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Magistratura 2015
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Da: zaffiro7 ![]() | 30/07/2015 16:24:41 |
| x correzionescritti grazie per la risposta; oramai non possiamo più sottovalutare nulla. L'inglese, si sa, va mantenuto. il mio livello è fermo a quello del liceo, ma gli anni passano e si tende a dimenticare. Per fortuna quello che ho fatto l'ho fatto bene e non lo dimentico, ma non ho molta pratica a livello di conversazioni, quindi vedrò di poterlo inserire nel mezzo degli studi che già sono molto impegnativi.ti ringrazio per tutte le informazioni utili che ci dai, davvero confortanti | |
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| Da: per will 86 | 30/07/2015 16:24:53 |
| So di aver fatto uno schema che sembra la scaletta della tesina delle medie, ma pensavo che con quello riuscissi a chiarire un po le idee. invece vedo che c'è chi continua a ripetere che il difetto di causa è possibile solo per quello di copertura, ma ancora non ho letto un argomentazione al riguardo. Evidentemente, secondo loro, scommettere su una corsa di cavalli già disputata ha comunque uno scopo pratico per entrambe le parti del contratto. Io non capisco quale sia lo scopo per quello che sostanzialmente ha già perso (indipendentemente dal fatto che lo sappia già o meno a causa di un difetto di informazione). | |
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Da: Derivati ![]() | 30/07/2015 16:49:38 |
| X derivato Il discorso che fai è, in pratica, quanto sostenuto dalla Corte d'appello di Milano. Quello che stiamo dicendo io e ...32 e' che, a parte questo modo di rivedere la cosa, le altre pronunce di merito che optano per l'alea unilaterale (e non irrazionale come fa la corte d'Appello di Milano) si riferiscono solo ai derivati con funzione di copertura. La pronuncia della corte d'appello di Milano, che non distingue tra funzione di copertura e speculativa, al momento è l'unica esistente in materia, Se poi passasse questo ragionamento la conseguenza, allora, sarebbe che qualunque contratto che nasca a seguito di una mancata e/o inesatta informazione di una delle parti porterebbe a una nullità perché il contratto (qualunque contratto) sarebbe irrazionale. In pratica si attribuirebbe un potere enorme al giudice che non solo finirebbe col sindacare le scelte economiche delle parti, ma stabilirebbe (sulla base di quali criteri (?)) quando un contratto è razionale o meno. In pratica è lo stesso discorso del contratto "giusto" che solo per una dottrina minoritaria può essere sindacato dal giudice. La verità è che laddove c'è un rapporto paritario (primo contratto) non è ammesso alcun sindacato giudiziale sul contratto, laddove invece c'è un rapporto asimmetrico a parte i casi espressamente previsti di nullità (ad es. nullità protezionistiche), il sindacato può essere solo sul rispetto delle clausole di buona fede e correttezza la cui violazione non porta a nullità virtuale per violazione di norme imperative ma a rimedi di altro tipo (SU 2007). Gazzoni poi nella parte dedicata allo swap non parla di nullità per irrazionalità ma, piuttosto, fa riferimento a un concetto di ordine pubblico economico (tipo tutela del risparmio) dicendo che la scommessa si viene a creare ex novo. | |
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| Da: tenerumy | 30/07/2015 16:54:58 |
| Comfermo: l'esame di lingua lo fanno per tutti i candidati prima dell'inizio dellìinterrogazione, anche nella tornata di esami ancora in corso | |
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| Da: X derivati | 30/07/2015 17:06:36 |
| Ci rinuncio. Non ho interesse a confrontarmi con chi per confutare una tesi si limita a dire che solo una sentenza l ha adottata o il contrario. Tu non mi spieghi cosa c'è di sbagliato in quello che ho affermato...mi parli solo di milano, torino, bari,..sembrano le estrazioni del lotto..ma non spieghi perche in un caso come quello che ho indicato ci sarebbe comunque una causa (dimmi alneno quale sarebbe se c'è). Io Gazzoni l ho citatato per farti un esempio sul difetto di causa nella scommessa e, in generale, per i contratti aleatori. Poi vi chiedete perché c'è gente che "ha scritto la giurisprudenza " ma non è idonea. Perché i copia e incolla non funzionano...questo vale in generale. Una tesi mal argomentata su una sentenza ha solo l autorevolezza che gli viene dall essere scritta su una sentenza, una tesi non argomentata su un foglio protocollo è una cosa che non ha senso. | |
