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Magistratura 2015
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Da: zaffiro7 ![]() | 25/07/2015 21:08:27 |
| garofoli | |
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Da: X tutti ![]() | 25/07/2015 23:19:53 |
| Oggi mi pare che si sia parlato poco di derivati e di Bellomo... Per fortuna il corsista fglaw ce lo siamo perso x strada: forse starà riflettendo su una nuova strategia di marketing visto quella fallimentare portata avanti finora. Richiamo tutti all'ordine. Su si ricomincia. C'è anche da prendere posizione sulla natura del ricorso straordinario al PdR e sul concorso materiale, formale, apparente, reato complesso o continuato tra 615 ter e 326 cp | |
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Da: Ecco i testi ![]() | 25/07/2015 23:38:21 |
| Galganino , padovani, casetta minor. Pure troppo per chi lavora. | |
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Da: Ecco i testi ![]() | 25/07/2015 23:44:23 |
| Per chi non ha un kaiser da fare ed è mantenuto: 6 volumi del bianca più gazzoni, enzo roppo, cari bella fratini, fiandaca musco garofoli e Mantovani e il sistema di bellomo caringella il corso chieppa giovagnoli e il sistema di bellomo | |
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Da: zaffiro7 ![]() | 25/07/2015 23:51:36 |
| 6 volumi più gazzoni mi pare eccessivo, già è tanto farsi il gazzoni e il terzo volume del bianca | |
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| Da: Andrewp. | 26/07/2015 08:32:13 |
| Grazie zaffiro7 | |
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Da: Ecco i testi ![]() | 26/07/2015 09:01:30 |
| In rapporto a chi lavora chi non fa nulla ha 12 ore al giorno. Può studiare 6 volte tanto. Qualsisia manuale | |
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Da: Svolgimento traccia di penale ![]() | 26/07/2015 11:52:14 |
| http://www.exactis.it/PDF_esame2015/Tema3_penale.pdf | |
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| Da: Samanta32 | 26/07/2015 14:38:03 |
| Volevo segnalarvi questo articolo di una dott.ssa specializzata nel ramo degli strumenti finanziari (è un a ricercatrice) In relazione all'ultima parte del nostro tema di civile, ella critica apertamente le conclusioni cui è pervenuta una gurisprudenza minoritaria (si tratta delle famose sentenze dei tribunali di Monza,. Torino), ovvero quelle della nullità del contratto relativo agli strumenti con funzione di copertura per difetto di causa in concreto qualora venga meno lo scopo pratico perseguito dalle parti (la causa in concreto c'è comunque, sottolinea la dott.ssa, e sembra assai difficile poterne predicare la mancanza). A maggior ragione, pare sia quanto mai difficoltoso poter ritenere un difetto di causa in concreto in relazione agli strumenti finanziari con funzione speculativa (cioè quelli oggetto della traccia): lo scopo pratico perseguito dai paciscenti è proprio quello di scommettere sulle fluttuazioni del mercato; fluttuazioni che dipendono da fattori esterni non dipendenti dalla volontà delle parti. In relazione ad eventuali profili di immeritevolezza delle operazioni finanziarie compiute, i rimedi che allora prospetta la dott.ssa sono i medesimi che mi sembra abbia avanzato anche il prof Greco in diversi suoi scritti, ovvero un eventuale illeceità della causa o, ancora, un eventuale profilo di immeritevolezza ex art 1322, secondo comma cc. Rimedi, questi ultimi, che però sono strettamente collegati ad un abuso di potere da parte dell'intermediario, il quale, venendo meno ai proprio obblighi imposti dall'art 21 TUF e dall'art 28 del regolamento CONSOB, non consente al cliente investitore di poter effettuare un investimento informato. Ma, a parte i profili di immeritevolezza (i quali costituiscono solo l'ultima parte del nostro elaborato), sarebbe forse interessante anche confrontarci sulla parte della traccia, a mio avviso molto più complicata, relativa alla negoziazione degli strumenti finanziari, allea contrattuale e funzione speculativa. Voi come l'avete schematizzata questa parte iniziale e centrale dell'elaborato? http://www.dirittobancario.it/rivista/finanza/derivati/copertura-e-speculazione-funzioni-e-disfunzioni-interest-rate-swap | |
