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Concorso MAGISTRATURA 2016
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| Da: ugamell | 10/02/2017 09:16:38 |
| io non ricordo più nemmeno quello che ho scritto nel tema | |
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| Da: AdMaiora16 | 10/02/2017 09:46:17 |
| @ a proposito di geni quindi chi studia il Mantovani deve fare il lavapiatti nella vita perchè tu hai sposato la tesi del 116? la traccia, se vogliamo essere fiscali, faceva riferimento a "3 etichette": 110, 116 e 82. il 116 si riferiva (stando all'ultima cassazione 2016) solo all'ipotesi del discostamento "volontario" dal programma criminoso. Fare di tutta l'erba un fascio potrebbe indurre in errore anche i più sicuri. | |
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Da: Fio980 ![]() | 10/02/2017 09:58:27 |
| visto che proprio non ce la fate a leggere (e a capire) la sentenza, vi posto il passaggio-chiave. "La norma dell'art. 116 c.p. si applica dunque quando l'imputato, pur non avendo previsto la commissione del diverso illecito da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l'eventualità quale sviluppo logicamente prevedibile della condotta concordata da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura media, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non interrotta da fattori accidentali e imprevedibili (Sez. 6, n. 7388 del 13/1/2005, P.G. in proc. Lauro, Rv. 231460). Sono, quindi, necessarie due condizioni negative: che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale, perchè altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all'art. 110 c.p., e che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, non prevedibili da parte dell'agente (Sez. 1, n. 37940 del 24/10/2006, De Cristofaro e altro, Rv. 235427)". | |
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| Da: AdMaiora16 | 10/02/2017 10:15:35 |
| @Fio980 "venne ucciso il padre poichè fu quest'ultimo ad essere trovato presso lo stabilimento gestito dal figlio e colpirlo venne ritenuto equivalente, anche perchè lo stesso R. in passato aveva denunziato altro tentativo di estorsione" "L'impugnazione prospetta la tesi secondo la quale, atteso che, sul preciso mandato a uccidere conferito dal ricorrente in danno di G.M. (circostanza pacificamente accertata nel giudizio e addirittura rivendicata dall'imputato) si era innestato, per la constatata assenza della vittima dal luogo della prevista esecuzione, un nuovo programma omicidiario ad opera dei correi L. e SP. in danno di G.R., non concordato, nè approvato dal S., questi non ne potesse rispondere nè ai sensi dell'art. 110, nè ai sensi dell'art. 116 c.p" Ma soprattutto: "nell'ipotesi di concorso, contrariamente a quanto avviene nella realizzazione monosoggettiva, il concorrente, che affida ad altri (o anche ad altri) il dominio dell'accadimento, necessariamente si rappresenta, in relazione anche alla natura del reato concordato, che taluno dei partecipi possa andare oltre i limiti dell'accordo o che prenda di sua iniziativa delle decisioni autonome per superare le difficoltà , che possono insorgere durante l'esecuzione dell'impresa criminosa" Quindi, Fio: Prima di scrivere che altri non capiscono, fatti un lungo esame di coscienza, che parta dall'esame di diritto penale all'università . | |
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| Da: repetto | 10/02/2017 10:20:03 |