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Da: Derivati ![]() | 30/07/2015 17:18:13 |
| Te lo spiego. Come ho detto il problema non è causale ma di tipo. Io e ...32 stiamo dicendo che la causa in concreto nei derivati speculativi c'è sempre. Il problema dell'irrazionalità a cui fai riferimento opera sul piano della meritevolezza e cioè della tipicità che è altra cosa rispetto alla causa. Altrimenti, come ho già detto, quale sarebbe la differenza tra causa in concreto e meritevolezza? Secondo il discorso che fai tu finirebbero x conincidere! Peraltro con la causa in concreto verebbe data rilevanza anche ai motivi. Come si fa a distinguere tra motivo e causa? Quindi la banca vuole guadagnare e il cliente spera di speculare: questa è la causa in concreto dell'operazione. Sul piano della meritevolezza, però, potrebbe determinarsi un effetto irrazionale perché alla fine una parte finirebbe sempre e solo per perdere. E questo sarebbe in contrasto con il tipo non con la causa. Qui poi divergono le mie posizioni dalle vostre. Io dico che solo per la corte d'Appello vale questo discorso perché per le altre pronunce il discorso va circoscritto solo alla funzione di copertura. | |
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| Da: x tuutii | 30/07/2015 17:26:18 |
| scusate qualcuno sa a che corte d'appello sono arrivati con gli orali del precedente concorso grazie | |
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| Da: .. | 30/07/2015 17:32:09 |
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| Da: Negoziazioni | 30/07/2015 17:33:22 |
| Concordo perfettamente con quanto dicono ...32 e derivati. Anche secondo me il tema non chiedeva di esaminare un eventuale difetto di causa in concreto. Per gli strumenti finanziari speculativi la causa in concreto consiste nello scopo pratico che le parti hanno inteso realizzare, ovvero quello di scommettere sulle fluttuazioni del mercato. Le fluttuazioni del mercato , a loro volta, dipendono da fattori del tutto indipendenti dalla volontà e dal controllo delle parti. Si tratta, in buona sostanza, di un contratto aleatorio il cui esito è assolutamente incerto e collegato a diverse variabili quali gli indici di mercato e altri fattori non sottoposti (o sottoponiibili) al controllo delle parti, almeno che le parti stesse non intendano coprire eventuali rischi connessi all'operazione finanziaria (ma qui si entra nel campo dei derivati con funzione di copertura, il cui esame non era richiesto dalla traccia: la traccia fa un esplicito riferimento agli strumenti finanziari con funzione speculativa) E' una vera e propria scommessa, ma legalizzata in quanto oggetto di una puntuale e organica disciplina da parte del legislatore. La causa in concreto è, allora, quella di speculare sulle fluttuazioni del mercato e , pertanto, difficilmente può predicarsi una nullità della causa in concreto di tali tipi di contratto (quando difetterebbe lo scopo pratico divisato dalle parti? Se lo scopo è proprio quello di scommettere come può in concreto predicarsi il venir meno di tale scopo?). I profili di meritevolezza, allora, erano da collegare ai contratti finanziari atipici (sono socialmente utili? La funzione meramente speculativa è socialmente utile, ex art 41 Cost e 1322 cc?) nonchè ai contratti tipici in riferimento ad un eventuale illeceità della causa per contrasto con l'ordine pubblico economico (ma solo nel caso in cui l'intermediario venga meno ai propri obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza). Questo è quanto mi pare di aver capito, anche attraverso uno studio approfondito di dottrina e giurisprudenza. Studio, ovviamente, svolto dopo la prova scritta. Non so, vedremo... Comunque traccia davvero molto interessante e che, a mio avviso, stimola le capacità di ragionamento | |
