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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Zio caro 16/09/2017 01:30:08
Tutte frottole.al punto 2.
Vogliamo parlare dei soggetti ricompresi nella lista che non hanno ricorso e per i quali il rigetto è divenuto definitivo? A quelli cosa dovrebbe capitare? Peggio di coloro che hanno ricorso.. chi ha ricorsi può ancora vincere ,chi non ha ricorso ha un provvedimento di rigetto definitivo..ma di cosa parliamo?!?

Da: Zio caro 16/09/2017 02:50:58
Mi spiego. La decisione del Tar non può non incidere anche su terzi. Differentemente coloro che sono stati destinatari di un provvedimento di rigetto e non lo hanno impugnato nel termine (circa 300 persone ) sarebbero già stati cancellati essendo divenuto tale rigetto definitivo. In realtà non sono stati cancellati perché si attende la decisione del Tar.
Per quanto riguarda quelli che non hanno chiesto il riconoscimento più o meno la stessa cosa.qualora un soggetto in lista venisse pregiudicato potrebbe fare ricorso al Tar contro un terzo di cui conosce nominativo e situazione che invece è stato integrato  ma è privo di master ed esame con solicitud posteriore al..e il gioco è fatto.
Altra cosa: nessuna necessità di rinvio pregiudiziale.
Non si sta discutendo di applicare la normativa comunitaria ma semplicemente di leggere correttamente gli imi.se la Spagna dice che i titoli sono validi  l'italia deve prenderne atto. La Cgue ,se adita, potrebbe solo dire: se la Spagna non ha cancellato che volete da me?

Da: Zio caro 16/09/2017 02:53:02
Intendo ricorso per invocare la parità di trattamento.. io lo farei.

Da: Top Abogados  16/09/2017 06:50:02
Giusto zio

Da: Ph_D 16/09/2017 10:18:28
Zio Caro

"Qualora un soggetto in lista venisse pregiudicato potrebbe fare ricorso al Tar contro un terzo di cui conosce nominativo e situazione che invece è stato integrato  ma è privo di master ed esame con solicitud posteriore al..e il gioco è fatto".

Sei fuori strada. Integrazione ed esame cnf sono due cose diverse.  I provvedimenti del ministero si impugnano nel termine decadenziale di 60 gg. Chi non lo ha impugnato, come suggerivo io, adesso non può fare nulla. Non credo lo cancelleranno da stabilito (e se accadesse ci sarebbe da fare ricorso al cnf), ma di sicuro non potrà impugnare quel diniego al TAR... nè chiedere risarcimento del danno... Che invece gli esclusi chiederanno.

Ci sono stati cattivi consiglieri che sconsigliavano il ricorso. Lo facevano solo per ignoranza della materia e diffudenza in chi proponeva i ricorsi. Adesso chi non ha proposto ricorso ne paga le conseguenze.

Pero, dopo la vittoria del primo ricorso, credo che si potrebbe trovare una soluzione pratica per rimettere in discussione altri dinieghi non impugnato. Sia chiaro, non si potrà ottenere un risarcimento del danno, ma si potrebbe rimettere in discussione il pregresso, per chi ne avesse interesse (dipendenti della pa che non possono stabilirsi). Utilizzando gli opportuni strumenti predisposti dal nostro ordinamento giuridico.

Da: Carlos I  16/09/2017 10:33:58
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Da: Ph_D 16/09/2017 11:03:38
Carlo, quando scrivo qualcosa non è mai tanto per scrivere. Ma perché ho le idee chiare sull'argomento. Visto che l'amministrativo lo conosco bene.

Da: Zio caro 16/09/2017 11:13:32
Ph
non mi sono spiegato
Metti che uno della lista non viene integrato con la scusa del titolo invalido mentre uno non della lista viene integrato dallo stesso coa  con stessi requisiti.
A parte ricorso al Cnf sulla mancata integrazione, secondo me vai anche al Tar per disparità di trattamento rispetto a quello integrato con   uguali requisiti.

Da: Zio caro 16/09/2017 11:28:25
Ricorso contro mancata integrazione si fa al Cnf

Ricorso per ragioni di disparità di trattamento si fa al
trib amm.

Se sbaglio dimmi.

Da: Carlos I  16/09/2017 13:26:41
Sulla mancata iscrizione all'albo (vuoi sez stabiliti vuoi ordinari)  da parte di un ordine, la giurisdizione è sempre del cnf, quali che siano le ragioni su cui si fonda il ricorso.
Quindi, in soldoni, sull'integrazione decide sempre il cnf.
Radicalmente Diverso istituto (previsto da una direttiva e da un d. Lgs. Diversi) è quello del riconoscimento. Qui l'atto da impugnare è ministeriale. A. G. Amministrativa

Da: Carlos I  16/09/2017 13:36:19
Praticamente, basta ricordare che integrazione e riconoscimento (pur potendo anche essere percorsi contemporaneamente) sono istituti diversi (ed hanno pure qualche conseguenza diversa).
Es. Se un bando di un concorso prevede fra i titoli espressamente il titolo di avvocato o equipollente ai sensi delle vigenti norme sul riconoscimento, l'avvocato integrato, se vuol partecipare, dovrà impugnare il bando (non certo autocertificare di avere il titolo tout court)

Da: Carlos I  16/09/2017 13:45:24
Per altri versi, chi si iscrive come ordinario a seguito di riconoscimento (esame cnf), può dire addio al patrocinio in cassazione automaticamente per anzianità (che invece,  ad ora, può essere conseguito dallo stabilito).
Pregi e difetti, in entrambe le procedure. Per dire: sono istituti diversi e con conseguenze parzialmente diverse

Da: Zio caro 16/09/2017 14:10:19
Carlos
Un momento.facciamola breve. Se il titolo è invalido , è  invalido sia ai fini del riconoscimento che ai fini dell'integrazione.
Se un titolo è valido, è  valido sia ai fini del riconoscimento che ai fini dell'integrazione.
Tertium non datur.
Procedure diverse si ,ma il risultato non cambia.