| Sez. 1, Sentenza n. 40513 del 21/09/2001 Cc. (dep. 14/11/2001 ) Rv. 220238 Presidente: D'Urso G. Estensore: Riggio G. Imputato: Anastasio. P.M. Palombarini G. (Conf.) (Rigetta, Trib. Napoli, 13 marzo 2001). 609 REATO - 118 OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA ("ABERRATIO ICTUS") REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA ("ABERRATIO ICTUS") - Omicidio - Morte di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta - Concorso morale - Configurabilità . È configurabile la partecipazione, a titolo di concorso morale, nell'omicidio di persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta ("aberratio ictus"), in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale, il cui esito aberrante è privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo(nel caso di specie, l'imputato, appartenente ad una associazione criminale, era gravemente indiziato di essere il mandante dell'omicidio di una coppia di coniugi, sopravvissuti all'aggressione, nella quale, invece, aveva trovato la morte la figlia minorenne). | |
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Da: La vita una giungla ![]() | 10/02/2017 10:27:35 |
| Esatto concordo PIENAMENTE con @ad maiora. La cassazione ha dovuto dare un'interpretazione lata del 116 perché non c'era altro modo di addebitare la responsabilità penale al mandante nel caso di specie, in cui l'esecutore si era deliberatamente discostato dalle direttive! Invece se vi è un mero errore di esecuzione non c'è bisogno di scomodare il 116, perché c'è l'82, tanto bellino e preciso. Perciò si. Alla fine è questo che volevano! Volevano distinte le due ipotesi: 1) discostamento volontario dell'esecutore: 116 2) errore abilità : 110+82 Perciò, personalmente, il mio tema è solo parzialmente giusto. Il riferimento all'82 mi ha traviato. Credevo che l'ipotesi prospettata dalla commissione fosse solo la n.1 | |
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Da: La vita una giungla ![]() | 10/02/2017 10:28:35 |
| Perdon, n.2 | |
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Da: COMUNQUE LA PENSIATE ![]() | 10/02/2017 10:39:29 |
| L'ESTENSORE DI QUELLA SENTENZA DEL 2016, FILIPPO CASA, É L'UNICO CONSIGLIERE DI CASSAZIONE PRESENTE IN COMMISSIONE, PERLOMENO PER L'AREA PENALE (L'ALTRO CONSIGLIERE DI CASSAZIONE PRESENTE É IL PRESIDENTE MARIO CIGNA, CHE PERÃ' É DI AREA CIVILE; TUTTI GLI ALTRI SONO MAGISTRATI PIÙ GIOVANI E DI PRIMO GRADO, MASSIMO DI SECONDO GRADO) INOLTRE, SARÀ SICURAMENTE LUI AD AVER DIRETTO LA COMMISSIONE NELLA STESURA DELLA TRACCIA E SARÀ STATO SICURAMENTE LUI AD "ISTRUIRE" E RELAZIONARE AI COLLEGHI SU COME ANDAVA FATTO IL TEMA. PERCIÃ', PRIMA DI DERIDERE COME FOLLI QUELLI CHE HANNO ADERITO AL 116 IO CI PENSEREI SU PARECCHIO | |
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| Da: ObiezioneEeeee | 10/02/2017 10:48:16 |
| io comunque non capisco perché avallare una interpretazione lata de 116........cioè io interpreto una norma ad uso e consumo del caso concreto so perché devo punire il mandante......a me sembra analogia in malam......la vedo una forzatura frutto certamente di un ragionamento giusto da un punto di vista etico ma dubbio sotto un profilo strettamente giuridico | |
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Da: Loldeep ![]() | 10/02/2017 10:49:03 |
| L'art. 82 parla di errore nell'esecuzione o di altra causa. Il 116, può essere applicato anche in caso di errore esecuzione dell'esecuzione. Anche ln questo caso infatti è necessario il criterio della prevedibilità poiché dovendosi accertare la prevedibilità nel caso concreto una cosa è dare mandato a Tizio di uccidere una persona di mattina in una piazza solitamente gremita di gente ad esempio, altra potrebbe essere di notte presso la propria abitazione. Nel primo caso infatti il giudice nell'accertamento del caso concreto applica il criterio della prognosi postuma e vede se c'era prevenibilitá. Se vi era il mandante risponderà ex 116. Se addirittura, invece, c'era accettazione del rischio e quindi dolo il mandante risponderà per concorso ordinario a titolo di dolo. Tutto questo perché se l'accertamento deve compiersi nel caso concreto il giudice non può ritenere presunto il dolo del mandante in caso di errore inabilità dell'esecutore ma deve sempre compiere un'indagine che tenga presente di TUTTI gli elementi del caso concreto. Questo almeno è il ragionamento che ho operato io, ma perché sono partita dal presupposto che il dolo deve investire anche il soggetto passivo del reato. | |