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Da: drtt ![]() | 30/07/2015 17:35:14 |
| Alla data del 29 luglio (compreso) sono stati esaminati 133 candidati, di cui 123 sono risultati idonei e 10 non idonei. Degli idonei, uno ha ottenuto 137, uno 133, uno 132, uno 131, due 130, uno 127, tre 126, tre 124, due 123, due 122, quattro 121, tre 120, sei 119, sette 118, tre 117, cinque 116, sette 115, quattro 114, dieci 113, nove 112, otto 111, sette 110, nove 109 e ventiquattro 108. 24 candidati hanno presentato il certificato medico, computando per due chi ne ha presentati due. L'ultimo candidato esaminato è della Corte d'appello di Milano. Fonte: mondo giudiziario | |
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Da: Orali ![]() | 30/07/2015 17:48:15 |
| Sono arrivati alla cda n. 16) Milano. restano da esaminare i candidati di: 17) Caltanissetta 18) Messina 19) Perugia 20) Lecce 21) Catanzaro 22) Napoli 23) Venezia 24) Genova 25) Firenze 26) Salerno. Gli orali, iniziati il 18 maggio, proseguiranno fino al 6 agosto, per poi riprendere, dopo la pausa estiva, il 31 agosto e terminare il 28 ottobre. Finora, dei 328 ammessi all'orale, sono stati esaminati: 133 candidati, di cui: 123 sono risultati idonei 10 non idonei. 24 candidati hanno presentato il certificato medico. Fonte: mondogiudiziario | |
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| Da: cix | 30/07/2015 17:50:31 |
| Hai utilizzato una decina di nomi diversi per scrivere la stessa cosa. Ma moltiplicare i nomi non ti servirà ad evitare un severo giudizio da parte della commissione, la cui traccia mirava a valutare la causa concreta. "Nelle contrattazioni caratterizzate da uno squilibrio negoziale, il mero controllo di liceità delle contrattazioni si dimostra ormai insufficiente al fine di concretizzare una effettiva tutela del contraente. Tale controllo, che si articola nella verifica della non contrarietà del contratto a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, deve essere necessariamente affiancato da un controllo positivo di meritevolezza che chiamerebbe l'interprete a verificare se una determinata negoziazione si ponga in linea con i principi cardine del nostro ordinamento. Ove ciò non avvenga, difetterebbe la meritevolezza delle funzione economico-individuale del contratto che, stando così le cose, non potrà ottenere giuridica rilevanza (sull'opportunità di effettuare un sindacato di meritevolezza sui contratti aventi ad oggetto prodotti derivati, Di Raimo, Interest rates swap, teoria del contratto e nullità: e se finalmente dicessimo che è immeritevole e tanto basta?, in Rass. dir. civ., 2014, p. 319)". | |
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Da: Derivati ![]() | 30/07/2015 18:03:03 |
| Be' qui veramente al momento siamo in tre a sostenere la stessa tesi. Io scrivo da cellulare come vedi gli altri due no. Ma poi quello che stiamo dicendo è che nei derivati con funzione speculativa non c'è un problema di causa ma di meritevolezza. E il contributo che hai postato conferma quello che diciamo non lo contraddice. | |
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| Da: ...................2 | 30/07/2015 18:08:09 |
| Cix, questo tuo discorso, del tutto generale, non credo possa essere collegato ai derivati con funzione speculativa, ma solo a quelli con funzione di copertura. Puoi rispondere, se ti va, a questa domanda (però scusami ma è l'ultima volta che te la pongo, non possiamo continuare all'infinito a scrivere sempre le stesse cose e a far finta di non capire): fai un esempio. Quando verrebbe meno, secondo te, la causa concreta nei contratti finanziari con funzione speculativa? Un esempio, se ti va. | |
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Da: qoob ![]() | 30/07/2015 18:31:06 |
| grazie anche da parte mia correzione scritti puoi dirmi se se hai seguito corsi di preparazione per magistratura oppure se hai studiato da solo? grazie | |
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Da: will86 ![]() | 30/07/2015 18:42:28 |
