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Concorso MAGISTRATURA 2016
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Da: La vita  una giungla 16/02/2017 13:19:10
Il problema non sono i contenuti, più o meno condivisibili (in questo caso meno), ma il limite di vedute.
Quella che si proponeva era una chiara ipotesi di responsabilità oggettiva mascherata. Come questa ce ne sono altre mille e le conosciamo tutte. E la giurisprudenza (che sia Consulta o Cassazione) ha sempre escogitato il modo di interpretarle in chiave orientata.
Quindi si. È UNA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA in senso tecnico. Come negarlo! La bravura del (futuro) p.m. o giudice penale (politica criminale questa sconosciuta) qui deve stare nel trovare argomenti giuridici (CONVINCENTI) per imputare una responsabilità colpevole al mandante. Io, personalmente, ho utilizzato il principio di indifferenza dell'identità della vittima (principio enucleabile da varie disposizioni: 82, 60 ecc). Il dolo deve ricoprire gli elementi significativi della fattispecie: che qui si risolvono nella morte di una persona (indipendentemente dalla sua identità).
Per cui il mandante risponde di concorso a titolo doloso.
Non esiste una verità oggettiva. Quello che dico convince? Ho utilizzato bene istituti e principi? L'ho scritto in modo fluido e scorrevole?
Non si sa.
Ma una cosa è certa. Se non ho addebitato una responsabilità al mandante (che è più feccia della società dell'esecutore) semplicemente perché applicando in maniera asettica la legge penale non vi è modo... allora non sarò un bravo p.m., né un bravo giudice penale. Né un bravo costituzionalista.
Ma al massimo, e solo perché nel caso di specie l'ipotesi si presta, un avvocato penalista mediocre, manco tanto bravo, perché se la mia difesa dovesse fondarsi solo sull'art. 27 cost e sull'incostituzionalità della responsabilità oggettiva, un p.m. nella media me la smantellerebbe in una sola mossa.
Come ha detto bene Saturnino...sei molto giovane e non ragioni in grande e a 360 gradi.
In più se ti affidi solo alla tua memoria concluderai poco. Perché applichi pedissequamente gli istituti senza un minimo di apertura mentale. La tua logica è stringente, ma poco brillante.
In più, permettimi, sei poco onesto sul piano intellettuale e non crescerai mai sul profilo del ragionamento, se continui ad ignorare tesi valide, solo perché diverse dalla tua. Quelle stesse tesi, che tu ti rifiuti di esaminare, un giorno ti potrebbero tornare utili nello svolgimento di altre tracce, in via collegata.
Si è cercato in queste pagine di farti ragionare, anche solo facendoti riflettere su fatti reali come: un professore della sapienza ha detto così, la cassazione nel 2012 idem, quella dottrina in quella rivista ha risolto nel medesimo modo, Mantovani nel suo manuale ha condiviso questa impostazione ecc...
E la tua risposta è stata: chi ha riportato la tesi del prof avrà capito male. Le riviste non contano, contano solo i manuali (peraltro solo i manuali che hai comprato tu).
Mi dispiace, lo dico per te, se studi così e argomenti così (nel mio manuale non c'è scritto) allora non andrai lontano. Neppure come avvocato.
Spero si sia colto il tono: più paternalistico che altro.

