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Magistratura 2015
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Da: Ottimista convinta ![]() | 27/07/2015 22:47:37 |
| Info 85 Si vocifera che il prossimo bando in autunno e' piuttosto sicuro. La pausa estiva e' sacra e serve a ritrovare la carica per affrontare un altro duro anno.. Quest'anno sono rimasti delusi in molti e non sempre perché non avevano finito il programma.. Io ho studiato tanto e più anni ma i derivati non li avevo affrontati. mi domando Io ho scritto 5 facciate amministrativo e 3 in civile e penale. Sono sempre stata molto sintetica e cmq non conoscendo bene i derivati o i reati usciti in penale ho preferito scrivere poco ma buono piuttosto che arrampicarmi sugli specchi. | |
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Da: Ottimista convinta ![]() | 27/07/2015 22:51:02 |
| Nessuno mi sa dire se in amministrativo può essere sufficiente solo il riferimento all'ottemperanza nell'ultima parte o se la traccia richiedeva anche altri rimedi per l'inesecuzione? | |
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| Da: Mi domando | 27/07/2015 23:02:03 |
| chissá in base a quali parametri valutano, bah! Attese snervanti... | |
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Da: X Ottimista convinta ![]() | 27/07/2015 23:02:59 |
| Onestamente non vedo cosa c'entrino le penalità di mora.., Non capisco come tu abbia parlato delle astreintes e non ti sia venuto meno il risarcimento x equivalente. Comunque secondo me era un aspetto importante ma non fondamentale della traccia che chiedeva di trattare dei rimedi "anche" in forma specifica. Questo significa che forse il rimedio principale che si chiedeva era proprio l'ottemperanza che alla fine è un risarcimento in forma specifica (una sorta di azione di adempimento). Ma nel caso in cui la PA resti inadempiente si può configurare il risarcimento x equivalente. Peraltro la questione in passato è stata ampiamente discussa: ci si chiedeva, cioè, se si potesse chiedere il risarcimento del danno per la prima volta in ottemperanza (come avviene anche per l'inottemperenza al decreto decisorio del PdR). La questione passava x la natura (mista) del giufizio de quo. Tuttavia il cpa ha risolto positivamente la questione | |
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| Da: X ottimista convinta | 27/07/2015 23:17:01 |
| Può stare tranquilla che il superamento o meno degli acritti non dipenderà da quello. Se questo è il tuo unico dubbio riguardo le tue consegne di manifesta tutta la mia sincera invidia. | |
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Da: Ottimista convinta ![]() | 27/07/2015 23:32:36 |
| Grazie a tutti per la risposta | |
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Da: will86 ![]() | 28/07/2015 02:31:11 |
| L'azione risarcitorie è ammessa solo per i danni prodotti dopo la formazione del giudicato quindi il risarcimento in forma specifica non attribuisce al ricorrente il bene della vita cui aspirava, che può ottenere solo con l'ottemperanza e la nomina del commissario ad acta. Ovviamente le penalità di mora dovevano essere inserite pure con la loro funzione compulsiva. Impostare il tema sulla convenienza o meno non creo sua corretto. In ogni caso la natura giurisdizionale o meno si doveva impostare sulla base di altri argomenti come il parere del consiglio di stato la proponibilità della questione di legitt costituz e altri argomenti. Il decreto decisorio può essere impugnato dai contro interessati notificati dalla ps emanante per vizi di forma o di procedimenti davanti al consiglio di stato, dal ricorrente in cass per motivi di giurisdizione e può essere proposta opposizione di terzo e inoltre revocazione Per il tema di penale: il 615 ter e il 326 sono in concorso materiale e non formale l'azione non è unica Per la lunghezza: meglio poche pagine facendo capire di avere centrato il discorso. So che non è un parere ma ogni tema richiede una soluzione non serve solo per scrivere pagine su pagine senza arrivare ad una soluzione | |
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Da: will86 ![]() | 28/07/2015 02:39:17 |
| Per quello di penale il momento consumativo andava individuato secondo quanto dicono le su quando si effettua l'accesso e nel luogo in cui viene effettuato e non dove si trova il server. Fare riferimento al Momento consumativo nei reati permanenti non credo sia corretto | |
