le modalità di cui all'art. 2473 c.c. in quanto compatibile. In caso di trasferimento mortis causa, gli eredi del socio defunto che non ottengano il consenso degli altri soci hanno diritto al medesimo rimborso. Ogni atto di trasferimento compiuto in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della società e degli altri soci. ART. 7 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ 7.1. Organo amministrativo. L'amministrazione della società è affidata a un organo amministrativo composto da due o più amministratori, soci o non soci. 7.2. Nomina. Per effetto della presente trasformazione, e senza necessità di ulteriore delibera, l'amministrazione è affidata alle socie Tizia e Caia, le quali assumono la qualità di co-amministratrici con effetto dalla data di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese. 7.3. Modalità di amministrazione - Regime disgiunto. Gli amministratori agiscono disgiuntamente, ciascuno con piena facoltà di compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della società, fatto salvo il diritto di ciascun amministratore di opporsi all'operazione che l'altro intenda compiere, prima che essa sia compiuta, ai sensi dell'art. 2257 c.c., applicabile per rinvio dell'art. 2475, comma 3, c.c. Sull'opposizione decide l'assemblea dei soci. 7.4. Atti a firma congiunta. In deroga al regime disgiunto, richiedono la firma congiunta di entrambi gli amministratori i seguenti atti: a) acquisto, alienazione o costituzione di diritti reali su beni immobili; b) assunzione di finanziamenti di importo superiore a Euro 500.000,00; c) prestazione di fideiussioni, avalli o altre garanzie di importo superiore a Euro 500.000,00; d) stipula di contratti di locazione ultranovennali. 7.5. Rappresentanza. Ciascun amministratore ha la rappresentanza generale della società per gli atti rientranti nel regime disgiunto; per gli atti di cui al comma 7.4, la firma congiunta di entrambi gli amministratori è necessaria anche ai fini della valida rappresentanza verso i terzi. ART. 8 - CLAUSOLA ANTI-DEADLOCK Al fine di prevenire situazioni di stallo decisionale che possano pregiudicare l'operatività della società, si adottano le seguenti disposizioni. 8.1. Stallo amministrativo. Qualora gli amministratori siano in disaccordo su un atto che richieda la loro firma congiunta ai sensi dell'art. 7.4, ciascun amministratore può, entro cinque giorni dalla manifestazione del disaccordo, convocare senza indugio un'assemblea dei soci per deliberare sulla questione controversa. 8.2. Stallo assembleare. Qualora l'assemblea dei soci non raggiunga la maggioranza richiesta per l'adozione di una delibera avente ad oggetto una materia urgente e indifferibile - ivi compresa l'esecuzione di contratti già stipulati dalla società o la gestione di situazioni di imminente pregiudizio patrimoniale - e tale situazione di stallo persista per due convocazioni successive, ciascun socio o amministratore può, nei quindici giorni successivi alla seconda assemblea deserta, richiedere che la questione sia rimessa alla decisione di un arbitratore unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Latina su istanza della parte più diligente, il quale deciderà entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico, con applicazione dell'art. 1349 c.c. in quanto compatibile. 8.3. La decisione dell'arbitratore è vincolante per tutti i soci ed è immediatamente eseguibile da parte degli amministratori. ART. 9 - DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI - MAGGIORAZIONE DEGLI UTILI SULL'INIZIATIVA IMMOBILIARE Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., è attribuito ai soci che risultano titolari di quote al momento dell'adozione del presente statuto - ossia Tizia, Caia e Primo - il seguente diritto particolare sulla distribuzione degli utili: 9.1. Una quota degli utili netti annuali della società, pari al [â]% degli utili derivanti dall'iniziativa immobiliare avente ad oggetto il terreno edificabile di cui al contratto preliminare del 19 giugno 2024 (di seguito "Iniziativa Immobiliare"), sarà distribuita prioritariamente ai soci titolari del presente diritto particolare, in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale, sino a concorrenza dell'integrale recupero dell'investimento sostenuto e di un rendimento aggiuntivo del [â]% annuo. 9.2. Per "utili derivanti dall'Iniziativa Immobiliare" si intende il reddito netto imputabile alle attività di acquisto, costruzione, sviluppo e/o valorizzazione del terreno edificabile di cui sopra, come risultante dall'apposita contabilità separata tenuta dalla società per l'Iniziativa Immobiliare. 