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Concorso MAGISTRATURA 2016
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| Da: Una info | 08/02/2017 13:35:37 |
| cerco il corso di cari o giova di quest'anno qualcuno può aiutarmi? | |
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| Da: mah | 08/02/2017 14:01:58 |
| In pratica "Soluzione tema di penale" ipotizza l'applicazione del cosiddetto dolo colpito a mezza via dall'errore in materia di concorso di persone nel reato. In sede d'esame ci avevo pensato, ma mi è sembrata una ricostruzione troppo azzardata e forse addirittura inutile, soprattutto per il riferimento esplicito della traccia all'aberratio ictus. | |
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| Da: _Idealista_ | 08/02/2017 14:18:07 |
| Ma invece parlando di cose più liete, voi avete già idea di cosa vorreste fare (civile, penale) e dove vorreste lavorare se vinceste il concorso? :) | |
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| Da: A proposito di geni | 08/02/2017 14:59:13 |
| Io è meglio per l'Italia che vinca il concorso, perchè con le mie capacità eccezionali in diritto penale se mi mettessi a fare l'avvocato potrei facilmente far andare a piede libero i peggiori criminali. È per l'incolumità degli abitanti di questo paese. Pensateci bene. | |
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Da: Per esempio ![]() | 08/02/2017 15:31:40 |
| @Geni E nulla, vinci a mani basse :) | |
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| Da: Soluzione tema | 08/02/2017 16:10:15 |
| La commissione prediligeva un ragionamento che mettesse in risalto come gli art 116 e l 82 fossero norme eccezionali,di applicazione oggettiva.innanzitutto si doveva parlare degli elementi del concorso anomalo.il passaggio chiave era nell offesa diretta di cui parla l 82.dal punto di vista oggettivo sia il 115-116 sia l 82 necessitano di un inizio di esecuzione verso la vittima designata. Ciò permetteva di traslare il dolo assorbendo il tentativo idoneo nell offesa a persona diversa.da qui l assorbimento del tentativo nel reato consumato commesso verso la persona diversa. Da ciò si sarebbe dovuto ipotizzare un ulteriore estensione del dolo anche al mandante.quindi doppia finzione,che é analogia in malamente partem. Nel caso dei 2omicidi consumati invece l uno é voluto ma non realizzato(tentato) l altro omicidio commesso per errore,da cui deriva la colpa ovvero l imputazione oggettiva dell altro evento(sempre se vi sia prevedibilitá).per il mandante occorreva capire se costui avrebbe potuto prevedere l errore o meno.grosso modo il nesso si spezza per cui concorso fra 2reati. Nessuno o quasi aveva scritto ciò per cui dopo le varie riunioni si é deciso di ammorbidire le pretese,facendo passare anche 82,110,575 ma non certo reati preterintenzionali ed aberratio delicti | |
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| Da: Soluzione tema | 08/02/2017 16:16:12 |
| Errori t9 | |
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| Da: ppap | 08/02/2017 16:24:18 |
| @soluzione tema ma chi sono i tuoi informatori? :) | |
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Da: Per soluzione penale ![]() | 08/02/2017 16:30:05 |
| Quindi, che tu sappia in base alle tue fonti, responsabilità del mandante a titolo di colpa ex 116 se vi è la prevedibilità in concreto non andava bene? | |
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| Da: Saturninovincitore | 08/02/2017 16:50:02 |
| Si qusts è ipotesi verificabile ma c'è quella principale dell'unica vittima diversa da quella designata | |
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| Da: hoppa | 08/02/2017 16:50:05 |
| Uhm, secondo me in penale passerà un po' di tutto, specie dopo che la Commissione, in plenum, ha deliberato di abbassare le pretese. | |
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Da: Per soluzione penale ![]() | 08/02/2017 16:56:43 |
| Vero è che però la traccia chiedeva di analizzare il titolo di responsabilità del mandante nel caso di omicidio di persona DIVERSA rispetto alla vittima designata. La traccia non chiedeva di trattare anche del titolo di responsabilità del mandante nei confronti della vittima designata e dunque del tentativo. Io ci avevo pensato ma mi sembrava toccare e rischiare su un argomento che la traccia non chiedeva o forse non sembrava chiedere. Bha che palle sta storia. Sto mandante ha rotto proprio. Ora come ora non gli darei manco la prevedibilità in concreto in galera subito e amen!! | |
