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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: gianlucaornese ![]() | 09/09/2017 14:47:37 |
| Credo che molti siano graduados e solo pochi licenciados, i quali per la maggior parte, hanno trovato colegiacion | |
Da: Ph_D ![]() | 09/09/2017 15:02:47 |
| Io non credo proprio che stiano aspettando esito ricorso. Semplicemente stanno riflettendo come rispondere. Alcuni coa hanno integrato anche gli abogados menzionati nella lista. Siete poco infornati. Mi sono irrigidito perché vedo in molti di voi - miei colleghi che vorrei aiutare - un atteggiamento da "sfigati". Che, da "guerriero" quale sono, disapprovo. Per il resto, io faccio un ricorso per difendere me stesso e i miei assistiti, non perchè me lo chiede la categoria. C'era chi prometteva di postare gratis ricorsi al TAR sul forum. Che fine hanno fatto questi mitomani? Certo è che - se ci fossero stati 300 ricorsi invece che 30 (ognuno difeso dal proprio amministrativista di fiducia) - si sarebbe sbloccato tutto prima... Non è stato così. La colpa è vostra. @ Zio caro Chiedere anticipo udienza è lecito, concederlo è cortesia. | |
Da: Nicolas Corbu ![]() | 09/09/2017 15:12:06 |
| @ Ph_D ..quelli che tu chiami "sfigati"....sono "sciacalli" venditori di master infiltrati! ....purtroppo è altamente probabile che a breve arriverà la solita "sentenza politica" emessa da un Giudice che sfrutterà i cavilli giuridici per confermare la validità del diniego! | |
Da: El chico ![]() | 09/09/2017 15:18:43 |
| Abbiamo avuto punti di vista differenti. A volte forse sono un po' troppo autoreferenziali, soprattutto b., ma non si puo' negare che phd e balkis siano professionisti seri. | |
Da: kingoftrolls ![]() | 09/09/2017 15:37:19 |
| ABOGADOS HO VERIFICATO PRESSO COLLEGHI STABILITI IN TRE COA PIEMONTESI... NESSUNO RICEVUTO PEC O COMUNICAZIONI DI QUATTRO RIGHE CON IL CONTENUTO INDICATO.... RITENTA!!! | |
Da: kingoftrolls ![]() | 09/09/2017 16:03:02 |
| X TUTI MOLTI MESI FA IL RE VI AVEVA DETTO COME SAREBBE ANDATA LA COSA.... E I FATTI GLI STANNO DANDO RAGIONE. IL RE DISSE.... SIAMO IN UNO STALLO E COSI RIMARREMO PER MOLTO.... E QUALCUNO RISPOSE... STALLO UN CAVOLO VEDRAI CHE BELLA SORPRESA GLI FACCIO PER NATALE! ... VERO PHD!?! BENE, TRA UN PO' PASSERA' ANCHE IL SECONDO NATALE DA QUELLE AFFERMAZIONI E ASSOLUTAMENTE NULLA SARA' CAMBIATO! VE LO RIPETO .... QUESTA E' LA SITUAZIONE (INFO SICURISSIME): 1) PHD HA RAGIONE DA VENDERE IN PUNTO DI DIRITTO, ED E' VERO CHE I RICORRENTI SONO COLLEGHI CON LE PALLE. A LORO VA TUTTA LA NOSTRA STIMA. QUESTO LO SANNO TUTTI.... ANCHE IL MINISTERO! 2) L'ISTANZA DI PRELIEVO DIFFICILMENTE VERRA' ACCOLTA E POTREBBERO ESSERCI ALTRI RINVII. 3) E' INTERESSE DEL MINISTERO TITRARLA IL PIU' A LUNGO POSSIBILE E FARANNO TUTTO IL POSSIBILE IN QUESTO SENSO. LORO SANNO BENE DI AVERE TORTO IN PUNTO DI DIRITTO. IL LORO OBIETTIVO E' ARRIVARE A FAR DICHIARARE "LA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE". IN POCHE PAROLE... LORO VOGLIONO CHE TUTTI I RICORRENTI SI INTEGRINO ALLO SCADERE DEI TRE ANNI IN MODO CHE I RICORSI "MUOIANO DI MORTE NATURALE" ... E COSI' ACCADRA' 4) NON ASPETTATE L'ESITO DEL PRIMO GRADO COME E FOSSE IL GIUDIZIO UNIVERSALE... TANTO PER I MOTIVI DI CUI SOPRA SI ANDRA' COMUNQUE IN CDS (CHIUNQUE VINCA) E MAGARI ADDIRITTURA IN CASSAZIONE. TANTO AL MINISTERO NON COSTA NIENTE. 5) QUEI POCHI CHE HANNO FATTO ISTANZA PER L'ESAME AL CNF PERCHE' FANNO UN'ALTRO LAVORO... SI STANCHERANNO PRIMA. NESSUNO DI QUESTI SI SOBBARCHERA' I COSTI DI UN GIUDIZIO CHE ARRIVEREBBE COMUNQUE IN CASSAZIONE. LASCERANNO PERDERE. ANCHE SE QUALCUNO DI QUESTI DOVESSE ANDARE AVANTI PER UNA QUESTIONE DI PRINCIPIO.... AVRA' GIUSTIZIA TRA MOLTI ANNI... QUANDO LA QUESTIONE ABOGADOS SARA' SOLO UN RICORDO E TUTTI I FUNZIONARI SARANNO ANDATI AVANTI CON LE LORO CARRIERE SEZA INTOPPI 6) NESSUNO SARA' RISARCITO. MAI!! A CHI ESERCITA LA PROFESSIONE VERRA' DETTO CHE IN QUESTI ANNI HA POTUTO ESERCITARE SENZA PROBLEMI. A CHI FA UN ALTRO LAVORO VERRA' DETTO CHE NON HA SUBITO ALCUN DANNO. SE MAI RISARCIMENTI CI SARANNO... QUASI IMPOSSIBILE... SARANNO SIMBOLICI. NESSUNA TESTA CADRA'!! 