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Magistratura 2015
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Da: ma chi l''ha detto15/07/2015 13:15:58
che il tema di civile era solo sui derivati? e addirittura solo sullo swap? o che questo è un derivato aleatorio? o che c'è discussione solo su questo? O che lo swap ha tre funzioni (e nemmeno si cita il fondamentale swap su valute). Cristo santo, quante se ne leggono... Swap significa solo scambio. Sostanzialmente è un baratto di cose future.
L'unica cosa aleatoria (veramente aleatoria) è l'esito delle correzioni: 3000 elaborati corretti da commissioni eterogenee, questo sì che è davvero aleatorio. Inutile rincorrere la soluzione giusta alla traccia.
Rispondi

Da: Analisi traccia di civile15/07/2015 13:59:04
Scusate, voi avete dato più o meno questo taglio al tema di civile?

La traccia di civile inizia con il termine "negoziazione".
Nel linguaggio tecnico giuridico (ma anche nell'accezione comune), il termine negoziare significa trattare, porre in essere delle trattative.
Appare evidente, pertanto, come, a mio sommesso avviso, da qui bisognasse prendere le mosse.
Sembrava propedeutica la definizione degli stessi strumenti finanziari, ma poi non si poteva non porre l'attenzione su tutte le problematiche inerenti la negoziazione degli stessi.
Il concetto "negoziazione di strumenti finanziari" non può non richiamare alla memoria tutta la fase precontrattuale legata alla stipula di un eventuale contratto quadro, ovvero finalizzata a concludere i cc.dd. ordini di esecuzione.
Ed ecco, allora, che, in relazione a questa parte della traccia, emergono le prime questioni da esaminare: quali sono gli obblighi gravanti sulle parti in tale fase? Vi è un obbligo di forma scritta del relativo contratto? Sempre in relazione alla fase della negoziazione, quali sono le conseguenze nel caso di mancato rispetto degli obblighi gravanti sui paciscenti? (Distinzione tra regole di comportamento e regole di condotta). Vi è un collegamento negoziale tra il contratto quadro e i singoli ordini di esecuzione? (Se si, di che tipo? Unilaterale? Bilaterale?). Vi è la possibilità per il cliente/investitore di recedere dal contratto entro 7 giorni? In quali casi? Solo per il collocamento dei titotli sul mercato o tale diritto di recesso vale per qualsivoglia negoziazione di strumenti finanziari (Sul punto, vi è una recente sentenza delle Sezioni Unite).
Ovviamente, in una fase successiva dell'elaborato, la "negoziazione degli strumenti finanziari" andava collegata ai concetti di "alea contrattuale" e "funzione speculativa".
Il collegamento, ovviamente, avrebbe dovuto portare a considerare l'alea e la funzione speculativa nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari. ("Negoziazione di strumenti finanziari, alea contrattuale e funzione speculativa"). Dalla traccia traspare che i nuclei concettuali di "alea contrattuale" e "funzione speculativa" non appaiono essere indipendenti tra loro ma intimamente connessi alla fase della negoziazione degli strumenti finanziari. Pertanto, a mio parere, il candidato avrebbe dovuto necessariamente collegare i concetti di rischio contrattuale e di funzione speculativa alla parte iniziale della traccia (ovvero alla "negoziazione degli strumenti finanziari").
E allora, nell'ambito della negoziazione degli strumenti finanziari, che rilievo assumono i rischi connessi al singolo ordine di esecuzione? (Ovvero alla più complessa operazione economica frutto di un eventuale collegamento negoziale?). In tale ambito occorreva richiamare nuovamente la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità: quali sono le conseguenze relative al venire meno dell'obbligo gravante sull'intermediario in relazione al cd "investimento informato"? Se l'intermediario, nell'ambito della negoziazione di tali strumenti, non informa il cliente/investitore di tutti i rischi connessi all'operazione che si sta per intraprendere quali potrebbero essere le conseguenze? Il contratto è nullo per violazione di norme imperative? Oppure, vi è, a seconda dei casi, responsabilità precontrattuale o contrattuale dello stesso intermediario, con relativo eventuale obbligo risarcitorio, ex art 1223 cc?
E ancora, cosa si intende per funzione speculativa? Quale è il nesso tra la negoziazione degli strumenti finanziari e la funzione speculativa? E' ammissibile nel nostro ordinamento un contratto che come finalità abbia solo quella di speculare (cioè di rendere massimo il guadagno relativo alle fluttuazioni dei titoli sul mercato, anche a fronte di una potenziale perdita totale dell'investimento), oppure tale contratto appare, piuttosto, come non meritevole di tutela?
Ed ecco, allora, l'aggancio con l'ultima parte della traccia: "profili di meritevolezza".