| è inutile cix lo stesso utente cambia nick e dice sempre le stesse cose puoi riportare tutto quello che vuoi ma non ha capito la distinzione tra giudizio di meritevolezza e giudizio di liceità e come si valuta la meritevoezza di un contratto | |
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Da: Derivati ![]() | 30/07/2015 18:44:25 |
| La giurisprudenza maggioritaria identifica la meritevolezza con la liceità. In pratica si dice che affinché una fattispecie sia meritevole ex art. 1322, comma 2, occorre che non sia contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Altri (in particolare Gazzoni) ritengono che la meritevolezza non operi a livello di causa ma di tipo. Quindi mentre la liceità caratterizza la fattispecie in negativo nel senso cioè che essa non deve essere contraria a norme imp., ordine pubblico e buon costume, la meritevolezza la caratterizza in positivo nel senso cioè che essa sia socialmente utile. Tale operazione quindi può essere condotta sia con riguardo alle fattispecie tipiche che atipiche. Ad es. il 2645 ter parla di meritevolezza: questa si distingue dalla liceità perché se si identificasse con essa il 2645 ter sarebbe incostituzionale per violazione del 2740 che è norma imperativa. Peraltro la causa intesa come funzione economico/individuale, a mio avviso, aumenta il distacco con la meritevolezza giacché la prima dà rilievo agli interessi concreti delle parti (quindi guarda alle parti) mentre la seconda dà rilevanza a interessi socialmente utili (quindi guarda a interessi generali). Una fattispecie allora è meritevole se l'interesse delle parti trova un riconoscimento generale o comunque non contrasti con esso. È invece immeritevole se l'interesse delle parti sia in contrasto con un interesse generale. L'interesse socialmente utile è dato dal tipo non dalla causa. Per questo causa in concreto e meritevolezza operano su piani diversi: una fattispecie è immeritevole quando l'interesse delle parti contrasti con un interesse generale. | |
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Da: will86 ![]() | 30/07/2015 18:47:44 |
| difettano di causa in concreto i contratti di derivati con rischio solo a carico dell'investitore, o irrazionale, o unilaterale, o stipulati al solo fine di assicurare la commessa all'intermediario suggerendo investimenti non corrispondenti alla posizione dell'investitore. Ad es facendo stipulare un contratto di derivati per un investimento sproporzionato per l'investitore, oppure pur essendo questi già esposto a debiti ingenti. In tal caso l'unico interesse è quello dell'intermediario ad avere il corrispettivo, e il rischio è solo a carico dell'investitore, specie se non professionista. in più tutti gli altri esempi che ha fatto cix e che evidentemente non avete letto, come neppure lo svolgimento di bellomo che è charissimo | |
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| Da: X derivati | 30/07/2015 18:55:05 |
| Concedimi una precisazione..importante a mio avviso.. il giudizio casuale oltre alla liceità implica il passaggio prioritario dell esistenza della causa. Gazzoni non è che se lo scorda, come fai tu, ma sposta il problema del difetto di causa sul piano del tipo e quindi della meritevolezza...il discorso a questo punto torna. Mentre te ti limiti a ripetere a pappagallo questa frase sulla meritevolezza che opera a livello di tipo...ma non hai capito cosa dice Gazzoni. | |
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Da: Derivati ![]() | 30/07/2015 18:55:32 |
| Bene e allora quale sarebbe la differenza tra causa e meritevolezza????? In pratica secondo la vostra ricostruzione i "profili di meritevolezza" potevano anche essere inseriti nella traccia. Per voi è la causa in concreto che rende nulli questi contratti non l'immeritevolezza. Se dite che la causa concreta rende immeritevoli i contratti identificate causa con meritevolezza. Se non chiarite quest'aspetto ma continuate solo a parlare di causa in concreto non date rilievo alla meritevolezza. Il discorso è molto semplice | |
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Da: will86 ![]() | 30/07/2015 19:02:07 |
