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Concorso MAGISTRATURA 2016
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| Da: Riflessione81 | 12/02/2017 11:30:09 |
| Rido , per non piangere, sempre più ; se non hai parlato del contratto misto in civile sei fuori! Mi sembra di essere nel programma che conduceva Briatore, ora non mi sovviene il nome. Ma volete capirlo che non si tratta di scrivere un trattato giuridico , ma in poche pagine di far capire al commissario che si è compreso qual'è il problema posto dalla traccia e proporre un 'adeguata soluzione . Per un trattato non bastano certo le otto ore del concorso. E poi si selezionano magistrati non accademici. | |
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| Da: appunto.... | 12/02/2017 11:31:20 |
| no, il mandato l'ho inserito. Ho in sostanza incentrato tutto sull'alternativa tra collegamento o contratti autonomi con clausole di interconnessione. Nonchè ovviamente sulla causa. Non ho proprio parlato di contratto unitario :( | |
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Da: Civileeee ![]() | 12/02/2017 11:33:24 |
| Si il riferimento al mandato era importante perché è una tesi che va a temperare l'impostazione (più rigida) di chi propugna collegamento negoziale (atecnico). In forza di quest'ultima tesi l'utilizzatore può agire in via diretta nei confronti del fornitore solo se a ciò abilitato da specifiche clausole di cessione della posizione sostanziale del contratto (che gli consentono di subentrare nella posizione del concedente). Evocare la figura del mandato senza rappresentanza, nel cui paradigma sembra potersi incasellare il leasing finanziario, è uno snodo fondamentale nel dibattito, perché per tale via si è consentito all'utilizzatore di far valere l'azione di esatto adempimento nei confronti del fornitore ex art 1705 c.2, se non vado errato. Soluzione però anch'essa non sposata da sez unite che ha valorizzato buona fede in executivis. | |
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Da: Embe ![]() | 12/02/2017 11:33:44 |
| @riflessione81 ero ironico. Ma la cosa certa è che se scrivi qual'è con l apostrofo allora sei fuori sul serio | |
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Da: Civileeee ![]() | 12/02/2017 11:35:41 |
| Concordo con @riflessione, per questo cercavo di rincuorare @appunto. Come dice caringella per superare questo concorso serve molto meno di ciò che si pensa. Bisogna scrivere molto meno di ciò che si studia. Essere semplici e comprensibili. Ed io ci credo!!! | |
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Da: x riflessione81 ![]() | 12/02/2017 11:41:19 |
| magari se iniziamo a scrivere qual é senza l'apostrofo la lingua italiana potrebbe apprezzare molto il gesto... | |
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| Da: scettica!!!!! | 12/02/2017 11:42:01 |
| bah a me sta storia che mo tutti avete fatto bene tutto puzza. Il giorno successivo al concorso nessuno sapeva nulla. Temi di civile completamente inventati. Differenza tra collegamento e connessione assolutamente ignorata dai più. Il mandato ricordato da quattro gratti e pure impropriamente. C'è qualcosa che non quadra. | |
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Da: Embe ![]() | 12/02/2017 11:42:21 |
| @Civile però se tutti scrivono meno di quello che serve, qualcuno dovrà pur scrivere qualcosa di più. O no? | |
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Da: Civileeee ![]() | 12/02/2017 11:50:39 |
| @embe si, ma ciò che fa la differenza è "come" lo si scrive. Come si espone. Quest'aspetto è sottovalutato! | |
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Da: Penale eccoci ![]() | 12/02/2017 11:51:08 |
| Qualunque sia stata la premessa, la descrizione degli istituti la traccia andava conculsa cosi. Abberratio ictus dell'agente nel concorso di persona, è una situazione ben diversa da quella del concorso anomalo nel quale l'agente vuole commettere un reato diverso da quello sul quale c'era stato l'accordo; per tanto i complici non agenti, a norma dell'articolo 110 del c.p., risponderanno dello stesso reato per cui risponde l'agente, vale a dire di concorso in omicidio, con l'applicazione in combinato disposto degli articoli 575, 82 e 110 del c.p. | |
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Da: fa piacere vedere ![]() | 12/02/2017 11:51:52 |
| che la discussione si é spostata da penale a civile... a quando faremo il balzo ad amministrativo (traccia non proprio facilissima)???? | |
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Da: fa piacere vedere ![]() | 12/02/2017 11:53:48 |
