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Concorso MAGISTRATURA 2016
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| Da: Penalista | 09/02/2017 18:37:32 |
| @lavitaunagiungla Premesso che la soluzione di cui mi parli l'ho compresa solo ora perchè l'utente che l'ha proposta si è espresso in maniera poco chiara, probabilmente per la fretta di esporre il suo pensiero. In ogni caso, l'argomentazione non mi convince (e sottolineo, non convince ME, la commissione non lo so). Io parto dal presupposto che l'omicidio è stato commesso su impulso del mandante e la responsabilità di quest'ultimo non è in discussione. Si chiama "mandante" proprio perchè ha commissionato l'omicidio e un'attenta lettura della traccia suggerisce che detta responsabilità è data per presupposta. Quel che veniva richiesto era indagare sul titolo di addebitabilità di questa responsabilità: se dolo, colpa o responsabilità oggettiva. Sto provando a spiegare come ho ragionato io eh. Io ritengo che se per "reato" debba intendersi "l'offesa al bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice" non può affermarsi che il reato commesso dall'esecutore sia diverso da quello commissionato (e perciò voluto) dal mandante. Da ciò, l'esclusione del caso di specie dall'area di operatività dell'art. 116, che postula un reato diverso, e l'invocabilità del distinto istituto di cui all'art. 82 c.p. La ratio sottesa all'aberratio ictus e della fictio iuris che introduce, riposa proprio sull'equivalenza dei beni tutelati dalla norma incriminatrice violata, in questo caso l'art. 575, il quale presidia, nella medesima misura, la vita della persona effettivamente attinta e la vita della vittima designata. Colpire l'una o l'altra non fa differenza per l'ordinamento giuridico. Non a caso l'omicidio è una fattispecie causalmente orientata (o a forma libera) per cui non rilevano le modalità con cui viene eseguito, ciò che è dirimente è che vi sia causalità tra condotta ed evento. La norma punisce chi cagiona la morte di un uomo, sia esso x o y. L'identità della vittima è un elemento estrinseco al reato, che non concorre in alcun modo a delineare il disvalore penale del fatto (salva l'ipotesi in cui integri una circostanza aggravante) e come tale è irrilevante che sia stato fatto oggetto di rappresentazione e volizione. A salvaguardia del principio di colpevolezza l'art. 82 richiama le disposizioni di cui all'art. 60, a mente del quale se l'identità della vittima integra un'aggravante, essa non può essere addebitata all'agente, se invece integra un'attenuante (anche inesistente ma erroneamente supposta) di essa deve tenersi conto. Per il tramite di quest'ultima norma, dunque, il legislatore attribuisce rilevanza all'elemento psicologico, evitando che l'agente in errore possa essere chiamato a rispondere di fatti MAGGIORMENTE offensivi, realizzati o non voluti. MAGGIORMENTE: perche SOLO in questo caso l'indentità personale della vittima assurgerebbe a rango di elemento SIGNIFICATIVO della fattispecie (vedi corte cost.), perchè caricherebbe il fatto di maggiore offensività e tale "scarto" non potrebbe imputarsi oggettivamente. Ne risulta una sorta di responsabilità oggettiva, mitigata dall'art. 60. Una responsabilità oggettiva che però si giustifica alla luce della Costituzione perchè ciò che viene imputato oggettivamente è esclusivamente una circostanza che, come detto, nulla aggiunge e nulla toglie al reato, già completo e offensivo. L'elemento non voluto nè rappresentato dal mandante attiene all'identità della vittima e non al reato di omicidio, che è stato commesso voluto, tanto dall'esecutore, quanto dal mandante. Quest'ultimo risponde quale concorrente morale ex 110 (e 82). L'art. 110, come noto, assolve ad una funzione estensiva della punibilità, consentendo di assoggettare a pena anche condotte atipiche, che andrebbero esenti da responsabilità penale in base alla fattispecie monosoggettiva (in tal caso in base all'art. 575). Chiaramente, l'indagine sull'elemento soggettivo presuppone che sia stata svolto, con esito positivo, l'accertamento preliminare inerente all'elemento oggettivo. Pertanto, la verifica sull'elemento psicologico postula l'avvenuto riscontro del nesso eziologico. Spero di aver scritto in modo comprensibile (se ho commesso qualche errore di battitura chiedo venia) e di non essermi dilungata troppo. Ma non è semplice spiegarsi. Ho fatto un grande sforzo. | |
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| Da: Penalista | 09/02/2017 18:40:22 |