9.3. Il presente diritto particolare si estingue all'integrale realizzazione dell'Iniziativa Immobiliare ovvero, in ogni caso, decorsi [â] anni dalla data del presente atto. 9.4. Il presente diritto particolare è inscindibilmente connesso alla persona dei soci sopra indicati e non segue la partecipazione in caso di trasferimento, totale o parziale, della stessa. 9.5. Ai sensi dell'art. 2468, comma 4, c.c., il presente diritto particolare può essere modificato o soppresso solo con il consenso unanime di tutti i soci. ART. 10 - ESCLUSIONE DEL SOCIO Ai sensi dell'art. 2473-bis c.c., costituisce giusta causa di esclusione del socio la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle assemblee dei soci per tre annualità consecutive. 10.1. Ai fini del presente articolo, per "annualità" si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno solare; la mancata partecipazione si presume ingiustificata qualora il socio non comunichi per iscritto, entro quindici giorni dalla data dell'assemblea, le ragioni dell'assenza. 10.2. In caso di ricorrenza della causa di esclusione, gli altri soci deliberano l'esclusione con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale (esclusa la quota del socio da escludere dal computo), dandone comunicazione al socio interessato mediante lettera raccomandata o PEC. 10.3. All'escluso spetta il rimborso della propria partecipazione ai sensi dell'art. 2473 c.c., con esclusione della possibilità di rimborso mediante riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2473-bis c.c. 10.4. La presente clausola ha efficacia immediata e trova applicazione con riferimento alle assemblee convocate a decorrere dalla data di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese. Motivazione dottrinale e giurisprudenziale sulle clausole statutarie in sede di trasformazione GUIDA ALLA TRATTAZIONE: LA LEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE STATUTARIE EX ART. 2468 E 2469 C.C. IN SEDE DI TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA DELIBERATA A MAGGIORANZA L'indagine avente ad oggetto la legittimità delle clausole introdotte nel nuovo statuto della "Alfa S.r.l." impone una previa e coordinata ricostruzione sistematica del rapporto tra il principio maggioritario che governa la trasformazione progressiva (ex art. 2500-ter c.c.) e i limiti di modificabilità dei patti sociali originari, tipicamente presidiati dalla regola unanimistica di cui all'art. 2252 c.c. nelle società di persone I. Il perimetro della delibera a maggioranza ex art. 2500-ter c.c. e la distinzione tra clausole "necessitate" e "accessorie" Ai sensi dell'art. 2500-ter, comma 1, c.c., la trasformazione di una società di persone in società di capitali può essere decisa a maggioranza, calcolata secondo la quota di partecipazione agli utili, salvo che il contratto sociale disponga diversamente. Tale deroga al principio di unanimità risponde alla ratio di favorire la riorganizzazione e la patrimonializzazione delle imprese (Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza (artt 2500-ter e 2502 cc) [19 novembre 2004]). Tuttavia, sotto il profilo della legittimità delle modifiche statutarie contestualmente apportate, sorge il problema dei limiti del potere della maggioranza rispetto alla riscrittura dei patti sociali. La giurisprudenza più recente e rigorosa (tra cui Corte d'Appello di L'Aquila, Sez. spec. Impresa, 15 ottobre 2024, n. 1273) ha chiarito che l'art. 2500-ter c.c. deve essere interpretato restrittivamente (Corte Di Appello Di L'Aquila, Sentenza n.1273 del 15 Ottobre 2024): La regola della maggioranza copre esclusivamente la decisione di trasformazione e le modifiche statutarie strettamente necessitate dal nuovo tipo sociale prescelto (quali la determinazione del capitale sociale, la nomina del primo organo amministrativo e l'adeguamento delle clausole obbligatorie per il tipo S.r.l.) (Corte Di Appello Di L'Aquila, Sentenza n.1273 del 15 Ottobre 2024). Le modifiche statutarie non necessitate o meramente "accessorie" (che non discendono cioè dall'adozione del nuovo tipo, ma esprimono una diversa regolamentazione convenzionale dei rapporti tra soci) restano soggette al regime deliberativo ordinario della società trasformanda, ossia all'unanimità ex art. 2252 c.c., a meno che l'atto costitutivo originario non prevedesse già una clausola di modificabilità a maggioranza (Corte Di Appello Di L'Aquila, Sentenza n.1273 del 