| @penale eccoci e no porca miseria !! Penale pensavo l'avessimo archiviato a questo punto !!!!!!! Facciamo il salto di qualità per favore.... e arriviamo ad amministrativo!!! Così chiudiamo il cerchio!!! | |
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Da: Amministrativo eccoci ![]() | 12/02/2017 12:03:46 |
| Questa per me era molto difficile. Oltre all'inquadramento delle tutele procedimentali a mio avviso la seconda parte era solo sulla discrezionalità tecnica intrinseca, estrinseca debole o forte. Ma sulle tutele procedimentali io non ho per nulla parlato di CEDU.....mentre credo di aver colto, almeno nella ratio, la parte sulla discrezionalità per AGCM e Consob rilevando le distinzioni. Almeno non ho scritto AGCOM....perchè scritto autorità antitrust | |
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Da: Che idioti ![]() | 12/02/2017 12:41:14 |
| Ma non avete capito che @indiscrezioni viene pagato per fare pubblicità ? Infatti, non sa argomentare la sua tesi, bensì copia dall'imbarazzante rivista. Basti guardare gli autori, gente sfigata che mai diventerà magistrato. | |
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| Da: A proposito di geni | 12/02/2017 12:49:55 |
| Ma non può incollare niente, ho cercato, il magistrato che nomina ha scritto 23 articoli su quella rivista, e nessuno su omicidio-mandante-persona diversa. Chissà che ha letto, dove l'ha letto e quando, ha la memoria di un criceto. Spero per lui che stia trollando. Oppure è davvero questo il livello dei candidati e dobbiamo rallegrarcene, perchè l'asticella si abbassa. | |
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| Da: Riflessione81 | 12/02/2017 13:02:13 |
| Anche gli aggettivi e pronomi tale e quale diventano tal e qual sia dinanzi a vocale sia dinanzi a consonante, sia al maschile sia al femminile. Ma sono elisioni o troncamenti ? Cioè, è ancora frequente l'uso di far cadere le vocali finali di queste due parole davanti ad altra parola che cominci per consonante? Possiamo rispondere sì per tale, giacché, senza contare l'espressione fissa il tal dei tali, si usa dire ancora « Nel tal giornale c'è il tal fotoservizio ». E allora scriveremo tranquillamente senza apostrofo tal amico, tal impresa e così via. Ma qual è piuttosto raro davanti a consonante, e suona antiquato. Perciò alcuni grammatici consigliano di restaurare la forma qual apostrofata: qual'e. La presenza di due vocali uguali non fa tollerare in questo esempio che si scriva quale è, salvo che non si voglia dare a quale un risalto particolare. Ma davanti ad altra vocale l'imbarazzo dell'apostrofo può essere eliminato scrivendo quale per intero: quale amore, quale odio. In ogni modo noi siamo a favore di qual è, senza apostrofo; torneremo sulla faccenda tra poco, nelle nostre consuete osservazioni. [...] Ma vediamo in breve come se la cavano gli scrittori con l'apostrofo, e quindi con l'elisione e il troncamento. Essendo l'apostrofo un segno dei meno appariscenti, può accadere che molti errori siano in realtà sviste tipografiche e niente più; tuttavia li citeremo, nel dubbio assolvendo l'autore. La disputa se si debba scrivere qual'è o qual è non è risolta né dalle grammatiche, né tanto meno dalla letteratura. Sono per l'apostrofo, fra gli altri, Federigo Tozzi, Mario Tobino, Tommaso Landolfi, Paolo Monelli, Bonaventura Tecchi. Non apostrofano invece Vasco Pratolini, Giuseppe Berto, Alberto Moravia, Goffredo Parise, Libero Bigiaretti. Ripetiamo alla buona i termini della polemichetta; e prendiamo gli argomenti di due studiosi: Franco Fochi (fautore dell'apostrofo) e Bruno Migliorini (che non ce lo vuole). Dice il Fochi che per quale « il troncamento è cosa del tutto finita, che appartiene alla storia, e non più all'uso della parola ». Egli prosegue citando il qual maraviglia di Brunetto Latini a Dante, che oggi più nessuno direbbe; e osserva che qual resta soltanto nel detto scherzosamente solenne Tal morì qual visse, in una o due espressioni come per la qual cosa. Ricordate le combinazioni con certo - in certo qual modo, un certo qual garbo, una certa qual mansione - egli insiste: « Ma ecco che qui mansione, di tre sillabe, preferisce la forma intera: "una certa quale mansione". E l'effetto aumenta con l'allungarsi del nome: "un certo quale spiritello", "una certa quale condiscendenza", ecc. ».Insomma, secondo il Fochi, essendo il qual tronco una cosa storicamente morta, c'è solo il quale da elidere; perciò, apostrofo. E sentiamo Bruno Migliorini: « Che si scriva un uomo e non un'uomo, un enorme peso e invece un'enorme ingiustizia è una distinzione