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Magistratura 2015
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Da: X Ricorso 14/07/2015 16:16:55
Si potrebbe fare un ricorso straordinario al Capo dello Stato lamentando l'aleatorietà della traccia di civile e il fatto che fosse stata elaborata a seguito di accesso e rivelazione dei contenuti solo ai fruitori di una casa editrice.
Che dite?
Rispondi

Da: NEL MIO PAESELLO SI DICE:14/07/2015 16:18:55
Rispondi

Da: NEL MIO PAESELLO SI DICE:14/07/2015 16:19:34
QUANDO U CIUCCI NON BOLI UN MBIVI E' INUTILI CA NCI FRISCHI
Rispondi

Da: x zaffiro14/07/2015 16:24:08
ecco brava... non ci leggere che tanto non capisci!!
Rispondi

Da: Cambio membro di commissione14/07/2015 16:26:24
Cambiato un membro della commissione
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Da: melaniaB 14/07/2015 16:42:12
voi non parlate di diritto....parlate di stronzate.... ma perché non vi imbottite di lexodan??
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Da: aoooo14/07/2015 16:43:07
Rispondi

Da: Dino 7 14/07/2015 16:51:39
Scusate ma può centrare qualcosa il discorso sul principio indennitario
Rispondi

Da: X Melania 14/07/2015 16:55:12
Be' mi pare che forse la prima ad aver bisogno di lexodan sia tu...
Certo che il sole misto allo stress post concorso sta facendo davvero un brutto effetto
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Da: melaniaB 14/07/2015 16:59:42
guarda....sparatevi tutti quanti.... mi sembrate dei forsennati esaltati.....calmatevi che è meglio... che nessuno di voi passerà il concorso così
Rispondi

Da: una vergogna....14/07/2015 17:01:24
dalle tracce alle nomine (finti sorteggi) dei membri della commissione....presieduta da un tizio......coinvolto nel caso why not......

le solite cose
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Da: .....a...........14/07/2015 17:03:06
Melaniaaaaaaa continua rubà lo stipendio al Mef che è meglio
shhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Rispondi

Da: X Melania 14/07/2015 17:04:46
Ma io onestamente non capisco che problema avete.
Se vi danno fastidio quelli che parlano dei temi o i toni che usano non li leggete.
Andate al mare o al cinema o dove volete purché fuori dal forum.
Se state in continuazione a leggere non capisco cosa vi aspettiate di leggere sul forum magistratura a pochi giorni dallo svolgimento delle prove.
Per me siete più schizzati voi che li leggete e vi lamentate.
Gli altri, almeno, discutono dei temi e se si infervorano almeno un motivo ce l'hanno.
Mah...
Rispondi

Da: take it easy14/07/2015 17:04:55
Che tanto tutti i più cretini intanto passano sto concorso!!!!!!!
Rispondi

Da: PER MELANIA B14/07/2015 17:17:21
Rispondi

Da: PER MELANIA B14/07/2015 17:17:51
PER LA CRONACA: SI CHIAMA LEXOTAN IL FARMACO!
Rispondi

Da: Penalista14/07/2015 17:18:04
Ragazzi, dopo giorni di civile, propongo di passare a penale. Visto che il cons. Bellomo detta legge, partirei dalla sua ricostruzione. Sul rapporto tra i due reati conclude per la continuazione nell'ipotesi in cui il p.u. prima accede e preleva la notizia, poi la rivela, per il concorso formale nell'ipotesi - che è sfuggita a tutti - in cui il p.u. fornisca le credenziali di accesso al sistema protetto a un terzo, concorrendo ex 110 c.p. nel reato da costui commesso. 
Rispondi

