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Magistratura 2015
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Da: will86 ![]() | 30/07/2015 19:47:42 |
| Evidentemente non conosci le nuilone interpretazioni sul 2740 secondi autorevole dottrina il ruolo regole ed eccezioni al 2740 si è invertito essendo ormai tantissimi gli strumenti che sottraggono beni alla garanzia patrimoniale generica Ma lo hai studiato civile? O hai letto solo qualche compendio? Leggi il testo di bianca sulla causa e risolverai molti dei tuoi dubbi | |
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| Da: Saichenovita | 30/07/2015 19:54:44 |
| Guarda senza conoscere la sentenza sta cosa della necessaria bilateralità dell alea l ho scritta pure io. Bastava studiarsi la scommessa. Esattamente così. Ogni scommessa crea un alea bilaterale. Anche quella ex 1933 che resta una obbligazione naturale ciononostante. Resta aperto pero il problema della meritevolezza. Meritevolezza e causa sono due cose diverse. Checché ne dica qualsiasi sentenza di merito. E cmq ti assicurò che il problema della meritevolezza è da sempre impostato sulla opponibilita dell eccezione di gioco e scommessa. Magari approfondisci l argomento al di là della corte d appello di milano. | |
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Da: Derivati ![]() | 30/07/2015 20:25:55 |
| Conosco bene il 2740. So bene che dal principio di unicità del patrimonio del soggetto si è passati a quello della molteplicità di patrimoni o di soggetti che differenziano le responsabilità. E ciò perché la norma non è più vista in chiave statica identificandosi col soggetto ma in chiave dinamica identificandosi col patrimonio che è fonte di redditività. Ti basta la lezioncina? Forse però sfugge che il nuovo rapporto tra i due commi del 2740 è nato a seguito della XII direttiva Cee e riguarda fattispecie tipiche: è il legislatore che ha introdotto limitazioni normative alla responsabilità patrimoniale. Il problema del 2645 ter è che la limitazione di responsabilità ha fonte pattizia e non legale: da qui il problema di distinguere tra meritevolezza e liceità. Il 2645 ter è fattispecie tipica ma se la meritevolezza si identificasse con la liceità allora la norma sarebbe incstituzionale perché violerebbe il 2740 giacché intridurrebbe una deroga pattizia al p. dell'universalita' della resp. p. Ma proprio perché meritevole è ammessa. Questo significa che se i privati pongono in essere una limitazione patrimoniale ex art. 2645 ter questa sul piano della causa e lecita ma non sul piano della meritevolezza laddove non perseguisse un interesse socialmente utile(ad es. per frodare o creditori). | |
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Da: Leva78 ![]() | 30/07/2015 22:21:30 |
| Correzione scritti...hai tutta la mia stima, davvero. Complimenti per tutto, di vero cuore...si vede che sei una persona in gamba, umile e modesta...:) Ti auguro il meglio. | |
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| Da: Leggo scalette | 30/07/2015 22:29:54 |
| fantascientifiche...ma a chi volete darla a bere???...i temi del giorno dopo siamo tutti bravi a scriverli... Bellomo ha indicato la via. Cmq postate anche i vostri nomi e cognomi, fra 8 mesi vediamo cari Carnelutti, mgiudiziario pubblica i nomi degli idonei agli scritti e quindi non mi pare giusto che vi tiriate indietro... resta inteso che faccio un grande in bocca al lupo a tutti.... | |
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Da: zaffiro7 ![]() | 30/07/2015 22:59:48 |
| correzionescritti grazie di esistere!, non sai quanto conforto trovo in quello che scrivi, perchè riguardo ai corsi ecc, la penso uguale uguale, quello che dico sempre io è che lo studio personale è quello che conta in assoluto. | |
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Da: Clueless ![]() | 31/07/2015 00:32:22 |