non fondata sulla fonetica ma sulla schematizzazione dei grammatici. Distinzione artificiale è perciò quella fra "troncamento" e "elisione", ma una volta che questa distinzione si accetti, ne discende come un corollario ineluttabile che si debba scrivere senza apostrofo tal è, qual è... ». L'argomento del Fochi fa riflettere, è vero. Ma ha qualche punto debole. Anzitutto l'esempio un certo quale spiritello non è acconcio; diciamo quale spiritello e non qual spiritello solo perché è buona norma non troncare davanti a parola che cominci con s impura. Inoltre il Fochi cita onestamente alcuni esempi di sopravvivenza di qual. Aggiungiamo, pignoli, il diffuso « Qual buon vento ti porta? »; e quattro citazioni di scrittori: « E qual rispetto dal concessionario... » (Domenico Rea); « ...senza qual sacro pudore » (Riccardo Bacchelli); « Qual testimone veridico... » (Carlo Emilio Gadda); « ... qual più qual meno » (Virgilio Lilli). Queste nostre quattro citazioni, ne siamo certi, possono aumentare, anche se non di molto. E allora, è proprio morto il qual? Ma il nostro discorso è un altro. Franco Fochi sostiene che si deve scrivere qual'è ma non condanna come errore qual è; insomma egli ha messo o rimesso di moda un'altra duplice grafia del patrio idioma. Con tutte le parole che si possono scrivere in due, tre, quattro modi, non ce n'era davvero bisogno. [La prima scienza pp. 72âˆ'75] cit. Luciano Satta. Come potete notare perfino nella grammatica esistono tesi pacifiche... | |
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Da: Loldeep ![]() | 12/02/2017 13:38:57 |
| Amministrativo una tragedia. Vi dico come l'ho svolto: 1)brevissima premessa sul l'illecito amm.- Cos'è probl natura giuridica. Anche alla luce delle pronunce C. edu 2)Autorità amm. Indipendenti (cosa sono, natura giuridica, di cosa si occupano) 3) in particolare il potere sanzionatorio- tecnicismo della materia di cui si occupano. 4)Consob e antitrust. quali Autoritá che emanano particolari sanzioni: alcune di carattere afflittivo(sanzioni pecuniarie) altre di natura ripristinatoria. 5)il problema della natura si ripercuote sulla giurisdizione. Sent. C.cost. che ha sancito l'illegittimità cost. Dell'art. 133 nella parte in cui etc. Etc. ( era un semplice eccesso di delega ma comunque il punto problematico era sempre inerente la natura giuridica delle sanzioni, a mio avviso). 6) il tema della giurisdizione deve essere deciso nel caso concreto, anche alla luce della sent. C. Cost del 2004 sui blocchi di materia. Non puó stabilirsi in atratto la giurisdizione, ma occorre vedere in concreto il tipo di sanzione, e fare riferimento al codice del processo amm., in particolare "all'inciso mediatamente riconducibile all'esercizio di un potere amm." 7) analisi tutela procedimentale agcm e Consob in relazione ai rispettivi decreti. Ispirati al principio del giusto procedimento. Partecipazione istruttoria, accesso etc.etc 8) analisi tutela processuale: G.O-G.A. poi però mi sono soffermata sulla tutela innanzi al G.A. Sindacato intrinseco, ma non sostitutivo. Il giudice ha ampi poteri anche alla luce della possibilità di avvalersi del CTU. ma può solo limitarsi ad un controllo di legittimità del buon uso del potere, non può infatti sostituirsi a scelte tecniche dell'autorità . 9) azioni esperibili quelle del c.p.a ed in particolare art.30cpa risarcimento del danno senza chiedere previo annullam. grazie alla celebre sent. 500del 99 che ha fatto venire meno la pregiudiziale amm. Fondamentale in un ottica di omogeneità del c.p.a in termini di effettività di tutela. Questo in linea generale ma forse dovevo essere più specifica. Che ne pensate? Tanto ormai.. | |
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| Da: magari l''avessi fatto io un tema come il tuo.... | 12/02/2017 13:58:45 |
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Da: Embe ![]() | 12/02/2017 14:07:28 |
| Almeno siamo tutti d'accordo che aspettare quasi un anno per i risultati è una tortura psicologica insostenibile | |
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Da: Mah ![]() | 12/02/2017 14:32:53 |
| Riflessione81, dai su...prova a scrivere "qual'è" in un tema per magistratura così scoprirai a quale tesi aderisce la commissione esaminatrice! | |
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Da: Tema amministrativo ![]() | 12/02/2017 14:37:39 |
