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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: gianlucaornese  13/09/2017 16:34:32
Non l'ho trovato nell' elenco dei cautelari I sez di domani.

Sarei curioso

gianlucaornese@libero.it

Mi invii gli estremi?

Da: lii03 13/09/2017 16:39:07


se vedi bene, domani c'è!

Da: El chico 13/09/2017 16:39:56
Guadalupe

Si quieres te echo una mano.

colegacion2014@libero.it

Da: gianlucaornese  13/09/2017 16:41:15
Non l'ho trovato nell' elenco dei cautelari I sez di domani.

Sarei curioso

gianlucaornese@libero.it

Mi invii gli estremi?

Da: Zio caro 13/09/2017 16:44:35
Oh..non vi si può lasciare soli 3 secondi..

Ornese
secondo te un soggetto di nazionalita' spagnola e' in grado di scrivere benissimo in italiano in un breve lasso di tempo..?
E poi ha interesse secondo te a consultare il forum abogados? Perché, si sa, tanto le "menate" le fanno solo agli italiani..
e poi.. da quando in qua i dubbi vengono e le domande si fanno alla fine del percorso ,quando si e' con l'H2O alla gola?
Magari si chiede prima, no? Per non sbagliare.
Trai da solo le conclusioni.

Chico
Si

Cri
Scusa il ritardo, ormai hai fatto da sola.

Lii
Dacci indicazioni su questo nuovo ricorso.

Da: lii03 13/09/2017 16:52:32


Adesso ho da fare e devo trovare la pw per l'usa e getta,

comunque, è prevedibile, entro la presente settimana ci sarà la cautelare.

Ho visto che sono stati chiamati tutti i componenti della Conferenza dei servizi, mah!


E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: El chico 13/09/2017 17:16:40
lii03

Se vuoi scrivilo a me poi lo divulgo io, tanto oramai anch'io so chi sei, nel nostro coa non ce ne sono molti con il tuo nome.

Da: Cuestocua   1  - 13/09/2017 18:27:30
Segnalo quanto già indicato in altro post (grado e master contemporaneamente)... perché ritengo corretto darne la maggiore visibilità per informare tutti gli interessati di quanto avviene :


https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/BOE-A-2017-8866.pdf

Purtroppo non trovo su nessun sito delle varie agenzie questa notizia ma é ufficiale trattandosi del bollettino ufficiale spagnolo.

Con data 26 luglio 2017 il ministero di giustizia ha pubblicato il ORDEN PRA/696/2017 con il quale viene convocata la
Seconda prova di accesso all abogacia per l'anno 2017.
A DIFFERENZA PERÃ' degli anni passati quest'anno é stato inserito un nuovo requisito e cioè l'aver conseguito il titolo di licenciado en derecho o graduado en derecho o altro titolo universitario equivalente CON ANTERIORITA' a la ammissione del maste occorso equivalente.

Al punto 4 REQUISITOS DE CANDIDATOS paragrafo A) secondo e terzo capoverso è indicato che:

"Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito con anterioridad a la admisión al curso de formación especializada para el acceso a la profesión de Abogado de conformidad con el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales."

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/BOE-A-2017-8866.pdf

La cosa ALLARMANTE è che DA LUGLIO nessuna agenzia abbia postato o indicato online la notozia che con il motore di ricerca Google si trova solo digitando i dati del BOE:
"orden pra 696 2017 convocatoria prieba de accesso abogacia"

Cercate il riferimento e rimanete di stucco.. non è un barbatrucco, purtroppo.

Da: El chico  1  - 13/09/2017 18:37:32
Cuestocua

Premesso che l' ORDEN PRA/696/2017  del 26 luglio 2014 effettivamente riporta quanto da te postato; successivamanete, alcuni giorni fa , il Ministerio de Justicia ha ammesso tutte le domande degli italiani in questa sessione di esame.

Mi spieghi perchè?