| Correzione scritti: Cosa intendi per schema tipo di tema valido per tutti i temi? mi daresti un esempio? | |
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Da: correzione scritti ![]() | 31/07/2015 08:11:18 |
| @ Clueless Per schema-tipo mi riferisco ad una struttura formale che può andare bene per qualsiasi traccia, pur con gli adattamenti dovuti alle diversità proprie di ciascuna di esse. Personalmente (dato il mio breve passato da dottorando in costituzionale) ho preso spunto dagli scritti di alcuni giuspubblicisti della vecchia scuola genovese e ho "copiato" (forse sarebbe meglio dire "emulato") l'impianto delle loro monografie (anche se per gli elaborati il tutto vale su scala ridotta); col tempo e a forza di "pratica" nella scrittura, la cosa mi é venuta sempre più naturale; in altri termini mi imponevo una serie di passaggi per l'elaborato. Inizialmente, si trattava di una vera e propria "auto-imposizione"; col tempo poi la cosa é diventata "naturale". In estrema sintesi: lo schema per me si componeva sempre di 3 parti: 1) presentazione 2) esposizione di una serie di tesi concatenate 3) argomento affine ma "eccentrico" 1) La prima parte (1 facciata al max di foglio protocollo) era la più importante e anche la più difficile da comporre: costituiva una sorta di "presentazione" sintetica dei contenuti e delle tesi che avrei poi analiticamente esposto: una sorta di "indice" esteso, che però non doveva affatto apparire come tale, ma piuttosto un discorso continuo, il più lineare e conseguenziale possibile; una sorta di "indice ragionato". In questa parte, poi, facevo molta attenzione ad evidenziare i nessi e i collegamenti tra le questioni e tesi che poi avrei svolto e analizzato. 2) La seconda parte era il "cuore" dell'elaborato; se la prima era fatta bene, la seconda sarebbe stato solo lo svolgimento approfondito di quanto prima accennato. Con un vincolo particolare: il rigoroso rispetto, nella trattazione delle questioni, dell'ordine in cui le avevo presentate. Questo vincolo aiuta chi scrive (perché si tratta di "seguire dei binari" già tracciati) e chi legge (perché vede che le "promesse" fatte in "premessa" vengono qui mantenute; in sostanza, si dà un riscontro approfondito di quanto prima "abbozzato"). 3) La terza parte (eventuale: non sempre mi riusciva) era un po' una "furbata" (diciamo così): trattavo un istituto/tematica che, pur se affine (e perciò connessa) a uno degli istituti trattati in precedenza, era giuridicamente (per struttura o natura o funzione o perfezionamento o effetti o simili) diverso (magari, perché avente un'altra disciplina o simili). Questa parte la introducevo sempre con una formula: "La traccia, infine, evoca la questione/istituto affine [...]. Si tratta, all'evidenza, di istituti/questioni (boh... Il problema stava proprio nel trovarli/e questi istituti!) dissimili da quelle sinora affrontate e analizzate, e tuttavia ad esse variamente connesse e collegate. Il punto merita un chiarimento [...]" E poi, giù per al massimo una mezza facciata di foglio protocollo (c'è il rischio di andare fuori tema qui!) Questo era il mio schema-tipo. Dopodiché i contenuti variavano di volta un volta in relazione alla traccia. E naturalmente il lavoro più lungo era quello di individuare cosa fosse "richiesto" dalla traccia. Ma questa è tutta un'altra storia | |
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Da: X Concorsista II ![]() | 31/07/2015 08:23:48 |
