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Giudice tributario
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Il bando di concorso
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Da: Tutti positivi 1  - 13/06/2025 20:54:37
La traccia è stata corretta dalla Commissione in corso di svolgimento, dopo mezz'ora dall' inizio delle prove. Avrebbero dovuto ritardare di mezz'ora la consegna del compito. Questo è un fatto.
Rispondi

Da: Ma secondo te13/06/2025 20:56:00
Annullano le prove per tale irregolarità? Ma va... mezz'ora non avrebbe fatto la differenza
Rispondi

Da: E tu che ne sai!13/06/2025 21:07:58
Io non sono riuscito a ricopiare ad esempio.
Rispondi

Da: Miiiiiii che scassa13/06/2025 21:36:58
mento!!

e questo è un dato!
Tra un po' uscirà il nuovo bando e potrete tranquillamente rifare la prova.
Anzi, al posto vostro, mi metterei a studiare piuttosto che stare qui a perdere tempo
Rispondi

Da: Certo in mezz’ora13/06/2025 21:50:46
Potevi ricopiare mezza facciata. Ma dai, ma smettetela
Rispondi

Da: Vorrei tornare a studiare13/06/2025 22:33:55
Ma questo forum è una droga e il basso livello mi sta rimbecillendo
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Da: traccia della sentenza 1  - 14/06/2025 11:52:31
La traccia della sentenza verteva su una fattispecie - quella della cartella di pagamento relativa a tributi locali, con eccezione per mancata notifica dell'atto prodromico - che si presenta con frequenza quasi sistematica nelle udienze delle Corti di Giustizia Tributaria. Per chi ha una reale dimestichezza con le concrete dinamiche del contenzioso tributario, si trattava di un caso tutt'altro che ostico.
È evidente che ha incontrato difficoltà chi ha limitato la propria preparazione allo studio teorico o, ancor più, a frequentare corsi di formazione spesso caratterizzati da un approccio eccessivamente accademico, incentrato sui principi generali del diritto tributario come se si dovesse redigere una sentenza di legittimità della Cassazione, piuttosto che una decisione di merito di primo grado. Comprendo il disagio di chi si è trovato spiazzato, ma occorre essere intellettualmente onesti: la traccia proponeva un caso tipico, quotidianamente affrontato dinanzi alle corti tributarie.
A scanso di equivoci, preciso che non sono un giudice tributario non togato, ma un difensore che frequenta regolarmente le aule di giustizia e conosce bene le questioni che vi si discutono.
Rispondi

Da: Per traccia della sentenza14/06/2025 13:12:31
Un caso tipico di riemissione di una cartella per uno stesso identico ruolo? Mah, non direi
Di solito la cartella riemersa ha un ruolo aggiuntivo. Nella prassi il contribuente avrebbe impugnato un pignoramento, non una cartella su un credito già oggetto di atti presupposti notificati.
Non ha senso contestare la cartella riemessa per vizi propri perché, pur annullando quell'atto, restano comunque fermi il ruolo e la cartella, titolo e precetto, gia notificati.
Rispondi

Da: Ciccio di Nonna Papera14/06/2025 14:43:06
Veramente, il caso assegnato per la redazione della sentenza è tutt'altro che comune! Non so come possa qualcuno sostenere che si tratti di un'evenienza frequente. Un avviso di accertamento seguito da un'intimazione (il che induce a ritenere che il Comune non riscuota tramite ADER) e poi da due cartelle di pagamento ADER: come si fa a dire che è un caso quotidianamente affrontato dalle CGT? Mai vista una cosa simile
Rispondi

Da: Giuliana 1992.14/06/2025 14:48:06
Vabbè, qualcosa per sperare di non rifare le prove si dovrà pur dire. Qui se annullano diventa un problema. Meglio andare avanti. Le questioni della sentenza non erano difficili ma nemmeno frequenti
Rispondi

Da: Intanto ecco come14/06/2025 15:58:02
Sì svolgono le correzioni in magistratura ordinaria:

Nella correzione degli elaborati scritti la Commissione in seduta plenaria ha dapprima fissato i criteri generali da seguire nella detta correzione, indicando il contenuto minimo di argomenti che ciascuna prova doveva contenere e sottolineando l'importanza, ai fini del raggiungimento dell'idoneità, della chiarezza espositiva e della correttezza nella costruzione nel periodo.