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| Da: AdMaiora16 | 08/02/2017 17:06:27 |
| @soluzione "Nel caso dei 2omicidi consumati invece l uno é voluto ma non realizzato(tentato) l altro omicidio commesso per errore" di fatto tratti solo l'aberratio monolesiva; che vuol dire che 2 delitti sono consumati ma uno dei due è tentato? in questi termini la consumazione può essere intesa solo come riferita al tentativo ex 56, considerato reato a consumazione anticipata. perchè se no in alcuni punti faccio fatica a seguire la logica del discorso. | |
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| Da: AdMaiora16 | 08/02/2017 17:14:50 |
| poi, un'altra cosa: "il 116 necessita di un inizio di esecuzione verso la vittima designata" questa è un'altra affermazione che non comprendo, perchè questa norma richiede la consumazione di un reato (questo si) diverso. non c'entrano nè il tentativo, nè la vittima diversa, contemplata invece dall'82 e rispetto al quale invece il discorso può filare, anche se la tesi del tentativo non è accolta dalla dottrina unanime. | |
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Da: Penalista ![]() | 08/02/2017 17:22:30 |
| @soluzione Oltre a non condividere (e a tratti non comprendere) la logica delle tue argomentazioni, non credo affatto che tu abbia avuto informazioni di questo tipo dai commissari. Tempo fa ho acquistato sul sito di "nel diritto" una rivista che dedicava una parte alle "soluzioni" delle tracce. In particolare, tre magistrati (ognuno per materia) proponevano possibili svolgimenti delle tracce del concorso. Ebbene, la tua, per me poco comprensibile, soluzione non si avvicina nemmeno lontanamente a quella che ho letto, e che peraltro trovo ineccepibile. Con questo non voglio dire che esista un unico modo di affrontare e risolvere il quesito sotteso alla traccia, ma solo che trovo assurda e per nulla credibile la tua affermazione: "i commissari volevano questo...". | |
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| Da: Per penalista | 08/02/2017 17:44:14 |
| meno male pensavo di essere solo io a non aver capito nulla......ma poi è una soluzione mai rinvenuta in nessuna proposta di soluzione della rete o contenuta nelle varie riviste di settore... | |
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| Da: hoppa | 08/02/2017 17:52:34 |
| M'è venuto un lampo di genio: l'utente @soluzione in realtà propina sul forum le SUE soluzioni, spacciandole per quelle seguite dalla Commissione e seminando, di conseguenza, il panico. Procurato allarme.. :P | |
| Rispondi | |
Da: Penalista ![]() | 08/02/2017 17:55:21 |
| @hoppa lo credo anche io! ;D | |
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| Da: AdMaiora16 | 08/02/2017 17:57:26 |
| @ hoppa mi era venuto il sospetto | |
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| Da: INFO2017 | 08/02/2017 18:59:57 |
| Comunque è chiaro che: 82 "come se" intende trasporre il dolo a chi è in errore nei mezzi di esecuzione! Quindi 82 recuperato al principio di offensività ci dice che per trasporre il dolo é necessario realizzare "offesa a persona diversa". Quindi se intendi per offesa il fatto offensivo tipico (offesa nella tipicità - Mantovani) allora c'è indifferenza della vittima (non importa chi uccidi ma solo che vuoi uccidere). Quindi dolo del fatto tipico e non dolo del fatto storico, cioè, rappresentazione e volontà di uccidere quella determinata persona. Quindi realizzi il medesimo reato che intendevi realizzare. Adesso recuperiamo 82 al principio di colpevolezza, cost 88 quantomeno per colpa (cd colpa impropria) per cui 82 punisce a titolo doloso ciò che è colposo, 1ausola anomala. Per cui il mandatario risponde ex 82 di omicidio doloso. Adesso dal lato del mandante, se accettiamo tesi del fatto offensivo tipico e dolo del fatto tipico, allora non è possibile applicargli 116, in quanto mandatario realizza lo stesso fatto tipico accordato con mandante e non in fatto diverso non voluto. Al contrario se accettiamo tesi del fatto storico con non indifferenza della vittima allora realizzi un fatto diverso pur se offesa è la stessa, anche se realizzata in danno di persona diversa. Questa tesi applicherebbe 82 e 116 assieme. Però, BADATE, se il mandatario realizza un fatto diverso (sempre per la non indifferenza della vittima, significa che è in colpa e 82 lo