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Da: Fio980 ![]() | 10/02/2017 10:49:50 |
| @Ad Maiora16 La prima citazione da te fatta è (guarda un po') la prospettazione della difesa, che ne dici? Se non lo sai, te ne accorgi dalle parole "L'impugnazione prospetta la tesi..." Forse ti conviene ripassare, oltre che il diritto penale, anche la procedura penale. La seconda citazione (peraltro parziale) non fa altro che ripetere la tesi della prevedibilità in concreto (o del "logico sviluppo"). Quindi ok 116 c.p. Il 110 c.p. c'entra solo nell'ipotesi di dolo eventuale. | |
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Da: La vita una giungla ![]() | 10/02/2017 10:52:52 |
| A mio avviso non è tanto la aoluzione data il problema. Ciò che conta è aver prospettato le due ipotesi. Di certo non si può deridere chi ha prospettato l'ipotesi del discostamento volontario e ha risolto col 116 (anche se è un azzardo della cassazione). Chi invece ha dato come soluzione all'errore nell'esecuzione il 116...mah...discutibile... | |
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| Da: Ehm | 10/02/2017 10:54:19 |
| Ecco, il problema del 116 riguardava solo il caso del discostamento volontario, che secondo me è il meno frequente. Io, non essendo assolutamente a conoscenza di questa estensione forzata operata dalla Cassazione, ricordo di aver escluso l'applicazione del 116 e ritenuto configurabile il concorso di personale normale. Il discostamento per errore invece andava risolto con l'applicazione dell'art. 82, espressamente preposto a questo ovvero con l'adesione all'orientamento dei finalisti (dolo del fatto storico). Quindi, facendo estrema autocritica, credo che l'unica cosa mancante fosse la prospettazione dell'orientamento della cassazione sull'applicabilita' del 116 al reato diverso, cosa che continuo a trovare del tutto assurda. | |
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| Da: A proposito di geni | 10/02/2017 10:54:21 |
| Qua c'è un livello di capraggine talmente elevato che ci vorrebbe un'intera giornata per confutare le singole bestialità proferite. Il problema è che siete "avvocati" e volete avere ragione per forza anche quando dite stronzate. Il tema era facile, è il metodo di studio che va male, si studia per singole questioni per beccare la traccia, e ne basta una semplice e istituzionale per far emerge la mancanza di preparazione manualistica dei candidati. Ringraziate che ne devono prendere per forza almeno 350, un pò di capre quest'anno entrano in magistraura, si spera che avranno la decenza di colmare le loro lacune durante il tirocinio. | |
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Da: Loldeep ![]() | 10/02/2017 10:57:32 |
| Io, invece, vedo un livello di arroganza e presunzione incredibile. Questo è il maggior segno di ignoranza | |
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| Da: AdMaiora16 | 10/02/2017 11:00:03 |
| @ proposito di geni tu porti la bandiera e noi ti seguiamo. W il re delle capre ;) | |
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| Da: Ehm | 10/02/2017 11:01:04 |
| Comunque la pensiate: ho appena controllato. Hai ragione, l'estensore della sentenza è proprio un membro della Commissione, ed è lui che chiaramente ha scritto la traccia. Stando così le cose, bisogna solo sperare che non passino soltanto le soluzioni che hanno aderito senza saperlo o sapendolo a questo orientamento. | |
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| Da: A proposito di geni | 10/02/2017 11:04:03 |
| Re delle capre mi piace. Tuttavia preferirei re delle pecore, perchè le pecore non rispondono. | |
