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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Sempronio79 ![]() | 13/09/2017 12:10:10 |
| @ Ph_D A me hanno insegnato (forse sbagliando, a questo punto) che un termine è perentorio ad esempio se viene posta la locuzione "entro e non oltre" oppure se viene chiaramente espresso che "in difetto la domanda è da considerarsi improcedibile (o nulla oppure tamquam non esset) insomma, voglio dire, la mera indicazione di un termine, qualora non sanzionata con una nullità, invalidità o irregolarità è da considerarsi ordinatoria. Se no come consideri un termine "ordinatorio" tu? Adesso non insultatemi se ho detto una boiata ma per quello che ne so io dovrebbe essere così. No? | |
Da: Carlos I ![]() | 13/09/2017 12:20:56 |
| La cancellazione per non " raggiungimento"della continuità è una perla che gli ordinari hanno accettato supinamente (insieme alla polizza infortuni obbligatoria, patrocinio in cassazione solo con esame, esenzione dall' aggiornamento formativo obbligatorio per gli avvocati anziani etc.). Roba che nemmeno nella Cuba prerivoluzionaria.... Forse nell'India pregandhiana... | |
Da: Zio caro ![]() | 13/09/2017 12:43:36 |
| Supinamente o non supinamente il punto è questo. Se non mi integri devi ritenere che io non abbia la continuità professionale e quindi è tuo onere cancellarmi, non puoi stare zitto e basta. a quel punto l'abogado impugna la sua brava cancellazione consapevole che servono 5 affari e nei primi anni possono essere anche meno (c'è stata una modifica in questa senso ), l'attività può essere anche stragiudiziale, ecc ecc.. insomma una posizione la devono prendere. altrimenti l' abogado può dire: non ho impugnato la mancata integrazione perché avresti dovuto cancellarmi; se non mi cancelli significa che intendi iscrivermi con ritardo o chiedermi di integrare l'attività . | |
Da: Zio caro ![]() | 13/09/2017 12:48:27 |
| Dimenticavo: India forever 🇮🇳 | |
Da: Top Abogados ![]() | 13/09/2017 12:58:17 |
| 😂😂ciao zio | |
Da: Zio caro ![]() | 13/09/2017 13:08:03 |
| Ciao Top 😊 | |
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Da: lii03 ![]() | 13/09/2017 13:25:35 |
Dunque, a breve - issimo, ci sarà un orientamento della stessa sezione che giudicherà a febbraio. (TAR) | |
Da: El chico ![]() | 13/09/2017 13:25:55 |
| Zio caro Sul punto ero già intervenuto all'epoca in cui fu pubblicato il regolamento. Essendo il Dlgs 96/2001 lex specialis, non è che se chiedi l'integrazione dopo 3 anni senz aver nessun affare te la danno, in questo caso , a mio parere, il dlgs 96/2001 deve essere intrpretato in combinato disposto con il regolamento sulla continuità professionale, quindi se chiedi l'integrazione dopo 3 anni dovrai dimostrare almeno 5 affari per anno ( ti avviso però che sul punto alcuni coa non la pensano così, ad esempio il mio, che a mia domanda espressa con pec, mi ha risposto papale papale che loro nel caso degli stabiliti se ne sbattono del regolamento ed applicano quello che loro ritengono giusto. | |
Da: Zio caro ![]() | 13/09/2017 13:29:37 |
| Chico hanno scritto espressamente che vale anche per gli stabiliti la storia dei "meno di 5." Anch'io cmq starei almeno sui 5. | |
Da: Zio caro ![]() | 13/09/2017 13:32:24 |
| L'hanno aggiunto dopo ma l'hanno aggiunto. Ed è giusto, altrimenti ognuno fa quel cavolo che vuole. É ora di finirla. | |
Da: cri1974 ![]() | 13/09/2017 14:19:56 |
| Scusate 5 affari sono giudiziali o stragiudiziali??O 5 tra tutto....comprensivi di entrambi?? | |
Da: Zio caro ![]() | 13/09/2017 14:26:47 |
| Il Cnf pronunciandosi su un caso in cui erano stati presentati solo affari stragiudiziali ha affermato che non c'è scritto da nessuna parte che gli affari debbano essere giudiziali.quindi va bene tutto. Quindi possono andar bene tutti giudiziali o tutti stragiduziali o un po' e un po'. Adesso vi saluto e cmq questo punto era già stato chiarito in precedenza su questo forum. | |
Da: elpaso74 ![]() | 13/09/2017 14:38:51 |
| Raga ci sono novità?......giusto per non perdere di vista la questione.... | |
