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Magistratura 2015
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Da: In effetti...14/07/2015 23:31:43
https://it.linkedin.com/pub/marco-marianello/18/465/694
si proclama esperto di prodotti finanziari derivati

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Da: In effetti...14/07/2015 23:38:50
e si proclama pure....PROBLEM SOLVER...ahò bocciami pure ma te lo devo dire....sei ridicolo
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Da: No derek 15/07/2015 01:12:58
Insomma mi pare di capire che questa traccia di civile l'avevano trattata prima del concorso solo Ruscica e Fratini poi ovviamente le scimmie a pagamento sono entrate all'opera per farvi credere che anche altri corsi avevano trattato l'argomento ma di tutto ciò non vi è prova !
Rispondi

Da: Muliebre 15/07/2015 03:03:15
Chissà perché sono fermamente convinta che i vostri presunti svolgimenti di temi siano frutto di rimaneggiamento post concorsuale. Stupendo che vi affanniate tanto a vincere il premio di mister giurista qui sul forum. Chiediamo a mininterno di bandire un concorso a 340 posti...
Rispondi

Da: vigile urbano15/07/2015 06:47:15
vi ricordo che senza stipendio eravate una settimna fa e senza stipendio siete ora e senza stipendio sarete per i prossimi tre anni!
Rispondi

Da: Federica per Melania C. pad. 715/07/2015 07:59:10
Buongiornooo :)) si si è lui il poliziotto del metal detector.
C'era anche all ultimo concorso di procuratore dello stato..
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Da: Per il discorso corsi che trattano temi15/07/2015 08:27:19
Sinceramente mi fa molto strano vedere che da giorni parte della discussione sia incentrata su quale corso ha trattato le tracce. L'utilità e la bontà di un corso si misura nella capacità di ragionamento, collegamento e ricostruzione sistematica ulteriore che lo stesso offre, inmodo da consetire di scrivere, almeno tendenzialmente, su qualsiasi cosa. Non la si può  misurare in base a chi ha azzeccato le tracce, questionr altamente casuale. È un insulto all'intelligenza umana non riuscire a capire che 1) essere andato al corso che ha trattato la traccia non serve a nulla se ad esempio in civile non si aveva chiara causa concreta, giudizio di meritevolezza  e contratti aleatori...la commissione se ne accorge e non è citando my way che ci si salvava - 2) la preparazione non la si può affidare a stratagemmi di questo tipo...la vera preparazione è saper fare un tema del genere basandosi sui principi...come è stato l'altr anno per l avvalimemto...è questo che cerca la commissione, che non si aspetta affatto che i candidati conoscano a menadito la giurisprudenza sui derivati.
Rispondi

Da: xy 15/07/2015 08:46:35
Dal sito del ministero il dato ufficiale: I candidati che hanno consegnato i tre elaborati relativi alla prova scritta sono stati 2954.
Rispondi

Da: will86  15/07/2015 09:15:43
Scusa giustiziere hai inviato il tema in privato?
Il tema dell'anno scorso era impossibile farlo in 3 pagine. Io ho preso l idoneità in civile con 14 ed era 8 pagine, scrivendo solo l'indisprnsabilr
Rispondi

Da: Vigile urbano 15/07/2015 09:21:29
Siete in vacanza? E perché prima che facevate? Mantenuti anche in vacanza. Non vi vergognate neanche un pochino?
Rispondi

Da: per will8615/07/2015 09:28:13
non è stato inviato alcun tema da 3pagine che l'utente aveva dichiarato di avere.per cui....

sarei curioso di leggerne qualcuno,per cui domando a te will 86 saresti così gentile da inviarmi un tema idoneo,tuo o di altri, di cui sei in possesso

la mia mail è alfiobasile97@gmail.com

grazie se mi risponderai o mi aiuterai
Rispondi

Da: Leva78 15/07/2015 09:33:55
anche io sarei curiosa...ma evidentemente questo fantomatico tema non esiste
Rispondi