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Da: X Will ![]() | 28/07/2015 06:40:34 |
| Secondo me le penalità di mora non sono in tema. A mio avviso l'ottemperanza è il risarcimento in forma specifica. La stessa traccia chiede di parlare dei rimedi anche in forma specifica. Quell'anche, cioè, a mio avviso, sta a significare che oltre a quello in forma specifica (ottemperanza) è ammesso anche il risarcimento x equivalente qualora la PA non ottemperasse. Mi spiego. In questo caso l'ottemperanza si atteggerebbe a azione di adempimento. I problemi che erano sorti in passato in ordine all'ammissibilità di tale azione erano dovuti proprio alla natura del risarcimento in forma specifica che x alcuni comportava un'intriduzione surrettizia dell'azione di adempimento sulla falsariga del modello tedesco. In particolare chi sosteneva il risarcimento in forma specifica riteneva che già in sede impugnatori a potesse ammettersi tale azione. La giurisprudenza dominante, tuttavia, l'ammise solo con riguardo agli atti vincolati o a quelli a bassa discrezionalità giacché la sequenza prevista dal nostro ordinamento è impugnazione/ottemperanza. Il risarcimento in forma specifica, in definitiva, si disse ha natura risarcitaria. Ora in questo caso attribuendo natura giurisdizionale al decreto decisorio del PdR, proprio perché la trasformazione del parere del CdS da parzialmente vincolante a vincolante ha finito con il connotare di definitivita' il parere stesso (anche perché è chiaro che se il decreto venisse impugnato in sede giurisdizionale il CdS finirebbe col pronunciare una sentenza conforme al parere con inutile dispendio di energie processuali), fa si che il decreto non solo non sia impugnabile ma che la sua inottemperanza possa legittimare il ricorrente a richiedere l'ottemperenza cioè l'adempimento del decreto decisorio. Ovviamente nomina del commissario ad acta (che è organo giurisdizionale) e possibilità di richiedere risarcimento x equivalente direttamente in ottemperanza. In definitiva la particolarità della situazione, una volta riconosciuta natura giurisdizionale al decreto decisorio, è quella di non dover passare per un giudizio impugnatorio/caducatorio e di poter subito adire il giudice dell'ottemperenza chiedendo non solo l'ottemperanza del decreto (cioè il risarcimento in forma specifica/adempimento) ma anche il risarcimento x equivalente. Questo proprio per la natura mista (cognitoria ed esecutiva) del giudizio di ottemperanza e per il fatto di essere esteso al merito | |
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| Da: Info 85 | 28/07/2015 07:27:33 |
| Grazie x la risposta ottimista convinta. | |
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Da: Tema penale ![]() | 28/07/2015 07:27:57 |
| Ritengo che gli aspetti richiesti dalla traccia nella prima parte (elementi costitutivi, tempo e luogo di consumazione del 615 ter) fossero da considerare congiuntamente. Mi spiego. Gli elementi costitutivi attengono alle due diverse condotte che caratterizzano l'accesso abusivo e cioè: A) l'accesso a un sistema protetto B) mantenersi nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di esclusione. Ciò significa che non solo per configurarsi il reato de quo deve trattarsi di un sistema "protetto" che richiede, quindi, delle autorizzazioni (sicché il reato non si configura in assenza di peotezioni al sistema) ma che mentre nel primo caso si sanziona l'accesso non autorizzato nel secondo si sanziona il mantenersi nel sistema da parte di chi, inizialmente autorizzato, si intrattenga contro la volontà di chi ha il diritto di esclusione. Questo porta.a differenziare il tempo è il luogo di consumazione del reato. Fermo infatti che, come da ultimo affermato dalle su, occorre fare riferimento all'accesso da remoto e non al luogo in cui si trova il server si avrà che nel caso della condotta sub A) il tempo è il luogo si determinano nel momento stesso in cui si accede mentre nel caso sub B) nel momento non già dell'accesso ma della manifestazione della volontà espressa o presenta di chi ha il potere di esclusione! Sui rapporti tra 615 ter e 326. Innanzitutto c'è da dire che questa parte della traccia (che a mio avviso necessitava di una trattazione maggiore rispetto alla prima parte atteso quel riferimento a "in particolare") andava riferita