| Mi pare che tu abbia messo un po' troppa carne al fuoco... Per la mia esperienza personale (ovviamente è solo una mia considerazione quindi del tutto opinabile) occorre rimanere il più possibile nella traccia e divagare pochissimo su aspetti che, benché indirettamente richiamati, non costituiscono il nucleo centrale del tema. La traccia, a mio avviso, andava suddivisa in tre tronconi: A) negoziazione strumenti finanziari B) alea e funzione speculativa C) profili di meritevolezza È chiaro che i punti sub B) e C) non dovevano essere trattati in generale ma sempre con riferimento alle negoziazioni degli strumenti finanziari. Quindi l'alea e la funzione speculativa, a mio avviso, andavano trattati non in generale, parlando dei contratti aleatori o della storia della causa, ma sempre con riferimento ai derivati. Lo stesso per quanto riguarda i "profili di meritevolezza" che era l'aspetto che consentiva di individuare dei margini di intervento demolitorio e/o correttivo su tali negoziati. Certo a posteriori è tutto più facile però in generale credo che, sia che l'argomento si conosca sia che si conosca poco, l'aspetto principale siano sempre le indicazioni della traccia. Se l'hanno formulata così è perché quello vogliono sapere. Se si mette troppa carne al fuoco c'è non solo il rischio di essere sovrabbondanti ma di fare un discorso scollegato e non funzionale alla traccia | |
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Da: concorsista II ![]() | 31/07/2015 08:59:42 |
| troppa carne?e dove?guarda che non + che mi sono messo a fare la premessa sulla causa o roba simille.ho soltanto parlato del giudizio di meritevolezza per poi collegarlo ai contratti aleatori e alla possibilità e limiti di crearne di atipici.la parte generale del tema è solo quella iniziale sulla sproporzione in genere nei contratti.non è che posso aver scritto troppo dato che il mio tema è di appena 6 facciate.diciamo che era lo schema dettagliato del tema | |
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Da: Mi domando ![]() | 31/07/2015 09:35:38 |
| Aderisco alla tesi di "derivati" e "will86"... Anche io ho sostenuto ciò nel tema | |
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| Da: 978 2014 | 31/07/2015 09:36:52 |
| A parte che se vi volete fissare sui tribunali Lo stesso tribunale di milano ha detto successivamente al 2013 nella sent 978/ 2014 che l alea non bilaterale non comporta nullità. Fate un po voi. Ma veramente credete sia uscita la sentenzia di un tribunale quando di swap e meritevolezza si parla di decenni....?? | |
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| Da: X correzione scritti | 31/07/2015 09:40:47 |
| Ma quindi secondo te qual era in questo caso la "tesi bollino rosso"? | |
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| Da: X correzione scritti | 31/07/2015 09:47:42 |
| ...e , scusami se insisto , che ne pensi di chi si è dilungato nell'analisi del contratto quadro? Grazie, se vorrai rispondermi. | |
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| Da: incredibile.... | 31/07/2015 10:12:46 |
| SUL FATTO CHE NESSUN GIURISTA CERCHI DI CAMBIARE STO CONCORSO COSì ALEATORIO. TUTTI A PRENDERLO COME IMMODIFICABILE... MA LO SAPETE CHE LE LEGGI LE FANNO I POLITICI??? SEMBRA CHE IL DIRITTO VENGA DA MARTE... MA CHE CI VUOLE A CAMBIARE UN REGOLAMENTO DEL CAZO DEL REGIO DECRETO DEL 23... MA COME SI FA A NON INDICARE UN PROGRAMMA DI CONCORSO??? ALLORA NEL CIVILE PUò CAPITARE ANCHE DIRITTO DEL LAVORO, FALLIMENTARE, SOCIETARIO, COMMERCIALE, BANCARIO, FIANNZIARIO?????? MI FATE PENA. SIETE GIURISTI PICCOLI SENZA ADERENZA ALLA REALTà | |
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Da: qoob ![]() | 31/07/2015 10:20:45 |
| @correzione scritti ti ringrazio molto per la tua risposta. anch'io non ho il tempo di seguire un corso e la tua esperienza mi conforta. proverò a trovare il mio "schema di tema"!. in effetti sinora ho solo studiato e non mi sono esercitata molto a scrivere (lo faccio per lavoro ma è estremamente diverso...) | |
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| Da: ...................2 | 31/07/2015 10:30:07 |