15 Ottobre 2024). Nel caso di specie, l'inserimento di clausole relative a particolari diritti patrimoniali (ex art. 2468 c.c.) e a limiti assoluti alla circolazione delle quote (ex art. 2469 c.c.) non è strettamente richiesto dal tipo S.r.l., ponendo delicati problemi di tenuta della delibera adottata senza il consenso del socio assente Primo. II. L'introduzione dei particolari diritti patrimoniali (art. 2468, co. 3 c.c.) a favore di tutti i soci attuali L'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili" ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. costituisce una delle espressioni più intense dell'autonomia statutaria nella S.r.l.. La dottrina e la prassi notarile (cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 26) ritengono che l'introduzione di tali diritti in un momento successivo alla costituzione richieda, di regola, il consenso unanime di tutti i soci, stante il disposto dell'art. 2468, comma 4, c.c., che ne riserva all'unanimità anche la successiva modificazione. Nel caso in esame, tuttavia, la configurazione della clausola presenta un elemento di assoluta peculiarità: la maggiorazione degli utili correlata all'iniziativa immobiliare non viene attribuita in via selettiva o discriminatoria alle sole socie di maggioranza Tizia e Caia, bensì a favore di tutti i soci attuali, ivi compreso il socio assente Primo, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale. Sotto il profilo causale e sistematico, tale soluzione supera l'obiezione di illegittimità per "abuso della maggioranza" o per lesione della sfera giuridica individuale del socio dissenziente: Assenza di pregiudizio individuale: Non si realizza alcuna alterazione peggiorativa o discriminatoria della posizione di Primo, il quale viene beneficiato della maggiorazione degli utili al pari delle altre socie. Non trova dunque applicazione il divieto di modificare a maggioranza i caratteri essenziali della partecipazione del singolo socio (Tribunale Di Pescara, Sentenza n.1150 del 15 Ottobre 2024). Funzione di segregazione patrimoniale: La clausola non mira a creare asimmetrie ingiustificate tra i soci, bensì a "isolare" e valorizzare a favore della compagine storica i profitti di un'operazione commerciale (l'esecuzione del preliminare) le cui basi economiche e i cui rischi erano già stati assunti interamente dalla società sotto la precedente veste di S.n.c. Di conseguenza, pur confermando il rigore interpretativo in ordine ai limiti della maggioranza ex art. 2500-ter c.c. (Corte Di Appello Di L'Aquila, Sentenza n.1273 del 15 Ottobre 2024), la natura non discriminatoria della clausola - che tutela e include la posizione patrimoniale di Primo - rende la sua introduzione in sede di trasformazione altamente difendibile e conforme ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale. III. L'inserimento dei limiti alla circolazione delle partecipazioni (art. 2469 c.c.) e il contrappeso del diritto di recesso La clausola statutaria che introduce il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni, salvo il consenso di tutti i soci, incide direttamente sul diritto individuale del socio di disporre della propria quota. Nel vigore della disciplina previgente alla riforma del 2003, l'introduzione di simili vincoli alla circolazione era ritenuta sottratta al principio maggioritario e richiedeva necessariamente il consenso unanime di tutti i soci, proprio per evitare che il socio di minoranza rimanesse "prigioniero" della società contro la sua volontà. Il quadro normativo è stato tuttavia radicalmente innovato dal d.lgs. n. 6/2003, il quale ha adottato il principio della prevalenza della volontà maggioritaria, opportunamente bilanciata dal riconoscimento del diritto di recesso quale strumento di salvaguardia della minoranza (cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 38) (Introduzione o rimozione di limitazioni alla circolazione di partecipazioni di srl (artt 2469 e 2473 cc) [19 novembre 2004]). Nel tipo S.r.l., tale principio trova positiva sanzione nel combinato disposto degli articoli 2469 e 2473 c.c.: L'art. 2469, comma 1, c.c. ammette che lo statuto ponga limiti o escluda del tutto la trasferibilità delle partecipazioni. