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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Ph_D ![]() | 12/09/2017 12:37:14 |
| Se non avete il fegato per impugnare, vi consiglio di non chiedere integrazione. Potete restare abogados a vita. Non è male. Io mi ci trovo bene... | |
Da: El chico ![]() | 12/09/2017 12:47:01 |
| Phd, Visto controparte credo anch'io che sia rischioso presentare domanda di integrazione senza gli affari richiesti ed in ogni caso e soprattutto senza le idee chiare sulle eventuali contromosse da fare verso un coa che non volesse integrare. | |
Da: si opus sit ![]() | 12/09/2017 12:55:39 |
| Phd Quindi a tuo parere se una persona non presenta ricorso entro i 20 giorni perché il Coa non risponde o rigetta la richiesta, significa che una persona deve rimanere abogados a vita perché non può più presentare una nuova domanda d'integrazione? | |
Da: Zio caro ![]() | 12/09/2017 13:05:08 |
| Secondo me bisogna valutare. Se un soggetto presenta domanda di ingegrazione con tutti gli affari richiesti e il Coa non si pronuncia è come se mettesse in discussione il titolo di abogado, allora è il caso di impugnare immediatamente. Se un soggetto invece teme che la mancata integrazione sia dovuta a qualche carenza negli affari (che cmq vedo dura visto l'orientamento del Cnf) potrebbe aggiungerli successivamente e presentare una nuova richiesta di integrazione diciamo più completa.in questo caso potrebbe aver senso aspettare ad impugnare. Certo sarebbe meglio che il Coa chiarisse la propria posizione. | |
Da: elpaso74 ![]() | 12/09/2017 13:39:06 |
| Il COA può anche non rispondere, è legittimo il silenzio...mi sembra di ricordare di aver letto da qualche parte sul sito del cnf..... | |
Da: El chico ![]() | 12/09/2017 16:24:50 |
| si opus sit Ti ricordo che non si chiede l'integrazione, ma, l'esenzione dalla prova attitudinale quindi qualche coa potrebbe dirti bene in tre anni non ci sei riuscito: ci vediamo fra tre anni. | |
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Da: si opus sit ![]() | 12/09/2017 16:33:16 |
| El chico Questi sono le tesi più estreme, vi sono Coa che a volte ci mettono più di tre mesi perché non riescono a smaltirle tutte nei tempi previsti...quindi fare subito il ricorso entro i 20 giorni al Cnf mi pare esagerato... a maggior ragione se non vi è stato un rigetto motivato... | |
Da: Carlos I ![]() | 12/09/2017 16:39:46 |
| L'esonero dalla prova attitudinale, di fatto, è l'integrazione. L'avvocato integrato è infatti colui che sia stato dispensato dalla prova attitudinale. A parte la precisazione terminologica, per tornare in tema: Conosco io personalmente un collega a cui inizialmente avevano rigettato la richiesta perché a loro avviso difettava la trattazione sufficiente di cause/pratiche. Ha poi avuto modo e tempo di aggiungerne. Ha ottenuto l'integrazione circa un anno più tardi. | |
Da: El chico ![]() | 12/09/2017 16:50:42 |
| si opus sit Tesi estreme, si...ma ti posso garantire che sono accarrezzate da più di un coa, logico sarebbe che accada ciò che ha postato Carlos I. | |
Da: Carlos I ![]() | 12/09/2017 16:54:47 |
| Non condivido comunque molto la scelta di chi, finora, ha preferito chiedere l'iscrizione quale ordinario, così rinunciando alla maturazione del requisito dell'anzianità per l'acquisizione automatica del patrocinio in cassazione dopo il termine di legge. Tra essere avv. stabilito patrocinante in cassazione e avv. ordinario non cassazionista, non avrei dubbi. Ma questo è personale | |
Da: Carlos I ![]() | 12/09/2017 17:04:23 |
| Nel caso che dico io, l'interessato aveva già un bel poi di anzianità. E se maturi il requisito per il patrocinio in cassazione da stabilito, e dopo chiedi l'integrazione, allora, a mio avviso, ma mi pare lineare, il patrocinio in cassazione deve permanere anche dopo l'integrazione. Vabbè, digressioni..... | |
Da: si opus sit ![]() | 12/09/2017 17:30:21 |
| Carlos I Quanto tempo ci vuole per maturare il patrocinio alla cassazione da stabilito? | |
Da: Sempronio79 ![]() | 12/09/2017 17:39:39 |
