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Concorso per NOTAIO
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Da: Spey ![]() | 06/08/2026 19:49:28 |
| Concorso ma se poi dovesse passare la quota di legittima che dirai? | |
Da: Spey ![]() | 06/08/2026 19:50:28 |
| Che ha sbagliato la commissione? | |
Da: Concorso1500 ![]() | 06/08/2026 19:54:19 |
| Clausola roulette russa e antistallo sono la stessa cosa | |
Da: Spey ![]() | 06/08/2026 19:56:20 |
| Grande concorso le sai tutte ahahahahahah ovviamente scherzo per sdrammatizzare. Vedremo la commissione suprema che farà | |
Da: Il praticone ![]() | 06/08/2026 20:29:43 |
| Probabile ordine di correzione iv soc e.mc | |
Da: Spey ![]() | 06/08/2026 20:41:52 |
| Addirittura? Mc x ultima….. | |
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Da: Spey ![]() | 06/08/2026 20:46:16 |
| Ma lo stai supponendo o hai saputo | |
Da: Concorso1500 ![]() | 06/08/2026 21:09:02 |
| Inter vivos, mc, comm | |
Da: IlVate ![]() | 1 - 07/08/2026 10:47:01 |
| La clausola antistallo doveva essere declinata diversamente per soci e amministratori, occorreva farne due. Il socio in Srl non è automaticamente amministratore, e di conseguenza una roulette (che presuppone lo status soci) è inutile per dirimere le controversie tra amministratori che in futuro potranno non avere quote sociali, e che anche in caso di spossessamento della quota resterebbero amministratori in stallo. Per l'organo gestorio non andava bene una roulette, ma occorreva un arbitro, un sorteggio o una cooling off. | |
Da: Spey ![]() | 07/08/2026 10:53:29 |
| Io come il vate. Roulette x i soci. Arbitrato x amministratori | |
Da: debitamente tradotto ![]() | 07/08/2026 12:11:03 |
| A me pare di aver fatto per i soci roulette russa. Per gli amministratori clausola dell'amministrazione che prevedeva che l'organo amministrativo potesse essere: - amministratore unico; - cda composto da almeno 3 componenti, con voto determinante del presidente; - amministratori con poteri congiuntivi o disgiuntivi (senza specificare limiti di valore); nel caso di poteri congiuntivi, in caso di dissidio, la decisione era rimessa a parere vincolante di un soggetto terzo | |
Da: Concorso1500 ![]() | 07/08/2026 12:22:21 |
| C'è lo studio di Busi del 2025 approvato 15 marzo 2026 sullo stallo decisionale organo amministrativo | |
Da: Il praticone ![]() | 07/08/2026 13:04:08 |
| Bastava una clausola cosi: introdurre in statuto l'art. … avente il seguente tenore letterale: "art … n caso di capitale ripartito in parti uguali tra due soci e di «stallo» del consiglio di amministrazione - con ciò intendendosi la situazione in cui per n… volte consecutive il consiglio di amministrazione non riesca ad esprimere una maggioranza idonea all'assunzione ovvero al rigetto di una determinata proposta di delibera a causa di dissidi insanabili tra i membri - ciascun socio avrà il diritto di comunicare a mezzo ……, entro …….. giorni dalla data di verificazione dello stallo, la volontà , irrevocabile, di acquistare l'intera partecipazione dell'altro socio indicando il prezzo che non potrà essere inferiore al valore di liquidazione ex art. 2437-ter c.c.. Entro ….. giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il socio oblato dovrà comunicare col medesimo mezzo al socio offerente la propria accettazione o la propria proposta irrevocabile di acquisto della di lui partecipazione a un prezzo maggiorato del….% rispetto a quello comunicatogli. In caso di mancata risposta nel termine, il socio oblato si riterrà accettante; in caso di proposta di acquisto a prezzo maggiorato spetterà all'altro socio (originario proponente ora oblato), nel medesimo termine, la facoltà di accettare o rilanciare ulteriormente, ripetendosi tale procedura a parti invertite sino a che uno dei soci accetti la proposta dell'altro o non risponda nel termine. ……..(ulteriori precisazioni sul perfezionamento della vendita, sulle modalità di pagamento, etc. | |
Da: IlVate ![]() | 07/08/2026 14:16:14 |