| * realizzati MA NON voluti | |
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Da: Fio980 ![]() | 09/02/2017 18:41:02 |
| ma non fate prima a leggervi la sentenza??? | |
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| Da: A proposito di geni | 09/02/2017 18:44:36 |
| Il lavoro della commissione consiste innanzitutto nello scartare quel 50% di consegnanti che non potrebbero nemmeno fare i lavapavimenti a McDonalds perchè sono talmente negligenti da non prestare nemmeno attenzione a leggere le etichette dei flaconi. Tra il restante 50% che sono stati abbastanza diligenti da leggere la traccia poi verranno selezioni alcuni che saranno idonei, altri no. | |
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| Da: Happysoul | 09/02/2017 18:50:36 |
| @penalista Mi sembra che la ricostruzione che hai fornito non faccia una piega. Anche io L ho impostato più o meno così..l'unica cosa che ho valorizzato è la prevedibilità in concreto quale garanzia di colpevolezza (la tesi che basti il richiamo all'art 60 mi pare un po' debole) Il fatto che cass 2016 dica tutt altro mi spaventa..una simile estensione del 116 si pone in chiave abrogatice dello stesso 82, rispetto all'art 83! | |
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| Da: Penalista | 09/02/2017 19:01:02 |
| La colpevolezza è insita nel mandato. Provato che c'è stato mandato e che quindi il mandante ha voluto l'omicidio, si prova il dolo. Ciò che deve ricadere nel fuoco del dolo è l'intenzione di cagionare la morte della vittima DESIGNATA. Nient'altro. Che poi sia stata offesa vittima diversa non rileva e ciò oltre ad essere comprensibile sul piano giuridico (è stampato a chiare lettere nell'art.82) mi pare anche logico e ragionevole. L'identità della persona offesa è irrilevante. Se assume rilievo quale circostanza, allora ( e solo allora) si pone il problema della colpevolezza. Problema risolto dall'art. 60. Mi sembra un sistema perfetto e rispettoso dei canoni costituzionali. @happysoul non farti spaventare da niente! Riserva queste emozioni (che, ovviamente, ti auguro di non provare) solo all'eventualità di un esito negativo. | |
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Da: Loldeep ![]() | 09/02/2017 19:10:32 |
| Posso dare un consiglio di cuore a voi e a me stessa? Cerchiamo di stare calmi e di continuare a studiare, di essere solidali con le informazioni circa correzioni e notizie varie almeno ora. Io in primis vorrei delle rassicurazioni per "le stronzate" che ho scritto ma non è quí che le troverò. L'unica verità è che ognuno di noi ha il 12% di possibilità di passarlo e non dipende solo da cosa si è scritto. Non facciamoci ingannare dalla speranza che è sempre l'ultima a morire, ma guardiamo in faccia alla realtà: troppi fattori imprevedibili. Quando si fanno tutti questi calcoli dopo brucia ancora di più. No aspettative! | |
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Da: x fio980 ![]() | 09/02/2017 19:26:40 |
| Vorremmo leggerla la sentenza, ma non la troviamo!!! Puoi postare il passaggio argomentativo tu, per favore?? Grazie!! | |
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| Da: @ a proposito di geni | 09/02/2017 19:26:57 |
| com'è bello vedere tanta arroganza, anche nel dare per scontato che tutti quelli che si esprimono abbiano bisogno di conseguire quell'agognato 12 | |
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| Da: @ penalista | 09/02/2017 19:28:25 |
| stesso discorso per te, penalista. Chissà come saranno contenti i commissari di leggere questo atteggiamento da signorina so tutto io. | |
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| Da: Penalista | 09/02/2017 19:33:12 |
| Senti chiunque tu sia, almeno IO mi sforzo di ragionare. Mi spremo fino all'inverosimile e amo farlo, perchè per me il diritto è una passione. Tu che fai invece? Attacchi gratuitamente gli altri per passare il tempo? Che pena mi fai. Io ho esposto il modo in cui ho ragionato. L'unico di cui sono stata capace. Se sarà considerato sufficiente, bene per me. In caso contrario, me ne farò una ragione. IN OGNI CASO, NON SONO PROBLEMI TUOI. | |
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| Da: Ehm | 09/02/2017 19:37:26 |