| per derivati: la tua posizione è obsoleta. Ritengo non sia corretto. alla luce delle posizioni più recenti dopo che si è affermata la nozione di causa in concreto, confondere il giudizio di liceità con quello di meritevolezza. Ti faccio l'es della vendita con prezzo vile ti suggerisco di leggere un recente articolo di Bianca sulla causa in concreto in cui è spiegata perfettamente la differenza tra giudizio di liceità e meritevolezza e come tale giudizio possa essere fatto anche ai contratti tipici, analizzando la causa in concreto. Nello specifico, Bianca dice che il contratto non deve essere solo lecito ma anche non socialmente dannoso, e lo è in due macro casi: quando le parti perseguono interessi in contrasto con quelli della comunità (ad es. la pubblicità di prodotti dannosi; il contratto avente ad oggetto la trasmissione di programmi diseducativi; l'abuso tributario. Non sono contratti illeciti, ma non meritevoli di tutela) oppure se il contratto stipulato dalle parti non sia meritevole di tutela perché in danno di terzi e fa l'esempio del 2645 ter realizzato per violare i diritti dei creditori. Se non ti fidi del mio riassunto leggi Bianca: causa in concreto (è di qualche mese fa) Ma anche Gazzoni distingue i due giudizi Grazie a questa lettura mi è venuto l'intuito di ritenere non meritevole di tutela un contratto sui derivati con funzione speculativa a danno dell'investitore; quando in concreto l'operazione di investimento è volta a fare arricchire l'intermediario a spese dell'investitore si pone il dubbio sulla meritevolezza del contratto e della sua nullità, differendo dallo schema legisl previsto | |
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Da: Derivati ![]() | 30/07/2015 19:07:25 |
| X x derivati Ovviamente Gazzoni non se lo scorda ma arriva a capire quello che forse a te sfugge. È evidente che chi identifica la meritevolezza con la liceità pone un problema di causa. In pratica si dice che basta che l'operazione sia conforme a norme imperative a ordine pubblico e buon costume per essere giustificata. Ti e' chiaro? Per cui la causa c'è sempre quando non si violano tali parametri. Gazzoni, che forse dovresti rileggere x capirlo, dice invece oltre a un problema di causa (cioè di rispondenza a norme imperative, ordine pubblico e buon costume) una fattispecie pone anche un problema di meritevolezza che opera sempre anche con riguardo alle fattispecie tipiche. Quindi la liceità giustifica la fattispecie ma non è detto che la fattispecie sia meritevole: essa deve superare il vaglio del tipo cioè dell'utilità sociale. L'es. è il 2645 ter che è fattispecie tipica: se però la meritevolezza fosse identificata con la causa e cioè con la liceità la norma sarebbe incostituzionale sotto il profilo della ragionevolezza perché in contrasto con il 2740. Ecco perché il 2645 ter è meritevole perché persegue in fine socialmente utile pur essendo una fattispecie tipica. | |
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Da: Derivati ![]() | 30/07/2015 19:14:52 |
| X Will Dici esattamente quello che sto dicendo io. Affermi correttamente che meritevolezza e liceità operano su piani diversi. E che il giudizio di meritevolezza riguarda anche le fattispecie tipiche (leggo solo ora che, infatti, hai richiamato il 2645 ter). Quindi alla luce di tutto ciò perché continui a dire che la nullità riguarda la causa concreta dei derivati speculativi???? Se dici questo identifichi causa con meritevolezza che, invece, vanno distinti! Ora ti è chiaro? | |
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| Da: Saichenovita | 30/07/2015 19:15:39 |
| Il problema della meritevolezza degli swap dipende dal dubbio in ordine all' inquadramento nell ambito delle scommesse. La scommessa non è meritevole di tutela. È una obbligazione naturale. Perché lo swap ex 23co5 tuf si? Perché dietro sti swap c'è un interesse meritevole di tutela: o il fatto di produrre ricchezza o il fatto di consentire una operazione di gestione di un rischio. Ste sentenze di merito dicono che sono scommesse autorizzate: tutti gli swap sono speculazioni. Sia quelli meramente speculativi che quelli di copertura. Scommesse. E la traccia chiedeva perché quella ex 1933 non è meritevole e queste si. Tutto qua. La causa in concreto non è un fuori traccia come non lo è la nullità. Ma non è il centro della traccia. E comunque la nullità x immeritevolezza è na cazzata di gente che non ha mai aperto un libro. Ugualmente la non meritevolezza x difetto di causa in concreto. So due cose diverse. Questo è civile non finanza. E da sempre, non dal 2013. | |