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Da: x Samanta ![]() | 26/07/2015 15:31:18 |
| Però scusa mi pare che ci sia una contraddizione nel tuo discorso. Quando affermi: "In relazione ad eventuali profili di immeritevolezza delle operazioni finanziarie compiute, i rimedi che allora prospetta la dott.ssa sono i medesimi che mi sembra abbia avanzato anche il prof Greco in diversi suoi scritti, ovvero un eventuale illeceità della causa o, ancora, un eventuale profilo di immeritevolezza ex art 1322, secondo comma cc.". Cioè l'illiceità della causa porta alla nullità del contratto! Io la prima parte della traccia l'ho svolta in maniere molto semplice (in tutto il tema mi sarà venuto 5 facciate). Ho impostato il discorso segnalando la centralità che il legislatore del 42 ha riservato al contratto in quanto strumento cardine dell'imprenditorialità. Ciò ha portato ad un'obiettivazzazione dei rapporti in funzione di più facile circolazione degli scambi. Ho poi evidenziato come la moderna dialettica diritto-economia, ha portato a nuove forme di traffico giuridici caratterizzati,da un lato, da un processo di dematerializzazione e, dall'altro, dalle negoziazione degli strumenti finanziari. Mi sono limitato a indicare gli strumenti finanziari (richiamando l'art. 1, comma 2, TUF) e ha evidenziare, come osservato anche dalla ricercatrice del commento che hai postato che, però, ancora non ho letto, come l'alea di tali negoziati consista proprio nell'assunzione del rischio delle oscillazioni dei tassi di interesse, cambiati o azionari. Ho, quindi, evidenziato come la funzione speculativa caratterizzi e giustifichi in concreto queste operazioni giacché la ragione pratica dell'affare che sintetizza gli interessi delle parti è proprio quella di rischiare su una variazione dei tassi tale da poter portare un beneficio economico non preventivabile. Sicché la parte che ottenesse un danno dalla variazione dei tassi non potrebbe invocare la risoluzione x eccessiva onerosità proprio perché l'alea che consiste nella funzione speculativa è causa in concreto dell'operazione. Solo sul piano della meritevolezza il discorso può essere rivisitato. Ho parlato, allora, della meritevolezza dicendo che essa opera a livello di tipo e non di liceità. Sicché essa è volta a realizzare un fine socialmente utile. Poiché l'autonomia privata trova un riconoscimento indiretto nell'art. 41 Cost. ho allora evidenziato che al pari dell'iniativa economica anche l'autonomia contrattuale può essere limitata per scopi socialmente utili. Sicché tale limite sarebbe dato dal rispetto della solidarietà contrattuale consistente nel divieto di abusare della propria situazione di forza proprio nei rapporti asimmetrici. Ho, allora, richiamato, gli obblighi di vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB rivolti, ex art. 5 TUF, a mantenere un rapporto fiduciario nel mercato e soprattutto il rispetto del principio di proporzionalità che deve caratterizzare i rapporti sperequati, La meritevolezza, in definitiva, l'ho identificata con questi principi affermando che se è insuperabile l'endiadi alea/funzione speculativa con riguarda alle negoziazioni degli strumenti finanziari proprio sotto il profilo della meritevolezza sarebbe possibile,in un'ottica rimediale. cercare strumenti meglio in grado di mantenere il rapporto sui binari della proporzione e dell'equilibrio. In quest'ottica ho allora parlato delle clausole di rinegoziazione. | |
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Da: x Samanta ![]() | 26/07/2015 15:40:16 |