ai rapporti tra il comma 2 n.1 del 615 ter e il 326. Io ho ipotizzato che il comma 2, n.1 del 615 ter configurasse un titolo di reato autonomo e non un'aggravante del primo comma. A sostegno di tale tesi ho richiamato il fatto che l'ipotesi configura un reato proprio e non un reato comune come il primo comma e che se fosse un'aggravante, benché punita più gravemente rispetto all'ipotesi del comma 1 e ancora più gravemente qualora ricorra anche l'aggravante del comma 3, in un giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti potrebbe essere espunta. Cioè vi sarebbe il paradosso x cui se quel fatto fosse commesso da "Chiunque", proprio perché reato autonomo, non potrebbe mai essere eliminato dalla presenza di attenuanti, mentre se fosse commesso dal p.u. (punito peraltro più gravemente rispetto all'ipotesi base e ancora più gravemente qualora ricorrano gli estremi del comma 3) potrebbe essere eliminato in un giudizio di bilanciamento con le attenuanti. Sicché ho ipotizzato che l'ipotesi di cui al comma 2, n.1 del 615 ter non solo configuri un titolo autonomo di reato (proprio) ma sia ascrivibile più ai reati contro la PA giacché la condotta che si sanziona in tal caso non è tanto l'accesso abusivo quanto il fatto di abusare della propria qualifica. La struttura della norma, cioè, è identica a quella del 326, comma 1,: anche viene sanzionata la condotta del pu che abusa della sua qualifica. Per cui ho evidenziato che a differenza del comma 1, nel comma 2 del 615 ter non si sanziona l'accesso ex se quanto il fatto che il pu,abusando della sua qualifica, vada a carpire informazione che non dovrebbe conoscere. È quindi una fattispecie diversa da quella di cui al comma 1 e più rientrante tra i reati contro la PA. A questo punto, dopo aver evidenziato come la struttura del 615 ter comma 2, n.1 e 326, comma 1, fosse praticamente identica (essendo entrambi titoli autonomi di reato) ho prospettato un concorso materiale tra le due fattispecie che possono essere, però, unificate dalla medesimezza del disegno criminoso. I due reati, infatti, potrebbero essere legati da un rapporto di mezzo/fine: accedo abusivamente al sistema al fine di rivelare o utilizzare i segreti che ho carpito. Ho invece escluso il concorso apparente giacché non ricorre né una specialità (non c'è una convergenza verso un unico fatto naturale e, quindi, non trova applicazione il criterio logico-formale) né una sussidiarietà (non c'è una clausola di riserva) né una consunzione (non c'è un'unificazione normativa data dal fatto che alla commissione del primo segue, secondo l'id quod plerumque accidit, il secondo reato giacché le due fattispecie sembrano legate, qualora ricorrano entrambe, più da un rapporto mezzo/scopo che dall'id quod plerumque accidit). | |
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Da: Vigile urbano ![]() | 28/07/2015 07:36:02 |
| Faccio notare anche ai piu sfegatati ottimisti che per un paio di anni ancora sarete mantenuti e senza stipendio, nonostante tutte le belle parole..... È la borsetta di mamma che ve le consente!! | |
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| Da: Info 85 | 28/07/2015 07:40:27 |
| Caro vigile urbano, i tuoi interventi sono sempre fuori luogo. si fanno parecchi sacrifici x affrontare questo concorso e non pensare che tutti qui se ne staranno a girarsi i pollici nell'attesa del prossimo bando o dei risultati. | |
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Da: Mi domando x vigile ![]() | 28/07/2015 08:14:17 |
| Vigile il nostro scopo, infatti, é quello di passare dal mantenimento della famiglia a quello dello Stato... Se non l'avessi capito! | |
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Da: Per vigile urbano ![]() | 28/07/2015 08:17:14 |
| Perché non studi pure tu nelle ore libere e ti confronti senZa lamentarti sempre Io lavoravo come te nel pubblico impiego come funzionario e Dopo anni di studio serale sacrifici E molta fortuna sono riuscito a raggiungere l'obiettivo Perché continuare solo a lamentarsi senza sognAre un po' ? | |
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Da: concorsista II ![]() | 28/07/2015 09:48:27 |
| buongiorno a tutti,sono nuovo vorrei leggere qualche tema idoneo del concorso in magistratura sperando nella bontà di qualche aspirante che me li vorrà fornire.ringrazio in anticipo la mia mail è alfiobasile97@gmail.com | |