| Se fai decorrere i 20 giorni infruttuosamente, secondo me, si pone solo un problema di termini: perentori o ordinatori; mica devo riproporre l'istanza... Al massimo fai ricorso dopo i 20 giorni e ti eccepiscono la tardività del ricorso, mica l'improcedibilità, la nullità o altre cagate del genere. L'improcedibilità e la nullità oltretutto devono essere previste ESPRESSAMENTE altrimenti rimangono "irregolarità" ...o "abnormità" (per dirla come la S.C.)... facilmente superabili. | |
Da: sole_nascente ![]() | 12/09/2017 18:13:13 |
| > El chico Grazie El chico per l'attenzione, ho risposto alla tua domanda | |
Da: Zio caro ![]() | 12/09/2017 18:29:12 |
| Secondo me se si "aggiunge" attività il termine va a farsi benedire..ridecorre di nuovo .. cioè mettiamo che tizio si presenta con 10 affari ,per il Coa non sono sufficienti (Anche se ci sarebbe un se ,ma non approfondiamo) , tizio non impugna. poi tizio ne aggiunge 5, il Coa di nuovo li reputa insufficienti, tizio questa volta impugna .per me ci sta.Non possono eccepire che avrebbe dovuto impugnare prima perché c'è stato un mutamento. | |
Da: El chico ![]() | 12/09/2017 18:42:26 |
| Zio caro Con tutto il rispetto, nel mondo processuale non esistono termini fai da te. Pur non condividendo l'analisi di Sempronio, la stessa mi sembra però possa trovare un fondamento. | |
Da: lillolaglio01 ![]() | 12/09/2017 18:42:53 |
| ...molto interessanti i commi 3 e 3 bis dell'art.2 della legge Vassalli... Art. 2 Responsabilità per dolo o colpa grave 1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. 2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. (1) 3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. (1) 3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. (2) (1) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. a), L. 27 febbraio 2015, n. 18. (2) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), L. 27 febbraio 2015, n. 18 che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis. | |
Da: Zio caro ![]() | 12/09/2017 19:07:07 |
| Chico Il termine non è fai da te. ma se la situazione muta ,significa che la richiesta viene riproposta in maniera diversa e quindi può essere riproposta. Certo, se le condizioni non mutano è un altro discorso.. | |
Da: El chico ![]() | 12/09/2017 19:17:27 |
| Beh, che si possa fare una nuova domanda di dispensa dalla prova atittudinale mi pare che nessuno l'abbia contestato.. al limite ci possono essere intepretazione diverse sulle tempistiche , ma non sulla possibilità di riproporla. | |
Da: Zio caro ![]() | 12/09/2017 19:24:04 |
| Chico. Questo stavo dicendo. E quindi, se è lecito riproporla, va da sé che ,da quando si ripropone, decorre di nuovo il termine. | |
Da: El chico ![]() | 12/09/2017 21:55:38 |
| Carlos, Posso sbagliare, ma secondo me se mantieni la doppia iscrizione i 12 anni maturano comunque. Una volta vinta l'attuale battaglia, il tema cassazione sara" la prossima. | |
Da: gianlucaornese ![]() | 12/09/2017 23:53:52 |
| El chico Concordo | |
Da: Top Abogados ![]() | 13/09/2017 00:24:40 |
| 2Domande a chi è più competente di me...primo quesito dopo due anni di iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti posso fare richiesta di essere iscritto nei registri degli avvocati che possono fare gratuito patrocinio 2)In caso di risposta negativa perché no? | |
Da: Carlos I ![]() | 13/09/2017 00:49:36 |
| Magari. Speriamo, a mio avviso sarebbe corretto. Ma all'atto della dispensa, nella maggior parte dei casi "resettano" la anzianità. A mio avviso, poiché l'integrazione si "innesta" su una iscrizione già disposta tre anni prima (o più) come stabilito, non si vede la ragione di far cadere nel nulla l'anzianità pregressa utile ai fini della maturazione del requisito per il patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori. Ancora meno si capisce come mai, se lo stabilito dopo tot anni diventa cassazionista "automaticamente", un tal beneficio non debba toccare a chi è dispensato dalla prova e quindi, almeno in linea teorica, consegue un qualcosa "in più" dello stabilito. Dopotutto entrambe le figure (stab e integr) trovano fondamento interamente nella stessa direttiva e quindi nello stesso d. Lgs. (96/01), che prevede tale modalità di conseguimento del patrocinio in cassazione (cioè per anzianità). In breve, secondo me, nel caso (e solo nel caso) di dispensa dalla prova attitudinale (integrazione), dopo 12 anni dalla prima iscrizione (come stabilito) si dovrebbe diventare cassazionisti. Ciò secondo me (ma non secondo loro) | |