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| Da: cix | 30/07/2015 19:16:39 |
| L'unica copertura è quella che fa lo stesso utente, scrivendo ora dal cellullare, ora dalla tastiera. Ma stile e contenuti sono identici. Come la pedante esistenza su concetti disattesi dall'intero mondo giuridico. La causa concreta è l'elemento del contratto, cioè la sintesi degli interessi reali delle parti. La meritevolezza è il giudizio sulla causa. La liceità non c'entra niente. "Nelle contrattazioni caratterizzate da uno squilibrio negoziale, il mero controllo di liceità delle contrattazioni si dimostra ormai insufficiente al fine di concretizzare una effettiva tutela del contraente. Tale controllo, che si articola nella verifica della non contrarietà del contratto a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, deve essere necessariamente affiancato da un controllo positivo di meritevolezza che chiamerebbe l'interprete a verificare se una determinata negoziazione si ponga in linea con i principi cardine del nostro ordinamento. Ove ciò non avvenga, difetterebbe la meritevolezza delle funzione economico-individuale del contratto che, stando così le cose, non potrà ottenere giuridica rilevanza (sull'opportunità di effettuare un sindacato di meritevolezza sui contratti aventi ad oggetto prodotti derivati, Di Raimo, Interest rates swap, teoria del contratto e nullità: e se finalmente dicessimo che è immeritevole e tanto basta?, in Rass. dir. civ., 2014, p. 319)". Come vedi la meritevolezza è riferita alla funzione economico-individuale, cioè alla causa concreta. Non al tipo. Il tipo è per definizione meritevole. Ma se il singolo contratto ha una causa immeritevole, devia dal tipo. Se l'acquisto di un derivato è un regalo all'intermediario, non si tratta di investimento. In concreto la causa manca. | |
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Da: will86 ![]() | 30/07/2015 19:22:19 |
| Cix puoi citare chiunque e spiegarglielo in qualsiasi modo nemmeno citando bianca su convince. Se solo lo leggesse si ricrederebbe | |
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Da: concorsista II ![]() | 30/07/2015 19:28:43 |
| questo lo schema del mio tema dell'ultimo concorso...che ne dite? nozione tradizionale di contratto come scambio di reciproci vantaggi e sacrifici commutatività come possibilità di conoscere a priori l'entità di tali vantaggi o sacrifici proporzione economica e giuridica del contratto e sua sproporzione libertà delle parti di poter escogitare contratti sproporzionati 1174cc limiti a tale libertà e intervento riequilibratore del giudice generale riferimento agli obblighi di buona fede causa in astratto ed in concreto,sempre in generale sproporzione nei contratti di intermediaz finanziaria integrazione di tali contratti per mezzo di usi di vario tipo rapporti contratto quadro-contratti esecutivi buona fede in materi di intermediaz ed obbighi informativi sproporz nei contratti aleatori nozione generale di alea,sia economica che giuridica ragioni storiche della tesi che vedeva i contratti aleatori come contratti solo tipici unilateralità e bilateralità dell'alea norme del c.c. ch si riferiscono ai contratti aleatori e considerazioni ampie che farebbero propendere per una rilettura della tipicità dei contr aleatori norme in materia di rescissione,risoluz per eccess oner sopravven concetto che il codice riferisce all'alea voluta dalle parti e all'alea normale atipicità dei contratti aleatori:possbilità delle parti di trasformare un contr commutativo in aleatorio,o di creare nuovi contr aleatori piegando in vario modo la causa di altri contratt tipici conferma di tale ragionamento con le norme in materia di vendita "aleatoria"e della legge sulla dematerializzazione dei titoli di credito piccola origine storica dei contratti differenziali nella vendita a termine dei titoli di credito impatto