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| Da: propoli | 28/07/2015 09:51:42 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: mio schema civile | 28/07/2015 10:04:36 |
| La traccia di civile inizia con il termine "negoziazione". Nel linguaggio tecnico giuridico (ma anche nell'accezione comune), il termine negoziare significa trattare, porre in essere delle trattative. Appare evidente, pertanto, come, a mio sommesso avviso, da qui bisognasse prendere le mosse. Sembrava propedeutica la definizione degli stessi strumenti finanziari, ma poi non si poteva non porre l'attenzione su tutte le problematiche inerenti la negoziazione degli stessi. Il concetto "negoziazione di strumenti finanziari" non può non richiamare alla memoria tutta la fase precontrattuale legata alla stipula di un eventuale contratto quadro, ovvero finalizzata a concludere i cc.dd. ordini di esecuzione. Ed ecco, allora, che, in relazione a questa parte della traccia, emergono forse le prime questioni da esaminare: quali sono gli obblighi gravanti sulle parti in tale fase? Vi è un obbligo di forma scritta del relativo contratto? Sempre in relazione alla fase della negoziazione, quali sono le conseguenze nel caso di mancato rispetto degli obblighi gravanti sulle parti e in particolar modo sull'intermediario finanziario? (Distinzione tra regole di comportamento e regole di condotta). Vi può essere un conflitto di interessi in capo all'intermediario? Vi è un collegamento negoziale tra il contratto quadro e i singoli ordini di esecuzione? (Se si, di che tipo? Unilaterale? Bilaterale?). Vi è la possibilità per il cliente/investitore di recedere dal contratto ed entro quale termine? In quali casi? (Sul punto, vi è una recente sentenza delle Sezioni Unite). In una fase successiva dell'elaborato, la "negoziazione degli strumenti finanziari" andava forse collegata ai concetti di "alea contrattuale" e "funzione speculativa". Il collegamento, ovviamente, avrebbe dovuto portare a considerare l'alea e la funzione speculativa nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari. ("Negoziazione di strumenti finanziari, alea contrattuale e funzione speculativa"). Dalla traccia traspare che i nuclei concettuali di "alea contrattuale" e "funzione speculativa" non appaiono essere indipendenti tra loro ma intimamente connessi alla fase della negoziazione degli strumenti finanziari (gli stessi concetti sono separati da una virgola e non da un punto, quasi a voler indicare lo stretto legame che li caratterizza). Pertanto, a mio parere, il candidato avrebbe dovuto necessariamente collegare i concetti di rischio contrattuale e di funzione speculativa alla parte iniziale della traccia (ovvero alla "negoziazione degli strumenti finanziari"). E allora, nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari, che rilievo assume l'alea connessa al singolo ordine di esecuzione o al contratto quadro? (Ovvero alla più complessa operazione economica frutto di un eventuale collegamento negoziale?). In tale ambito occorreva forse richiamare nuovamente la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità: quali sono le conseguenze relative al venire meno dell'obbligo gravante sull'intermediario in relazione al cd "investimento consapevole e informato"? Se l'intermediario, nell'ambito della negoziazione di tali strumenti, non informa il cliente/investitore di tutti i rischi connessi all'operazione che si sta per intraprendere quali potrebbero essere le conseguenze? Il contratto è nullo per violazione di norme imperative? Oppure, vi è, a seconda dei casi, responsabilità precontrattuale o contrattuale dello stesso intermediario, con relativo eventuale obbligo risarcitorio, ex art 1223 cc? Nullità della singola clausola negoziata in quanto vessatoria, con relativa espunzione della stessa dal programma negoziale, ex art 36 Codice del Cosnumo; Casi di annullabilità delle negoziazioni finanziarie per errore o dolo; L'ultima parte della traccia fa riferimento ai profili di meritevolezza. Sembra ovvio, allora, che i profili di meritevolezza andavano esaminati nell'ultima parte dell'elaborato e solo in relazione alla negoziazione degli strumenti finanziari, al rischio contrattuale e alla funzione speculativa. Profili di meritevolezza e negoziazioni di strumenti finanziari atipici:è consentito alle parti, in tale settore, stipulare contratti