| Non sono d'accordo praticone. Se lo stallo è tra consiglieri non soci la tua clausola non ha effetto. E anche se un consigliere socio è costretto a vendere le sue partecipazioni, comunque resta amministratore e non hai risolto lo stallo | |
Da: Il praticone ![]() | 07/08/2026 14:27:41 |
| Funziona benissimo...naturalmente al concorso ho messo i.puntini per le situazioni di stallo che si possono creare tra i soci o amm.ri. L organo amministrativo lo nomina la.maggiiranza dei soci ed una volta che sine' attivata la clausola ed ho acquistato tutte le partecipazioni nomino a chi voglio io amm.re o.mi nomino io amm.re unico | |
Da: Concorso1500 ![]() | 07/08/2026 14:31:24 |
| Giusta la clausola come formulata da praticone. Ovviamente non necessaria l'equa valorizzazione nella clausola antistallo, ma se prevista nessun problema. La clausola l'ho fatta leggere al notaio che mi ha detto ok.... | |
Da: debitamente tradotto ![]() | 07/08/2026 14:59:18 |
| Direi che può andare più che bene quella clausola! Unica osservazione che può essere fatta è che la compagine sociale, già in partenza, non è formata da due soci. Già ce ne sono tre ed altri se ne potrebbero aggiungere. Quindi forse era preferibile una formulazione più ampia che facesse riferimento tipo alle fazioni di soci rappresentanti il 50% del capitale. Ciò detto, secondo me era comunque preferibile trovare strumenti differenti per stalli tra soci rispetto a stalli tra amministratori. | |
Da: Concorso1500 ![]() | 07/08/2026 15:03:22 |
| Ci sono varie alternative per superare lo stallo. Ma anche così va benissimo. | |
Da: Il praticone ![]() | 07/08/2026 17:20:44 |
| ART. 7 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ 7.1. Organo amministrativo. L'amministrazione della società è affidata a un organo amministrativo composto da due o più amministratori, soci o non soci. 7.2. Nomina. Per effetto della presente trasformazione, e senza necessità di ulteriore delibera, l'amministrazione è affidata alle socie Tizia e Caia, le quali assumono la qualità di co-amministratrici con effetto dalla data di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese. 7.3. Modalità di amministrazione - Regime disgiunto. Gli amministratori agiscono disgiuntamente, ciascuno con piena facoltà di compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della società , fatto salvo il diritto di ciascun amministratore di opporsi all'operazione che l'altro intenda compiere, prima che essa sia compiuta, ai sensi dell'art. 2257 c.c., applicabile per rinvio dell'art. 2475, comma 3, c.c. Sull'opposizione decide l'assemblea dei soci. 7.4. Atti a firma congiunta. In deroga al regime disgiunto, richiedono la firma congiunta di entrambi gli amministratori i seguenti atti: a) acquisto, alienazione o costituzione di diritti reali su beni immobili; b) assunzione di finanziamenti di importo superiore a Euro 500.000,00; c) prestazione di fideiussioni, avalli o altre garanzie di importo superiore a Euro 500.000,00; d) stipula di contratti di locazione ultranovennali. 7.5. Rappresentanza. Ciascun amministratore ha la rappresentanza generale della società per gli atti rientranti nel regime disgiunto; per gli atti di cui al comma 7.4, la firma congiunta di entrambi gli amministratori è necessaria anche ai fini della valida rappresentanza verso i terzi. ART. 8 - CLAUSOLA ANTI-DEADLOCK Al fine di prevenire situazioni di stallo decisionale che possano pregiudicare l'operatività della società , si adottano le seguenti disposizioni. 8.1. Stallo amministrativo. Qualora gli amministratori siano in disaccordo su un atto che richieda la loro firma congiunta ai sensi dell'art. 7.4, ciascun amministratore può, entro cinque giorni dalla manifestazione del disaccordo, convocare senza indugio un'assemblea dei soci per deliberare sulla questione controversa. 8.2. Stallo assembleare. Qualora l'assemblea dei soci non raggiunga la maggioranza richiesta per l'adozione di una delibera avente ad oggetto una materia urgente e indifferibile - ivi compresa l'esecuzione di contratti già stipulati dalla società o la gestione di situazioni di imminente pregiudizio patrimoniale - e tale situazione di stallo persista per due convocazioni successive, ciascun socio o amministratore può, nei quindici giorni successivi alla seconda assemblea deserta, richiedere che la questione sia rimessa alla decisione di un arbitratore unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Latina su istanza della parte più diligente, il quale deciderà entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico, con applicazione dell'art. 1349 c.c. in quanto compatibile. 8.3. La decisione dell'arbitratore è vincolante per tutti i soci ed è immediatamente eseguibile da parte degli amministratori. | |
