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Magistratura 2015
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Da: ..........................................24/07/2015 18:56:13
Sembra facciano passare di tutto ma non è così
osservano il ragionamento, la consecutio e premiano la semplicità
perchè ricorda che la sintesi viene sempre dopo l'analisi
Rispondi

Da: qoob 24/07/2015 19:04:49
la verità è che è vergognoso che non si possa assistere alle correzioni tramite delegati, esattamente come durante lo scrutinio elettorale
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Da: Bleahhhh24/07/2015 19:12:09
Sorvoliamo su: "Bellomo è considerato portatore di un metodo scientifico, immune da interessi".
Cazzoni per quanto siano, si presume che se hanno assegnato una traccia abbiano anche un'idea di come andasse svolta...
Rispondi

Da: X ....... 24/07/2015 19:16:32
Si come no...
Leggiti alcuni temi e poi ne riparliamo...
E comunque esistono molti altri temi che rispecchiano i parametri che dici ma che vengono giudicati N.I.
Se fosse come dici non si riuscirebbe a spiegare perché, cascasse il mondo, ogni volta lo passano sempre e solo i soliti 300!
Insomma possibile che ogni volta il numero è un fisso periodico?
Possibile che non esistano mai idonei?
Rispondi

Da: qoob 24/07/2015 19:16:36
:-D
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Da: Fricks24/07/2015 19:17:50
Detto in parole povere e in modo super-atecnico:
i derivati sono ontologicamente speculativi, consistono sempre e comunque  in una sorta di scommessa
Le parti, in concreto, li usano o per compensare i rischi derivanti da un altro contratto(scommetto sull'aumento del tasso d'interesse a fronte di un mutuo in relazione al quale l'incremento del tasso mi pregiudica) o per fare una pura speculazione.
Il 23 comma 5 TUF ammette tali contratti: ne riconosce il tipo e/o, se vogliamo, la causa in astratto.
Il 23 comma 5 TUF, in particolare, esclude l'applicazione del regime delle obbligazioni naturali.
Ciò però pone un problema: la speculazione in campo finanziario e' davvero sempre meritevole di tutela?
La giurisprudenza tende a dire di no: riconosce la validità dei derivati finanziari solo quando si fondano su alee calcolabili, razionali, bilaterali, ecc.
Un contratto derivato con alea irrazionale e', ad esempio, quello stipulato dall'intermediario che non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente: in questa ipotesi, il cliente, non essendo stato debitamente informato sui rischi dell'operazione speculativa, assume un'alea irrazionale, incalcolabile, ecc.
Il contratto da lui stipulato non svolgerà una funzione economico-individuale in linea con il tipo((ossia una scommessa, in ipotesi anche puramente speculativa ma comunque razionale, calcolata, ponderata), bensì una funzione diversa(una pura speculazione irrazionale).
Così argomentando, si può concludere per la nullità per difetto di causa.
A mio parere, la distonia rispetto ai principi generali delle SU del 2007 potrebbe essere solo apparente.
Innanzi tutto, le fattispecie esaminate sono molto diverse(non mi sembra che le SU si occupassero dei derivati).
In secondo luogo, la giurisprudenza di merito non prospetta una nullità virtuale del contratto per violazione di norme imperative comportamentali, ma una nullità per deficit causale.
Cioè, non mi sembra che la nullità discenda, in via diretta, dalla violazione degli obblighi informativi, ma dai riflessi di tale violazione sulla causa di questi peculiari contratti.



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Da: x Fricks24/07/2015 19:37:07
Ottima analisi. Complimenti.
Rispondi