| Scusa, Will86 ma nei derivati speculativi non vi può essere alea unilaterale o bilaterale che venga predeterminata dalle parti. In questi tipi di negoziazioni finanziarie, l'alea non può essere determinata dalla parti ed attribuita al solo cliente (questo è possibile solo con i derivati con funzione di copertura). Il Rischio, nei deirivati speculativi, dipende solo dalle fluttuazioni degli indici del mercato. Credo si continuino a confondere i derivati con funzioni di copertura con i derivati con funzione speculativa (l'ho evidenziato già tante volte). Ripeto, mi si faccia un esempio concreto in cui vi sarebbe un difetto di causa in concreto dei derivai con funzione speculativa (quelli oggetto della traccia). Il problema della meritevolezza, quindi, torno a ribadirlo, a mio avviso (ma mi sbaglierò) non era tanto legato ad un difetto di causa in concreto (difficilemte predicative) ma ad altre questioni più volte ricordate anche da altri utenti | |
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Da: Derivati ![]() | 31/07/2015 10:32:51 |
| Non sono io ....32 Lo scrivo subito prima che inizino a dire che siamo la stessa persona! | |
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| Da: ...................2 | 31/07/2015 10:51:59 |
| ribadisco l'ultimo concetto perchè battuto male in precedenza: Il problema della meritevolezza, quindi, torno a ribadirlo, a mio avviso (ma mi sbaglierò) non era tanto legato ad un difetto di causa in concreto (difficilmente sostenibile per i derivati con funzione speculativa) ma ad altre questioni più volte ricordate anche da altri utenti | |
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| Da: Casa 9996 2014 | 31/07/2015 11:09:59 |
| 9996 2014 Cassazione. I derivati sono tutti (copertura o speculazione pura) scommesse autorizzate. Sono tutti meritevoli di tutela perché c'è 23 tuf. Questo era il tema. Poi un nugolo di sentenze di merito guarda alla causa in concreto. Che ci deve essere per ogni contratto e che è un giudizio successivo a quello di meritevolezza. Peraltro è giusta l osservazione di saichenovita che fa notare che l alea bilaterale c'è in ogni scommessa, anche quelle meramente tollerate e comunque non meritevoli di tutela. | |
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Da: Clueless ![]() | 31/07/2015 11:16:37 |
| Correzione scritti, grazie. | |
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Da: concorsista II ![]() | 31/07/2015 11:17:26 |
| ll difetto di causa c 'è quando non è l'entità della controprestazione a variare entro certi limiti di rischio,ma quando l'evento cui si subordina la prestazione si è già verificato o nn si verificherà mai.ergo manca proprio una delle due prestazioni.almeno ciò ho scritto io nel tema | |
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| Da: Beyoglu | 31/07/2015 11:25:28 |
| Questa la scaletta del mio tema di civile, visto che non si parla d'altro, darò anche io il mio inutile contributo. - introduzione sulla struttura dei contratti di intermediazione finanziaria e profili di rilevanza pubblicistica della disciplina - definizione di strumenti finanziari e derivati, mettendo in luce i problemi che di derivati pongono anche in relazione all'individuaizone dell'oggetto del contratto. piccola, piccolissima, divagazione sui mutui sub prime e sulle caratteristiche di questi contratti - individuazione della causa tipica dei c. aventi ad oggetto gli strumenti finanziari e differenza tra funzione speculativa pura e funzione speculativa mista ad altre - tentativi di qualificazione della natura dei contratti di i.: - rapporto con contratti di gioco/scommessa, 1933 e problema del 23.co.5 TUF; problemi della speculazione mera - contratti aleatori, significato dell'alea nei contratti con oggetto i derivati, tentativi di qualificare i c. come contratti di vendita di cosa futura e collegamento con la questione legata all'oggetto del contratto - infine, evoluzione del giudizio di meritevolezza degli interessi, 1322, emancipazione dal giudizio sulla liceità del contratto, valore dei contratti c.d. egoistici ma non "socialmente utili" - scrutinio della causa concreta dei contratti su s.f. e irrilevanza della causa astratta, come strada percorsa dalla giur. di merito per privare questi contratti di efficacia Questo è il mio svolgimento effettivo, non come doveva esser fatto, quindi, probabilmente pieno di lacune e ampiamente insufficiente... | |