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce espressamente che, qualora lo statuto preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni, il socio (o i suoi eredi) può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.. Sul piano della tecnica redazionale e della tenuta civilistica della delibera di trasformazione, l'introduzione a maggioranza della clausola di intrasferibilità è pienamente legittima in quanto: La tutela della minoranza è traslata sul piano patrimoniale: Il socio Primo, ove non concordi con la blindatura della compagine sociale, non può opporsi all'introduzione della clausola deliberata a maggioranza, ma trova adeguata e sufficiente tutela nel diritto di ottenere la liquidazione della propria quota mediante l'esercizio del recesso. Doppio titolo di legittimazione del recesso: Nel caso di specie, l'uscita del socio dissenziente o assente è doppiamente garantita: in primo luogo, dall'art. 2500-ter c.c. quale conseguenza diretta della trasformazione; in secondo luogo, in via permanente e successiva, dall'art. 2469, comma 2, c.c. quale contrappeso legale all'intrasferibilità delle quote. In conclusione, la clausola che limita la circolazione delle partecipazioni - lungi dal configurarsi come un abuso o un vincolo perpetuo illegittimo - si inserisce perfettamente nel disegno sistematico della S.r.l. post-riforma, risultando validamente adottabile a maggioranza in sede di trasformazione (Introduzione o rimozione di limitazioni alla circolazione di partecipazioni di srl (artt 2469 e 2473 cc). | |
Da: laura3894 ![]() | 24/08/2026 08:35:02 |
| Vendo i seguenti libri: Le società di persone (genghini/simonetti) edizione 2021 15 euro Formulario di diritto commerciale 2 tomi (Carbone) 20 euro Formulario di mortis causa e inter vivos (Carbone) 20 euro I diritti reali (Genghini) euro 10 il contratto in generale (Capozzi) euro 10 La forma degli atti notarili (Genghini) euro 10 Volontaria giurisdizione (Genghini) edizione 2020 euro 20 Le obbligazioni (Genghini) euro 10 Le società di capitali e le cooperative (Genghini) euro 20 I singoli contratti edizione 2020 euro 20 per info laura3894@libero.it | |
Da: Spey ![]() | 24/08/2026 09:42:47 |
| Praticone concordo con le tue clausole; solo non avrei preso i diritti particolari a maggioranza, mi sembra molto strong, per il resto ok | |
Da: Il praticone ![]() | 26/08/2026 20:17:55 |
| Spey l.inteliggenxa artificiale di chat gbt ci giudica e redige anche le clausole con i nostri inrerventi sul forum Gli interventi dell'utente "Praticone" sul forum di Mininterno riguardo al concorso notarile sono generalmente considerati molto tecnici, stimolanti e orientati al sodo, sebbene a volte vengano percepiti come spregiudicati o azzardati ("molto strong") nelle soluzioni dogmatiche proposte sulle tracce. [1] Punti di forza â Analisi critica: Spinge a non ignorare i dettagli scomodi delle tracce d'esame. â Confronto attivo: Stimola il dibattito sulle clausole statutarie e sulla gestione dei beni. [] Criticità â Soluzioni audaci: Utilizza spesso opzioni interpretative al limite (es. diritti particolari a maggioranza) che dividono la community tra favorevoli e prudenti. [1] Se stai seguendo le discussioni sul concorso notarile, vuoi confrontare un orientamento giurisprudenziale specifico o analizzare una traccia d'esame in particolare? Gli interventi dell'utente Mengoni sul Forum di Mininterno riguardo al concorso notarile sono considerati dagli altri candidati molto precisi, approfonditi e tecnicamente validi. [1] â Contenuto tecnico: Le sue analisi su questioni di diritto civile e successorio (come l'interpretazione dell'articolo 551 del codice civile sui legati in sostituzione di legittima) ricevono spesso riscontri positivi dalla community. [1] â Stile: I suoi commenti sono ritenuti chiari e utili per il confronto e la preparazione alle tracce pratiche del concorso. [1] â Contesto: Il forum di Mininterno è un punto di ritrovo storico per i praticanti notai che discutono di giurisprudenza e tesi dottrinali. Se vuoi approfondire l'argomento, dimmi pure: â Qual è la questione giuridica specifica trattata da Mengoni che ti interessa? â Vuoi confrontare il suo parere con un orientamento della Cassazione o di una scuola notarile? AI Overview Gli interventi dell'utente Spey sul Mininterno Forum riguardo al concorso per notaio si concentrano sull'analisi tecnica e sulla risoluzione delle tracce pratiche (come le questioni di diritto societario sulla circolazione delle quote e i quorum assembleari). I suoi commenti riflettono un confronto attivo e critico sulle soluzioni giuridiche da adottare rispetto agli orientamenti delle scuole notarili. [1] Se vuoi approfondire, posso aiutarti a: â Analizzare i dettagli di una specifica traccia di concorso â Esaminare i orientamenti giurisprudenziali sulle clausole di recesso o intrasferibilità nelle S.r.l. â Mininterno Concorso per NOTAIO - Mininterno.net FORUM 11 ago 2026 â" La traccia secondo me sul punto era chiara. Ma ognuno ha la sua opinione. Io al concorso non avrei fatto la tua soluzione. Da: Spe... | |