atipici? Nell'ambito della libertà contrattuale di cui dispongono, sembra pacifico, ex art 41 Cost e 1322, secondo comma, cc, che esse possano stipulare contratti atipici purchè meritevoli di tutela, ovvero socialmente utili. Profili di meritevolezza e funzione speculativa:quale è il nesso tra la negoziazione degli strumenti finanziari e la funzione speculativa? E' ammissibile nel nostro ordinamento un contratto che come finalità abbia solo quella di speculare (cioè di rendere massimo il guadagno relativo alle fluttuazioni del mercato, anche a fronte di una potenziale perdita totale dell'investimento), oppure tale contratto appare, piuttosto, come non meritevole di tutela e quindi nullo, ex artt 41 Cost, 1322, secondo comma e 1418 cc? Una tesi minoritaria ritiene che un ordine di esecuzione meramente speculativo (in presenza di un "rischio assurdo" che comporti anche la possibilità di perdita totale da parte dell'investitore) sia nullo, in quanto non meritevole di tutela. Appare però preferibile la tesi (che sembra sia stata fatta propria anche dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2007) secondo la quale il contratto con funzione meramente speculativa sia comunque valido ed efficace tra le parti. Ed infatti il TUF sembra ammettere la possibilità di stipulare ordini di esecuzione anche qualora essi abbiano una funzione meramente speculativa, purchè l'intermediario finanziario informi il cliente/investitore (sia in fase di trattativa che in fase esecutiva) anche del rischio di una potenziale perdita totale dell'intero investimento che egli andrà ad effettuare (ma il venir meno di tale obblighi non pare possa comunque condurre ad un eventuale giudizio di nullità del contratto, ex art 1418 cc, per contrasto con norme imperative). E allora, se l'ordinamento ammette la possibilità di stipulare contratti anche quando vi sia il rischio di una perdita totale dell'intero investimento effettuato (ponendo comunque all'intermediario obblighi di diligenza, trasparenza ma anche pregnanti obblighi informativi), come può considerarsi lo stesso contratto non meritevole di tutela? Il rischio contrattuale (anche gravante interamene sul solo cliente/investitore) è insito nella funzione speculativa che la negoziazione di tali strumenti finanziari assume. A tali argomentazioni di carattere teleologico se ne aggiungono altre più generali e, quindi, di ordine sistematico. La negoziazione degli strumenti finanziari, nell'ambito del mercato nazionale e internazionale, oggi ricopre un' importanza fondamentale, in quanto, nella cd economia globale, la contratualizzazione degli strumenti finanziari rappresenta senza dubbio un'importante fetta dell'intero sistema di interscambio di beni e servizi quotati sul mercato. La funzione speculativa, inoltre, rappresenta l'obiettivo principale, la sintesi degli interessi che conduce le parti verso la negoziazione dei vari strumenti finanziari (i cc.dd future, swap ecc) e alla relativa stipula di contratti tipici o atipici, ex art 1322, secondo comma, cc. Precludere agli operatori finanziari la possibilità di portare a termine ordini di esecuzione meramente speculativi minerebbe in radice la libertà di iniziativa economica, ex art 41 Cost e rappresenterebbe un rilevante ostacolo alla circolazione dei beni giuridici, con rilevanti ripercussioni sull'intera economia globale. Appare quindi maggiormente condivisibile quell'orientamento (ad oggi maggioritario) che tende ad ammettere la meritevolezza sociale della funzione speculativa in se, che riconosce la validità dei contratti in cui il rischio sia anche solo a carico del solo cliente/investitore e in cui vi sia anche la possibilità concreta di una perdita totale dell'intero investimento così effettuato. Ove però l'intermediario venga meno ai propri obblighi informativi, di diligenza e trasparenza (ed ecco di nuovo l'aggancio alla distinzione tra regola di condotta e regole di validità; distinzione che , a mio sommesso avviso, rappresenta forse il fulcro dell'intera traccia), per il cliente investitore si aprirà l'orizzonte per la proponibilità, a seconda dei casi, di un eventuale azione di responsabilità precontrattuale, contrattuale, ed, eventualmente, risarcitoria. In tale evenienza, è da valutare, altresì, se vi siano i presupposti per un'azione di annullamento per errore o dolo. Da escludere, invece, l'azione di rescissione, ex artt 1447 e 1448 cc o di risoluzione per eccessiva onerosità (si tratta, di contratti aleatori, per i quali, come è noto, sono precluse queste ultime azioni). Questa, in estrema sintesi, è il mio schema. Ovvio che la tensione e la stanchezza hanno influito un po' per tutti noi :-) | |