Da: Traccia penale 15/07/2015 10:11:45
Si poteva sostenere che tra 1 comma 326 come condotta agevolativa c'è concorso apparente con il 615 ter e si applica solo quest'ultimo mentre tra 615 tre e 3 comma 326 ci può essere concorso materiale o continuazione?
Rispondi

Da: will86  15/07/2015 10:56:38
Ancora aspetto che me lo inviano perché ho pagato dopo il concorso e risposto ora. Certo vedrò di mandarla salvo il tuo indirizzo mail ma passerà del tempo anche in amm ho preso una idoneità 13
Rispondi

Da: giustiziere15/07/2015 10:58:56
il tema esiste e come, non so dove e come pubblicare in forma anonima (per me) questo compito...qui su mininterno non mi fa caricare pdf... se c'è qualche altra persona che ha fatto accesso sa che non dico fesserie
Rispondi

Da: drtt 15/07/2015 11:00:14
Ci sono siti dove si possono caricare file immagine.
Fai due foto le carichi e metti quì il link
Ci hai incuriosito. Ora non puoi tirarti indietro.
Rispondi

Da: Analisi traccia di civile15/07/2015 11:12:18
La traccia di civile inizia con il termine "negoziazione".
Nel linguaggio tecnico giuridico (ma anche nell'accezione comune), il termine negoziare significa trattare, porre in essere delle trattative.
Appare evidente, pertanto, come, a mio sommesso avviso, da qui bisognasse prendere le mosse.
Sembrava propedeutica la definizione degli stessi strumenti finanziari, ma poi non si poteva non porre l'attenzione su tutte le problematiche inerenti la negoziazione degli stessi.
Il concetto "negoziazione di strumenti finanziari" non può non richiamare alla memoria tutta la fase precontrattuale legata alla stipula di un eventuale contratto quadro, ovvero finalizzata a concludere i cc.dd. ordini di esecuzione. 
Ed ecco, allora, che, in relazione a questa parte della traccia, emergono le prime questioni da esaminare: quali sono gli obblighi gravanti sulle parti in tale fase? Vi è un obbligo di forma scritta del relativo contratto? Sempre in relazione alla fase della negoziazione, quali sono le conseguenze nel caso di mancato rispetto degli obblighi gravanti sui paciscenti? (Distinzione tra regole di comportamento e regole di condotta). Vi è un collegamento negoziale tra il contratto quadro e i singoli ordini di esecuzione? (Se si, di che tipo? Unilaterale? Bilaterale?). Vi è la possibilità per il cliente/investitore di recedere dalle trattative? In quali casi? (Sul punto, vi è una recente sentenza delle Sezioni Unite).
Ovviamente, in una fase successiva dell'elaborato, la "negoziazione degli strumenti finanziari" andava collegata ai concetti di "alea contrattuale" e "funzione speculativa".
Il collegamento, ovviamente, avrebbe dovuto portare a considerare l'alea e la funzione speculativa nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari. ("Negoziazione di strumenti finanziari, alea contrattuale e funzione speculativa"). Dalla traccia traspare che i nuclei concettuali di "alea contrattuale" e "funzione speculativa" non appaiono essere indipendenti tra loro ma intimamente connessi alla fase della negoziazione degli strumenti finanziari. Pertanto, a mio parere, il candidato avrebbe dovuto necessariamente collegare i concetti di rischio contrattuale e di funzione speculativa alla parte iniziale della traccia (ovvero alla "negoziazione degli strumenti finanziari").
E allora, nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari, che rilievo assumono i rischi connessi al singolo ordine di esecuzione? (Ovvero alla più complessa operazione economica frutto di un eventuale collegamento negoziale?). In tale ambito occorreva richiamare nuovamente la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità: quali sono le conseguenze relative al venire meno dell'obbligo gravante sull'intermediario in relazione al cd "investimento informato"? Se l'intermediario, nell'ambito della negoziazione di tali strumenti, non informa il cliente/investitore di tutti i rischi connessi all'operazione che si sta per intraprendere quali potrebbero essere le conseguenze? Il contratto è nullo per violazione di norme imperative? Oppure, vi è, a seconda dei casi, responsabilità precontrattuale o contrattuale dello stesso intermediario, con relativo eventuale obbligo risarcitorio, ex art 1223 cc?
E ancora, cosa si intende per funzione speculativa? Quale è il nesso tra la negoziazione degli strumenti finanziari e la funzione speculativa? E'ammissibile nel nostro ordinamento un contratto che come finalità abbia solo quella di speculare (cioè di rendere massimo il guadagno relativo alle fluttuazioni dei titoli sul mercato, anche a fronte di una potenziale perdita totale dell'investimento), oppure tale contratto appare, piuttosto, come non meritevole di tutela?
Ed ecco, allora, l'aggancio con l'ultima parte della traccia: "profili di meritevolezza".