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Da: La vita  una giungla 16/02/2017 13:20:27
Era per @geni ovviamente ;)
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Da: hoppa16/02/2017 13:37:57
Mi sa che il genio sei tu, però. :-D
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Da: state attenti 16/02/2017 14:11:10
Ragazzi una domanda seria: ma veramente pensate che non sia un troll? Secondo voi una persona normale risponde in quel modo?
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Da: A proposito di geni 16/02/2017 14:37:02
Io prendo per il culo, in maniera nemmeno tanto velata, i concorrenti che hanno scritto che l'esecutore risponde di omicidio doloso del terzo in base all'82 cp e che pure il mandante risponde di omicidio doloso del terzo in base al 110 cp, senza sapere nemmeno cos'è la responsabilità oggettiva, e quelli che hanno fatto il tema così saranno almeno un migliaio. Tutti questi sono NI secco, perchè hanno fatto un tema che, tra le altre cose, ignora una corte costituzionale di svariati decenni orsono e ormai pacifica.
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Da: Sti cazzi16/02/2017 14:39:42
@ a proposito di geni non dice fesserie ragazzi. Secondo me potevano essere date due interpretazioni della vicenda, io personalmente ho svolto il tema in questo modo, in maniera molto paracula
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Da: Per la vita una giungla 16/02/2017 14:46:29
Scusa ma come concili il riferimento alla prevedibilità in concreto che sostieni di aver fatto nel tema in relazione all'art.82 (a mio avviso non pertinente) con l'affermazione per cui l'identità della vittima non essendo elemento significativo della fattispecie non deve rientrare nel fuoco del dolo?
Scusa se mi permetto, ma in quello che dici riscontro una netta contraddizione.
O si ritiene che l'identità della vittima non è elemento costitutivo del reato, sicchè il mandante risponde a titolo di dolo, venendogli imputata oggettivamente una mera circostanza esterna,che in alcun modo concorre a delineare il divalore penale del fatto.
Oppure, al contrario, si ritiene che per potergli addebitare l'offesa nei confronti di quella specifica vittima (che in tal caso è considerata parte integrante della fattispecie) è necessario il riscontro della colpa in concreto (seppur limitatamente alla componente della prevedibilità).
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Da: La vita  una giungla 16/02/2017 14:51:31
Quindi io che ho scritto che il mandante risponde ex 110 sarei fuori...
Per caso la sentenza da te citata statuiva che "il dolo deve ricoprire gli elementi significativi della fattispecie"? Se è quella non la ignoro. E per la cronaca è la 1085/1988.
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Da: scusate se mi intrometto 16/02/2017 14:58:24
Ma c'é un'importantissima sentenza del 2007 della Corte Costituzionale che supera la precedente pronuncia 1085 del 1988, imponendo al giudice penale espressamente e sempre di interpretare tutte le norme del codice che prevedono la responsabilità oggettiva in maniera conforme all'articolo 27 costituzione e in relazione a tutti i requisiti del reato. era parecchio importante questa sentenza nel tema di luglio scorso
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Da: A proposito di geni 16/02/2017 14:58:44
Il tema era insidioso per tutti, ma per quelli più "meravigliosi" è stata una vera autostrada per dar sfogo a tutto il loro ritardo giuridico. E la cosa mi diverte.
Ma il tema era insidioso per tutti, la responsabilità oggettiva andava maneggiata con cautela, come un fusto di scorie radioattive, con i guanti.
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Da: A proposito di geni 16/02/2017 15:00:01
con i guanti di piombo.
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Da: scusate se mi intrometto 16/02/2017 15:03:33
Corte cost 322/2007. Leggetevela e capirete perché era importante sapere quello che impone di fare al giudice tutte le volte che si trova davanti norme che prevedono responsabilità oggettiva. Amplia di molto l'interpretazione del 1988. Ecco perché era importante
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Da: La vita  una giungla 16/02/2017 15:11:07
Io, nel tema, più o meno (perché sono passati sette mesi) ho scritto che la responsabilità del mandante sussiste ex 110. Perché il mandante ha concorso moralmente nell'omicidio.
L'82 l'ho citato solo come disposizione da cui, in combinato disposto con altre, è evincibile un principio generale ed immanente nel nostro ordinamento penale: l'irrilevanza dell'identità della vittima.