| Scusate gli orrori tipo: "ha evidenziare" e il resto. Sto scrivendo dal cel. Spero che il concetto sia chiaro | |
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| Da: novellina | 26/07/2015 15:53:32 |
| Non c' e' dubbio che tu, ultimo che hai scritto, diventerai magistrato. Che bravo, mi piace la tua argomentazione. Siccome devo fare concorso per la prima volta, posso chiederti: hai studiato da solo? Quanto tempo reale ci hai messo? Hai lavorato insieme? Su che testi? Please rispond. | |
| Rispondi | |
| Da: Samanta32 | 26/07/2015 15:54:54 |
| Si, secondo queste autorevoli voci dottrinali (tra cui mi pare vi sia anche il PRof Greco) molto difficilmente può predicarsi la nullità della causa in concreto, sia negli strumenti finanziari con funzione di copertura, sia, a maggior ragione, negli strumenti finanziari con funzione meramente speculativa. E' ipotizzabile, tutt'alpiù, un' illeceità della causa: cioè la causa concreta esiste (non può non esistere in tutto il suo splendore aleatorio e speculativo) ma può essere considerata illecita, ovvero contraria all'ordine pubblico economico, qualora l'intermediario, abusando dei suoi poteri, venga meno ai puntuale e dettagliatissimi obblighi informativi previsti dal TUF e dal Regolamento Consob. Sul punto della negoziozione hai fatto cenno al collegamento negoziale tra contratto quadro e i relativi ordini di esecuzione? Agli obblighi di forma scritta, a pena di nullità? Alla possibilità di recesso (esteso recentemente dalla Sezioni Unite) a tutti i contratti relativi agli strumenti finanziari. All'eventuale annullabilià del contratto per errore o dolo? Alla distinzione tra regole di validità e regole di comportamento così come enucleata dalle Sezioni Unite nel 2007? All'eventuale possibilità di sottoscrivere negozi finanziari atipici, purchè meritevoli di tutela, ex art 1322, secondo comma cc? | |
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Da: x Samanta ![]() | 26/07/2015 16:26:16 |
| No ho scritto più o meno quello che ho riportato basandomi proprio sulla distinzione tra regole di validità/comportamento di cui alle SU 2007 (che conoscevo). Ignoravo, invece, queste recenti sentenze di merito che rigirano il discorso sul piano della nullità. A posteriori credo di aver fatto bene a non parlare di collegamenti tra contratto quadro e relativi ordini di esecuzione, sugli obblighi di forma scritta e tutto il resto che ritengo inconferenti con la traccia. Piuttosto sarebbe stato opportuno descrivere in maniera più dettagliata gli swap e la distinzione tra funzione di copertura e di speculazione. Insomma parlare più o meno di quello che è scritto nel contributo che hai postato (dove, infatti, da una prima lettura sommaria, non mi sembra ci si soffermi sugli aspetti che ho qualificato come inconferenti). Questo, ovviamente, secondo me. X Novellina Grazie dei complimenti. Sono diversi anni che studio. Lo studio x magistratura mi ha permesso di vincere altri concorsi. Inizialmente ho frequentato il corso Galli x un paio d'anni poi ho cominciato a studiare da solo. Ritengo di aver fatto un salto di qualità proprio cominciando a studiare da solo e cercando di approcciarmi allo studio in maniera diversa rispetto alla logica universitaria. Lo studio x magistratura deve essere più concettuale e poco mnemonico: più che ripetere occorre focalizzare e metabolizzare al meglio gli istituti. La materia deve essere vista nel suo complesso e non per settori. Per il civile il mio testo di formazione è stato il Gazzoni. Ritengo ottimo anche il Bianca. Sono testi formativi così come il Mantovani di penale. Per amministrativo ho trovato ottimo il Galli anche se in molte parti troppo prolisso e dispersivo. Però ricostruisce in maniera eccellente la materia. Infine utili sono le lezioni di Caringella o le tracce di Garofoli che si focalizzano sulle questioni e sulle sentenze più recenti e dibattute e ad alta probabilità concorsuale. In bocca al lupo | |