Da: Il praticone ![]() | 27/08/2026 00:41:37 |
| RACCOLTA COMPLETA DELLE FORMULE NOTARILI Tutele successorie del legittimario "Primo" - Analisi dogmatica e clausole d'atto strutturate per la prova concorsuale. Inquadramento Dogmatico Generale Il presente formulario raccoglie in un unico testo organico le soluzioni redazionali sollevate e discusse dalla dottrina concorsuale sul forum di Mininterno con riferimento alla tutela del legittimario Primo. L'obiettivo è limitare l'acquisto di Primo allo stretto necessario ex lege, blindando l'assetto economico per evitare future azioni di riduzione e contenziosi ereditari. OPZIONE A - Istituzione nella Legittima ed Esaurimento con Legati in Conto Questa impostazione qualifica il legittimario come erede in quota minima, apporzionando interamente tale quota tramite prelegati (art. 564 c.c.) per bloccare la nascita di una comunione ereditaria forzosa. 1. Clausola di Istituzione e Apporzionamento «Istituisco mio figlio Primo nella sola quota minima spettantegli per legge a titolo di riserva (quota di legittima). Al solo fine di comporre e soddisfare interamente la suddetta quota di legittima, senza che si crei alcuna comunione ereditaria con gli altri istituiti, dispongo a favore di Primo, a titolo di prelegato in conto di legittima ai sensi dell'articolo 564, comma 2, del codice civile, i seguenti beni determinati: [inserire descrizione analitica dell'immobile o dei rapporti finanziari]. Qualora il valore dei beni così legati fosse inferiore alla quota di riserva spettantegli, l'erede Primo avrà il diritto di richiedere il supplemento in denaro agli altri coeredi.» Nota informativa: Risposte e formule elaborate sulla base del dibattito scientifico di Mininterno. Pagina 1 di 3CONCORSO NOTARILE - APPARATO DELLE FORMULE (CASO PRIMO) 2. Motivazione Espressa del Testatore «Esplicito che la presente modalità di istituzione e apporzionamento mediante beni determinati risponde all'esclusivo intento di salvaguardare l'unità economica del mio patrimonio residuo e di prevenire l'instaurazione di una comunione ereditaria incidentale tra i miei figli, che giudico fonte di litigiosità. È mia precisa volontà che Primo riceva l'esatto valore economico riservatogli dalla legge, trovando tale diritto piena e definitiva soddisfazione nei beni a lui specificamente attribuiti.» Nota informativa: Risposte e formule elaborate sulla base del dibattito scientifico di Mininterno. Pagina 2 di 3CONCORSO NOTARILE - APPARATO DELLE FORMULE (CASO PRIMO) OPZIONE B - Legato in Sostituzione di Legittima con Diritto al Supplemento Questa impostazione esclude radicalmente il legittimario dalla comunione e dalla responsabilità per i debiti ereditari (ex art. 551, comma 2 c.c.), convertendo il diritto del legittimario in un credito di valore qualora i beni attribuiti non coprano la quota. 1. Clausola di Legato Silente (ex art. 551, comma 2 c.c.) «Lego a mio figlio Primo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 551, comma 2, del codice civile, in sostituzione della quota di legittima a lui spettante per legge, i seguenti beni: [inserire descrizione]. Attribuisco espressamente a Primo la facoltà di chiedere il supplemento qualora il valore dei beni legati sia inferiore al valore della sua quota di riserva, intendendosi tale supplemento come un mero diritto di credito di natura economica nei confronti della massa ereditaria, che non conferisce la qualifica di erede né alcun diritto di comunione sui beni relitti.» 2. Motivazione Espressa del Testatore «Preciso che l'attribuzione del legato in sostituzione con diritto al supplemento è stata da me predisposta per sollevare interamente mio figlio Primo dalle incombenze, dagli oneri e dalle responsabilità per i debiti ereditari derivanti dalla qualifica di erede, garantendogli al contempo una liquidità o utilità definita. La previsione del supplemento risponde unicamente all'obbligo di rispetto quantitativo della legittima e inibisce espressamente a Primo l'esercizio dell'azione di riduzione contro le altre disposizioni del presente testamento.» Note di Tecnica Redazionale Notarile In sede di concorso, la scelta tra l'Opzione A e l'Opzione B governa la struttura dell'intera scheda testamentaria. Se si opta per l'Istituzione (Opzione A), Primo concorre nei debiti pro-quota, salvo diversa disposizione interna del testatore. Se si opta per il Legato in sostituzione (Opzione B), Primo è un legatario a tutti gli effetti, non risponde dei debiti ereditari verso i terzi creditori (art. 756 c.c.) e l'eventuale supplemento si configura come un debito di valore a carico degli eredi istituiti | |