Da: Zio caro 16/09/2017 14:13:38
In base al principio di non contraddizione il titolo o è  valido o è invalido.
Quindi se per caso ad un soggetto viene detto che il titolo è invalido per il riconoscimento, lo stesso titolo non può essere valido per l'integrazione.
Riflessione per chi non ha impugnato E ha un rigetto definitivo.
Poi sappiamo bene che i titoli sono validi...pero' il ragionamento è questo.

Da: lii03 16/09/2017 14:38:21



L'ultimo ragionamento di Zio e ineccepibile, ma poi non sempre ciò ha riscontro.

Comunque la disparita non ha giurisdizione particolare, in quanto essa è sempre deducibile ed eccepibile in qualsivoglia tipo di procedimento, indipendentemente dall'Organo adito!

Importante è eccepirla e provarla nei termini e grado di legge







Da: Carlos I  16/09/2017 14:47:08
Certo, il titolo,se è valido per integrazione,lo sarà anche per il riconoscimento e viceversa.
Ma si stava parlando di giurisdizione. Che, per le decisioni degli ordini in materia di iscrizioni, è comunque del Cons.nazionale. quale che sia la ragione di diritto dedotta.

Da: lillolaglio01 16/09/2017 14:55:28
In tema di risarcimento per la lista di proscrizone come dicono in spagnolo

....Con Paciencia y Saliva, se la metió el Elefante a la Hormiga....

Da: Carlos I  16/09/2017 15:09:59
Per ciò che attiene alla posizione di chi non ha impugnato il rigetto del ministero, credo che, se alla fine sarà appurato che il titolo è valido in altri ricorsi per casi identici, un amministrativista che sappia il fatto suo saprà trovare una soluzione.

Da: Zio caro 16/09/2017 15:15:14
Allora..
Se volessi esser risarcito per una disparità di trattamento.. mica andrei a ricorrere al Cnf!
Per mancata integrazione si , al Cnf, ma per far accertare una disparità di trattamento ed essere risarcito direi Tar..

Da: Carlos I  16/09/2017 15:20:30
Risarcimento è diverso. Ma siccome so che fine fece una richiesta di risarcimento davanti al TAR (cali qui per sempre  un velo "amorevole" e discreto), ometto l'esame di una simile problematica

Da: Carlos I  16/09/2017 15:22:04
Comunqe certo, per il risarcimento la questione è diversa, e non mi parrebbe proprio di giurisdizione speciale

Da: El matador post2011  16/09/2017 15:23:24
In europa non esiste differenza tra abogado avvocato avvocat ecc .tutti sono avvocati in europa .tutti possono esercitare . i vincoli proposti dal ministero o dal cnf sono soggetti a ricorso per illegittimità in quanto la competenza è esclusivamente esercotata dal consiglio dell ordine di prpvenoenza. Cazzate su cazzate scrivono sia il ministero che il cnf che non possono limitare la professione di un cottadino europeo. Aggiungo che ogni limite esercitato dai coa e dal cnf è abuso del diritto in quamto non hanno competenza se non in materia esclisivamente comportamentale e amministrativa roguardo la quota d iscrizione. Ogni limite dunque è limite inleggittimo anti democratico e contro il diritto comunitario. L europa è una nazione unita l italia non ha sovranità esclusiva. Quindi questo abuso del diritto è in capo alle autorità italiane

Da: Nicolas Corbu 16/09/2017 15:42:20


L'articolo 34 c.p.a. prevede l'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto, ma solo contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il
silenzio e sempre che risulti che non residuano margini di esercizio della discrezionalità.


Da: abogadosperanzoso 16/09/2017 15:51:27
Forse mi sbaglio, prendetela con le pinze, qualcuno si ricorda se vi sono termini di prescrizione per l'ordine spagnolo od il CGAE per cancellare un iscritto? Mi sembrava di aver letto da qualche parte che trascorsi alcuni anni (non ricordo quanti) l'abogado non poteva più essere cancellato per motivi legati alla eventuale iscrizione viziata. Sbaglio?

Da: El chico 16/09/2017 16:31:01
abogadosperanzoso

4 anni in caso di annullabilità dell'iscrizione

Da: si opus sit  16/09/2017 16:31:28
4 anni...

Da: abogadosperanzoso 16/09/2017 16:52:00
Grazie mille

Da: Zio caro 16/09/2017 17:03:29
4 anni e siamo relativamente vicini alla scadenza..😊😊😊

Da: lillolaglio01 16/09/2017 17:04:00
i 4 anni sono per l'autotutela, previo parere favorevole del consiglio di stato spagnolo circa la lesività ai fini dell'interesse pubblico.

Ipotesi da scartare a priori

Da: Nicolas Corbu 16/09/2017 17:04:40
NESSUNA CANCELLAZIONE SPAGNOLA!

non possiamo e non dobbiamo preoccuparci della Spagna........ la  nostra forma mentis Italiana ci induce a preoccuparci anche della Spagna!

TRANQUILLI!

la Spagna non è uno Stato BUFFONE come lo Stato Italiano....... 

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