7) SE IL PRIMO GRADO SARA' NEGATIVO IL CNF E QUALCHE COA POTREBBERO FARSI VENIRE STRANE IDEE... TIPO CONGELARE LE INTEGRAZIONI O APRIRE PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE. SI POTREBBE CREARE UNA SITUAZIONE A MACCHIA DI LEOPARDO. MA SI TRATTERA' SOLO DI FASTIDI. ALLA FINE SARA' SOLO L'ENNESIMA BOLLA DI SAPONE! FINO A QUANDO SAREMO ISCRITTI IN SPAGNA NESSUNO CANCELLERA'. E NEL CASO PEGGIORE (CHE NON SI VERIFICHERA' COMUNQUE) BASTERA' SEMPLICEMENTE TRASFERIRSI DI COA PER ESSERE INTEGRATI. 8) E' VERO CHE IL MINISTERO STA PREPARANDO UNA NUOVA CONTROMOSSA. LO DICO PER CERTO. MA... UDITE UDITE... SARA' SOLO L'ENNESIMA BOLLA DI SAPONE. UN PO' DI CASINO E POI... PUFFFF QUESTO PERCHE' ALLA SPAGNA CONVIENE DI PIU' TENERE NOI ISCRITTI CHE FARE CONTENTO IL MINISTERO ITALIANO. MOLTO SEMPLICE! COME VI DISSI QUASI DUE ANNI FA... SIAMO IN UNA SITUAZIONE DI STALLO E... IN FONDO CI VA MOLTO BENE COSI'!!! ANZI... VA BENE COSI' A TUTTI!! NON DIMENTICATEVI LA COSA PIU' IMPORTANTE... PAGHIAMO LA CASSA!! BUON FINE SETTIMANA A TUTTI E... RELAX!!!! | |
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Da: Carlos I ![]() | 09/09/2017 16:21:43 |
| ..Risarcimenti: Fole, congetture messe in giro da agenti per infondere fiducia ed aumentare il loro parco clienti. | |
Da: Fiskyo ![]() | 09/09/2017 16:28:07 |
| i miei timori sono fondati allora, un nuovo attacco del ministero in arrivo. Ci mancava solo questa. Che si saranno inventati stavolta? Ma potremmo mai vivere tranquilli? che palle! | |
Da: kingoftrolls ![]() | 09/09/2017 16:33:37 |
| SI FISKYO... A PARTIRE DA ADESSO E FINO A QUANDO SARAI ISCRITTO IN SPAGNA PUOI VIVERE TRANQUILLO! | |
Da: Zio caro ![]() | 09/09/2017 16:59:41 |
| Ci sarà un attacco..un attacco al tram! 😂 | |
Da: gianlucaornese ![]() | 09/09/2017 17:10:47 |
| Attacatevi al tram... il ministero vuole un nuovo attacco, dopo quella figura di me*da che ha fatto, e avvisa voi? Vi ha inviato un w.up? | |
Da: Ph_D ![]() | 09/09/2017 17:46:07 |
| Le cessata materia del contendere non può essere pronunciata se il ricorrente propone domanda di risarcimento o se dichiara che sussiste l'interesse ai fini risarcitori. Per questo i ritardi ci infastidiscono ma non ci deprimono. In questa partita a scacchi io vedo già il "matto". | |
Da: Ph_D ![]() | 09/09/2017 17:47:56 |
| Fisiko, non cadere nella trappola. | |
Da: Nicolas Corbu ![]() | 09/09/2017 17:54:03 |
ha ragione kingoftrolls..... il risarcimento del danno è difficile ottenerlo perché i Giudici in casi come questi si inventano il cavillo dell'ERRORE SCUSABILE........ | |
Da: Ph_D ![]() | 09/09/2017 20:24:36 |
| Corbu, non è così semplice rigettare un ricorso. Non siamo nati ieri e conosciamo la giurisprudenza del Consiglio di Stato... E credo che ci saranno sorprese... | |
Da: balkis ![]() | 10/09/2017 15:21:16 |
Abbiamo spiegato così tante volte e in ogni sede le nostre ragioni che qualcuno dovrebbe inventarsi "la demenza scusabile". Giustizia sarà fatta. | |
Da: Nicolas Corbu ![]() | 10/09/2017 20:13:25 |
| L'art. 37 cpa dispone che il giudice può disporre la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. Pertanto, l'errore scusabile presuppone una situazione normativa confusa oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, o ancora, per contrasti giurisprudenziali esistenti o per il comportamento non lineare dell'amministrazione, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti, o comunque di errore non imputabile al ricorrente. | |
Da: Nicolas Corbu ![]() | 10/09/2017 20:17:46 |