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Da: drtt ![]() | 28/07/2015 10:04:44 |
| x Tema penale Il tuo svolgimento di penale mi sembra alquanto convincente | |
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| Da: Art. 112 comma 4 | 28/07/2015 10:05:52 |
| che è stato abrogato.... Forse volevi dire il comma 3, "Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma SPECIFICA, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione " | |
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Da: De iustitia ![]() | 28/07/2015 10:23:13 |
| Vi segnalo la rivista on line gratuita "de iustita". Qualora vogliate consultarla e ne abbiate piacere questo è il sito: www.deiustitia.it È presente anche un continuo aggiornamento giurisprudenziale, anche tramite FB. "La giovinezza sta nel provare ogni giorno le proprie idee e passioni contro la realtà, per vedere se tagliano" (cit. Ugo Ojetti). "De Iustitia" e' idea che nasce dalla volontà di giovani giuristi di confrontarsi con la realtà, in modo determinato, netto, senza essere costretti a celarsi dietro nomi ingombranti, firme scomode, che soffocano le idee, passioni, intuizioni della gioventù. L'idea sottesa al progetto "De Iustitia" e' quella di insinuarsi nei luoghi di discussione, aule di tribunali, aule universitarie, centri culturali e riuscire ad essere individuato dai rispettivi frequentatori quale punto di riferimento in materie giuridiche, megafono degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che perennemente si rincorrono, affiancano, sovrappongono, intersecano, rendendo così speciale ed affascinante la materia giuridica. Certamente obiettivi ambiziosi, il cui perseguimento rischierebbe di tracimare in incoscienza ed arroganza se non supportato da persone che con il loro spessore, morale e professionale, conferiscono in automatico valore all'iniziativa, costituendo esse vere e proprie costellazioni dell'universo giuridico. "De iustitia" vuole essere lo strumento attraverso il quale vogliamo dare concretezza ai loro insegnamenti, elevando a stella polare dell'iniziativa il non dovere mai accettare aprioristicamente, esercitare sempre quel vaglio critico che è carta d'identità del giurista, misura del suo talento. In definitiva, l'idea è quella di offrire un servizio efficiente, puntuale, dal linguaggio immediato, offerto si' da giovani, ma col decisivo contributo di saggi maestri, nella convinzione che gioventù e saggezza, innovazione ed esperienza non diano luogo a dicotomia alcuna, rappresentando, anzi, concetti complementari, perché se è vero che l'allievo cammina più veloce del maestro, è il secondo a conoscere ed indicare la strada da percorrere. | |
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Da: De iustitia ![]() | 28/07/2015 10:28:05 |
| Sono gradite le critiche e gli spunti di dibattito se costruttivi. Grazie mille | |
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Da: Per vigile urbano ![]() | 28/07/2015 10:56:09 |
| Torna a fare le multe per favore!! Non conosci nemmeno i sacrifici di persone... E sono stato educato | |
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Da: will86 ![]() | 28/07/2015 11:01:30 |
| Ho molti dubbi sullo svolgimento di penale proposto anche perché in questi caso ci sono le pronunce che chiariscono perfettamentequella delle su del 2012 che definiscono la condotta abusiva Quella del 2015 sul tempus e locus commissi delicti nel luogo dell'accesso remoto senza fare distinzioni E si precisa che il 2 co dal 615 ter non è una fattispecie autonoma ma un'agGravante così come si legge in ogni libro di parte speciale. Ma non controllate quello eh avete scritto? Poi dire che il 2 co tutela la pa credo sia un errore molto grave, ripeto la su del 2015 sono chiare sul punto. Attivando il giudizio di pttemperanza le penalità di mora sono ammesse basta leggere il codice | |
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| Da: so che ci sono errori | 28/07/2015 11:17:37 |
| secondo me è argomentare non riproporre la giurisprudenza a sezioni unite | |
| Rispondi | |
Da: will86 ![]() | 28/07/2015 11:26:46 |