Se vuoi me lo puoi anche spiegare anche o solo in privato : colegacion2014@libero.it

Da: Cuestocua  13/09/2017 18:55:28
Beh io ho ritenuto opportuno segnalare la cosa .
Non sta a me chiarire i tuoi dubbi, figuriamoci in privato.

Da: Cuestocua  13/09/2017 18:59:02
Ad ogni modo non ho assolutamente idea se TUTTI gli italiani ammessi avessero tutti ottenuto prima il titolo e poi si fossero iscritti al master, ma se hai questo tipo di informazioni o sei una agenzia o... non saprei..puoi spiegarmelo tu, anche in pubblico.

Da: El chico 13/09/2017 18:59:21
Cuestocua

I dubbi li hai tu non io, infatti non mi hai detto perchè il Ministerio de Justicia ha ammesso tutte le richeiste degli italiani.

Il dubbio è tuo , non mio..... o forse il tuo intento è altro??

Da: Cuestocua  13/09/2017 19:07:02
Non capisco il tuo desiderio di polemizzare su un dato certo (quello riportato da me) su cui ti rassicuro, non ho dubbi : È NERO SU BIANCO.
Trovo utile la segnalazione sinceramente, poco opportuna la
Tua polemica e richiesta di informazioni sul perché il ministro abbia accettato (a tuo dire) tutte le
Richieste di italiani.
Ripeto che per avere queste informazioni dovresti avere a che fare con le pratiche "di tutti questi iscritti" e quindi lavorare per una agenzia..

Al di là di una polemica che non capisco preferisco lasciare  lo spazio a chi frequenta di più il forum lo spazio per discutere della cosa.

Da: Halamadrid 13/09/2017 19:29:53
In pratica devi prima avere la laurea e solo dopo puoi fare il master, questo è il senso?

nemmeno sapevo che si potessero fare contemporaneamente le due cose.

Forse ho capito male... A me questa comunicazione cambia poco per fortuna, sempre se ho ben capito.

Da: Cuestocua  13/09/2017 19:34:39
Esatto prima di iniziare il master (d'altronde ci è
Da noi in Italia) devi avere il titolo per farlo.. (laurea).

Da: Ph_D 13/09/2017 20:33:18
@Sempronio79 @ Zio Caro

Sempronio, gaurda che non stiamo parlando di un contratto, dove la clausola escludene deve esser ben chiara. Stiamo parlando di una norma processuale che è chiara. PUOI fare il ricorso entro 10 gg.. Ora, se lo puoi fare anche DOPO, non era necessario inserire il termine di 10 gg...

@ ZIo Caro

Controllati una bella sentenza del Consiglio di Stato - se non sbaglio del 2017 relativa al riconoscimento del titolo professionale di odontoiatra - in cui in un caso del genere, domanda presentata con nuovi e decisivi documenti, il Consiglio di Stato... ha dichiarato ilnricorso INAMMISSIBILE, ritenendo che in fondo i nuovi documenti, non spostavano la questione rispetto al primo diniego...

E tu vuoi giocare col CNF servendogli su un vassoio d'argento una causa di inammissibilità, che poi siccome la cassazione è giudice di "legittimità" (non di merito), viene facile a respingere tutto?

Ragazzi, non basta fare i giuristi lo fate solo "sulla carta". Occorre il vissuto.

@ lii03

Io so ma non parlo, per rispetto e perchè così mi è stato chiesto. Ho stima per chi si mette in gioco e credo che noi tutti dovremmo rispettare chi non si piega alle ingiustizie. Mi limito a dire - ma il ricorrente ne è a conoscenza - che ci sono aspetti peculiari di rito che potrebebro (non è detto che avvenga) far sì che il Giudice non emettere una pronuncia che affronti il succo del problema...

Da: Ph_D 13/09/2017 20:37:43
Ho scritto da schifo, ma spero il senso sia chiaro...
Vi chiedo di avere il massimo rispetto e solidarietà per il collega abogado. Il momento è delicato.

