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Concorso MAGISTRATURA 2016
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Da: SOLIDE BASI09/02/2017 16:20:43
E' l'unica plausibile e denota grande cultura giuridica. 
Tempo fa ho letto anche qualche altra ricostruzione interessante ma non così convincente.
Quelle pubblicate poco fa, invece, mi fanno rabbrividire.
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Da: Ragionamento penalista09/02/2017 16:23:54
Puoi ripeterla?
Rispondi

Da: @solide basi09/02/2017 16:26:41
Concordo con te e penalista.
Nel caso aberratio ictus l'elemento soggettivo è il dolo, intenzionale e non certo eventuale.
Il 116 non si applica perchè il reato commesso non è diverso da quello voluto dal mandante. Ciò che è diverso è l'identità della vittima, che non è elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 575. Il mandante risponde a titolo di dolo ex artt. 110, 82 c.1 e 575.
Rispondi

Da: Ragionamento penalista09/02/2017 16:30:11
Sono d accordo! Molti hanno confuso il  reato nei confronti di persona diversa dalla designata ,con reato diverso che è un'altra cosa.
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Da: AdMaiora1609/02/2017 16:42:25
@ penalista

brava! ottimo ragionamento che condivido.
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Da: A proposito di geni09/02/2017 16:44:03
La traccia richiedeva espressamente di parlare di "concorso anomalo", che è il 116. Tutti temi che non hanno impostato la trattazione su 82 e 116 sono N.I., tranne casi di grandi studiosi che siano riusciti a scrivere nuova dottrina.
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Da: Penalista 09/02/2017 16:45:28
Oh mamma quanti complimenti. Grazie ragazzi :)
@admaiora io e te ci troviamo sempre!!! :D
Rispondi

Da: Penalista 09/02/2017 16:52:43
Ad ogni modo la formulazione della traccia forniva le linee guida essenziali, bastava coglierle e ragionarci su. Si richiedevano cenni su tre istituti: concorso ordinario, anomalo e aberratio ictus, suggerendo, per tale via, al candidato che il problema giuridico ruotava proprio attorno ad essi.
Rispondi

Da: La vita  una giungla 09/02/2017 16:54:26
Andiamoci molto cauti nel dire che chi non ha scritto questo o quell'altro è N.i...
Rispondi

Da: @a proposito di geni09/02/2017 16:59:49
anche tu parli come se non avessi mai aperto un manuale di diritto penale.
dare per scontata una bella analogia in malam partem dell'art. 82 c.p. è proprio un fine ragionamento giuridico, bravo davvero.
Rispondi

Da: A proposito di geni09/02/2017 17:02:04
In questo caso non serve aluna cautela, la prima regola nello scrivere un tema è attenersi alla traccia:
"Premessi cenni sul concorso, ordinario (110) e ANOMALO (116), di persone nel reato, nonché sull'ABERRATIO ICTUS (82)..."
Si è parlato di candidati che non si sono attenuta allo schema dei commissari... ebbene lo schema dei commissari era contenuto proprio nella traccia.
1) Inquadramento dei principi generali sul concorso e sull'estensione della punibilità per tramite l'articolo 110.
2) Concorso anomalo (116)
3) Aberratio ictus (82)
Questo era il minimo sindacale per il 12.
Rispondi

Da: ma quale analogia!!!09/02/2017 17:02:57
Mi si accappona la pelle!!!
Non c'è nessuna analogia!!!
L'art. 82 si applica al mandante in forza dell'art. 110 c.p.!
Mi sa che ti sfugge il meccanismo sotteso al concorso eventuale di persone.
Rispondi

Da: A proposito di geni09/02/2017 17:03:27
Quelli che non si sono attenuti alla traccia devono stare zitti e a cuccia, o al massimo sperare in un miracolo.
Rispondi

Da: AdMaiora1609/02/2017 17:03:49
@ma quale analogia
finalmente, esatto!
Rispondi

Da: Penalista09/02/2017 17:08:28
@maquale analogia
applausi!!!!!!
Rispondi

Da: Penalista09/02/2017 17:08:32
@maquale analogia
applausi!!!!!!
Rispondi

Da: La vita  una giungla 09/02/2017 17:10:15
@geni
Attento perché se ti inimichi tutti con toni così bruschi ti attirerai un "piccio" micidiale...
E si sa che in questo concorso è l'unica cosa che conta
Rispondi

Da: A proposito di geni09/02/2017 17:19:58
Il mio è un servizio sociale, se no questi arriveranno ad "aprire la busta" con talmente tanta convinzione che quando leggeranno N.I. gli verrà un colpo apoplettico.
Rispondi