| La traccia parla di negoziazione che implica due parti molti di voi fanno riferimento ai solo obblighi dell'intermediario. Io lo vedo inteso come potete delle parti di deviare dallo schema tipico previsto dal tuf, così ha più senso il termine negoziare q | |
| Rispondi | |
| Da: propoli | 28/07/2015 11:27:26 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: personalmente | 28/07/2015 11:41:22 |
| A quanto ricordo, il tema di amm.vo riguardava ad un certo punto i rimedi in forma specifica. Ebbene, vi è differenza tra rimedi in forma specifica e risarcimento in forma specifica. Nel primo caso, l'istante ottiene lo stesso bene della vita oggetto del giudizio demolitorio o, in una prospettiva più ampia, cognitorio. Nel secondo caso, l'istante ottiene un bene della vita sostituto, come se la privazione di quello originario non fosse mai avvenuta e fatto salvo il giudizio di eccessiva onerosità. Tra i rimedi in forma specifica rientrano tutte le forme di tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro, tutela possessoria e petitoria) e l'azione di ottemperanza. Il risarcimento ex art. 2058 c.c. è un'altra cosa. Dunque, quando parlava di rimedi in f.s., la traccia si riferiva unicamente all'ottemperanza ed è un'espressione in voga tra gli amministrativisti usare l'espressione rimedi anche in forma specifica per parlare di ottemperanza. Poi chi ha affrontato il tema dell'ottemperanza (io non l'ho fatto) non credo abbia sbagliato, se non si è dilungato molto. Anzi.. Per quanto riguarda l'azione di condanna in sede di ricorso straordinario, l'AG oramai ha sanato il contrasto giurisprudenziale e ne ha escluso l'ammissibilità. Forse potrebbe esservi un cambiamento di rotta nella nuova gestione siciliana del CdS, ma allo stato non c'è. Merito a chi ha fatto rientrare l'azione di condanna dalla finestra, e cioè in sede di ottemperanza. Nel tema di penale, a quanto ricordo, la sentenza delle Sezioni Unite riguardava il solo caso di chi accede e non si mantiene nel sistema informatico. Se viceversa ci si mantiene credo che si versi in un cd. reato di mera condotta eventualmente (e non necessariamente) permanente, di tal che il momento consumativo potrebbe essere rintracciato nell'ultimo atto compiuto, e cioè la permanenza nel domicilio virtuale generato dal server. Quello che non mi convince delle Sezioni Unite è la discussione sul rilievo dell'interfaccia da cui si accede all'archivio virtuale, senza considerare che l'archivio esiste ed è dimensionato rispetto alla memoria contenuta nel server. | |
| Rispondi | |
Da: X Will ![]() | 28/07/2015 11:47:15 |
| Le sentenze le leggiamo. Forse ti sfugge che alcune pronunce di legittimità (prima della SU del 2012) avevano parlato proprio di titolo autonomo del reato. Peraltro la corte d'Appello aveva optato per il titolo autonomo richiamando proprio un orientamento della Cass. Poi è vero che le SU hanno optato per la circostanza aggravante ma la questione si è presentata in giurisprudenza. Il tuo limite è quello di pensare che solo l'ultima pronuncia sia quella corretta: qui si discute di diritto non di formule matematiche. Non siamo a telemike. Sei il classico risultato dei corsi. Saresti un pessimo giudice. Peraltro se hai riportato le Su del 2015 senza distinguere tra le due condotte del 615 hai commesso un grave errore visto che è evidente che il tempus è il locus vanno riferiti alle due modalità cui si accede. Infine fa sorridere che parli di SU e poi a civile hai richiamato (senza conoscerla quindi in maniera approssimativa) una pronuncia di merito senza fare riferimento alle SU del 2007 che rappresentano ad oggi la pronuncia principale in materia. Poi non hai parlato della differenza tra validità/responsabilità: grave mancanza nell'elaborato. Significa che non hai capito il problema. Purtroppo. Ma le sentenze le leggi? | |
| Rispondi | |
| Da: x tutti | 28/07/2015 11:57:20 |
| Avete rotto con i derivati. A leggervi pare che siate magistrati di cassazione o alti funzionari della Banca d'Italia, invece che 30enni in cerca d'autore. Vi aspetto a marzo 2016. E avete rotto pure con Bellomo. Mentre voi riflettete se passando dalle modelle dell'est alle borsiste si "accontenta", lui fa pubblicare http://www.corsomagistratura.it/album_fotografico_corsomagistratura.htm#lightbox[3]/0/ | |
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