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| Da: Cass 9996 2014 | 31/07/2015 11:25:49 |
| Il difetto di causa c'è quando se stavi speculando x coprire un rischio preesistente non c'è nessun rischio da coprire. Se stavi speculando x guadagnare e basta non c'è alcuna possibilità di guadagnare che già si sa l esito della scommessa. In sostanza quando l alea, preesistente o creata che sia, in realtà non esiste. | |
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| Da: Stefano0589 | 31/07/2015 11:49:54 |
| Carissimo Will, Mi trovi perfettamente concorde con la scelta dei volumi per civile: bianca per contratti, gazzoni per tutto il resto è chine per extracontrattuale - anche se io l' ho,fatta sul bianca e non era male -. Volevo,sapere per le altre due materie che suggerisci. Io di Amm ho fatto lo scoca | |
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Da: concorsista II ![]() | 31/07/2015 11:53:03 |
| appunto...aggiugendovi il profilo(immeritevole)di far credere all'investitore che l titolo acquistato avrà un certo rendimento che in realtà non si rivela tale,ovvero produce più passiità che attività.in questo senso la causa di ogni derivato è sempre unica, ed è la speculazione dei differenziali(tant'è che io nel tema mi sono occupato di differenziali più che di swap).la meritevolezza risiede nella capacità dell'imprenditore di prevedere l'andamento del mercato sulla base della propria conoscenza delle congiunture economiche o dell'incontro tra domanda e offerta di beni e servizi.e non quella di speculare abusando dell'asimmetria informativa del cliente.ogni contratto aleatorio è rischioso in sè,il fatto sta nel capire che per l'ordinamento è sicuramente meglio un'alea bilaterale che unilaterale.ciò è vero per un'esigenza di equa distribuzione della ricchezza presso tutti,più che presso alcuni soltanto.all'interno di ciò si dovrebbe capire lo spazio riconosciuto all'autonomia privata. | |
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Da: correzione scritti ![]() | 31/07/2015 12:05:42 |
| Quale potrebbe essere la tesi da bollino rosso? Eh, bella domanda. Premetto che non ho, ovviamente, fatto il tema; e che non ho quindi, come tutti voi, 6 ore di riflessione solo sulla traccia e i relativi problemi che solleva. Perciò, prospettando un'ipotesi, probabilmente rischierei di dire una sonora fesseria oppure formulerei una tesi che lascia il tempo che trova: perché estemporana - fatta così, su 2 piedi e non dopo ore di ragionamento, come avviene in sede d'esame; e, soprattutto, perché data la complessità e tecnicità della traccia, sarebbe prima opportuno un recupero di tutte le disposizioni codicistiche ed extravaganti pertinenti (solo disposizioni normative, ovviamente, e non anche giurisprudenza. Mi muovo nell'idea che in sede concorsuale non la si può reperire. E poi, in genere, le argomentazioni fondate su massime/tesi giurisprudenziali, piuttosto che sul dato positivo, lasciano sempre un senso di - come dire - "diffidenza" nei commissari-magistrati. Siamo in un ordinamento a base legislativa, e i giudici sono soggetti solo alla legge, non ai provvedimenti motivati di altri giudici. Il concorso è diretto a reclutare futuri giudici, quindi persone indipendenti non solo da ogni altro potere, ma anche e soprattutto dai propri colleghi e dalle motivazioni dei loro provvedimenti - i costituzionalisti parlano in proposito di indipendenza interna ed esterna). E in sede concorsuale è dunque probabile che siano apprezzate di più le argomentazioni su base normativa, piuttosto che giurisprudenziale). Detto questo, e procedendo per banale esclusione, non credo che, per