Da: La vita  una giungla 09/02/2017 17:25:33
Poi...ripeto qualcosa che forse voi dei dell'olimpo non comprendete e che appartiene solo ai comuni mortali...
NON ESISTE la soluzione giusta.
Come si è visto la cassazione 2015, gentilmente riportata da @idealista, ha applicato il 116, con una interpretazione particolarmente allegra di "reato diverso da quello concordato". Un'esegesi a mio avviso improponibile, però oh, sta di fatto che proprio il supremo collegio vi ha aderito.
Altra Cass di un paio di anni fa invece ha risolto un caso simile con 82-110-575.
Neppure posso dire che il ragionamento di @soluzione tema penale, dopo averci sbattuto la testa per circa un'oretta (compare non ti seccare ma parli in tamarindo), sia GIURIDICAMENTE non corretto. Per quanto io non lo condivida, è apprezzabile su un piano squisitamente logico-giuridico.
Perciò condivido pienamente l'atteggiamento di @penalista e di @ad maiora (che però poi mi sono cadute nel tranello delle provocazioni di @geni a loro volta): seguiamo i ragionamenti senza pregiudizi.
Perché vi assicuro che perfino la ricostruzione di @soluzione tema penale, che io personalmente NON ho seguito nel mio tema, TECNICAMENTE non è sbagliata!
Quindi meno presunzione e più attenzione. Non ce l'ho con nessuno in particolare. È un invito generale.
Rispondi

Da: A proposito di geni09/02/2017 17:33:40
Non esiste la soluzione giusta all'interno di quelle possibili desumibili dalla traccia.
Rispondi

Da: La vita  una giungla 09/02/2017 17:34:42
Ok, @geni. Tu che soluzione hai dato con esattezza?
Rispondi

Da: Penalista09/02/2017 17:35:24
Nessun tranello.
Io e l'amica @admaiora abbiamo sempre rispettato le soluzioni proposte dagli altri, ed esposto il nostro pensiero con umiltà. 
Tuttavia, rispettare le argomentazioni altrui non significa condividerle, nè implica un dovere di astensione dinnanzi a errori di diritto, oggettivi e verificabili aprendo un manuale.
Per come la vedo io, tacere leggendo un utente che impropriamente richiama l'analogia sarebbe scorretto, innanzitutto verso me stessa.
Rispondi

Da: Loldeep 09/02/2017 17:44:55
Certo che pena ragionare ancora qui sopra quando magari si è già stati secati da mesi. :(
Rispondi

Da: Ehm 09/02/2017 17:46:36
Per penalista. Guarda che almeno io non condivido del tuttol'orientamento dello sdoppiamento ma se esiste ed è riportato anche sulla manualistica più dozzinale non vedo perche' non citarlo. Anzi. Per il resto ho ragionato esattamente come te.
Rispondi

Da: La vita  una giungla 09/02/2017 17:50:45
@penalista
Ho letto con attenzione i tuoi post e noto che sei molto preparata, argomenti bene ed esponi in modo chiaro. In più ti vedo fornita di una certa apertura mentale, perciò rifletti su questo:
@Soluzione tema penale ha scritto (ripeto, in una lingua a me sconosciuta!!) che l'82, che certamente si applica all'esecutore, è norma eccezionale e in più (ad abundantiam) provoca effetti in malam se estesa in via analogica.
Tu sostieni che il problema non si pone, perché l'82 lo estendi al mandante col 110 e non con l'analogia legis.
Però ragiona, il 110 di regola allarga l'area del penalmente rilevante unendosi a reati di parte speciale, non ad istituti di parte generale (quale l'aberratio). Perciò il ricorso all'analogia non è meno sbagliato di quello al 110.
Qsto è solo un fine ragionamento, perché poi, lo stesso candidato ha escluso la sua applicabilità in via analogica, appunto perché in malam.
Perciò diciamocelo, nel nostro cuore il nostro desiderio era veder condannato quel cavolo di mandante, anche se ricorreva un'evidente ipotesi di responsabilità oggettiva. Perciò tutti i ragionamenti, non perfetti sul piano strettamente giuridico, sono apprezzabili sotto il profilo delle intenzioni! Del resto non è così che fa la cassazione?? Parliamoci chiaro: s'inventa di sana pianta teorie prive di solide basi giuridiche, sorrette da mere ragioni di politica criminale.
Quindi ci dovrebbero fare saltare  un paio di livelli e promuoverci subito a cassazione, che a quanto ho letto in questo forum siamo tutti già pronti (pure io)!!!
Rispondi

Da: Ehm09/02/2017 18:08:06
Il tuo ragionamento è ben argomentato; ti voglio far notare però che insieme possono combinarsi anche 110 e 56 o 110 e 40 capoverso, entrambe estensive della punibilità.
Rispondi

Da: La vita  una giungla 09/02/2017 18:17:21
Tecnicamente 40 e 56 sono a loro volta strumenti estensivi dell'area del penalmente rilevante. E come ben sai, uniti ai reati di parte speciale, danno vita a reati autonomi. Perciò è come se fossero a loro volta (combinati insieme ai singoli reati) reati speciali.
Rispondi

Da: La vita  una giungla 09/02/2017 18:19:18
Per intenderci, il tentato omicidio è reato autonomo. Perciò il 110 può abbinarsi.
Rispondi

Da: Fio980 09/02/2017 18:28:13
appena letta la sentenza Cass. pen., Sez. I, n. 13973/2016 postata dietro...
fine delle trasmissioni...la sentenza è chiarissima!!!
il mandante risponde ex art. 116 c.p., come del resto suggeriva anche la stessa traccia.
Rispondi

Da: La vita  una giungla 09/02/2017 18:28:32
Ciò che voglio dimostrare con questo è che in ogni tesi diretta ad addebitare una responsabilità colpevole al mandante è insita una falla.
Perché, anche se non abbiamo voluto accettarlo, quella del mandante era responsabilità oggettiva.
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