Da: suluzione traccia civile postata da ex actis14/07/2015 17:23:45
Il tema importava una breve e sintetica introduzione sugli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF per poi passare
ai presupposti e agli obblighi gravanti sui soggetti che svolgono le attività di consulenza e negoziazione degli stessi di
cui agli artt. 21 e 23 TUF.
Ci si doveva poi concentrare sulla figura che sembra centrale nella trattazione del tema costituita dai c.d. derivati ed in
particolare sullo swap che in generale viene definito come quel contratto aleatorio con cui le parti si obbligano
reciprocamente all'esecuzione, l'una nei confronti dell'altra, alla scadenza di un termine prestabilito, di una prestazione
pecuniaria il cui ammontare è determinato da un evento incerto.
E' stato osservato che lo swap ha tre funzioni fondamentali: 1) di copertura di rischi su tassi di interesse; 2) speculativa
su variazioni di prezzo; 3) di arbitraggio, mediante lo sfruttamento di differenziali di prezzi del medesimo valore o
indice economico su mercati differenti.
I maggiori problemi sono sorti in relazione all'utilizzo dello swap a copertura che ha dato luogo ad un ampio
contenzioso anche se al momento relegato ai gradi di merito.
La questione nasce dalla stessa natura del contratto che è atipico, oneroso, consensuale, a termine e aleatorio, con la
precisazione che sia per la sua funzione di copertura di un rischio che per l'architettura che per prassi viene delineata in
questi contratti, l'alea si prospetta come bilaterale e non unilaterale.
Proprio sulla bilateralità dell'alea si è posto il vaglio di validità dello swap da parte della giurisprudenza che ha
osservato come la finalità di tale contratto sia quella di depotenziare le incertezze connesse ai costi dei finanziamenti.
In alcuni casi riferendosi al concetto tradizionale di "causa in astratto" si è così pervenuti a ritenere mancante la causa là
dove lo squilibrio dell'alea conduca a prospettare come unilaterale l'alea in quanto la strutturazione del derivato
comporti che solo una parte (la banca) ci possa guadagnare.
In altri casi invece è stato sostenuto (Trib. di Torino 17 gennaio 2014) che per ritenersi valido il contratto non è più
sufficiente affidarsi ad uno dei tipi già previsti dalla legge o dalla consuetudine sociale secondo un' ottica di causa in
astratto, ma si deve valutare se il contratto abbia determinato un apprezzabile mutamento nella sfera giuridica dei
contraenti sotto il profilo dell'idoneità a perseguire il risultato economico voluto dalle parti, testando quindi la
sussistenza della "causa in concreto" e cioè lo scopo che ognuno dei contraenti si pone con la stipula del negozio o
ancora, la sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (Cass. 10490/2006).
Quando l'intermediario finanziario non abbia operato come semplice mandatario del cliente acquistando il prodotto sul
mercato ma sia una vera e propria controparte contrattuale deve condividere anche l'alea del contratto. Sebbene nel
nostro ordinamento in un contratto aleatorio lo squilibrio delle alee assunte dalle parti non sia motivo di per sé per
ritenere assente o viziata la causa, la circostanza della sussistenza ab origine di un livello di rischio maggiore per una di
queste comporta che lo squilibrio debba da questa essere conosciuto in ogni aspetto e che solo in questo modo possa
essere liberamente accettato. Pertanto, fermo il fatto che i contratti derivati sono riservati a un operatore e investitore
qualificati che, se debitamente informato dalla banca, deve avere l'esperienza per valutare il rischio e il rapporto tra
costi e benefici connessi ad una determinata operazione finanziaria, la giurisprudenza ha introdotto il concetto di "alea
razionale" applicabile sia al derivato di mera copertura che speculativo alla stregua della quale sorge in capo alla banca
che negozia con il cliente la sottoscrizione di un contratto derivato un obbligo di consulenza, indipendente dalla
conclusione di un apposito contratto di consulenza, volto a rendere conosciuti e definiti da subito e con certezza, gli
scenari probabilistici e le conseguenze del verificarsi degli eventi. In sostanza tutti gli elementi dell'alea e gli scenari che
da essa derivano costituiscono ed integrano la causa stessa del contratto (Corte d'Appello di Milano n. 3459 del
17.7.2013). Al pari di una scommessa autorizzata infatti la causa del derivato può essere considerata meritevole solo
allorquando il rischio e l'alea che la caratterizzano siano state consapevolmente e razionalmente assunte dal contraente
debole. Con la precisazione che la conoscenza deve riguardare non solo gli aspetti probabilistici legati all'accadimento
di eventi ovviamente incerti ma devono riguardare anche gli eventuali costi posti in capo al cliente come ad esempio le
commissioni che siano ritenute dalla banca implicite e pertanto non dichiarate nel contratto unilateralmente redatto.
Ove non siano rispettati i principi che precedono il contratto risulta nullo per mancanza di causa ex art. 1418, 2à comma
e per la non meritevolezza in concreto, degli interessi perseguiti ex art. 1322, 2° comma.
Rispondi

Da: melaniaB 14/07/2015 17:24:16
si lo rubo, alla faccia vostra!!!! :)
Rispondi

Da: Fidus14/07/2015 17:25:28
Anch'io ho concluso per la continuazione, come le SU del 2012. Non ho messo però l'altra ipotesi. Credete sia grave?
Rispondi

Da: per tutti quelli che riflettono14/07/2015 17:25:41
bellomo è unico. la sua scienza è sacra e perfetta. egli ha il dogma dell'infallibilità essendo il giurista con il più alto q.i in circolazione!
Rispondi

Da: prrrrrrrrr14/07/2015 17:30:10
no avete sentito bene!!!!!!E' una sonora pernacchiaaaaa!!!!!! Riposateeeeeeeeeee
Rispondi

Da: per tutti i criticoni14/07/2015 17:31:14
NOI UN GIORNO SAREMO MAGISTRATI E VOI I NOSTRI PORTA BORSE... SHHHHHHHHHHHH
Rispondi

Da: x per tutti quelli che riflettono14/07/2015 17:34:47
Francesco Bellomo è inutile che vieni a lodarti qui tra noi, fingendoti un corsista interessato. Ti abbiamo sgamato in pieno è da tempo
Rispondi

Da: stupido è chi lo stupido fa14/07/2015 17:45:00
Dopo questo concorso ho un unico grande rammarico: non ho chiesto il numero di telefono alla ragazza seduta avanti a me.
Chissà se la rivedrò al prossimo...
Rispondi

Da: padrino14/07/2015 17:49:52

- Messaggio eliminato -

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Da: Scusate....14/07/2015 17:58:12
.......Ma se la traccia di civile parlava di negoziazione, perché avete parlato della nullità, che attiene alla fase patologica del negozio, e quindi successiva e meramente eventuale rispetto alla negoziazione? Peraltro, mi permetto di dissentire dai colleghi del forum, ma i derivati finanziari non sono contratti aleatori, bensì commutativi. Ciò che si scambia sono i flussi finanziari, certo l'alea è più estesa, ma la causa del contratto non è certo il rischio...........almeno, io la penso così, applicando le norme del codice e del TUF....
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Da: Melania C. padiglione 714/07/2015 17:58:50
Trovato. Alessandro Roja
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Da: drtt 14/07/2015 18:01:38
lexotan non lexodan
Rispondi

Da: will86  14/07/2015 18:06:44
Io ho optato per il concorso materiale dei due reati avvinci dal vincolo della continuazione non ho considerato l'ipotesi del terzo
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