Da: De iustitia 24/07/2015 19:40:46
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Da: will86  24/07/2015 19:42:06
Quello che dico io. La fattispecie è diversa si tratta della possibilità delle parti di dare vita a contratti su derubato speculativi. Oltre all'ipotesi di omessa informazione mi riferisco al caso dell'intermediario che suggerisca un investimento non corrispondente alla posizione debitoria del cliente al solo fine di guadagnare sulla commessa oppure di consigliare investimenti sbagliati. Le norme del tuf e reg consob impongono all'intermediaroo di suggerire l'investimento adatto per il cliente, da cui si desume che la speculazione sul cliente non è meritevole di tutela se no quale sarebbe la ratio di queste norme. Investire sì speculare no
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Da: nutrtilloe24/07/2015 19:43:59
friks dice che "La giurisprudenza tende a dire di no: riconosce la validità dei derivati finanziari solo quando si fondano su alee calcolabili, razionali, bilaterali, ecc."
Ma non è vero. Ci sono solo pochissime sentenze di merito in questo senso. Anzi per i derivati speculativi solo una (Corte di Appello Milano)
Per i derivati con copertura, invece, ce ne sono altre pochissime sentenze che ne sanciscono la nullità.
La tesi in assoluto maggioritaria ritiene questi contratti meritevoli di tutela non ponendo alcuna distinzione tra alea unilaterale, bilaterale, razionale e irrazionale, sempre a patto che il rischio e la  funzione speculativa siano resi noti al cliente/investitore.
Se l'intermediario viene meno ai suoi obblighi non si può sol per questo profilarsi un vizio genetico (questo secondo la giurisprudenza maggioritaria).
Qua si ripetono sempre le stesse cose ma si fa finta di non capire
Rispondi

Da: qoob 24/07/2015 19:46:09
ragazzi ho una soffiata: i derivati al prossimo concorso non escono...
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Da: Zasky 24/07/2015 19:50:16
Ahahahah bastaaaaa con questi derivati. Non se ne può più. Non vi hanno rotto.
Quoto quoob, non usciranno mai più.
Rispondi

Da: will86  24/07/2015 19:52:00
La funzione speculativa si ha anche quando l'intermediario suggerisca investimenti a chi abbia già una situazione debitoria pesante o a chi abbia perso già molto oppure investimenti a chi non sia in grado di comprenderli. Così l'alea è a solo vantaggio dell'investitore a danno del cliente. Tutti questi parametri sono indicati nel tuf: l'investimento non deve essere a danno dell'investitore soprattutto se non professionista. Altrimenti diverrebbe una scommessa.
C'è pure la sent corte d'appello di Torino e altre sentenze pugliesi
Tali sentenze affermano la nullità della negoziazione speculativa per mancanza di causa per garantire il cliente non edotto del rischio e assicurargli la ripetizione ex art 2033. Altrimenti potrebbe invocare la sola resp precontrattuale. Oppure per il caso in cii l'investitore lo abbia informato ma suggerito un investimento non conforme alla sua posizione debitoria pur di assicurarsi un guadagno non potrebbe invocare la resp precontrattuale pur avendo dato vita ad un contratto diverso dal modello legale e speculativo a suo svantaggio
Rispondi

Da: Zasky 24/07/2015 19:54:27
Parlerete di derivati fino all'uscita dei risultati?
Rispondi

Da: will86  24/07/2015 19:57:53
Io penso che chi ha parlato di alea bilaterale unilaterale o razionale irrazionale passerà
Io non ho usato questi termini perché non le conoscevo ma la nozione che ne ho dato è questa, per questo credo che bellomo parli di rischio irrazionale perché parte dal punto di vista di chi non conoscesse la distinzione alea unilaterale bilaterale ( credo in pochi) e proporre una soluzione più abbordabile
Però appena un commissario leggerà alea unilaterale p bilaterale sicuramente non metterà NI, per gli altri non ne ho idea dipende da molte cose
Rispondi

Da: Zasky 24/07/2015 20:01:51
Per will86

La butto lì, parliamo del danno non patrimoniale, della perdita di chance, della nascita indesiderata, del danno da morte.
Oppure ho appena visto sul sito gratuito che è uscita una plenaria sul danno all'interesse legittimo.

Basta derivati!!!
Il concorso è passato e chi non ha fatto lo scorso se ne sbatte :P
Rispondi

Da: nutrtilloe24/07/2015 20:02:33
BAsta con sto Bellomo, per favore.
Tanto lo sappiamo che siamo invasi di suoi collaboratori che scrivono nel forurm, mica siamo scemi.
Se volete parlare di derivati citatemi il Prof Greco, Di Raimo, o altri autorevoli voci dottrinali esperte in materia. Non siate ridicoli.
Grazie
Rispondi

Da: will86  24/07/2015 20:08:30
Ahah ok ma troppo in voga come tracce non usciranno mai
Poi qualcuno qui secondo me, così attaccato alle categorie giuridiche, non lo comprende il danno daprte immediata. Ovviamente scherzo ahah
Io non sono collaboratore di bellomo e nemmeno lo seguo
I prof che citi tu sono già stati riportati sopra con la soluzione della non meritevolezza
Rispondi