| La responsabilità della P.A. per attività provvedimentale illegittima non può essere svincolata dal previo accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, potendo l'amministrazione evitare la condanna al relativo risarcimento del danno solo se dimostra di essere incorsa in un errore scusabile. | |
Da: Nicolas Corbu ![]() | 10/09/2017 20:23:56 |
| Con la sentenza n. 482/2012 il Consiglio di Stato ha ribadito che non sussiste nel nostro ordinamento una responsabilità di tipo oggettivo dell'amministrazione, connessa alla sola violazione delle norme e svincolata dalla considerazione dell'elemento soggettivo. La responsabilità della P.A. per attività provvedimentale illegittima non può essere svincolata dal previo accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, potendo l'amministrazione evitare la condanna al relativo risarcimento del danno solo se dimostra di essere incorsa in un errore scusabile. La domanda risarcitoria può essere respinta non ritenendo il giudice di primo grado sussistente l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione. La relativa domanda veniva, poi, reiterata in appello, deducendo la ricorrente, in particolare, l'incompatibilità delle disposizioni nazionali condizionanti il risarcimento ad un comportamento colpevole della P.A. con il diritto dell'Unione Europea. Il Supremo Consesso, prima di giungere alla riconferma dei più recenti arresti giurisprudenziali in rema, richiama la giurisprudenza comunitaria formatasi sul tema della responsabilità degli Stati per violazioni del diritto europeo. In tal senso, le varie pronunce comunitarie hanno riconosciuto ai soggetti lesi un diritto al risarcimento purché siano soddisfatte tre condizioni: 1) violazione di una norma comunitaria attributiva di un diritto a favore del singolo; 2) carattere grave e manifesto della violazione; 3) nesso di causalità tra violazione e danno patito. Tuttavia, è possibile escludere, secondo la stessa giurisprudenza comunitaria, detta responsabilità nel caso in cui l'amministrazione sia incorsa in una situazione di errore scusabile, indicando la stessa, quali parametri per la valutazione della scusabilità, il grado di chiarezza e precisione della norma violata e la presenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione esaminata e definita dalla P.A.. Ora, nella giurisprudenza nazionale la lettura prevalente ritiene che la responsabilità delle amministrazioni per lesioni di interessi legittimi derivanti da attività provvedimentali, ricalcando lo schema della responsabilità aquiliana, implica di necessità l'individuazione degli elementi dell'illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., ivi compreso quello soggettivo. Nei casi concreti il giudice, verificata la sussistenza del danno ingiusto, dovrà quindi andare a valutare anche la sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità, dolo o colpa del soggetto, che sarà configurabile nel caso in cui l'atto sia stato assunto in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, regole queste che devono ispirare l'attività amministrativa. Il giudice amministrativo può affermare la sussistenza della responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato, e negandola, invece, quando l'indagine presupposta conduce al riconoscimento dell'errore scusabile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, nn. 3750/2009 e 2029/2010). La giurisprudenza amministrativa ha affermato, con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio relativo alla dimostrazione concreta del prescritto elemento soggettivo dell'illecito, che in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell'amministrazione l'onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile per contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma, per la complessità del fatto ovvero per l'influenza di altri soggetti (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 20 luglio 2009 n. 4527). Il punto di diritto che merita di essere ulteriormente sottolineato è che l'esposta elaborazione