la tesi da "bollino rosso", rilevino qui né gli strumenti finanziari (almeno, in via diretta), né l'alea né la funzione speculativa. Penso invece che potrebbe avere un senso ritenere da "bollino rosso" la tesi per cui " i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari sono meritevoli o immeritevoli ex se". Cercherò di chiarire perché ho formulato questa ipotesi. L'enorme problema qui (e che richiederebbe ben più di 10 minuti di riflessione) sta nella ricostruzione del "giudizio di meritevolezza": che solleva 3 problemi: 1) di oggetto; 2) di ammissibilità; 3) di parametro. Il punto 2) é quello decisivo per la traccia. 1) l'oggetto del giudizio di meritevolezza é la singola operazione contrattuale avente (a sua volta) ad oggetto strumenti finanziari? Oppure, uno schema astratto modellato a partire da quella singola operazione? Qui la soluzione é semplice: oggetto del giudizio é il singolo concreto contratto; 1322: "le parti possono concludere contratti (quindi, concrete operazioni che abbiano i requisiti di cui al 1325) che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché [tali singole operazioni contrattuali] siano meritevoli di tutela..." 2) L'ammissibilità del giudizio di meritevolezza, con particolare riferimento ai contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari, é il cuore della traccia. Può il giudice operare sempre e comunque il giudizio di meritevolezza in ordine ai contratti in iudicium deducti? Oppure - più correttamente - dovrà procedere alla valutazione di meritevolezza del singolo contratto se e solo se non gli é possibile qualificarlo (e dunque "nominarlo") sotto un dato tipo contrattuale socialmente (swap) o giuridicamente (e quindi,.astrattamente già) definito? Qui il codice parla chiaro: il giudizio di "meritevolezza" é ammesso relativamente ai soli "contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare". Solo per essi il giudice é autorizzato a - rectius: deve -esperire il giudizio di meritevolezza. La questione dunque, si sposta sul problema se i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari abbiano o meno "una disciplina particolare". Se sì, ogni giudizio di meritevolezza resta al giudice precluso, essendo assorbito dal giudizio di meritevolezza "ex lege" costituito dalla stessa giuridica esistenza (e quindi, disciplina) di "quel" tipo. Diversamente é ammesso "tranchat". E qui però viene in rilievo la categoria del contratto (non legislativamente, ma) "socialmente" tipico. La categoria é stata elaborata con una finalità: estendere in via analogica la disciplina del giudizio di "meritevolezza" - o meglio: la sua non ammissibilità - anche a quelle operazioni che, pur non appartenendo "ai tipi aventi una disciplina particolare" (quindi, a tipi "legali"), sono "socialmente" tipiche. Dunque, resta precluso al giudice ogni giudizio di meritevolezza relativamente ai contratti che appartengono ad un tipo (non già legale, ma piuttosto) sociale, in forza del seguente rilievo: il legislatore prevede e disciplina "tipi" contrattuali in quanto socialmente rilevanti. Ergo, se tale rilevanza "sociale" - in ragione della frequenza di operazioni simili, della loro rilevanza nei traffici e relativa stabilità di disciplina - sussiste a prescindere dalla previsione legislativa, il giudice non potrà esperire il giudizio di meritevolezza sulle operazioni ricadenti in questi tipi "sociali". Salvo che davvero siano inquadrabili in "quel tipo"; altrimenti, se se ne discostano (anche in misura minima), ritorna per il giudice il potere-dovere di giudicarne la meritevolezza. E ciò diversamente dalle operazioni che si discostano (pur sempre rientrandovi in punto di qualificazione) dai tipi "legali", per le quali resta precluso ogni giudizio di meritevolezza, ai sensi del comma 1 art. 1322. Ebbene: per le negoziazioni di strumenti finanziari, che succede? Se esistono tipi legali (no da quel