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Da: COMUNQUE LA PENSIATE ![]() | 10/02/2017 11:08:37 |
| non solo è UN membro della commissione; di più: é l'UNICO CONSIGLIERE di CASSAZIONE penalista presente in commissione!!!!! Tutti gli altri commissari sono meno anziani e provenienti non dalla cassazione (escludendo il presidente di commissione, che però é consigliere della terza sezioni civile, quindi un civilista) In più Filippo Casa ha chiaramente orientato la commissione nella stesura della traccia. Si presume quindi che sia stato determinante, nella prima riunione post scritti di luglio, nell'orientare e guidare i colleghi nell'impostazione da dare al tema, in ciò che non ci va scritto e in ciò che bisognerebbe scrivere seguendo quel che dice la Cassazione (OSSIA QUEL CHE HA DETTO LUI IN QUELLA SENTENZA DI POCHI MESI PRIMA DEGLI SCRITTI DI CUI É ESTENSORE!!!!!) | |
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Da: Loldeep ![]() | 10/02/2017 11:10:09 |
| Certo che non passeranno solo quelle, anzi, magari è solo un'illusione per chi ha argomentato in quel modo. Ripeto, fidatevi, dipende da una serie di fattori. Qualche anno fa uscà una traccia che era uno degli argomenti più caldi di un membro della commissione. Conoscevo l'argomento e il suo orientamento (o forse credevo, non so). Ad ogni modo non sono passata e passarono persone che argomentarono proprio il contrario. Quindi, ogni calcolo è inutile in questo concorso. Bisogna solo non farsi trovare impreparati prima durante e soprattutto DOPO. | |
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| Da: Ehm | 10/02/2017 11:13:26 |
| Infatti, sentenza avvalimento due anni fa, passarono tutti i miei amici che non conoscevano l'orientamento della corte di giustizia; reimpiego e riciclaggio, nessuno dei miei amici precitati indicò quella stramba tesi recente sul concorso di reati; l'anno scorso, tema di civile, nessuno dei miei amici consegnanti e vincitori conosceva la soluzione specifica del caso. Però, certamente apprendere ciò sconforta. | |
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Da: Fate ridere ![]() | 10/02/2017 11:13:36 |
| Il fatto che sia l'unico cassazionista non fa di lui la guida assoluta degli altri, che rimangono pur sempre colleghi giudici, non certo poveri incompetenti o esperti in altri rami che necessitano di spiegazioni sulla soluzione!!!! Mah. Ma come ragionate io non lo so! | |
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Da: COMUNQUE LA PENSIATE ![]() | 10/02/2017 11:16:21 |
| NON É SEMPLICEMENTE UN CASSAZIONISTA!!! PORCA MISERIA!!! É QUELLO CHE HA SCRITTO LA SENTENZA DELLA TRACCIA!!! SVEGLIAAAA!! É COME SE VI FOSSE STATO IN COMMISSIONE QUELLO CHE HA SCRITTO LA SENTENZA DEL LEASING!!! | |
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| Da: A proposito di geni | 10/02/2017 11:18:39 |
| Resta comunque il fatto che quasi tutti fate considerazioni empiriche e non giuridiche per avvalorare le vostre tesi. Ragionate come l'uomo della strada con la birra in mano, non come il giurista con il codice sotto il braccio. Sembrano i pettegolezzi delle comari di paese. | |
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Da: Fate ridere ![]() | 10/02/2017 11:21:00 |
| E allora? Sveglia tu!!!! Per caso credi che tra magistrati ci sia uno che ha la verità in tasca solo perché ha redatto una sentenza? E gli altri? Si azzerano? Ma lo vuoi capire o no che ciò che fa la differenza non è "azzeccare" LA soluzione ma arrivare a conclusioni sensate e supportate da un ragionamento logico-giuridico adeguato? Si vede che non hai esperienza. Io ho tantissimi colleghi che sono passati sostenendo soluzioni opposte ma argomentandole bene! | |
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Da: COMUNQUE LA PENSIATE ![]() | 10/02/2017 11:21:09 |
| SI TRATTA DI AUTOREVOLEZZA!!! IN COMMISSIONE C'È QUELLO CHE HA SCRITTO LA SENTENZA DELLA TRACCIA... GLI DARANNO UN PO' ASCOLTO GLI ALTRI... O NO?? | |