La Commissione, sempre in seduta plenaria, ha poi proceduto alla correzione di alcuni elaborati (per circa n. 20 candidati), al fine di adeguare i detti criteri generali alla concreta prova espletata dai candidati; si è trattato di un lavoro particolarmente impegnativo ed assai importante per il raggiungimento delle finalità del concorso, atteso che è proprio in detto periodo (che è opportuno eventualmente anche prolungare, prevedendo la correzione di elaborati relativi ad almeno 40 candidati) che si è venuta di fatto a predisporre una "asticella" di valutazione da superare per conseguire l'idoneità; asticella che è stata poi via via adeguata alle specifiche problematiche evidenziate dai singoli elaborati.

Successivamente la Commissione (come previsto per legge) si è articolata in due autonome sottocommissioni (composte da n. 9 membri ciascuna), articolate ciascuna a sua volta in tre gruppi, rispettivamente per la correzione dell'elaborato di diritto civile, penale ed amministrativo (gruppi composti ciascuno da n. 3 membri); in tale periodo la Commissione ha operato normalmente nelle dette articolazioni, ed eccezionalmente, nei casi dubbi e in presenza di contrasto tra componenti, in seduta plenaria.

La correzione degli elaborati scritti è avvenuta attraverso la lettura dei singoli elaborati; nello specifico, per ogni singolo gruppo, un componente della Commissione ha letto ad alta voce il compito; successivamente la Commissione ha proceduto alla valutazione, esprimendosi dapprima sulla idoneità e, in caso positivo, assegnando il voto; sono stati dichiarati idonei per la prova orale solo i candidati che hanno conseguito l'idoneità in ciascuna delle prove (diritto civile, penale, amministrativo).

Rispondi

Da: Mutatis mutandis14/06/2025 15:59:52
Qualcosa di simile starà avvenendo o forse è già avvenuto nella correzione di magistratura tributaria
Rispondi

Da: Azz14/06/2025 17:36:15
Ahahahahahaa certo. Avverrà in modo identico. Che risate
Rispondi

Da: E invece secondo14/06/2025 17:39:53
Te come avverrà?
Rispondi

Da: Non vedo perché14/06/2025 17:41:24
Una commissione neofita non dovrebbe trovare d'aiuto le esperienze maturate e collaudare in contesti simili
Rispondi

Da: Mah114/06/2025 17:43:31
Basta leggere l'art. 8 del d.lgs 175/2024 (già art. 4 quater del d.lgs 545/92)  in relazione alle modalità di correzione. Intanto ecco come è stato anche molto chiaro.
Rispondi

Da: Mah114/06/2025 17:44:20
Infatti non vedo per quale motivo ci si dovrebbe discostare da un metodo rodato e collaudato
Rispondi

Da: Mah114/06/2025 17:46:39
Tra l'altro, lo stesso art. 8 statuisce quanto segue:

"Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e di legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.
5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.
7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano.
In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato."
Rispondi

Da: Azz14/06/2025 18:08:50
Perché in magistratura ordinaria si percepisce più trasparenza
Rispondi

Da: Quanto sopra14/06/2025 18:09:58
Si trova sul sito giustiziainsieme

Riflessioni sul concorso in magistratura di Mario Cigna
Brevi riflessioni sui lavori della Commissione per il concorso in magistratura indetto con D.M. 22 ottobre 2015, di cui sono stato Presidente.
Rispondi

Da: Azz14/06/2025 18:10:10
Qui è tutto da vedere che impostazione daranno. Magari potranno essere anche meglio. Ma non so
Rispondi

Da: Lasciamo stare Mario cigna15/06/2025 01:22:37
Mai presidente di commissione fu peggiore. Mi assumo la responsabilità di ciò che scrivo.
Rispondi