Dopo aver riletto più volte la traccia, ho notato che i primi tre nuclei concettuali ("negoziazione di strumenti finanziari", "alea contrattuale" e "funzione speculativa") erano tra di loro strettamente e intimamente collegati (anche dal punto di vista della punteggiatura sono separati da una virgola e non da un punto). Quindi tutto il discorso sull' alea contrattuale e sulla funzione speculativa andava a mio avviso collegato necessariamente alla negoziazione.
L'ultima parte della traccia, per converso, si riferisce unicamente ai profili di meritevolezza.
Ovvio, allora, che i profili di meritevolezza andavano esaminati solo nell'ultima parte dell'elaborato e solo in relazione alla negoziazione degli strumenti finanziari, al rischio contrattuale e alla funzione speculativa, non mancando di evidenziare come il quesito sotteso a questa ultima parte della traccia inerisse proprio alla meritevolezza o meno (dal punto di vista dell'utilità sociale, ex art 41 Cost)  di una complessa operazione economica (o di un semplice ordine di esecuzione) avente finalità meramente speculative). E' ammissibile? Ovvero, per converso, il contratto sarà nullo, ex artt 41 Cost, 1322, secondo comma e 1418 cc?
Una tesi minoritaria ritiene che un ordine di esecuzione meramente speculativo (in presenza di un "rischio assurdo" che comporti anche la possibilità di perdita totale da parte dell'investitore) sia nullo, in quanto non meritevole di tutela.
Appare però preferibile la tesi (che sembra sia stata fatta propria anche dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2007) secondo la quale il contratto con funzione meramente speculativa sia comunque valido ed efficace tra le parti.
Ed infatti il TUF sembra ammettere la possibilità di stipulare ordini di esecuzione anche qualora essi abbiano una funzione meramente speculativa, purchè l'intermediario finanziario informi il cliente/investitore del rischio di una potenziale perdita totale dell'intero investimento che egli andrà ad effettuare (ma il venir meno di tale obblighi non pare possa comunque condurre ad un eventuale giudizio di nullità del contratto, ex art 1418 cc, per contrasto con norme imperative).
E allora, se l'ordinamento ammette la possibilità di stipulare contratti anche quando vi sia il rischio di una perdita totale dell'intero investimento effettuato (ponendo comunque  all'intermediario l' obbligo di informare correttamente il cliente), come può considerarsi lo stesso contratto non meritevole di tutela?
Il rischio contrattuale (anche gravante interamene sul solo cliente/investitore)  è insito nella funzione speculativa che la negoziazione di tali strumenti finanziari assume.
A tali argomentazioni di carattere teleologico se ne aggiungono altre più generali e, quindi di ordine sistematico.
La negoziazione degli strumenti finanziari, nell'ambito del mercato nazionale e internazionale, oggi ricopre un' importanza fondamentale, in quanto, nella cd economia globale, la contratualizzazione degli strumenti finanziari rappresenta senza dubbio un'importante fetta dell'intero sistema di interscambio di beni e servizi quotati sul mercato.
La funzione speculativa, inoltre, rappresenta l'obiettivo principale, la sintesi degli interessi che conduce i paciscenti  verso la negoziazione dei vari strumenti finanziari (i cc.dd future, swap ecc) e alla relativa stipula di contratti tipici o atipici, ex art 1322, secondo comma, cc. 
Precludere agli operatori finanziari la possibilità di portare a termine ordini di esecuzione meramente speculativi minerebbe in radice la libertà di iniziativa economica, ex art 41 Cost e rappresenterebbe un rilevante ostacolo alla circolazione dei beni giuridici, con rilevanti ripercussioni sull'intera economia globale.
Appare quindi maggiormente condivisibile quell'orientamento (ad oggi maggioritario) che tende ad ammettere la meritevolezza sociale della funzione speculativa in se, che riconosce la validità dei contratti in cui il rischio sia anche solo a carico del solo cliente/investitore e in cui vi sia anche la possibilità concreta di una perdita totale dell'intero investimento così effettuato.
Ove però l'intermediario venga meno ai propri obblighi informativi (ed ecco di nuovo l'aggancio alla distinzione tra regola di condotta e regole di validità; distinzione che , a mio sommesso avviso, rappresenta il fulcro dell'intera traccia), per il cliente investitore si aprirà l'orizzonte per la proponibilità, a seconda dei casi, di un eventuale azione di responsabilità precontrattuale, contrattuale, ed, eventualmente, risarcitoria.
In tale evenienza, è da valutare, altresì, se vi siano gli estremi per un'azione di annullamento.
Da escludere, invece, l'azione di rescissione, ex artt 1447 e 1448 cc o di risoluzione per eccessiva onerosità (si tratta, ovviamente di contratti aleatori, per i quali, come è noto, sono precluse queste ultime azioni).
Rispondi