Da: El chico ![]() | 13/09/2017 14:40:17 |
| Zio caro Ricorrerà chi avrà i 5 affari annui se del caso. Nel mio caso ne avevo abbastanza di più. | |
Da: cri1974 ![]() | 13/09/2017 14:41:55 |
| Scusa zio caro riesci a postare quanto da te affermato in merito alla pronuncia del Cnf...affari giudiziali e stragiudiziali...grazieee!! | |
Da: cri1974 ![]() | 13/09/2017 15:36:53 |
| Codice Deontologico Forense Avvocati stabiliti: i presupposti per l'esonero della prova attitudinale Pubblicato il 26 febbraio 2016 Il COA di Milano chiede di sapere se: 1. ai fini dell'esonero della prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 possa dirsi integrata la prova dello svolgimento effettiva, reale e regolare della professione da parte dell'Avvocato Stabilito mediante la produzione: - di atti nel corpo dei quali non compaia il nome del richiedente; - di dichiarazioni rilasciate a) da Avvocato con il quale l'Avvocato Stabilito non agisce d'intesa, ma che affermi che il richiedente ha collaborato in affiancamento assistendo alle udienze e redigendo atti; b) da Avvocato con il quale l'Avvocato stabilito agisce d'intesa, che affermi che il richiedente, pur non apparendo espressamente negli atti, ne ha curato la stesura e ha redatto pareri. 2. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 nell'ipotesi in cui l'Avvocato Stabilito non provi di avere svolto attività giudiziale; 3. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 all'Avvocato Stabilito che provi tramite l'esibizione di fatture e di diffide di avere svolto attività stragiudiziale. Le risposte ai quesiti posti necessitano di alcune premesse: 1. In primo luogo, appare opportuno precisare che in forza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D. Lgs. 96/2001 è necessario che l'avvocato stabilito agisca d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato solamente nell'ipotesi di prestazioni giudiziali, e non nelle ipotesi di prestazioni stragiudiziali. 2. Ancora: l'art. 4, comma 2 del D. Lgs 96/2001 prevede che l'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato. Ne consegue che: 1. ben può la domanda di esonero dalla prova attitudinale essere corredata da atti (giudiziali) che non riportano l'indicazione del nome dell'avvocato stabilito, ma dei quali questi abbia predisposto (o contribuito a disporre) la redazione, così come attestato dai due Avvocati che hanno rilasciato le dichiarazioni, risolvendosi detta attività in una attività stragiudiziale, che come sopra evidenziato, non necessita dell'intesa con altro Avvocato. 2. non vi sono limiti alle modalità di svolgimento della professione, nel senso che nessuna norma prevede l'obbligatorietà dell'esercizio cumulativo di attività giudiziali e di attività stragiudiziali. Ritiene tuttavia la Commissione, richiamati i propri pareri n. 5/2005 e 14/2010, che sia compito del Consiglio dell'Ordine territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che nel nostro Paese operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all'oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Sotto questo profilo il Consiglio dell'Ordine è affidatario di un potere valutativo di ampio spettro, che ruota intorno alla verifica delle attività concretamente svolte in Italia dal richiedente la dispensa dalla prova attitudinale. Il Consiglio deve pertanto procedere a verificare che questi abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni. Non può negarsi che la verifica della condizione di effettività e regolarità di cui all'art. 12 presenti alcuni margini di complessità, e la stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di definire attraverso indici presuntivi il concetto di attività "stabile e continua": essa va apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato (CGCE, sent. 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, conf. sent. 