Da: Certo con l’anonimato15/06/2025 14:25:24
è tutto più semplice 😅

Rispondi

Da: Lasciamo stare Mario cigna15/06/2025 15:53:00
Oggi rintracciano anche se sei sul gabinetto di casa
Rispondi

Da: IAL15/06/2025 16:43:41
Mi date un consiglio su quali corsi seguire? IURISPRUDENTIA-FRATINI METODO MAGISTRATO-CARINGELLA OBIETTIVO MAGISTRATO- CHINDEMI?
Rispondi

Da: Ti consiglio15/06/2025 17:17:14
Fratini moduli: civile e prova pratica
Rispondi

Da: Bah...15/06/2025 18:29:58
Lascia perdere i corsi
Rispondi

Da: nancy44 16/06/2025 10:10:45
Per chi ha seguito il corso di Fratini: per quanto riguarda la sentenza, le esercitazioni affrontate sono state più o meno come quella sorteggiata al concorso? Cioè venivano affrontate varie questioni e analizzate singolarmente oppure erano sentenze reali che venivano proposte come esercitazione?
Rispondi

Da: Il consigliere TAR 1  - 16/06/2025 10:24:16
E giudice tributario, predisponeva la traccia per la sentenza da casi reali arricchendola di questioni ulteriori per rendere più complessa la messa in ordine delle questioni da trattare.
Quelle proposte sono state simile o più complesse di quelle proposte al concorso.
A me sono state molto utili ed efficaci.
Rispondi

Da: Ecco una traccia 1  - 16/06/2025 10:36:11
Proposta . La riporto parzialmente

Con ricorso notificato in data 24.12.2024 all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli del Lazio, Ufficio delle Dogane di Roma, a mezzo posta elettronica certificata, e depositato, in data 20.4.2023, presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Ariana impugnava l'atto di irrogazione sanzioni del 12.10.2022, prot. 17593/RU, notificato in data 27.10.2022, con il quale l'Amministrazione le comminava sanzione amministrativa di euro  3.554,68, pari alla sanzione minima applicabile prevista dall'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 504/95 (Testo Unico Accise), nonché ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale, anche se sconosciuto, in quanto lesivo.

Detta sanzione traeva origine dal verbale di verifica n. 511423549 del 14.11.2017, redatto dai funzionari della società Enel Distribuzione S.p.A., con il quale veniva contestata alla ricorrente la manomissione del contatore mediante "alterazione della registrazione dei consumi che sarebbe stata effettuata a mezzo di magnete posto sulla parte superiore del contatore che riusciva a sotto misurare sia l'energia che la potenza effettiva prelevata".

A ciò faceva seguito la ricostruzione dei consumi per il periodo dal 10.3.2015 al 13.11.2017 con quantificazione dell'imposta evasa (accisa) in euro  11.777,34.

Conseguentemente, l'odierna resistente provvedeva all'irrogazione della sanzione amministrativa con l'atto qui prioritariamente impugnato.

L'impugnativa veniva articolata a mezzo di cinque motivi di ricorso: "A) Nullità/illegittimità dell'atto di irrogazione sanzioni e degli atti presupposti sopra richiamati in precedenza notificati, stante la mancata allegazione di taluni atti ad esso prodromici, in particolare del verbale di verifica n. 511423549 del 14.11.2017, redatto dai funzionari del distributore; B) Illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 2 e 16 del D.Lgs. 472/97 per assenza di un atto di contestazione; C) Illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 2 ed 11 del D.Lgs. 472/97, in quanto la ricorrente contestava l'irrogazione della sanzione, avvenuta sulla base dell'intestazione della fattura di energia elettrica, ritenendo che l'Agenzia avrebbe dovuto in concreto accertare l'autore materiale della violazione.; D) Infondatezza nel merito dell'atto impugnato in ordine a svariati profili: a) l'esistenza e la presenza del magnete che avrebbe determinato la sottrazione fraudolenta di energia; b) la rideterminazione dei consumi per un periodo superiore ad un anno; c) il nesso eziologico tra il consumo di energia elettrica e la condotta del soggetto tenuto all'imposta; E) Intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, a mente del quale "Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito".".
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