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| Da: rex 85 | 10/02/2017 11:22:53 |
| Quindi: 1) divergenza dovuta ad un'iniziativa deliberata volontariamente dall'esecutore 116 2) divergenza dovuta ad errore abilità : 110 e 82 Alla fine, in entrambi i casi, (seppur con percorsi argomentativi e con norme diverse) la colpevolezza del mandante risiederebbe nell'accertamento della prevedibilità in concreto della morte della vittima effettiva, o sbaglio? E' probabile che, alla fine, volessero davvero questo. Resta il fatto che, a mio modestissimo parere, la traccia poteva (e, forse, doveva) essere sviluppata ed approfondita. Mi spiego: Ok, nei premessi brevi cenni si fa riferimento all'aberratio ictus e, dunque, l'ipotesi principale da prendere in considerazione doveva essere quella della divergenza determinata da errore nell'uso dei mezzi di esecuzione. Però, a questo punto, faccio notare che: a)l'aberratio ictus non consiste necessariamente in un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione, in quanto l'art 82 parla anche di "altra causa"; a questo punto, nel tema, si potevano prospettare anche altre ipotesi (come nell'esempio da me indicato nel precedente messaggio), in cui parlare di responsabilità del mandante è quantomeno problematico non solo sotto il profilo della colpevolezza, ma anche (forse) sul piano della causalità ; b)se la commissione voleva davvero che venisse presa in considerazione anche l'ipotesi della divergenza determinata da un'iniziativa volontaria dell'esecutore, a questo punto, pretendeva un tema completo che andasse anche oltre l'input contenuto nei brevi cenni. Del resto, nella seconda parte della traccia si parlava semplicemente di "divergenza tra vittima designata ed effettiva" e, come già detto nel precedente messaggio, questa divergenza può derivare da molti fattori. Ciò posto, a questo punto, perché non porsi anche il problema della divergenza tra vittima designata ed effettiva a causa dell'error in persona in cui sia incorso l'esecutore? Ovviamente non parlo di incentrare il tema su questo profilo, ma occuparsene brevemente, ipotizzando una soluzione, a mio parere, non sarebbe stato sbagliato (o fuori tema). | |
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Da: Fate ridere ![]() | 10/02/2017 11:23:55 |
| E comunque non se non l'avessi ancora capito la sentenza fa espresso riferimento ad un caso specifico. Leggila con attenzione dall'inizio alla fine. Il caso é quello dell'esecutore che disattende il mandato e uccide di sua iniziativa un'altra vittima. E a parte questo, non è una sentenza che scrive la storia del diritto. Ci sono milioni di sentenze (anche di cassazione)che facendo riferimento a casi diversi (vedi errore esecutivo di cui sicuramente bisognava parlare) applicano 110 e 82. | |
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Da: Fate ridere ![]() | 10/02/2017 11:26:11 |
| "La sentenza della traccia" ahahhahahaha ma ti senti? | |
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| Da: ObiezioneEeeee | 10/02/2017 11:34:20 |
| A me sembra assurdo pensare che si passi un concorso de genere appigliandosi ad una sentenza (questo vale per tutte le prove).......sicuramente il giudice illustrerà la tesi sostenuta in relazione a quel caso ma non penso che gli altri si trasformeranno in esecutori meri della sua volontà ..... Altrimenti si dovrebbero mettere solo cassazionisti, secondo alcuni gli unici degni di selezionare i futuri magistrati.....ragionamento avvalorato dalla presunta riunione che ci sarebbe stata ove sicuramente l'argomento di discussione era proprio il tema di penale.....se tutti si fossero supinamente uniformati ad diktat de cassazionista, non ci sarebbe stato motivo di indire la riunione..... | |
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