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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Halamadrid 11/09/2017 13:39:29
@el matador

Ma ci sono novità? O intendi in generale?
Cosa è questa assicurazione con certificato?

Da: Zio caro 11/09/2017 14:01:25
Lettera di regolare iscrizione?
Cioè, se c'è il certificato, sei regolare per forza.

Da: Top Abogados  11/09/2017 14:29:49
Picciotti per precisazione : assicurazione annuale,attestazione annuale,ed iscrizione annuale. Non accavallano i termini sono tre cose differenti dopo quasi te tre anni dovremmo saperlo...

Da: Top Abogados  11/09/2017 14:30:27
Picciotti per precisazione : assicurazione annuale,attestazione annuale,ed iscrizione annuale. Non" accavalliamo" i termini ...sono tre cose differenti dopo quasi te tre anni dovremmo saperlo...

Da: Top Abogados  11/09/2017 14:31:42
T9 sorry

Da: sole_nascente 11/09/2017 14:51:46
â–º El chico
Ti ho inviato più mail di cose importanti.
Saluti cari.

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Da: Nicolas Corbu 11/09/2017 15:20:07
rimaniamo uniti!

Da: gianlucaornese  11/09/2017 15:24:18
Questo video spiega tante cose:

https://youtu.be/w23pWCgoYPU

Da: Carlos I 11/09/2017 16:07:25
E finché in tutta questa vicenda ci saranno di mezzo le agenzie, NON si va da nessuna parte. Anzi. Poi non lamentatevi

Da: gianlucaornese  11/09/2017 16:26:13
Non voleva essere una pubblicità all'agenzia.
Il video ripropone in tempi brevi una sintesi dei fatti. Solo questo. Anzi, vi dirò che condivido in pieno i contenuti e, non concordo solo sulla data finale. O meglio, la Spagna sembra voler "proteggere" le isrizioni fino al 29.06.15. Per me, essendo i titoli identici ( corte di giustizia europea sentenze morgenbesser e thieffry per tutte), anche le eventuali iscrizioni successive sono regolari, nel caso dovessero esserci iscrizioni successive e, i licenciados esclusi, avrebbero dovuto e chi può ancora ( chi si trovanei 2 anni dal rilascio della cedencial) dovrebbe far ricorso. Magari lontano da madrid (catalogna per tutte).

Da: gianlucaornese  11/09/2017 16:26:13
Non voleva essere una pubblicità all'agenzia.
Il video ripropone in tempi brevi una sintesi dei fatti. Solo questo. Anzi, vi dirò che condivido in pieno i contenuti e, non concordo solo sulla data finale. O meglio, la Spagna sembra voler "proteggere" le isrizioni fino al 29.06.15. Per me, essendo i titoli identici ( corte di giustizia europea sentenze morgenbesser e thieffry per tutte), anche le eventuali iscrizioni successive sono regolari, nel caso dovessero esserci iscrizioni successive e, i licenciados esclusi, avrebbero dovuto e chi può ancora ( chi si trovanei 2 anni dal rilascio della cedencial) dovrebbe far ricorso. Magari lontano da madrid (catalogna per tutte).

Da: gianlucaornese  11/09/2017 16:29:00
Ricorso da farsi in spagna con esperti amministrativisti del diritto spagnolo.
Naturalmente, io NON offro questo servizio non avendone le competenze !

Da: gianlucaornese  11/09/2017 16:29:01
Ricorso da farsi in spagna con esperti amministrativisti del diritto spagnolo.
Naturalmente, io NON offro questo servizio non avendone le competenze !

Da: Nicolas Corbu 11/09/2017 17:43:25
D'all'art. 45 d.lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno - c.d. Bolkestein), che, per quanto ivi interessa, dispone:
"La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.

2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda. …

3. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente
articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5.

L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso".

Consiglio di Stato, sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1405

Da: Nicolas Corbu 11/09/2017 17:52:32

SE L'ORDINE  NON RISPONDE ALL'ISTANZA DI ISCRIZIONE  NELLA SEZIONE "AVVOCATI ORDINARI".....