punisce a titolo di dolo, a questo punto al mandante 116 per imputargli il fatto diverso. Tuttavia questa soluzione non è accoglibile perché il 116 richiede il dolo del concorrente esecutore materiale che, nel caso in commento, non c'è, anzi, 82 lo punisce come se fosse in dolo ma in vero è in colpa impropria. Quindi applicheremmo due clausole anomale, 82 per trasporre il dolo dove non c'è e 116 (che, appunto, richiede dolo dellesecutore materiale) per estendere al concorrente nolente il fatto diverso. NO 2 clausole ananle in sequesnza 82 presidopone condizioni per applicare 116! Soluzione, 82-575 per esecutore materiale e 110-575 per mandante con possibilità del concorso 110 a titolo diverso:concorso colposo del mandatario e doloso del mandante ! | |
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| Da: Soluzione esatta traccia penale | 08/02/2017 19:15:28 |
| La soluzione per la traccia di penale fu già data da qualcuno che copiò e incollò una massima + dottrina da un codice esplicato, basta che andiate indietro e la cerchiate... era giustissima, non c'è nulla da aggiungere. | |
| Rispondi | |
| Da: ppap | 08/02/2017 19:29:38 |
| vabè, quindi i tuoi informatori sono gli utenti del forum che postano soluzioni?wow | |
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Da: Memento audere semper ![]() | 08/02/2017 19:41:08 |
| Sarà che ci sono vari approcci all'analisi, quelli più scolastici e quelli più arditi. | |
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| Da: blocco universale saturnino vincitore statuisce | 08/02/2017 20:16:54 |
| ragazzi ieri notte ho fatto un sogno: ero al concorso (presumo in magistratura) e vi era la prova finale , la quarta era tecnico applicativa e io dovevo preparare delle polpette al sugo e poi alla fine però non si capiva se bisognava consegnare solo elaborato ricetta o anche le polpette al sugo molti candidati giovani maschi non le consegnavano e se le mangiavano limitandosi a lasciare ai commissari la ricetta e le autocritiche alla ricetta e tempistica, mentre le donne sostenevano che bisognava depositare anche i piatti fumanti..... lo so che non ci crederete, ma è stato il mio sogno se continuate a parlare di trasposizione del dolo dall'82 al 116 stanotte mi sogno i criaturi vivi | |
| Rispondi | |
| Da: Ehm | 08/02/2017 20:38:48 |
| Ragazzi io non capisco la critica a chi parla di omidicio colposo. Perfettamente non condiviibile ma è un orientamento realmente esistente. Per me le due soluzioni prospettabili erano: orientamento minoritario: scissione tra tentativo e colpa, trasportabile anche sul mandante (che egualmente non vuole l'omicidio della persona diversa); orientamento maggiormente condivisibile, che esclude l'applicazione del 116 al medesimo titolo di reato: 110-82-575 c.p. | |
| Rispondi | |
Da: @ehm ![]() | 08/02/2017 20:54:39 |
| Ciascuno vorrebbe essere rassicurato sulla propria soluzione. E poiché mancano rassicurazioni fondate, in questo settore,tendono a autorassicurarsi. Per farlo c'è la necessità, piu psicologica che logica, di escludere dal campo altre soluzioni. Così creando l'idea (fondata o meno) che, tolte altre soluzioni, la propria sia espressione di maggiori probabilita' di essere soluzione corretta. E' un meccanismo mentale naturale, perché ti stupisce? | |
| Rispondi | |
Da: Ehm ![]() | 08/02/2017 21:02:19 |
| Perche' sono abituata ad ascoltare anche altre soluzioni purche' ragionate e sono onesta nelle valutazioni. Non è certo un atteggiamento confortante per futuri magistrati. Grazie della risposta comunque | |
| Rispondi | |
Da: Ehm ![]() | 08/02/2017 21:04:00 |
| Perche' sono abituata ad ascoltare anche altre soluzioni purche' ragionate e sono onesta nelle valutazioni. Non è certo un atteggiamento confortante per futuri magistrati. Grazie della risposta comunque | |
| Rispondi | |
| Da: statoansioso | 08/02/2017 21:24:49 |
| D'altronde è una soluzione maggiormente rispettosa della Costituzione e non è ignorata dalla giurisprudenza. La Cass., sez. I 13973 del 2016 ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello, che nel caso di specie aveva applicato l'art. 116 c.p. all'omicidio di una persona diversa da quella designata dal mandante (si trattava di un omicidio di camorra). | |
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Da: meritevole zozza ![]() | 08/02/2017 21:26:37 |
| Siete veramente scarsi | |
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