Dopo aver riletto più volte la traccia, ho notato che i primi tre nuclei concettuali ("negoziazione di strumenti finanziari", "alea contrattuale" e "funzione speculativa") erano tra di loro strettamente e intimamente collegati (anche dal punto di vista della punteggiatura sono separati da una virgola e non da un punto). Quindi tutto il discorso sull' alea contrattuale e sulla funzione speculativa andava, a mio avviso, collegato necessariamente alla negoziazione.
L'ultima parte della traccia, per converso, si riferisce unicamente ai profili di meritevolezza.
Ovvio, allora, che i profili di meritevolezza andavano esaminati solo nell'ultima parte dell'elaborato e solo in relazione alla negoziazione degli strumenti finanziari, al rischio contrattuale e alla funzione speculativa, non mancando di evidenziare come il quesito sotteso a questa ultima parte della traccia inerisse proprio alla meritevolezza o meno (dal punto di vista dell'utilità sociale, ex art 41 Cost)  di una complessa operazione economica (o di un semplice ordine di esecuzione) avente finalità meramente speculative). E' ammissibile? Ovvero, per converso, il contratto sarà nullo, ex artt 41 Cost, 1322, secondo comma e 1418 cc?
Una tesi minoritaria ritiene che un ordine di esecuzione meramente speculativo (in presenza di un "rischio assurdo" che comporti anche la possibilità di perdita totale da parte dell'investitore) sia nullo, in quanto non meritevole di tutela.
Appare però preferibile la tesi (che sembra sia stata fatta propria anche dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2007) secondo la quale il contratto con funzione meramente speculativa sia comunque valido ed efficace tra le parti.
Ed infatti il TUF sembra ammettere la possibilità di stipulare ordini di esecuzione anche qualora essi abbiano una funzione meramente speculativa, purchè l'intermediario finanziario informi il cliente/investitore del rischio di una potenziale perdita totale dell'intero investimento che egli andrà ad effettuare (ma il venir meno di tale obblighi non pare possa comunque condurre ad un eventuale giudizio di nullità del contratto, ex art 1418 cc, per contrasto con norme imperative).
E allora, se l'ordinamento ammette la possibilità di stipulare contratti anche quando vi sia il rischio di una perdita totale dell'intero investimento effettuato (ponendo comunque  all'intermediario l' obbligo di informare correttamente il cliente), come può considerarsi lo stesso contratto non meritevole di tutela?
Il rischio contrattuale (anche gravante interamene sul solo cliente/investitore)  è insito nella funzione speculativa che la negoziazione di tali strumenti finanziari assume.
A sostegno di tale conclusione, a tali argomentazioni di carattere teleologico se ne aggiungono altre più generali e, quindi, di ordine sistematico.
La negoziazione degli strumenti finanziari, nell'ambito del mercato nazionale e internazionale, oggi ricopre un' importanza fondamentale, in quanto, nella cd. economia globale, la contratualizzazione degli strumenti finanziari rappresenta senza dubbio un'importante fetta dell'intero sistema di interscambio di beni e servizi quotati sul mercato.
La funzione speculativa, inoltre, rappresenta l'obiettivo principale, la sintesi degli interessi che conduce i paciscenti  verso la negoziazione di vari strumenti finanziari (quali, per esempio, cc.dd future, swap ecc) e alla relativa stipula di contratti tipici o atipici, ex art 1322, secondo comma, cc.
Precludere agli operatori finanziari la possibilità di portare a termine ordini di esecuzione meramente speculativi minerebbe in radice la libertà di iniziativa economica, ex art 41 Cost e rappresenterebbe un rilevante ostacolo alla circolazione dei beni e dei traffici giuridici, con rilevanti ripercussioni sull'intera economia nazionale e globale.
Appare quindi maggiormente condivisibile quell'orientamento (ad oggi maggioritario) che tende ad ammettere la meritevolezza sociale della funzione speculativa in se, che riconosce la validità dei contratti in cui il rischio sia anche solo a carico del solo cliente/investitore e in cui vi sia anche la possibilità concreta di una perdita totale dell'intero investimento così effettuato.
Ove però l'intermediario venga meno ai propri obblighi informativi (ed ecco di nuovo l'aggancio alla distinzione tra regola di condotta e regole di validità; distinzione che , a mio sommesso avviso, rappresenta il fulcro dell'intera traccia), per il cliente investitore si aprirà l'orizzonte per la proponibilità, a seconda dei casi, di un eventuale azione di responsabilità precontrattuale, contrattuale, ed, eventualmente, risarcitoria.
In tale evenienza, è da valutare, altresì, se vi siano o meno gli estremi per un eventuale azione di annullamento.
Da escludere, invece, l'azione di rescissione, ex artt 1447 e 1448 cc o di risoluzione per eccessiva onerosità (si tratta, invero, di contratti aleatori, per i quali, come è noto, sono precluse queste ultime azioni)."
Rispondi