Da: xx15/07/2015 11:19:10
....eccezionale.Grazie
Rispondi

Da: lunghezza15/07/2015 11:22:26
quanto conta la lunghezza del tema?
Rispondi

Da: Muliebre15/07/2015 11:36:20
Fantastico! Facciamo la graduatoria del concorso a 340 posti a magistrato ordinario qui, per acclamazione popolare?
A che serve aspettare aprile?

Forza...
Rispondi

Da: Leva78 15/07/2015 11:43:56
giustiziere mandi il tema anche a me?
studio.tecnico68@libero.it
grazie
Rispondi

Da: Vigile urbano 15/07/2015 11:44:45
Annate a lavora
Rispondi

Da: per will8615/07/2015 11:54:59
non preoccuparti...però quando avrai i tuoi temi mi raccomando non ti dimenticare di me e del mio indirizzo mail

mille grazie
Rispondi

Da: bastar15/07/2015 12:15:19
cgyu
Rispondi

Da: law15/07/2015 12:17:11
le tracce non estratte 2015???????
Rispondi

Da: rex15/07/2015 12:30:43
Non ricordo i titoli esatti...posso dirti gli argomenti:
-espropriazione postuma ex art 42 bis
-sindacato sulla discrezionalità

-finzione di avveramento della condizione
-gestione delle sopravvenienze e obblighi di rinegoziazione

-concorso mediante omissione
-tipicità e conflitto d'interessi
Rispondi

Da: Fidel Castro15/07/2015 12:31:15
Nel padiglione 7 c'ero pure io, molto più figo di tutta la penitenziaria ivi presente
Rispondi

Da: law15/07/2015 12:33:29
Grazie, rex...così mi faccio un'idea.
Rispondi

Da: rex15/07/2015 12:34:55
Prego, figurati
Rispondi

Da: rex15/07/2015 12:44:58
Da notare che di civile hanno optato per tre tracce sul contratto.
Negli anni precedenti, invece, erano stati più "eterogenei":
-l'anno scorso diritti reali,
-tre anni fa la traccia sul l'amministratore di sostegno e quella sulle obbligazioni naturali(entrambe non sorteggiate)
-qualche anno fa una traccia(sorteggiata) a cavallo tra famiglia e successioni.
Continuano a non cagare neanche di striscio la responsabilità civile e le obbligazioni stricto sensu intese.
Di amministrativo, si e' tornati a tracce "ragionevoli" dopo quella super tecnica dell'anno scorso.
Di penale, per il secondo anno di fila, è uscito un tema di pura parte speciale.
Ormai non è più sufficiente sapere bene la parte generale.
Rispondi

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