che mi risulta), allora bisognerà in seconda istanza valutare se esistano tipi "sociali". Esistono? Certamente, e svolgono peraltro importanti funzioni di allocazione dei rischi, con stabilizzazione delle transazioni finanziarie e sono perciò meritevoli di tutela "secondo l'ordinamento giuridico". Bisogna però individuare quali funzioni socialmente tipiche svolgano questi contratti. E conseguentemente, stabilire che la tipicità sociale riverbera sul potere-dovere del giudice di valutare la meritevolezza delle singole operazioni solo in quanto queste ultime rientrino davvero in "quel" tipo sociale. E qui viene in rilievo lo swap: quali né sono le funzioni socialmente tipiche? Distribuire l'alea su entrambi i soggetti? Oppure no? Se rispondiamo di sì, dobbiamo conseguentemente stabilire che tutti quei contratti in cui l'alea ricade su un solo soggetto sono "non-swap"; sono "altro" rispetto al tipo sociale "swap". Dunque di essi il giudice deve valutarne la meritevolezza. 3) Il che ci porta al problema del parametro, che andrà chiarito con riferimenti al 41 cpv e 47 cost. Tutto questo non per fare uno schema di traccia, quanto piuttosto per giustificare che la tesi da bollino rosso possa essere (ma sono nel campo delle ipotesi) che "i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari sono meritevoli o immeritevoli ex se". Probabilmente, ma é sempre una mia ipotesi, chi ha trattato il problema della "causa in concreto" é uscito un po' dai binari della traccia, se lo ha affrontato in termini di liceità/illiceità. Invece era pertinente parlare del problema della mancanza di causa in concreto. Anche se non era il tema principale della traccia (incentrata sulla meritevol questa può esistere o mancare, e nel primo caso essere giudicata lecita o illecita; ma mai "meritevole". Meritevole é solo un contratto al completo dei suoi requisiti. Se uno di questi manca (in ipotesi: la causa) il giudice non deve procedere nemmeno al giudizio di meritevolezza (quando gli é consentito farlo), ma disconoscere la giuridicità della stessa operazione economica, dichiarando la nullità del contratto). Comunque, sarebbe davvero interessante sapere quale affermazione abbiano ritenuto essere tanto grave da pregiudicare l'idoneità del concorso, questa volta. Naturalmente, finché le operazioni di correzione sono in corso di svolgimento, non si può sapere. ezza, che non é attribuito della "causa"; | |
| Rispondi | |
| Da: @beyoglu | 31/07/2015 12:15:38 |
| Anch'io ho parlato del tentativo di qualificare quei contratti come vendita di cosa futura. Grazie di averne parlato. Almeno so che non sono l'unico ad aver scritto così. | |
| Rispondi | |
Da: concorsista II ![]() | 31/07/2015 12:15:44 |
| a mio umilissimo parere era tutto un problema di struttura(negoziaz strum finanziari in generale)limiti(1322)-di nuovo struttura(contratti commutativi-aleatori)e poi limiti(1322 negli aleatori)-infine funzione dei contratti differenziali e poi limiti,il tutto accompagnandolo con gli obblighi informativi che entrano nella causa dei contratti de quo.infine un cenno alle conseguenze viste in termini di disciplina.la meritevolezza non si può analizzare in relazione ai derivati se prima non si è introdotto il giudizio di cui al 1322(chiaramente in maniera molto sintetica).credo possa essere apprezzabile che il candidato esamini la prima parte della traccia alla luce dell'ultima parte della stessa(seppur in termini generali)per poi rovesciare la cosa parlando dell'ultima parte in termini speciali alla luce della prima | |
| Rispondi | |
| Da: Beyoglu | 31/07/2015 12:17:44 |
| Sulla vendita di cosa futura, non ne ho letto molto, anche tu sei il primo per me che lo riferisce. Comunque è un punto trattato in moltissimi contributi dottrinali, niente di fondamentale, secondo me, ma utile al mio ragionamento. | |
| Rispondi | |
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