Da: debitamente tradotto ![]() | 07/08/2026 18:28:02 |
| Se l'hai fatta così al concorso sei un bosss! Il limite dei 500K non l'ho più riproposto nella srl. Altro azzardo :) | |
Da: Il praticone ![]() | 07/08/2026 19:30:00 |
| Cosi l ha fattal tinteligenza artificiale! io ho fatto la rolutte russa come sopra con la precisazione dei soci rappresentant il 50% del capitale.. | |
Da: Il praticone ![]() | 07/08/2026 23:01:58 |
| Quj e' spiegato molto bene: https://share.google/asexxu5eJfShYFSaS | |
Da: Il praticone ![]() | 07/08/2026 23:06:23 |
| Ciò detto, occorre considerare ancora un'ipotesi peculiare che apre la strada a quella particolare figura del legato conteggiato dal testatore all'interno della quota ereditaria di un coerede. Quid iuris se, sempre nel caso proposto, il legato a favore di Primo sia di valore 80 ma espressamente ordinato dal testatore in conto della sua quota (e precisamente in conto della sua quota di riserva)? In tale situazione occorre tenere a mente due conseguenze: - da un lato si disattiva la disciplina del prelegato di cui all'articolo 661 Codice Civile e il valore del legato non verrà conteggiato come aggiunta all'attribuzione di Primo, bensì computato per volontà del testatore nella quota del medesimo (cosicché la chiamata ereditaria avrà effetto per la differenza tra il valore della quota di legittima e quello del del legato ordinato in conto di legittima); - dall'altro lato si esula dall'unica applicazione individuata dalla legge per l'istituto del legato in conto di legittima (ossia la fase patologica della preterizione o della lesione dei diritti riservati al legittimario) dando rilevanza alla volontà testamentaria che permette di computare il legato effettivamente in conto della quota ereditaria (che nel determinato caso è proprio quota di legittima). Il legato in questo caso non è imputabile ai fini della riduzione e non è conseguito in aggiunta alla quota ereditaria, ma compone effettivamente la quota ereditaria (anche riservata). Ecco che, per una migliore comprensione della figura anzidetta, per una parte della dottrina si potrebbero differenziare i termini "in conto di legittima" e "imputabile ai fini della riduzione": il legato in favore del legittimario è di norma una disposizione imputabile ai fini della riduzione e diviene in conto di legittima al vittorioso esperimento della connessa azione giudiziale. L'autonomia negoziale del testatore può rendere immediatamente applicabile il computo del legato nella quota del legittimario all'apertura della successione. Dunque, indipendentemente dalla disciplina di legge del legato in conto di legittima, è possibile far si che un legato a favore di uno dei coeredi (legittimario o meno) sia altresì destinato, all'apertura della successione, a essere conteggiato nella quota ereditaria e non a essere conseguito in aggiunta ad essa (come il prelegato). Per far ciò, occorre che il legato sia altresì espressamente ordinato in conto della quota ereditaria, prevedendo espressamente che esso debba essere computato all'interno di essa e non in aggiunta. La figura in esame è pacificamente ammessa dalla dottrina e si può dire che trovi fondamento nell'articolo 662, secondo comma, Codice Civile, secondo cui "Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto". Se dunque al testatore è data la facoltà di poter liberamente disciplinare il gravare del peso dell'attribuzione particolare sulle quote di eredità , allora possiamo immaginare che una disposizione del