Da: El chico 13/09/2017 20:44:55
Cuestocua
Veramente non ho polemizzato e le domande sono state accettate seppur provvisoriamente
eccoti il link

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428512084
blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=ContentDisposition
&blobheadername2=Anuncio_C&blobheadervalue1=attachment%3B+filename
%3DRELACION_PROVISIONAL_DE_ADMITIDOS_Y_EXCLUIDOS.pdf
&blobheadervalue2=1288796148261

Quando avrai notizie di esclusi, allora ne parleremo, al momento mi pare non solo prematuro ma inappropriato.

Da: Fiskyo 13/09/2017 21:25:55
Ecco l'ennesima bella notizia. E se questo ricorso va male che succede? Rischiamo qualcosa? Il cnf e il ministero giustizia non aspettano altro per tornare alla carica...

Da: lii03 13/09/2017 21:27:38



Egr. ph,

rivolgiti a chi ha mancato o manca di rispetto, se mai ci sono stati, ai Colleghi che in diritto cercano di far valere le proprie ragioni.

Fai confusione, bada bene a quello che scrivi e a chi l'indirizzi!


Da: Ph_D 13/09/2017 21:31:03
@ lii03

Chiariamo.

La prima parte era indirizzata a te ("io so ma non parlo, per rispetto e perchè così mi è stato chiesto"), la seconda agli altri, ed in generale.

Mai pensato che tu abbia mancato di rispetto al nostro collega. Su questo hai ragione. Ma ti vedo un po' permalosetto jajajaja

Da: lii03 13/09/2017 21:40:37



Bene il chiarimento!

Personalmente, ritengo che tra Colleghi bisogna avere sempre un'atteggiamento di rispetto

Da: Cuestocua  13/09/2017 22:47:09
@El chico

Non capisco cosa ci sia di prematuro ed inappropriato nel fatto che io abbia segnalato  che nella convocatoria di luglio dell'esame di stato 2017 c'è un requisito (cioè l'anteriorita dell'omologa e il suo ottenimento precedentemente alliscrizione al master) che prima non c'era.

"Quando avrai notizie di esclusi ne riparleremo"???

Io ne parlo ora perché a me pare unanquestione di enorme interesse..
dovresti trovare paradossale invece che l'argomento non sia uscito  fino ad ora (parliamo del BOE di Luglio) neè che nessuna agenzia abbia comunicato la cosa .

Ad ogni modo non è un confronto tra me e te (é mi fermerò qui stante l'evidente desiderio di minimizzare la cosa ed affermare il contrario)

Io ho "solo" evidenziato quanto sopra nella speranza di essere utile si più che magari non sono informati sul fatto.

Né capisco perché tu ti sia impuntato sul fatto che  ad oggi" tutti gli iscritti italiani sono ammessi " e che io ti dovessi (non so perché) dimostrare il motivo...potrebbero (ad esempio) aver rispettato il criterio di cui sopra... anzi dovrebbero.

Io preferirei aver conoscenza di questioni e realtà in divenire . Tu invece parli di informazionii Premature ed inappropriato nonostante di stia parlando dei NUOVI requisiti per l'accesso all'esame di abogacia così come disposti ATTUALMENTE dal ministero .

Più attuale ed appropriato di così...

(Mi fermo.. )



Da: balkis  13/09/2017 22:55:59



Ahiaaaa !!!!!


....

Da: Zio caro 14/09/2017 00:33:42
Ph.mo
Scusami ma il paragone con la professione di odontoiatria mi pare fuori luogo.
Se non sbaglio la prof di odontoiatria rientra tra quelle soggette a riconoscimento automatico differentemente da quella di avvocato, quindi tutta un'altra storia..
Poi la sentenza del cds postata da corbu relativa alle professioni regolamentate tra cui, si, rientra anche quella di avvocato, afferma il contrario di quella postata da te sugli odontoiatri..e mi pare pure del 2012 anche quella  quindi..
Inoltre per quanto riguarda la professione di avvocato  (Non credo sia lo stesso per gli odontoiatri) c'è ,come ho detto , l'onere del Coa di cancellare se gli affari non sono sufficienti quindi non è che possono stare zitti e basta e, quindi ,se non integrano ma al contempo non cancellano c'è margine per non impugnare in base a quanto ho già scritto nei posts precedenti..