| Secondo me, alla luce di quanto letto, la cosa che doveva essere fatta, per raggiungere la perfezione, era citare anche questo orientamento (che ripeto, io non condivido assolutamente e non è un caso che non sia citato nei manuali di studio meno pretenziosi; ho controllato poco fa da garofoli) innovativo della Cassazione. L'art. 82 è, per alcuni, l'ultimo vero residuo fossile di responsabilita' oggettiva, sicchè si giustificano gli orientamenti sulla scissione tra tentativo e colpa, per altri non è altro che norma ricognitiva sul dolo (come ha argomentato penalista). Ciò posto, io ho usato questa disposizione soltanto per il caso di errore in executivis. Poi ho differenziato anche l'ipotesi dell'error in persona, che nessuno ha citato ma è un'altra forma di errore (scambio di persona) motivo. Mentre, per il caso del dolo dell'esecutore, forse dovevano essere citate sia la tesi del 116 sia quella del concorso ordinario, ex 110-575. | |
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Da: Pacche sulle spalle ![]() | 09/02/2017 19:37:28 |
| E complimenti distribuiti a destra e manca. Verrebbe da chiedere una cortesia a tuttii consegnanti qui presenti: all'esito delle correzioni, pubblichereste il vostro svolgimento, per sommi punti, ed il relativo giudizio o voto? Perché sarei per scommettere che, a parità di svolgimenti ritenuti idonei (a prescindere dal voto, sui cui incide la forma), ci sorprenderemmo a vedere accolte tesi diverse, anche molto diverse, purché fondatamente argomentate. E farebbe un gran bene a chi, oggi, denigra per partito preso con anatemi ed inviti a dedicarsi ad altra arte. Oltre ad essere utile a chi prepara i nuovi scritti. | |
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Da: La vita una giungla ![]() | 09/02/2017 19:38:47 |
| @penalista Scusa ho letto solo ora. Il tuo ragionamento va bene. Io pure ho ragionato più o meno così. Anche altre tesi sono accettabili, tranne...udite udite...quella stesa dalla Cassazione, che ha proprio dato un'interpretazione folle del 116. Questo però fa capire ancora di più che, come ha scritto l'utente sopra, sono altre le logiche che muovono questo concorso. Quindi nessuno ha il posto di lavoro assicurato. Neppure come inserviente mcdonald (cit.) | |
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Da: Per penalista da civilista ahaha ![]() | 09/02/2017 19:41:56 |
| Ma già una che si auto definisce penalista la dice lunga! È arrivata la nuova Beccaria. Ma scendi un po' da sto piedistallo se no ci pensa la vita. | |
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Da: La vita una giungla ![]() | 09/02/2017 19:49:42 |
| Concordo con @pacche! E lo dico da giorni. Non è la tesi cui si aderisce a fare la differenza, ma il modo in cui si ragiona, le argomentazioni con cui si escludono le altre tesi possibili, la capacità espositiva e, non ultimo per importanza, il famoso fattore c. | |
| Rispondi | |
| Da: Penalista | 09/02/2017 20:01:08 |
| Io credevo che questo forum servisse anche (e soprattutto) per confrontarsi e accrescere il proprio bagaglio. Confronto non equivale a gara. Nessuno giudica nessuno. Non siamo qui per decretare il migliore, nè per fare pronostici su chi di noi supererà o meno il concorso. Purtoppo, leggendo qualche commento capisco che non tutti la pensano come me. Pazienza. Tanto per la cronaca non mi auto-definisco proprio niente. E' un nomignolo come un altro, che non denota nulla, se non il fatto che ho un debole per il diritto penale. Prometto che è l'ultima volta che rispondo ad un utente che non usa nemmeno un nick name riconoscibile. Ridicolo, vigliacco, ignorante, superficiale e anche presuntuoso!!! | |
| Rispondi | |
Da: x fio980 ![]() | 09/02/2017 20:34:24 |
| Per favore, qualcuno può postare la sentenza della I sezione della cassazione (2016) in cui si parla dell'articolo 116?!?! Grazie!! | |
| Rispondi | |
| Da: A proposito di geni | 09/02/2017 21:16:00 |
| Un consiglio a tutti i futuri lavapavimenti di McDonalds, quei pochi fortunati che sarranno assunti tra centinaia di candidati laureati: occorre leggere le etichette dei flaconi prima di versarli nel mocio e passarlo sul pavimento: ci sono detergente corrosivi che rovinano le piastrelle e verrete licenziati. A meno che non vogliate chiedere un prestito per aprire la puccetteria di zia Flavia ed essere professionisti autonomi, ma in tal caso sareste assoggettati alle regole di mercato, dove squalo mangia squalo e voi siete il pesce piccolo, molto piccolo. | |
| Rispondi | |
Da: Loldeep ![]() | 09/02/2017 21:21:01 |
| La sentenza è stata gentilmente riportata da un utente stamani. Scorri tra le pagine del forum e la trovi. | |
| Rispondi | |
Da: Anto'' fa caldo.. ![]() | 09/02/2017 21:27:31 |