| Rispondi | |
Da: Leva78 ![]() | 26/07/2015 16:36:23 |
| Certo.... | |
| Rispondi | |
| Da: novellina | 26/07/2015 16:36:39 |
| infatti nel parere che hai dato sulla traccia questa tua visione "complessiva" si percepisce bene. ti ringrazio, crepi il lupo, e spero di farcela e non avere la costanza che hai avuto tu. in bocca alupo anche a te;) | |
| Rispondi | |
| Da: novellina | 26/07/2015 16:38:50 |
| Avere la costanza;)) | |
| Rispondi | |
| Da: luperto | 26/07/2015 17:11:55 |
| napoli -juventus 1-0 gabbiadini e distruggiamo la corruzzione e i corrotti in Italia dove tutto è truccato . | |
| Rispondi | |
Da: x luperto ![]() | 26/07/2015 17:29:18 |
| Si saranno i soliti -30... A casa | |
| Rispondi | |
| Da: Samanta32 | 26/07/2015 17:47:55 |
| Si anche io ho l'impressione che tu abbia fatto un buon tema. Ottimo anche il riferimento alle rinegoziazioni, nonchè tutto il discorso tra diritto ed economia. Il Consigliere Galli, nella sua schematizzazione pubblicata sul sito, ritiene che siano conferenti anche i punti che ho sopra succintamente elencato. Quanto al difetto di causa in concreto di tali tipi di negoziazione speculative, ritengo che chi abbia concluso in tal senso abbia adottato una soluzione azzardata: le sentenze di merito più volte ricordate si riferiscono ai derivati con funzione di copertura (per i quali, secondo taluni, in determinate circostanze, è effettivamente ipotizzabile un difetto di causa in concreto) e non agli strumenti finanziari con funzione speculativa (cioè quelli che la traccia richiedeva di esaminare). Come già in tanti prima di me hanno fatto notare, per tali tipi di strumenti finanziari diventa davvero problematico ipotizzare un difetto di causa in concreto. Nella specie, quale è lo scopo pratico perseguito dai pascenti? E quando tale scopo pratico verrebbe meno? La distinzione tra alea unilaterale e alea bilaterale attiene ai derivati con funzione di copertura e non a quelli con funzione speculativa per i quali, secondo la dottrina e la giurisprudenza in assoluto maggioritaria, tutt'alpiù, è predicabile, semmai, e solo in determinate ipotesi, un'illeceità e non un difetto della causa in concreto. La causa concreta c'è, esiste e pare molto difficile poterne predicare l'assenza. | |
| Rispondi | |
Da: iustitia ![]() | 26/07/2015 17:57:17 |
| Per samanta 32 Ascolta mi dici su quale sito sei andata per leggere la schematizzazione del dottor Galli?io su quelli ufficiale non ho letto nulla. | |
| Rispondi | |
| Da: Macchiette | 26/07/2015 17:59:50 |
| Fare ridere. Cambiate nome, per sostenere le stesse tesi, già bocciate. Se siete (sei) così sicuro, attendi pazientemente le correzioni. | |
| Rispondi | |
| Da: Samanta32 | 26/07/2015 18:12:19 |
| ecco il sito giustizia http://www.fglaw.it/concorso_magistratura_2015_corso_fava_galli.htm | |
| Rispondi | |
Da: iustitia ![]() | 26/07/2015 19:00:23 |
| Ah ok samanta32. Il sito non è quello del dottor R.Galli! Grazie comunque! | |
| Rispondi | |
Da: Leva78 ![]() | 26/07/2015 20:31:17 |
| Ecco fglawwwwww ahah ah a | |
| Rispondi | |
Da: Leva78 ![]() | 26/07/2015 20:32:26 |
| Corsista cambia nomeeeeeeeeee!!!!!! | |
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| Da: il ritorno di fglaw | 26/07/2015 22:08:26 |
| aahahahahahahahahah è tornatooooooo | |
| Rispondi | |
| Da: Stefano | 26/07/2015 23:59:25 |
| Ragazzi ma il corso bellomo a Milano dove si tiene? | |
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Da: Zuppo ![]() | 27/07/2015 00:03:30 |
| In un posto dove vanno i calciatori di serie A che gli vogliono ciulare le borsiste, che però non la danno | |
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Da: Stef(ano) ![]() | 27/07/2015 00:17:45 |
| Quindi :)? | |
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