Da: Zio caro 14/09/2017 00:51:40
Per esser più chiari: tra una sentenza del cds sugli odontoiatri  (prof soggetta a riconoscimento automatico che non c'entra nulla con la prof di avvocato ) e una sentenza del cds sulle professioni regolamentate tra cui rientra quella di avvocato.. ci azzecca di più la seconda ovvero quella postata da corbu, a parte tutte le particolarità del decr 96.

Da: Ph_D 14/09/2017 01:45:38
Ti vedo così sicuro che non avrei neanche voglia di replicare.

Poteva essere una provvedimento su idraulici polacchi. Non conta il soggetto ma il concetto. Applicato agli abogados, si tradurrebbe in: puoi presentare quante domande di integrazione vuoi, ma se manca il titolo ab origine, perfezionatosi il primo silenzio (che non hai impugnato), non basta depositare nuovi atti per rimetterti in termini... è una possibile interpretazione ma pericolosa. Chi chiede integrazione e poi non impugna il silenzio corre questo rischio...

Dura lex sed lex.

Da: Ph_D 14/09/2017 01:49:21
La giustizia è la logica vorrebbero che ad ogni nuova istanza segua un nuovo provvedimento. Ma la pronuncia che ho letto non andava in questa direzione... Visto che il giudice di primo grado è Cnf, io eviterei di servirla su un piatto d'argento...

Da: ZUCCHERINO 14/09/2017 06:34:18
Altrettanto accade quando il sistema riporti inesattezze. Le contestazioni che riguardano il titolo vanno portate all'attenzione del giudice straniero, poi si torna al COA per una nuova iscrizione. È quanto hanno affermato le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017.

L'Avocat cancellato dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti comunitari dell'Albo. L'ordinanza in epigrafe trae origine da un ricorso proposto da una professionista iscritta alla sezione speciale degli avvocati stabiliti comunitari in forza di abilitazione acquisita in Romania.
In particolare, l'Avocat ha impugnato la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a mezzo della quale è stata disposta la sua cancellazione dall'elenco degli abilitati.
Il provvedimento è sopraggiunto all'esito di un'istruttoria avviata dal COA sulla legittimità del riconoscimento del titolo ex d.lgs. n. 206/2007, attuativo della Direttiva 2005/36/CE.
Nel caso di specie è emerso che il titolo non fu rilasciato dalla U.N.B.R. (Unionea Nationala a Barouriilor din Romania) - i.e. l'autorità rumena competente al rilascio anche in base al sistema IMI (International Market Information System) - bensì da altra organizzazione non altrettanto "accreditata" (U.N.B.R. "Bota").
Ecco quindi la deliberazione di cancellazione gravata e la tempestiva impugnativa dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), poi culminata in una secca sentenza di rigetto.
All'Avocat non è rimasto che rivolgersi, in ultima istanza, alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla congruità della decisione del CNF rispetto al quadro normativo europeo e finanche costituzionale (nel ricorso sono state prospettate una questione pregiudiziale comunitaria e una questione di legittimità costituzionale), insistendo per la sospensione dell'esecutività del verdetto.