Da: Carlos I ![]() | 13/09/2017 00:53:47 |
| Ovviamente interloquivo con gli utenti con cui si parlava di patrocinio in cassazione. | |
Da: Zio caro ![]() | 13/09/2017 01:26:47 |
| Top Potrei sbagliarmi ma credo di no , perché mi sa che bisogna già essere ordinari. Mi pareva che questo problema si fosse già posto e che fosse stato risolto in questo senso ma ,Adesso come adesso, non ricordo esattamente. Ciao. Chi sa qualcosa in più, parli. Per alleggerire: sarebbe bello che ,dopo il "gf vip", facessero il "gf abogados"..😁 | |
Da: Ph_D ![]() | 13/09/2017 03:09:46 |
| @ el chico Esattamente. @ si opus Scrivi "quindi a tuo parere se una persona non presenta ricorso entro i 20 giorni perché il Coa non risponde o rigetta la richiesta, significa che una persona deve rimanere abogados a vita perché non può più presentare una nuova domanda d'integrazione?" Mi pare che il diritto amministrativo funzioni così. Da quasi due secoli... Dura lex... Certo, ci sono escamotage. Ma quelli non li pubblico. Li tengo per me ;-) @ sempronio D.lgs 96/92 "8. Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui al comma 6, l'interessato puo', entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione". Può presentare ricorso entro dieci giorni. Lo può fare fino a dieci. Prima può farlo dopo non può. E secondo te non è termine perentorio? La procedura è una scienza esatta... Il termine é perentorio. Non scherziamo col fuoco! @ Zio caro @ El chico Non è così semplice. Se amministrazione si limita a tacere, il nuovo silenzio non può essere agevolmente impugnato. Pensa al silenzio su diritto accesso a documenti amministrativi. Nuova istanza non riapre i termini... Perché silenzio vale da silenzio-rigetto. Come nel ricorso gerarchico... Ma ho letto sentenze Cds da far venire i brividi proprio in materia di riconoscimento titoli... Brrrr. @ chi deve integrarsi Se fossi io a capo del Coa che nega integrazioni, farei una strage... Dovete sperare che chi decide sulle vostre integrazioni conosca il diritto amministrativo bene quanto lo conoscete voi. ....... | |
Da: Zio caro ![]() | 13/09/2017 09:54:49 |
| Ph Non discuto le sentenze, ma secondo me la situazione è diversa dall'accesso ai documenti. Se chiedo accesso ai docc a, b e c e me lo negano i docc sono sempre quelli. Se io faccio istanza con un determinato elenco attività e poi presento una nuova istanza con nuovo elenco attività la cosa è diversa. Io stesso potrei non avere interesse a impugnare perché mi rendo conto di aver sbagliato e concordo sull'iniziale silenzio / rifiuto del Coa, ad esempio. Quindi integro quello che mi manca e chiedo una nuova valutazione. Perché qui, a differenza dell'accesso agli atti, il Coa deve valutare che l'attività sia suff per ottenere la dispensa quindi qui l'attività può essere aggiunta e l'orientamento del Coa può mutare. Della serie: oggi non sei idoneo alla dispensa ma domani potresti esserlo. Se l'attività oggi non è stata suff oggi ti nego la dispensa ma domani se hai le carte in regola te la concedo. Non c'è scritto da nessuna parte (mi pare) che l'istanza non possa essere più presentata. Ho saputo di gente che è stata integrata dopo un anno dalla presentazione dell'istanza senza far ricorsi.cosi mi hanno riferito. | |
Da: Zio caro ![]() | 13/09/2017 10:03:31 |
| E poi ci sarebbe una chicca. Siccome se non hai affari sufficienti (anche se sei ordinario non solo stabilito) ti devono cancellare all'albo, se non mi cancelli ,caro Coa, riconosci che ho svolto attività suff e quindi mi devi dispensare..cioè: o cancelli (con quel che ne consegue se ho il numero di affari previsti anche stragiudiziale ecc ecc..da giurisprudenza del cnf) o integri. Cioè non puoi dirmi " ti nego l'integrazione e sto zitto " perché io ti dico: " o ho attività suff e mi integri o è tuo dovere cancellarmi perché così dice la legge." Diventa pericoloso non prendere posizione,essendoci il rovescio della medaglia. Se tu non mi cancelli ,il tuo inadempimento a integrarmi o il tuo rifiuto potrei usarlo "contro di te". | |
Da: si opus sit ![]() | 13/09/2017 11:53:55 |
| Sono d'accordo sul parere di Zio caro... | |
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