Da: Zasky 24/07/2015 20:37:53
Certo è più facile che escano queste e non di nuovo i derivati.
Parliamo del risarcimento dell'interesse legittimo. Come si pone secondo voi questa plenaria, riportata sul sito gratis, rispetto a quella di caringella del 2011?
Rispondi

Da: zaffiro7 24/07/2015 21:11:44
uh, zasky, mio cugino ! ahaha
Rispondi

Da: Sezioni Unite 2007 24/07/2015 21:48:23
Vedo che si continua a parlare ma forse si ignorano le due sentenze del 2007.
In quell'occasione le SU intervennero x mettere un freno alla pratica che aveva preso piede presso alcune pronunce di merito che, sulla scia delle nullità protezionistiche di stampo europeo, sanzionavano con la nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, la vuolazione degli obblighi di correttezza (informazione) dell'intermediario finanziario.
Questo perché ad avviso di queste sentenze di merito la violazione della buona fede e correttezza, in quanto norme imperative, portava alla nullità virtuale del contratto.
Le SU chiarirono che solo i vizi intrinseci alla fattispecie potevano dar luogo a nullità e che, al di fuori dei casi tassitavitamente previsti dalla legge, la vuolazione di regole comportamentali giammai avrebbe potuto comportare una nullità attesa la distinzione tra validità/comportamento.
Ora questo nuovo filone giurisprudenziale (sempre, guarda caso, di merito e non di legittimità) ribalta il discorso ovviamente perché se richiamasse gli obblighi informativi non vi potrebbe mai essere nullità del contratto come chiaramente statuito dalle SU.
Sicché si cerca di aggirare l'ostacolo partendo dall'effetto anziché dalla causa e si dice che se l'alea è irrazionale il contratto è nullo (nullità strutturale ex art. 1418, comma 2) perché pur rispondendo al tipo è in concreto immeritevole.
Ora non si può aggirare l'ostacolo spostando il problema dalla causa all'effetto!
Basta comprendere una cosa elementare.
Il contratto non è irrazionale x caso ma perché la vuolazione dei doveri comportamentali dell'internediario ha portato il contratto ad essere irrazionale!
La causa di tale irrazionalità nasce dalla violazione dei doveri di corretta informazione: sicché parlare di alea irrazionale significa spostare a valle un problema che nasce a monte!
La verità è che queste sentenze cercano in tutti i modi di aprire la strada alla nullità per tutelare il soggetto debole.
Ma la nullità non può esistere perché il problema è e rimane sempre quello della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede dell'intermediario.
Peraltro parlare di nullità porta ad emettere sentenze politiche perché alla fine il giudice va a sindacare la scelta economica delle parti!
Rispondi

Da: will86  24/07/2015 21:53:30
Non si aggira l'ostacolo. Evidentemente non hai letto le discussioni precedenti e non si possono ripetere le stesse cose sempre
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Da: Sezioni Unite 2007 24/07/2015 22:02:52
L'ho lette l'ho lette.
Apposta ho fatto chiarezza
Rispondi

Da: řtygg24/07/2015 22:25:15
Ovviamente ha ragione sezioni unite
Rispondi

Da: Ha ragione sezioni unite?24/07/2015 22:48:54
1) lui/lei le ha scritto quanto riportato ora nel proprio tema concorsuale? ; 2) ognuno, se ben argomenta, ha le medesime chance di essere ritenuto idoneo, anche se sostiene quanto dicono le tanto bistrattate sentenze di merito.... E comunque ci lasci nome e cognome così fra 8 mesi guardiamo i suoi risultati su mg, grazie
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Da: Zasky 24/07/2015 23:21:33
Zaffiro in che senso tuo cugino?
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Da: zaffiro7 24/07/2015 23:24:18
no, scherzavo, il tuo nick, mi ricorda il mio, tutto qui !
Rispondi

Da: Zasky 24/07/2015 23:30:58
Ok :)

Tra poco lo cambio in strumenti derivati, se non la smettono di rompere :P
Rispondi

Da: zaffiro7 24/07/2015 23:32:42
zaskyswap !
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Da: zaffiro7 24/07/2015 23:35:22
io però li capisco; credo che l'ansia del risultato li stia divorando tutti al punto che hanno bisogno di parlarne continuamente quasi a volersi fare conforto a vicenda. Comprensibilissimo da un lato. Dall'altro se ne sta parlando così tanto che non ce lo scorderemo mai questo tema ahaha
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