Le irregolarità del sistema IMI vanno contestate davanti al giudice straniero. Tra vari motivi di censura, la ricorrente ha sollevato una questione pregiudiziale comunitaria e segnatamente se l'art. 3 della Direttiva 2005/36/CE vada o meno interpretato nel senso che la "organizzazione" competente nel singolo Stato membro a rilasciare il titolo di avvocato debba essere iscritta nell'anzidetto sistema IMI.
La Suprema Corte, nel fare richiamo ad altri precedenti che hanno già stabilito l'irrilevanza della pregiudiziale in esame (cfr. sent. nn. 10229 e 13400 del 2017), ha nondimeno colto l'occasione per fornire alcuni chiarimenti di non poco conto.
Come noto, ai sensi del Regolamento UE n. 1024/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, l'IMI è utilizzato per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, necessaria per l'attuazione degli atti dell'Unione nel settore del mercato interno ai sensi dell'art. 26, par. 2, del TFUE che prevedono una cooperazione amministrativa, compreso lo scambio di dati personali, tra Stati gli membri e tra questi e la Commissione.
Il sistema in questione opera anche relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali, e costituisce il punto di riferimento per il Ministero di giustizia ai fini dell'individuazione dell'autorità straniera competente al rilascio del titolo di avvocato.
Ebbene, nell'ordinanza in commento i giudici capitolini hanno affermato che eventuali contestazioni relative alla mancata iscrizione nel sistema IMI dell'organizzazione che ha rilasciato il titolo ovvero ad inesattezze riportate da una organizzazione (pur) accreditata dal sistema debbono essere portate alla (esclusiva) attenzione dei tribunali dello Stato membro in cui opera l'organizzazione medesima. Sarà poi onere dell'interessato segnalare al COA che ha disposto la cancellazione dall'albo l'errore accertato fuori dal territorio italiano onde procedere ad una nuova iscrizione.

Le circolari vincolanti del CNF non impattano sull'indipendenza del Consiglio in sede giurisdizionale. Sotto altro versante, la ricorrente ha paventato l'illegittimità costituzionale degli artt. 35, 36 e 37 L. n. 247/2012 per violazione degli artt. 111, comma 1 e 2 e 24, comma 1 e 2, Cost. poiché, grazie alle disposizioni censurate, il CNF - i.e. la stessa autorità che si è pronunciata, in prima battuta, sulla cancellazione dall'albo - avrebbe potuto decidere, in sede giurisdizionale, nonostante alcuni eventi facessero pensare a un deficit di "indipendenza" di giudizio.
Più precisamente, nell'opinione della difesa, un certo "conflitto di interessi" sarebbe scaturito dalla circostanza che il CNF ebbe ad emettere anni addietro alcune circolari - vincolanti per i COA - nelle quali si riferiva di non riconoscere i titoli rilasciati dall'organizzazione rumena U.N.B.R. Bota. Da qui l'asserito insorgere di un "interesse diretto" del Consiglio a fronte non era tuttavia scattata l'astensione ex art. 51, co. 1, del c.p.c..
In merito, il Supremo Consesso ha - di contro - escluso radicalmente la ricorrenza di un "interesse proprio e diretto" in capo al CNF, evidenziando come la natura amministrativa della circolare specchi, in realtà, "un ipotetico interesse del tutto astratto", al pari di quanto emergerebbe a seguito di un proprio precedente giurisdizionale.
Peraltro - si legge in sentenza - nel caso di specie le circolari incriminate si risolvevano in una mera esegesi della normativa rilevante in tema di riconoscimento del titolo straniero di avvocato che, va da sé, non poteva rappresentare l'interesse oggetto della causa con la professionista.

Cancellazione dall'albo. In definitiva, le Sezioni Unite hanno respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza del CNF. È stato dunque confermato il provvedimento di cancellazione dall'albo con decorrenza dalla data di adozione della deliberazione del COA. Il ché - si precisa - vale a dire che, sin da quel momento, l'Avocat risulta non aver esercitato legittimamente la professione ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 96/2001.

Da: Zio caro 14/09/2017 09:21:14
Ph
Stavamo ragionando su 2 cose diverse.
Tu parli di contestazione della sussistenza del titolo ab origine .
Io parlo di casi in cui la sussistenza del titolo e'  pacifica e al massimo contestano l'insufficienza dell'attività svolta.
Logico che se il titolo non sussiste inutile presentare 100 istanze: il risultato non cambia.
L'attività invece può essere integrata e quindi puoi ripresentare l'istanza.

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