Da: pb86 15/07/2015 14:05:52
vigile urbano.. prima ti impegnavi di più a scrivere i post. ora ti limiti a "annate  a lavora". prima almeno facevi sorridere!
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Da: ''''''''''''15/07/2015 14:17:23
Come no nullo ex 1418 e 1322 comma2....
Rispondi

Da: Traccia di civile 15/07/2015 14:24:27
Per analisi traccia
Si io ho seguito più o meno la tua impostazione.
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Da: will86  15/07/2015 15:02:03
Ma ti manca la parte sulla meritevolezza ovviamente pure io ho parlato della far della negoziazione e degli obblighi dello intermediario previsti dal tuf e dal
Reg consob. Ma la traccia portava a parlare del profilo causale in particolare. Se no dove stava la questione. Era a trabocchetto per fare parlare della resp precontrattuale soprattutto. Come ha confermato pure bellomo e la bibliografia da lui menzionata
Rispondi

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Da: Analisi traccia di civile15/07/2015 15:05:21
Certo la meritevolezza era da trattare nell'ultima parte dell'elaborato.

"Negoziazione di strumenti finanziari, alea speculativa e funzione speculativa. Profili di meritevolezza."

Rispondi

Da: ma state ancora a parlare15/07/2015 15:16:49
delle tracce??? ma lo sapete che i risultati escono tra un anno???? ma non avete proprio niente da fare????
Rispondi

Da: Analisi traccia di civile15/07/2015 15:23:00
"Negoziazione di strumenti finanziari, alea contrattuale e funzione speculativa. Profili di meritevolezza."
Rispondi

Da: pb86 15/07/2015 15:32:03
concordo ! Basta co ste tracce.. ormai quello che è fatto è fatto. è inutile che state a raccontare qua cosa avete scritto. ormai la frittata è fatta... aspettate i risultati e nell'attesa continuate a studiare..
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Da: nuovo concorso15/07/2015 15:32:56
qualcuno sa se esce a breve un altro concorso?
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Da: bacca15/07/2015 16:18:37
ciao a tutti, concorso oramai alle spalle, pensando al prox se qualcuno fosse interessato ad uno scambio di materiali può scrivermi a questo indirizzo: bicroma@hotmail.com
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Da: x giustiziere15/07/2015 16:22:28
Per quanto mi risulti fino al 17 luglio sono in corso gli abbinamenti delle buste con i temi, come più volte comunicato dalla commissione durante le prove, per cui non riesco a capire da dove possa venire fuori un tema già corretto.
Rispondi

Da: Leva78 15/07/2015 16:32:35
infatti giustiziere non si riferiva ad un tema di questo concorso ma a quello del precedente........
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Da: X analisi traccia di civile 15/07/2015 17:27:36
Io ho seguito più o meno la tua impostazione.
Però ho ritenuto che la meritevolezza non giustificasse delle operazioni sproporzionate.
Cioè fermo restando che, come da te evidenziato, alea e funzione speculativa vanno intese come un unicum (ho parlato nel tema di un'endiadi) in quanto la causa di tali negoziazioni consiste proprio nell'assunzione di rischi connessi alle fluttuazioni dei tassi, è proprio sotto il profilo della meritevolezza che emergono delle criticità.
La meritevolezza l'ho ricollegata all'utilità sociale e all'iniziativa economica.
Quest'ultima, cioè, può essere limitata proprio per perseguire interessi socialmente utili.
In pratica è come se si avesse una "funzionalizzazione" dell'attività privata.
Tale funzionalizzazione l'ho ricollegata alla solidarietà contrattuale che pone la necessità che l'operazione sia comunque proporzionata ed equilibrata.
Il rapporto asimmetrico che caratterizza tali negoziazione fa si che, proprio a causa delle mancate e/o inesatte informazione o della violazione della correttezza e diligenza, si vengano a configurare operazioni sproporzionate a tutto svantaggio della parte debole.
In questo senso ho inteso la meritevolezza e la possibilità di intervenire in via rimediale sullo squilibrio riequilibrando il rapporto che la violazione a monte di quei doveri rende troppo sproporzionato.
Quindi in conclusione alea intesa come assunzione di rischio che giustifica sul piano concreto (causa in concreto) la ragione dell'affare.
Impossibilità, pertanto, di richiedere risoluzione del contratto x impossibilità sopravvaluta perché l'alea è causa del contratto.
Possibilità di rivedere il rapporto eccessivamente squilibrato sul piano della meritevolezza e del rispetto della solidarietà contrattuale.