| @lodleep dalla scaletta sembra un buon tema. Io sono stata molto più stringata. Ho introdotto le A.I, caratteristiche, poteri e peculiarità . Riflessione sui beni presidiati dal potere sanzionatorio, sia consob che antitrust, ormai assurti a rango di beni della vita di cui le autorità sono titolari (21 bis nuova legittimazione processuale dell'agcm e 187 undecies tuf che prevede la possibilità per la consob di costituirsi parte civile nel processo penale per richiedere IL risarcimento dei danni cagionati all'integrità del mercato). Tutela procedimentale e breve excursus storico sul rapporto tra p.a e cittadino, non più retto da basi gerarchiche ma costellato di nuove garanzie grazie alla legge 241/90 (principi e istituti che ne sono applicazione come comunicazione avvio proced e preavviso di rigetto). Alla luce di questi principi, in particolare contraddittorio e difesa, va letta la disciplina particolare dettata per le A.I. Garanzie più pregnanti nei procedimenti volti all'irrogazione di sanzioni. Giusto procedimento quale proiezione sul piano procedimentale de giusto processo ex art 111 Cost. (Zero menzione della CEDU). Tutela processuale incentrata soprattutto sul riparto di giurisdizione e sul sindacato del g.a sugli atti di discrezionalità tecnica di cui sono espressione le sanzioni. Giurisdizione di merito e ctu | |
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| Da: Saturninovincitore | 12/02/2017 14:55:52 |
| Ma la tutela risarcitoria la vedo davvero astratta e in sostanza inconfigurabile in ordine alle sanzioni | |
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Da: Triassi ![]() | 12/02/2017 15:00:08 |
| X loldeep Il punto 9 mi sembra una superfetazione. | |
| Rispondi | |
Da: Indiscrezioni ![]() | 12/02/2017 15:48:09 |
@geni http://www.neldirittoeditore.it/public/file/rivista_settembre2016%20-%20sommario.pdf La rivista è questa. La parte V come vedi è un focus sul concorso di magistratura 2016. Da pag 1281 a 1301. Non sai cercare o non vuoi ammettere che hai preso un bel granchio? Questo è solo per dare una sonora lezione alla tua arroganza. | |
| Rispondi | |
| Da: A proposito di geni | 12/02/2017 15:56:45 |
| Comunque tu di diritto non capisci nulla... quello è l'indice, il contenuto vogliamo vedere noi, non può esistere un magistrato in italia che non sappia applicare il 116. Chiaramente parlerà anche del 110, perchè era richiesto dalla traccia, ma la problematica si risolveva col 116. | |
| Rispondi | |
Da: Loldeep ![]() | 12/02/2017 15:59:00 |
| Capisco. Anche se non mi sembra poi tanto superfluo dire della possobilità del risarcimento del danno senza annullamento del provvedimento sanzionatorio se mi viene chiesto di parlare della tutela processuale. Però grazie per l'osservazione e la considerzione, magari è come dici tu. | |
| Rispondi | |
Da: Indiscrezioni ![]() | 12/02/2017 16:11:37 |
| @geni come ti ho già detto il contenuto non me lo fa copiare e incollare. Non si può condividere perché è a pagamento. Ti ho dato la prova che esiste ma so che non hai il coraggio nè l'umiltà di acquistarla e leggerla. Nemmeno ora che sai dove si trova. | |
| Rispondi | |
Da: Sfogo.... ![]() | 12/02/2017 16:19:55 |
| Io penale ho distinto tra comma uno e comma due dell art 82. Se c'è un accordo per omicidio e per errore si uccide non A ma B vale la regola della indifferenza della vittima e il mandante risponde ex 110 nell omicidio aberrante. Viceversa se mi accordo per commettere un reato e per errore si uccide anche una persona diversa dalla vittima designata potrebbe trovare applicazione 116 se Questo reato fosse stato concretamente prevedibile. Ho dato anche conto della possibilità in cui il reato programmato nei confronti di A sia percosse o lesioni e che tuttavia si uccida B intervento. Il mandante potrebbe rispondere secondo una parte della giurisprudenza ex 110 e non ex 116 dell omicidio preterintenzione aberrante. Quando ho consegnato ero abbastanza sicuro. Ora non più :( | |
| Rispondi | |
| Da: A proposito di geni | 12/02/2017 16:21:18 |
| Ma quale umiltà , tu sei un poverino che ha fatto il tema senza citare nemmeno l'art. 116 e sei alla ricerca disperata di una fonte che possa sostenere la tua tesi errata. Poi se stanno facendo passare anche i temi senza il 116, se ben argomentati, lo sanno solo i commissari, anche se mi sembra quasi impossibile. | |
| Rispondi | |
Da: Indiscrezioni ![]() | 12/02/2017 16:36:48 |
| @geni che io non abbia parlato del 116 lo stai dicendo tu. Ne ho parlato eccome. L'ho sviscerato. L'ho spiegato nei minimi dettagli. Semplicemente non l'ho ritenuto applicabile al mandante, posto che il reato relalizzato dai compartecipi non è diverso (da quello voluto). Solo la vittima e' diversa, per cui aberratio e concorso ordinario. | |
| Rispondi | |
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