Quanto ai dubbi di incostituzionalità, soccorre in aiuto il correttivo della prevedibilità, spesso utilizzato dalla Suprema Corte per conciliare altre ipotesi di responsabilità oggettiva mascherata (vedi ad es. 586 c.p.) col principio di colpevolezza.
Quindi tutt'al più l'interprete potrebbe svolgere un'indagine di questo tipo.
C'è una contraddizione? Forse si. Me ne accorgo ora: in effetti è inutile il riferimento alla prevedibilità  dell'errore dell'esecutore, se parto dal presupposto che è irrilevante lo scambio di persona.
Ma dovrei ricordarmi come l'avevo argomentato per filo e per segno per averne la certezza.
In più, a quanto sembra, forse quel solo riferimento alla prevedibilità mi ha salvato il ...., perché magari è tutto ciò che interessava al commissario che corregge il mio compito, senza manco capirne il senso.
Fortuna. Ecco qual è la componente che gioca il ruolo decisivo in questo concorso.
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Da: La vita  una giungla 16/02/2017 15:14:35
La 322/2007 è quella sull'error aetatis se non sbaglio. E lì il ragionamento si sposta su un altro piano.
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Da: Loldeep 16/02/2017 15:18:30
Io concordo con A PROPOSITO DI GENI.
È vero che la maggior parte ha addebbitato al mandante la responsabilità ex artt. 110-82-575 come se il problema non si ponesse proprio, senza nemmeno scindere le varie ipotesi e per me questo è un ragionamento da politica criminale.
In ogni caso era un tema complesso ed inaspettato, anche io dovevo essere più specifica sicuramente ma tutto sommato almeno il problema della resp.oggettiva me lo sono posta ed ho subito intuito che loro questo volevano sapere.
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Da: scusate se mi intrometto 16/02/2017 15:20:44
sì é quella  in pratica afferma per la prima volta con nettezza che il giudice penale ogni volta che si trova davanti a norme che stabiliscono responsabilità oggettive non deve più sollevare questioni di costituzionalità, che saranno da allora in poi dichiarate inammissibili, ma reinterpretare dette norme integrandole da sé con il requisito minimo di colpevolezza richiesto dal 27 cost e ricostruire così tutte quelle forme di responsabilità oggettive presenti nel codice in termini di responsabilità almeno colpose
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Da: Per la vita una giungla 16/02/2017 15:23:35
Sul fattore C mi trovi super d'accordo.
Ad ogni modo della prevedibilità occorreva comunque parlarne, essendo richiesto dalla traccia di soffermarsi sul 116 e rispetto ad esso il riferimento alla colpa in concreto era imprescindibile!
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Da: Per lodleep 16/02/2017 15:25:54
Credo che indipendentemente dalla soluzione sposata, CHIUNQUE si è posto il problema della resp oggettiva. Ciò che farà la differenza sará come questo problema è stato risolto.
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Da: La vita  una giungla 16/02/2017 15:32:15
Ovvio TUTTI si sono posti il problema della responsabilità oggettiva e questo sforzo richiedeva la traccia: attenzione, ti sottopongo un'ipotesi di responsabilita oggettiva, come la risolvi? Posto che il mandante VA CONDANNATO, trovami il modo di aggirare l'ostacolo, tramite argomenti giuridici convincenti.
Certo chi ha detto: "è responsabilità oggettiva, perciò ciccia" non credo sarà promosso....
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Da: INFO CORREZIONI (aggiornamento al 15.2.2017) 16/02/2017 15:38:03
Nel concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 22-10-2015, le cui prove scritte si sono svolte alla Nuova Fiera di Roma nei giorni 5, 6 e 8 luglio 2016 e in cui hanno consegnato i tre compiti 2.895 candidati dei 5.991 che si erano presentati, alla data del 15 febbraio 2017 sono stati corretti i compiti di 2.296 candidati, dei quali 290 sono stati dichiarati idonei e ammessi agli orali. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 20 novembre 2015.
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Da: statoansioso16/02/2017 15:38:15
Affermare che il mandante va condannato a prescindere, prima di analizzare la costruzione giuridica alla base del discorso, è un'inversione logica, permettimi.
Se i principi costituzionali, ancorchè calati nell'interpretazione del giudice, si pongono come ostativi non c'è argomentazione giuridica o esigenza politico - criminale che tenga.
Rispondi