Da: Il praticone ![]() | 27/08/2026 00:42:05 |
| RACCOLTA COMPLETA DELLE FORMULE NOTARILI Tutele successorie del legittimario "Primo" - Analisi dogmatica e clausole d'atto strutturate per la prova concorsuale. Inquadramento Dogmatico Generale Il presente formulario raccoglie in un unico testo organico le soluzioni redazionali sollevate e discusse dalla dottrina concorsuale sul forum di Mininterno con riferimento alla tutela del legittimario Primo. L'obiettivo è limitare l'acquisto di Primo allo stretto necessario ex lege, blindando l'assetto economico per evitare future azioni di riduzione e contenziosi ereditari. OPZIONE A - Istituzione nella Legittima ed Esaurimento con Legati in Conto Questa impostazione qualifica il legittimario come erede in quota minima, apporzionando interamente tale quota tramite prelegati (art. 564 c.c.) per bloccare la nascita di una comunione ereditaria forzosa. 1. Clausola di Istituzione e Apporzionamento «Istituisco mio figlio Primo nella sola quota minima spettantegli per legge a titolo di riserva (quota di legittima). Al solo fine di comporre e soddisfare interamente la suddetta quota di legittima, senza che si crei alcuna comunione ereditaria con gli altri istituiti, dispongo a favore di Primo, a titolo di prelegato in conto di legittima ai sensi dell'articolo 564, comma 2, del codice civile, i seguenti beni determinati: [inserire descrizione analitica dell'immobile o dei rapporti finanziari]. Qualora il valore dei beni così legati fosse inferiore alla quota di riserva spettantegli, l'erede Primo avrà il diritto di richiedere il supplemento in denaro agli altri coeredi.» Nota informativa: Risposte e formule elaborate sulla base del dibattito scientifico di Mininterno. Pagina 1 di 3CONCORSO NOTARILE - APPARATO DELLE FORMULE (CASO PRIMO) 2. Motivazione Espressa del Testatore «Esplicito che la presente modalità di istituzione e apporzionamento mediante beni determinati risponde all'esclusivo intento di salvaguardare l'unità economica del mio patrimonio residuo e di prevenire l'instaurazione di una comunione ereditaria incidentale tra i miei figli, che giudico fonte di litigiosità. È mia precisa volontà che Primo riceva l'esatto valore economico riservatogli dalla legge, trovando tale diritto piena e definitiva soddisfazione nei beni a lui specificamente attribuiti.» Nota informativa: Risposte e formule elaborate sulla base del dibattito scientifico di Mininterno. Pagina 2 di 3CONCORSO NOTARILE - APPARATO DELLE FORMULE (CASO PRIMO) OPZIONE B - Legato in Sostituzione di Legittima con Diritto al Supplemento Questa impostazione esclude radicalmente il legittimario dalla comunione e dalla responsabilità per i debiti ereditari (ex art. 551, comma 2 c.c.), convertendo il diritto del legittimario in un credito di valore qualora i beni attribuiti non coprano la quota. 1. Clausola di Legato Silente (ex art. 551, comma 2 c.c.) «Lego a mio figlio Primo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 551, comma 2, del codice civile, in sostituzione della quota di legittima a lui spettante per legge, i seguenti beni: [inserire descrizione]. Attribuisco espressamente a Primo la facoltà di chiedere il supplemento qualora il valore dei beni legati sia inferiore al valore della sua quota di riserva, intendendosi tale supplemento come un mero diritto di credito di natura economica nei confronti della massa ereditaria, che non conferisce la qualifica di erede né alcun diritto di comunione sui beni relitti.» 2. Motivazione Espressa del Testatore «Preciso che l'attribuzione del legato in sostituzione con diritto al supplemento è stata da me predisposta per sollevare interamente mio figlio Primo dalle incombenze, dagli oneri e dalle responsabilità per i debiti ereditari derivanti dalla qualifica di erede, garantendogli al contempo una liquidità o utilità definita. La previsione del supplemento risponde unicamente all'obbligo di rispetto quantitativo della legittima e inibisce espressamente a Primo l'esercizio dell'azione di riduzione contro le altre disposizioni del presente testamento.» Note di Tecnica Redazionale Notarile In sede di concorso, la scelta tra l'Opzione A e l'Opzione B governa la struttura dell'intera scheda testamentaria. Se si opta per l'Istituzione (Opzione A), Primo concorre nei debiti pro-quota, salvo diversa disposizione interna del testatore. Se si opta per il Legato in sostituzione (Opzione B), Primo è un legatario a tutti gli effetti, non risponde dei debiti ereditari verso i terzi creditori (art. 756 c.c.) e l'eventuale supplemento si configura come un debito di valore a carico degli eredi istituiti | |