| Anche perché quella sentenza è una lenzuolata e, pubblicata una seconda volta, ci sposta il forum di almeno altre 20 pagine..poi quelli del forum del concorso cancellieri si ingelosiscono! Usate il ditino e scorrete le pagine! :) Nel marasma di teorie è sfuggito che qualcuno qui ha vinto un altro concorso: complimenti e auguri! | |
| Rispondi | |
Da: Anto fa caldo.. ![]() | 09/02/2017 21:31:57 |
| Comunque La vita una giungla ha uno stile comunicativo familiare.. Sempre benvenuti. | |
| Rispondi | |
| Da: Soluzione tema commissione | 09/02/2017 21:33:54 |
| Vi ripeto...il mandante deve essere esente secondo i correttori.passaggi decisivi responsabilità oggettiva,interruzione del nesso causale per aberra tuo causae,analogia vietata | |
| Rispondi | |
Da: Penalista ![]() | 09/02/2017 21:36:59 |
| @Antofacaldo Hahahahahahahahahahahhaha Hai vinto! | |
| Rispondi | |
| Da: A proposito di geni | 09/02/2017 21:42:36 |
| Mi sembra strano che ci siano candidati che possano pensare di far andare esente il mandante, quando ci fu addirittura chi all'esame di avvocato propugnò la condanna per omicidio doloso del proprio cliente, automobilista in stato di ebrezza. | |
| Rispondi | |
| Da: @soluzionetema commissari | 09/02/2017 21:45:01 |
| Non credo che la soluzione sia nessuna reso per il mandante... se così fosse i commissari dovrebbero studiare attentamente le pagine del Mantovani, sempre che le comprendano! | |
| Rispondi | |
Da: Loldeep @a proposito di geni ![]() | 09/02/2017 21:48:01 |
| Ahahah infatti magari quelli già sono mot. Magari chi ha escluso la responsabiltá del mandante diventerà un grande avvocato! Chissà | |
| Rispondi | |
| Da: INFO2017 | 09/02/2017 22:00:47 |
| La cassazione è chiara perché non parla di 82 semplicemente e testualmente "La decisione e l'iniziativa di uccidere persona diversa da quella originariamente indicata dal ricorrente fu presa dagli esecutori materiali in totale autonomia e senza alcun accordo con il predetto". È un caso del tutto diverso da quello proposto al concorso! Ma cosa studiate dalla mattina alla sera se non sapete neppure leggere! La cassazione tratta il caso di mandatario che sua sponte decide di uccidere altra persona e non che sbaglia nei mezzi di esecuzione della vittima designata! Inoltre ricordate che c'è indifferenza della vittima e ciò che si vuole è il medesimo fatto offensivo tipico (Mantovani) spero che i commissari studino un po' da questo manuale che chiaramente dice che uccidere persona diversa é medesimo reato/indifferenza della vittima:"/ dolo del fatto tipico ergo 110 e non 116. Poi c'era da dire anche altra tesi del dolo fatto storico / non indirtetebza della vittima e quindi reato diverso 116. -anche se comunque 82 e 116 sono incompatibili tra loro in quanto 116 richiede dolo dell'esecutore materiale e 82 traspone il dolo permettendo applicazione del 116 (2clausole anomale applicate NON AMMISSIBILE) | |
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Da: Anto fa caldo.. ![]() | 09/02/2017 22:05:14 |
| Comunque il mandante deve rispondere del suo. È l'ora di basta di cercare di appioppargli condotte altrui fuori dal suo controllo. Perché ovviamente avrebbe potuto prevedere l'errore dell'esecutore, ma il mandato era chiaro, preciso, circostanziato. Cristallino! E se aveva volontà che fosse terminato Tizio, non aveva invece alcun interesse che venisse terminato Caio al posto di Tizio. Anzi, manco lo conosceva, (a) Caio! Vieppiù, gli stava pure simpatico (a) Caio. L'errore è stato piuttosto scegliere un killer psicopatico, che però godeva di fama di professionista nel settore. Insomma, più che un errore una leggerezza, per non dire una sfortunata coincidenza! Cavolo, insomma, ma la Costituzione non c'è? E bastaaaa con 'sto codice di Regime, la Costituzione è successiva e i Padri Costituenti sapevano quel che facevano. L'abbiamo salvata dal referendum, non facciamola morire per mano di un Rocco qualunque! Signore e Signori della Giuria, mettetevi una mano sulla coscienza, perche' conoscete bene la risposta del vostro cuore: il mandante è innocente! | |
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Da: state attenti ![]() | 09/02/2017 22:11:42 |
| Se la persona viene uccisa al di fuori dell'accordo con il mandante manca gia il presupposto oggettivo del concorso, quindi il problema dell'applicabilita dell'articolo 116, che riguarda l'elemento soggettivo, nemmeno si pone. State attenti | |
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