operata dalla giurisprudenza nazionale in materia di individuazione e prova dell'elemento soggettivo dell'illecito non sembra in contrasto con gli approdi comunitari in materia di responsabilità degli Stati per violazione del diritto comunitario. Anche il giudice comunitario non considera in re ipsa la responsabilità dello Stato, originata da una mera violazione di una norma o di un principio comunitario, ma ritiene necessario, al fine di individuare detta responsabilità, ricercare degli indici per considerare grave e manifesta la denunciata violazione. E così, concludendo con la pronuncia sentenza n. 482/2012 che ha dato inizio al presente approfondimento, ben si può affermare che i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che non sussista alcuna incompatibilità tra l'ordinamento italiano e quello comunitario, anche alla luce della recente sentenza della sentenza della Corte di Giustizia UE n. 314/2010, che, seppur con riferimento al tema degli appalti, ha configurato in maniera più marcata una sorta di responsabilità di tipo oggettivo dello Stato, quale responsabilità da violazione della disciplina comunitaria. | |
Da: Ph_D ![]() | 10/09/2017 20:52:06 |
| Che noia... Non basta copiare dal web quello che pubblicano gli altri commentatori. Bisogna anche capire. 1) Intanto l'errore scusabile del cpa (art. 37) riguarda i termini processuali! Ed infatti si trova nel cpa, che equivale al cpc del processo amministrativo... Cosa c'entra coi decreti? Nulla. 2) Nel merito, mi sembra difficile negare la sussistenza dell'elemento soggettivo, quando i ricorrenti hanno argomentato in diritto ai preavvisi di rigetto, quando il Tar Lazio ha emanato certe sentenze, quando certe comunicazioni IMI parlano chiaro (ma solo se lette integralmente!), quando si cono certi pareri dell'Avvocatura dello Stato e quando ci sono anche altre cose, che tu non conosci ma che sono state depositate in giudizio... Si può anche negare un risarcimeno. Ma bisogna motivare bene. E, se la motivazione non è convincente, c'è sempre un appello. Fatti, non parole. | |
Da: Ph_D ![]() | 10/09/2017 20:56:21 |
| La verità è una. Solo chi non ha presentato ricorso non otterrà mai il risarcimento (peggio per loro). Per il resto, credo che i ricorrenti potrebbero stupire. | |
Da: Nicolas Corbu ![]() | 10/09/2017 21:02:05 |
l'ERRORE SCUSABILE in generale è il cavillo per non concedere il risarcimento dei danni! | |
Da: Ph_D ![]() | 10/09/2017 21:29:42 |
| Staremo a vedere ;-) | |
Da: elpaso74 ![]() | 10/09/2017 23:02:51 |
| Al punto 7)....congelano le integrazioni....se le dovessero congelare,alcuni coa,allora si che bisogna "attaccarsi al tram"... | |
Da: El chico ![]() | 10/09/2017 23:26:00 |
| elpaso74 Il tuo è un atteggiamento remissivo, ama ti assicuro che c'è anche chi non si attacca al trame e dopo 3 mesi senza riposta presenta ricorso. Ne ho la certezza. | |
Da: Zio caro ![]() | 10/09/2017 23:54:49 |
| L'attacco al tram non era riferito agli abogados. chi ha ragione non si attacca al tram, caso mai chi ha torto. | |
Da: balkis ![]() | 11/09/2017 00:14:22 |
@ Corbu Abbi fede ... | |
Da: balkis ![]() | 11/09/2017 00:18:04 |
Tu mi conosci e sai che quando mi fisso ... è unguaio per tutti. Non permettero' che chi ha sbagliato la passi liscia. | |
Da: El matador post2011 ![]() | 11/09/2017 13:05:58 |
| Siamo regolari la spagna emette assicirazione e certificato con tanto di lettera di regolare iscrizione. Nel culo al ministero | |
Da: Carlos I ![]() | 11/09/2017 13:35:48 |
| questo thread appartiene alla schiera dei thread non morti... I thread del forum in materia di abilitazione iberica sono stati ripetutamente chiusi ed addirittura oscurati dalla Redazione. Qualcosa vorrà dire. Thread che vengono riaperti, nonostante le molteplici pregresse chiusure e censure. 3d, pertanto, da chiudere e da non riaprire, finalmente | |
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