Da: Concorso1500 ![]() | 01/09/2026 14:09:08 |
| Comunque io ho chiesto nuovamente in merito alle soluzioni mc. Istituire Primo nella quota di riserva è travisamento. Bisognava fare o legato in conto, oppure in sostituzione di legittima. Ma è ovvio che non doveva essere erede. | |
Da: Il praticone ![]() | 01/09/2026 15:01:23 |
| L istituzione in quota di riserva con i.legati in conto per Primo e' la soluzione dell aula che passera' sicuramente! Detta soluzione e' coerente con le richiesta della traccia poi bisognera' capire se passera' anche chi ha fatto per Primo il solo legato in sostituzione della quota di legittima ex art. 551 cc . Il minimo indispensabile a tutela dei diritti del legittimario è garantito dall'istituzione in quota di riserva (la qualità di erede), poiché assicura direttamente la percentuale di patrimonio stabilita dalla legge, a differenza del legato in sostituzione (art. 551 c.c.) che offre un bene specifico imponendo una scelta forzata.Ecco come funzionano i due istituti a confronto.Istituzione in quota di riserva (Essere Erede)Cosa significa: Il testatore nomina il legittimario erede di una frazione matematica del patrimonio (es. un terzo o un quarto).Tutela: È il modo più diretto e completo per proteggere i diritti di legittima.Effetti: L'erede subentra in una quota dell'intero asse ereditario (sia attivo che passivo) e riceve esattamente quanto gli spetta per legge, senza alternative o rischi di ricevere beni di valore inferiore.Legato in sostituzione di legittima (Art. 551 c.c.)Cosa significa: Il testatore assegna un bene specifico (es. un appartamento o una somma di denaro) "in sostituzione" della quota di legittima.La scelta del legittimario:Può tenere il legato e rinunciare a chiedere un'integrazione, anche se il bene vale meno della quota di riserva (a meno che il testatore non gli abbia espresso il diritto di chiedere la differenza).Può rinunciare al legato e agire per chiedere la sua quota di riserva come erede.Tutela: È una tutela "condizionata". Meno garantita in automatico perché costringe il beneficiario a valutare se il bene offerto copre effettivamente il valore dei suoi diritti. | |
Da: Concorso1500 ![]() | 01/09/2026 15:36:43 |
| Praticone chi lo dice non sono io. Per il notaio è travisamento. Ti parlo del notaio della scuola che frequento. Lui di diritto ne sa molto di più di tutti noi messi insieme. A parte che anche per me è follia l'istituzione nella quota di legittima. I commissari vogliono ragionamenti semplici, lineari. Al concorso bisogna volare basso. | |
Da: lexi2521 ![]() | 1 - 01/09/2026 15:56:30 |
| Per quanto riguarda questo aspetto mi trovo assolutamente d'accordo con Peroide e il Praticone... validissimo l'argomento, proposto da entrambi se non erro, secondo cui un 551 "secco" non soddisferebbe per definizione i diritti di legittimario, tralasciando completamente la prima richiesta della traccia. Se proprio si volesse optare per un legato in sostituzione sicuramente si dovrebbe prevedere la facoltà di richiedere il supplemento, ma a quel punto hai lo stesso problema dell'istituzione in quota di riserva con i legati in conto, seppur con una differenza "qualitativa": -se si opta per un 551 con supplemento, ove il valore di quanto legato risulti inferiore alla riserva, Primo potrebbe richiedere il supplemento NON in qualità di erede ma in qualità di legatario/creditore (i.e. con i normali strumenti di tutela azionabili da un qualsiasi creditore). Ove fosse inerte, i suoi creditori ben potrebbero agire in via surrogatoria per richiedere il supplemento; -se si opta per l'istituzione di erede nella sola quota di riserva con l'assegnazione di legati in conto, se il valore dei legati fosse inferiore alla legittima Primo potrebbe agire in riduzione (così come potrebbero farlo i suoi creditori personali in via surrogatoria se fosse inerte), al fine di ottenere la differenza. C'è, poi, l'interpretazione di chi ha attribuito a Primo solo legati in conto (a mio avviso la peggiore), in quanto così facendo non solo non si tutelano i suoi diritti di legittimario, ma al