Considerazioni a latere.
La mia impostazione, leggendo la sentenza della corte d'appello di Milano del 2013, non è in linea con quest'ultima pronuncia la quale, ricollegando le negoziazioni alla scommessa, parla di alea bilaterale e di rischio razionale arrivando a dire che laddove il rischio sia irrazionale perché assunto da una sola parte il contratto, ancorché astrattamente lecito perché tipico, è immeritevole in concreto.
Ora questa pronuncia non solo ribalta la sentenza di primo grado che aveva fondato il suo iter motivazionale proprio sulla violazione degli obblighi di correttezza e informazione, ma anche l'insegnamento delle s.u. che escludono una nullità del contratto ex art. 1418 cc per violazione di doveri comportamentali posto che le norme sugli obblighi informativi, pur avendo carattere imperativo, rimangono ricomprese sul campo dei comportamenti che non costituiscono vizi "intrinseci" della fattispecie non incidendo sull'atto e sulla sua validità.
Ora, alla luce di ciò, io trovo assurdo assegnare una traccia chiedendo al candidato di ripercorrere pari pari l'iter motivazionale della corte d'appello di Milano.
Noi non siamo chiamati a fare una nota a sentenza ma a parlare dei principi del diritto civile.
Fino a prova contraria solo questa pronuncia propone una rivisitazione o un superamento dei rapporti tra regole di validità e di responsabilità facendo riferimento alla meritevolezza.
Il fatto che la traccia facesse espressamente riferimento ai "profili di meritevolezza" porta a dire che la commissione abbia considerato come soluzione possibile solo questa pronuncia d'appello che, peraltro, è al momento una sentenza isolata.
Chi l'ha detto che la questione debba per forza essere affrontata sul piano della meritevolezza??????
A mio avviso questo è un aspetto sul quale riflettere in un'ottica di un'eventuale futuro ricorso (che tanto non verrà mai accolto visto che a questo concorso può succedere di tutto che tanto è tutto lecito).
Ora
Rispondi

Da: giustiziere15/07/2015 17:46:20
si è un tema del precedente concorso... proprietà temporanea e vincoli fiduciari
Rispondi

Da: Leva78 15/07/2015 17:48:01
me lo puoi mandare?
studio.tecnico68@libero.it
te ne sarei grata
Rispondi

Da: lunghezza15/07/2015 17:54:11
ma nessuno di voi, per il tema di civile, ha buttato dentro l'art. 47 cost. (tutela del risparmio ... investimento azionario)?
Rispondi

Da: giustiziere15/07/2015 17:55:06
se non lo mando è perchè voglio rimanere anonimo, ho una mail personale...se trovo il modo di pubblicarlo in anonimo lo faccio
Rispondi

Da: derivato15/07/2015 17:56:01
cari consiglieri di cassazione ma andate al mare.... poi a settembre ricominciate
Rispondi

Da: Cattivo15/07/2015 18:05:40
l'art. 47 Cost. lo cito come referente normativo della disciplina di settore, non come parametro di valutazione della meritevolezza dell'accordo (da svolgere secondo me solo in relazione all'art. 41 cost.)
Rispondi

Da: Leva78 15/07/2015 18:17:06
bah....
tutte parole
Rispondi

Da: ungiuristapercaso 
Reputazione utente: +45
15/07/2015 18:21:14
se un concorrente ha fatto bene penale e amministrativo e civile così e così, ha propabilità di farcela o no ?
Rispondi

Da: Leva78 15/07/2015 18:26:03
fa na cosa dacci il sito che lo leggiamo da noi sto tema famo prima
Rispondi

Da: giustiziere15/07/2015 18:34:44
quale sito? se qualcuno sa di un sito o un modo per pubblicare documenti in anonimato lo metto
Rispondi

Da: Concorrente piemontese15/07/2015 18:40:07
Oggi su LA STAMPA ampio articolo sul concorso...
Rispondi

Da: Per giustiziere 15/07/2015 18:45:02
Crea una mail falsa o meglio anonima da google o chi per esso. Noi ti scriviamo la mail a cui mandarlo. Faccela leggere sta perla del diritto ti prego :P
Rispondi

Da: per giustiziere..già ti ho scritto ieri sul forum15/07/2015 19:14:20
se può rasserenarti vedi questo sito.
concorsomagistratura punto it

troverai temi dei precedenti concorsi.
sono lì da diversi anni e sono stati pubblicati legittimamente.
Non preoccuparti

dai pubblica sto tema....hai incuriosito tutti
Rispondi

Da: Per giustiziere215/07/2015 19:19:36
Dai facci questa cortesia: o tramite una tua email attuale o tramite una tua email creata ad hoc, mandaci il tema all'indirizzo email che noi ti mandiamo (il mio è il seguente: aplomb1976@libero.it)
Rispondi

Da: Vigile urbano 15/07/2015 20:09:55
Parole parole parole bla bla ma lavoro e stipendio zero!!!!
Rispondi

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