Da: La vita  una giungla 16/02/2017 15:54:18
Quindi @statoansioso, secondo te non era questa la premessa?
Io invece ho preso le mosse proprio da questo presupposto logico (nella mia mente intendo). E così credo che abbia fatto la cassazione.
Parliamo del mandante di un OMICIDIO, che di regola è un boss mafioso.
Va bene che il nostro è un diritto penale del fatto, ma ci sono dei limiti morali dannazione.
Forse il garantismo non è per me, che dire.
Poi certo, se non ci sono gli strumenti giuridici, amen. Ma direi che in questo caso ve n'era più d'uno. Ho sentito tante ricostruzioni interessanti.
Rispondi

Da: Mattanza16/02/2017 16:01:20
Mancano esattamente 599 compiti prima del "fine lavorazione"..
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Da: Omicidio reato causalmente orientato16/02/2017 16:01:31
nesso di causalità: se il mandante non avesse commissionato L omicidio ,la morte della persona diversa si sarebbe realizzata lo stesso? Qui è il punto . C è un concorso di persone!Eliminazione mentale, contributo causalmente efficiente o agevolatore del mandante , la  cui responsabilità già è affermata dalla traccia che chiede solo di precisarne in titolo. Dunque, escludendo quella oggettiva non può che essere dolosa avendo il mandante previsto e voluto il reato Di omicidio che di fatto si è consumato (offesa al bene supremo della vita indipendentemente dalle modalità di realizzazione, cioè causalmente orientato, quindi sufficiente è il nesso di causalità). La morte della persona diversa è poi espressamente prevista dall art. 82 e non interferisce sui principi generali, anzi li estende al caso specifico . Facciamo L esempio che non si trattasse di concorso: se sbaglio persona  volendone ammazzare un'altra non ne rispondo?! Ne rispondo comunque! E dai su!
Rispondi

Da: Loldeep 16/02/2017 16:02:10
Vi posso garantire che, per quanto surreale, persone che conosco (tante e che tutto sommato sembravano anche preparate) e che hanno consegnato hanno detto che il mandante risponde a titolo di responsabilità oggettiva, poiché il nostro ordinamento non vieta ipotesi del genere.
Rispondi

Da: statoansioso16/02/2017 16:05:27
@la vita è una giungla, concordo sul fatto che ci fossero ricostruzioni giuridiche costituzionalmente orientate per giungere alla condanna del mandante (personalmente, senza poter prescindere dalla prevedibilità sia nel caso dell'errore esecutivo che in quello della scelta dell'esecutore), semplicemente non condivido, per formazione culturale, il postulato per il quale Tizio deve essere condannato in un modo o nell'altro, per quanto nefando sia il delitto che ha commesso (o ordinato di commettere). Tutto qui.
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Da: CrazyDiamond 16/02/2017 16:11:40
@INFO CORREZIONI:
Scusa, da dove hai appreso l'informazione? Ho controllato sul sito del ministero ma non risulta alcunché!
Rispondi

Da: risultati16/02/2017 16:18:50
infatti.
comunque risultati a fine aprile.
Rispondi

Da: Mattanza16/02/2017 16:25:57
No, fine aprile è da escludere.
profetizzo.. fine correzioni: 24 marzo; sbustamenti e risultati tra il 27 e il 31 marzo.
Rispondi

Da: CrazyDiamond 16/02/2017 16:30:32
Penso anch'io. Due anni fa, così è stato: ultima settimana di Marzo.
In questo mese/mese e mezzo si velocizzeranno perché saranno pure stanchi di leggere migliaia e migliaia di pagine, nonché "perle giuridiche"... ahahahahaha...
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