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia). In linea di principio, pertanto, deve ritenersi che anche l'attività stragiudiziale possa costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l'esercizio effettivo della professione da parte dell'avvocato stabilito, in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale. Fermo restando che l'art. 13, comma 3 riconosce al Consiglio dell'Ordine chiamato a pronunciarsi sulla dispensa dalla prova attitudinale ampi poteri istruttori, consistenti, in particolare, nella richiesta di informazioni agli uffici interessati, e nella possibilità di invitare l'avvocato che chiede la dispensa a fornire ogni necessario chiarimento in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta. Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 17 settembre 2015, n. 96 Quesito n. 80, COA di Milano | |
Da: gianlucaornese ![]() | 13/09/2017 16:04:08 |
| lii03 Spiegati, basta scrivere queste cose buttate lì. Spiegati | |
Da: lii03 ![]() | 13/09/2017 16:06:16 |
@ elpaso74 ci potrebbe una conferma o un diverso orientamento giurisprudenziale sulla legittimità dei dinieghi, a breve. @ cri1974 il Coa dove è iscritto El chico chiede, per concedere la dispensa, 5 procedimento giudiziali, civ., pen., amm. e trib. e tre stragiudiziali definiti. | |
Da: lii03 ![]() | 13/09/2017 16:08:50 |
annui | |
Da: gianlucaornese ![]() | 13/09/2017 16:10:35 |
| È fissato il merito o un cautelare in questi giorni? | |
Da: lii03 ![]() | 13/09/2017 16:11:28 |
@ gianluca, è pubblicato un ricorso al Tar di Roma, sez.1. Comunque penso che Ph ne sappia di più. | |
Da: lii03 ![]() | 13/09/2017 16:11:59 |
cautelare | |
Da: Guadalupe ![]() | 13/09/2017 16:15:20 |
| Buongiorno a tutti, prima di tutto vi ringrazio per i vostri commenti; anche se non ho mai scritto, questo forum è stato molto utile per me da quando mi sono trasferita in Italia. Sono spagnola e sono iscritta alla sezione speciale per gli avvocati stabiliti del Foro di Milano da ormai 3 anni. Sto predisponendo la documentazione da produrre insieme alla domanda di esonero dalla prova attitudinale ed ho qualche dubbio. Questi ultimi 3 anni ho lavorato in uno studio, svolgendo attività giudiziale e stragiudiziale. Purtroppo, tutti gli incarichi sono sempre stati conferiti al dominus e non a me, e, pertanto, il mio nome non compare negli atti. Come devo fare secondo voi? Pensavo di far firmare delle dichiarazioni al dominus per ogni singolo atto in cui ho partecipato. Qualcuno mi sa aiutare? Ovviamente, ho anche tanti verbali di udienze dove sì compare il mio nome, pensate che possano essere sufficienti? Vi ringrazio tanto! Guadalupe | |
Da: gianlucaornese ![]() | 13/09/2017 16:21:25 |
| I verbali di udienza sicuramente ti saranno utili, buona l'idea di una dichiarazione del dominus dello studio, sia sui singoli atti, sia sul lavoro svolto in generale. Essendo tu spagnola, non credo che ti saranno opposti ostacoli nè, credo, tu abbia i comuni problemi sui titoli. Stai tranquilla. | |
Da: gianlucaornese ![]() | 13/09/2017 16:21:25 |
| I verbali di udienza sicuramente ti saranno utili, buona l'idea di una dichiarazione del dominus dello studio, sia sui singoli atti, sia sul lavoro svolto in generale. Essendo tu spagnola, non credo che ti saranno opposti ostacoli nè, credo, tu abbia i comuni problemi sui titoli. Stai tranquilla. | |
Da: gianlucaornese ![]() | 13/09/2017 16:23:29 |
| @lii03 Ho capito, ti riferisci a quel pazzo di cui scrisse @balkis Chissà se @Ph_D sia riuscito a contattarlo. Trattasi di un ricorso un pò diverso e un pò kamikaze | |
Da: gianlucaornese ![]() | 13/09/2017 16:23:30 |
| @lii03 Ho capito, ti riferisci a quel pazzo di cui scrisse @balkis Chissà se @Ph_D sia riuscito a contattarlo. Trattasi di un ricorso un pò diverso e un pò kamikaze | |
Da: lii03 ![]() | 13/09/2017 16:32:15 |
non so di chi e a chi si rifesse, personalmente ho massimo rispetto di tutti e non scendo in turpiloqui! io parlo di un Collega, il quale in pieno diritto ha presentato un ricorso al TAR. | |
Da: lii03 ![]() | 13/09/2017 16:33:13 |
* riferisse | |
Da: gianlucaornese ![]() | 13/09/2017 16:34:31 |
| Non l'ho trovato nell' elenco dei cautelari I sez di domani. Sarei curioso gianlucaornese@libero.it Mi invii gli estremi? | |
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