contempo si dà allo stesso Primo (o ai suoi creditori in via surrogatoria) la possibilità di agire in riduzione ove gli stessi non soddisfino la legittima. Considerando le varie opzioni, quindi, l'istituzione in quota con legati in conto appare la soluzione migliore perchè in ogni caso (tranne in quello del legato 551 "secco" che però tralascia la prima richiesta della traccia), i creditori di Primo avranno sempre spazio di manovra su un eventuale (e sottolineo eventuale) surplus spettante a titolo di riserva. Per questi motivi, anche io ho optato per l'istituzione in quota di riserva che, rispetto al 551 con diritto al supplemento, tutela i diritti di legittimario sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo (vedi, ad esempio, la possibilità di agire in riduzione, che un legatario ex 551 con diritto al supplemento non avrebbe). | |
Da: debitamente tradotto ![]() | 01/09/2026 16:12:50 |
| Se istituisci in quota di legittima i residui beni a chi vanno? e questo è il primo problema. Criticità che rileva anche ai fini dell'aggredibilità. Secondo problema: se istituisci e fai legati in conto - se vogliamo essere tecnici - stai dando di più di quanto gli spetta perchè i legati graverebbero anche gli altri (l'altro) erede. Però tutto questo spiegaglielo alla commissione. Se dovessero non far passare tutto fioccheranno ricorsi. | |
Da: debitamente tradotto ![]() | 01/09/2026 16:17:39 |
| tra l'altro il legato di alimenti era a carico di un legatario. A maggior ragione quindi non gli stai dando lo stretto indispensabile ma di più. Secondo me 551 con diritto a supplemento è soluzione top. Mi sbaglierò però più ci penso più me ne convinco | |
Da: Il praticone ![]() | 01/09/2026 16:18:05 |
| La Commissione, nei suoi criteri preliminari, ha stabilito che il travisamento si configura quando "il candidato perviene alla formulazione di un atto che non realizza le finalità pratiche indicate dalle parti". Nel caso di specie, l instituzione in quota di legittima con i legati a composizione della stessa ed aggjungo io i legati ex 551 cc con diritto al supplemento realizzano le finalita' pratiche indicate dal testatore di attribuire a Primo lo stretto indispensabile a tutela dei suoi diritti di legittimario mentre i soli legati in sostituzione di legittima non raggiungono tale finalita' perche' costringono Primo a rinunciare ai legati 551 c.2 cc per agire in riduzione ed ottenere i suoi diritti di legittimario, per la semplice ragione che prima della morte del.testatore nkn e' possibile conoscere il valore della quota di legittima spettante al legittinariio. | |
Da: Spey ![]() | 01/09/2026 16:41:31 |
| Abbiamo chiesto ad un notaio di una famosissima scuola dove insegna mc. Autore anche di libri ecc. L'istituzione in quota di legittima va benissimo. State sereni. Non posso fare il nome, ma di mc ne sa di più di tutti. Fidatevi | |
Da: debitamente tradotto ![]() | 01/09/2026 16:54:21 |
| Mi viene da pensare che nessuno abbia istituito e fatto i legati "a composizione della quota". Chi ha istituto ha fatto i legati in conto, per i quali dovrebbe (condizionale d'obbligo) valere quanto sopra. Il che non realizzerebbe la richiesta della traccia di "attribuire solo lo stretto indispensabile". E neppure di attribuire i beni residui all'altro figlio. Quindi travisamento???? Forse sì, ma realisticamente no perchè era una traccia scritta coi piedi. Dovranno passare tutte le soluzioni che stanno vagamente in piedi. | |
Da: lexi2521 ![]() | 01/09/2026 17:19:02 |
| Ma io sinceramente non capisco il dubbio di debitamente tradotto: Tizio istituisce Primo nella sola quota di riserva e a composizione della stessa dispone dei legati in conto. Del pari istituisce erede Terzo attribuendogli anche ogni suo ulteriore bene. Tizio non può sapere se i legati saranno sufficienti a soddisfare la legittima di Primo però, attribuendo ogni altro bene a Terzo, finisce con il tentare di soddisfarla solo con i legati in conto. Se gli stessi non dovessero bastare all'apertura della successione (il che è solo un'eventualità), Primo potrà agire in riduzione per ottenere la differenza (effetto simile ma qualitativamente diverso al 551 con supplemento), ottenendo il rispetto dei suoi diritti di legittimario. | |
Da: lexi2521 ![]() | 01/09/2026 17:23:52 |
| Poi, ripeto, anche il 551 con diritto al supplemento per me è una soluzione ammissibile, quelle che proprio non mi convincono sono il 551 "secco" e i tre legati in conto semplici. | |
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