dell'art.1322 sui contratti di banca e di borsa,ed in quale modo l'inserimento di clausole varie,eventi,presupposti o termini diversi possano traslare la "rischiosità"di un contratto su uno soltanto di contraenti, ovvero come possa rendersi incerta una delle due prestazioni in termini di an,quando o quomodo meritevolezza di tali forme contratt in termini di trasferim del rischio,oscillazioni e perdita di valore dei titoli riferimento breve ai derivati uniformi,alle options,alle vendite pronti e termine causa di tali contratti:finanziamento,credito,capitalizzazione ed eventualmente causa di scambio "speculazione lecita" come capacità dell'imprenditore di prevedere l'andamento del mercato,le congiunture economiche e l'incontro fra domanda ed offerta e traslare i rischi su altri imprenditori o consumatori necessità di proteggere i contraentideboli quando vi siano omissione o false "speranze" in cui vengano indotti gli acquirenti limiti entro cui può modificarsi la causa e suo azzeramento,la cui conseguenza è la mancanza di un elemento essenziale promesse di rendimenti dei titoli venduti che pu poi rivelarsi falsa o addirittura implicante per l'acquirente più passività che attività del titolo rimedi:nullità,responsab extracontratt,resp contratt per violazione degli obblighi informat inversione dell'onere della prova | |
| Rispondi | |
Da: correzione scritti ![]() | 30/07/2015 19:35:39 |
| @qoob No, niente corsi. Mi era inizialmente balenata l'idea di seguirne uno; ma poi mi sono reso conto che sarebbe stato meglio studiare da soli; e soprattutto, che non avrei avuto il tempo e la voglia di seguirne uno, perché all'epoca stavo parecchio tempo in università: avevo vinto un dottorato di ricerca in diritto costituzionale, fuori dall'università dove mi ero laureato, e tutta la "connessa" attività di lezioni, seminari e assistenza "varia" mi impegnava parecchio; però la cosa mi piaceva (all'inizio, intendiamoci!) e quindi ho pensato che non avrei potuto seguire proficuamente un corso. Dopodichè, il tempo è passato e mi son detto che se non l'avevo seguito prima che ero agli esordi, che senso avevs seguirne uno poi, dopo che con lo studio fatto le mie conoscenze erano molte più di quelle di prima? La cosa che mi ha aiutato a tutti gli scritti (agli ultimi presi 13 - 14 - 13; al precedente, la non idoneità solo in diritto penale, con 12 - 12 alle altre 2 prove) è stato scrivere molto: non tanto per l'università, quanto piuttosto a casa. Mi sceglievo una traccia a caso tra quelle pubblicate sul sito del ministero della giustizia e provavo a svolgerla. Ma soprattutto, fare molte scalette di tracce. e la parte più difficile è stato proprio trovare uno schema-tipo che potesse tornarmi utile sempre, per tutte le tracce (trovarne uno aiuta molto in sede di prove scritte, perché economizza il lavoro e permette di concentrarsi solo sulle questioni giuridiche). Alla fine però l'ho trovato e non l'ho mai cambiato. | |
| Rispondi | |
Da: Derivati ![]() | 30/07/2015 19:38:53 |
| A parte che io scrivo solo dal cel. Liberi di pensare quello che volete ma non capisco che fastidio abbiate a sostenere le mie tesi ci siano anche altri utenti???? Che pensate che vi bocci o promuova io? Bah... In ogni caso Will prima distingue tra liceità e meritevolezza poi dà ragione all'utente che invece dice che meritevolezza e liceità operano sullo stesso piano. Pare che ci sia un po' di confusione. Quindi caro utente (cit) se liceità e meritevolezza operano sullo stesso piano il 2645 ter come lo giustifichi???? Non è in contrasto con il 2740? Prova a spiegare questo | |
| Rispondi | |
Da: Derivati ![]() | 30/07/2015 19:47:11 |
| X saichenovita' In realtà non è come dici tu. Il problema è che alcune pronunce di merito ritengono che i derivati pur non essendo assoggettati al 1933 non siano meritevoli quando hanno un'alea unilatetale o irrazionale. Quindi pur essendo coercibili a differenza delle scommesse, che sono obbligazioni naturali, potrebbero non essere meritevoli. Questo era l'aspetto che andava analizzato. A nulla rilevando la causa in concreto | |
| Rispondi | |
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