......DOPO 60 GIORNI SI FORMA IL SILENZIO ASSENSO PREVISTO DALL'ART. 20 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Consiglio di Stato, sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1405

Da: Nicolas Corbu 11/09/2017 18:13:29
Il silenzio assenso è compatibile con le domande di iscrizione in albi, registri od elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate,
in quanto il D.lgs 59/2010 di attuazione della direttiva comunitaria c.d. Bolkestein rinvia espressamente all'art. 20 della legge 241/1990.

Da: gianlucaornese 11/09/2017 18:14:24
Corbu, non credo

Da: Nicolas Corbu 11/09/2017 18:21:29
non credi alla Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1405??

Da: Halamadrid 11/09/2017 18:44:08
Corbu, io di amministrativo capisco poco, ma ho sempre sentito dire che sei costretto a impugnare al CNF.

Seguo con interesse chiaramente

Da: Nicolas Corbu 11/09/2017 18:47:13
impugnare al CNF ?

...solo in caso di diniego!

io sto esponendo il caso del "SILENZIO ASSENSO" previsto dalla Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1405

Da: Zio caro 11/09/2017 19:10:14
..e negare espressamente l'integrazione non conviene visto che il Cnf ha affermato che , in presenza di un certificato, il titolo c'è, inoltre che non c'è scritto da nessuna parte che l'attività debba essere giudiziale e altro ancora ..
Insomma se proprio non vogliono integrare è più probabile che tacciano e non che neghino espressamente .. vediamo come intendono comportarsi con le "prime" richieste di integrazione degli iscritti a scdlp..

Da: sole_nascente 11/09/2017 19:24:37
el chico

ti ho inviato mail

cari saluti

Da: balkis 11/09/2017 21:50:03


@ Corbu

... commetti lo stesso errore dell'amico Frizz che ha puntato sul silenzio assenso ... in generale e in astratto il ragionamento è corretto ma ... c'è un "piccolo" particolare non trascudrabile che ribalta gli esiti.


Da: Nicolas Corbu 11/09/2017 22:25:12
@ balkis

di sicuro il "silenzio assenso"  non è la soluzione migliore a cui sperare

....io mi sono limitato a postare la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1405 che testualmente ha statuito che :

"L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso".......

Da: El chico  12/09/2017 06:34:42
Corbu
Credo che questo caso il silenzio non si applichi in quanto il dlgs 96 2001 e' lex specialis.

Da: El matador post2011  12/09/2017 10:12:11
Se la spagna ha inviato certificati per 3 anni o più la nota ministeriale è illegittima. Se la spagna non ha camcellato fino ad ora vuol dire che le iscrizioni fatte dopo il 2011 sono legittime viste le proroghe di legge che ormai conoscete.Il tar non può che dare ragione ai 30 . se i difensori di controparte cercheranno di puntare su imi auto tradotte e auto interpretate si vada sul penale. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia ma combattere uniti. Qui c è  mala fede . la nota ministeriale è stata di fatto nascosta e difesa dal cnf e dalla categoria. Il ministero ed il cnf non hanno risposto ai coa . il polverone sollevato era mirato a non dare credibilità agli avv stabiliti in generale. Credo che sia importante per il futuro nostro e della nostra categoria ricevere in mano una sentenza definitiva . quindi per tutto il 2018 cerchiamo di attaccare affinché ci siano integrazioni sicure

Da: Sempronio79 12/09/2017 11:29:35
Leggetevi l'art.13 comma 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 che incollo di seguito:

6. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni.

Quindi niente silenzio assenso, SE VUOI fai ricorso al CNF entro 20 giorni dalla scadenza.

Da: si opus sit 12/09/2017 12:12:01
e se non lo fai ti tocca ripresentare di nuovo la domanda e presentare ricorso entro i 20 giorni

Da: Ph_D 12/09/2017 12:35:24
"e se non lo fai ti tocca ripresentare di nuovo la domanda e presentare ricorso entro i 20 giorni"

Che potrebbe riceverà come risposta: "abbiamo già risposto col silenzio-rigetto". E, a quel punto, ti attacchi al Tram ;-)

Da: Ph_D 12/09/2017 12:36:19
Se c'è un termine perentorio di 20 giorni, tentare di eluderlo è MOLTO rischioso. Specialmente se controparte mastica un minimo di diritto amministrativo.

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