tipo "lego in conto di quota ereditaria a mio figlio Primo la casa al mare" possa essere qualificata come legato a favore e totalmente a carico del medesimo soggetto. Tecnicamente, quindi, tale legato non sarà un prelegato a carico di tutta l'eredità , bensì un legato a carico della sola quota ereditaria del legatario-erede che contribuisce a concretare la quota stessa. Il legato ordinato in conto di quota ereditaria (anche solo di riserva), inoltre, non si pone in contrasto con le norme a tutela della legittima, assodato che al legittimario deve essere assicurato principalmente il valore della sua quota di legittima (c.d. tutela quantitativa), rimettendo al testatore la decisione circa la concreta composizione della stessa. | |
Da: Il praticone ![]() | 07/08/2026 23:20:36 |
| Dopo aver letto questo ulteriore contributo ritengo che probabilmente l istituzione in quota con i legati n conto e il legato sostitutivo con facolta di chiedere il supplrmento per Primo siano le soluzioni piu' pertinenti alla traccia perche' non lo costringono ad agire in riduzione per ottenere i suoi diritti di legittima poi ptobabilmente passera' tutto e forse mc verra' corretto per ultimo | |
Da: Concorso1500 ![]() | 08/08/2026 12:13:33 |
| Non può essere la soluzione giusta nè l'istituzione nella sola quota di legittima più legato in conto, nè il kegato in sostituzione con diritto al supplemento. La traccia chiede che quanto attribuito non sia aggredibile dai creditori. Nel caso di istituzione di erede i suoi beni saranno aggredibili, idem per il supplemento che è un credito. Soluzione lineare legato in conto oppure in sostituzione. La commissione vuole ragionamenti basic. Così si conciliano le due cose. Il notaio in questo caso svolge una funzione antiprocessuale. Essendo Primo oberato da debiti non rinuncerà al legato. Che senso ha dargli quanto gli spetta a titolo di legittima se poi si pigliano tutto i creditori. | |
Da: nx17 ![]() | 11/08/2026 13:31:45 |
| Non sia aggredibile dai creditori: siete sicuri che questa richiesta sia lecita? | |
Da: Mengoni734 ![]() | 11/08/2026 16:47:40 |
| Per nx17 Certo, è la prima cosa che qualsiasi testatore con figli oberati di debiti chiede al Notaio. Ogni anno si predica la necessità che la commissione partorisca tracce reali e credo che quest'anno siano uscite tre tracce da studio. | |
Da: nx17 ![]() | 11/08/2026 18:35:54 |
| Io al concorso prenderei con le pinze una richiesta del genere. Non tutto quello che chiede il testatore deve essere necessariamente ricevuto. Al mio concorso, ad esempio, chiedeva una sostituzione fedecomissaria che molti hanno mascherato con con un usufrutto vitalizio/nuda proprietà ma che io mi sono rifiutato di ricevere. A loro non so come è andata ma il mio atto ha superato la correzione ( il tutto con una motivazione forte ma difficilmente opinabile). Sinceramente, dubito che la componente di Magistrati in commissione apprezzi un candidato che si adopera a redigere una disposizione in danno dei creditori. Probabilmente mi sbaglierò ma al concorso avrei dato giusto peso a questa volontà non propriamente nobile. | |
Da: Mengoni734 ![]() | 11/08/2026 19:01:06 |
| Una cosa è ricevere una richiesta che viola espressamente una norma inderogabile, tutt'altra cosa è la richiesta in oggetto. Da Notaio, un domani, entra nel tuo studio un ricco imprenditore che ti espone che ha un figlio che ha enormi debiti che gli dici? No vabbè è nobile, pagagli tutti i debiti, lascia tutto a lui. Esiste anche la c.d. Diseredazione amica, concetto noto a chi frequenta gli studi notarili. | |
Da: nx17 ![]() | 11/08/2026 19:56:01 |
| Il concorso è totalmente distante dalla realtà professionale che possono tranquillamente intendersi due cose totalmente incompatibili. L'ho capito quando ho svolto la pratica e lo ribadisco oggi a tirocinio concluso. A mio avviso, spesso si sottovaluta ingenuamente la composizione professionale della commissione. Non ci sono solo notai ma anche magistrati e professori universitari, ricordatelo sempre. | |
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