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Concorso MAGISTRATURA 2016
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Da: Maschiotto ![]() | 02/02/2017 15:16:37 |
| Cuoricini? Sul serio erano in un tema? | |
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Da: Mago Anubi ![]() | 02/02/2017 15:43:32 |
| E pronostici. E statistiche. E attuari. E aruspici. E cabale. E vaticini. Oh, mancano all'appello lettura dei fondi del caffè, volo di uccelli e che altro? | |
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| Da: Basito | 02/02/2017 15:49:14 |
| Certo cuoricini e non solo ! Personalmente visualizzati !Anche il fatto quotidiano ne ha parlato di alcune scorrettezze riscontrate nei temi! Altro che AGCM O AGCOM! Siamo seri | |
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| Da: Civile | 02/02/2017 15:54:55 |
| Quindi la buona fede valeva solo per la società di leasing nel caso in cui i vizi fossero stati denunciati prima della consegna dall ultilizzatore? E per L azione diretta di questi invece ? A quale norma occorreva riferirsi? | |
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Da: Bon ton de noantri ![]() | 02/02/2017 16:06:54 |
| Non usa più la modalità "forse non mi sono spiegato bene". La nuova socialità è "vedi che non capisci un razzo!". | |
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| Da: Civile | 02/02/2017 16:08:53 |
| Io non ho messo tutela aquiliana o extracontrattuale derivando il danno da un contratto comunque esistente tra le parti ,un danno conseguenza del contratto stipulato con la società di leasing e non conseguente a un illecito! In sostanza mi son detta può in presenza di un contratto da cui è derivato il danno configurarsi una responsabilità extracontrattuale? | |
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| Da: comunque | 02/02/2017 16:11:06 |
| il 30 marzo usciranno i risultati... e lì saranno pianti e caxxi amari... | |
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Da: Penalista ![]() | 02/02/2017 16:23:42 |
| La tutela aquilana del credito è pacificamente ammessa... in ogni caso, ci tengo a precisare che col mio intervento intendevo solo esporre il ragionamento seguito dalle sez unite in risposta a chi ha asserito la totale erroneità della sentenza. Non ho assolutamente detto che ragionamenti alternativi siano per ciò solo da considerare errati. | |
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| Da: Civile | 02/02/2017 16:37:30 |
| Si ho letto anche io che è pacificamente ammessa ma sulla base di quale ragionamento? Boh! | |
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Da: Penalista ![]() | 02/02/2017 17:04:52 |
| L'utilizzatore non è parte del contratto di vendita. Nella sua prospettiva la vendita si configura quale res inter alios acta. Se il collegamento tra i negozi fosse stato tecnico, la causa sarebbe stata unica e i contraenti sarebbero stati parti del medesimo rapporto; in questo caso si sarebbe configurata una responsabilità contrattuale del fornitore nei confronti dell'utilizzatore e non avrebbe avuto senso invocare la tutela aquiliana. Il collegamento in questione però è atecnico per carenza del requisito soggettivo. Ciò osta a considerare l'utilizzatore parte del contratto di vendita. Egli vi rimane il estraneo, e da estraneo che subisce un danno può agire ex 2043 contro colui che lo ha cagionato. Questa é anche la motivazione per cui l'utilizzatore non ha azione diretta per la risoluzione. Mentre, per quanto attiene all'azione esatto adempimento, esercitabile in via diretta nel caso di vizi occulti, qui la giurisprudenza è senz'altro creativa. Ma la ratio è evidente: non lasciare privo di tutela l'utilizzatore. | |
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| Da: Per penalista | 02/02/2017 17:20:19 |
| anche io ho seguito il tuo ragionamento...... | |
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| Da: AdMaiora16 | 02/02/2017 17:28:20 |
| "l secondo caso - quello dei vizi occulti o in mala fede taciuti dal fornitore ed emersi dopo l'accettazione verbalizzata da parte dell'utilizzatore - sicuramente consente all'utilizzatore di agire direttamente contro il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa" la contraddizione sta nel riconoscere un'azione diretta a seconda della natura dei vizi. il problema non è la buona fede integrativa e quindi gli obblighi di protezione, anzi. E comunque, a mio modestissimo parere, anche in caso di collegamento in senso tecnico è assai difficile sostenere un'azione contrattuale diretta verso un terzo estraneo al negozio.. non a caso, anche nelle ipotesi di collegamento tipizzato dal legisl (vedi tub in materia di credito al consumo), l'unica regola applicabile è "simul stabunt simul cadent" | |
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Da: Penalista ![]() | 02/02/2017 17:29:43 |
| Magari fosse il "mio". :) Io ho solo studiato e riportato il ragionamento delle Sezioni Unite. Sono stata molto più creativa nelle altre due prove! | |
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| Da: Civile bis | 02/02/2017 17:32:13 |
| Che dirvi ...bravi! Io la sentenza L avevo letta ma mi sono limitata a dire che L utilizzatore aveva ricevuto tutela diretta contro il fornitore dalla giurisprudenza senza aggiungere troppe spiegazioni. Ho invece citato il 1494 cc dove parla del venditore che deve risarcire al compratore anche i vizi derivati ... lì ho pensato che potesse entrare in gioco L utilizzatore come terzo danneggiato! Comunque Per niente facile questo tema | |
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| Da: Per penalista | 02/02/2017 17:32:14 |
| Si io intendevo il tuo nel senso di quello riportato nel compito..... Anche io mi sono attenuta a quello della cassazione..... Nelle altre due prove anche io ho dato sfoggio di creatività | |
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Da: Penalista ![]() | 02/02/2017 17:34:34 |
| Speriamo bene! Senza dubbio sarà utile avere un riscontro. | |
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| Da: Ma ragazzi | 02/02/2017 17:34:50 |
| non esiste a priori un ragionamento giusto ed uno scorretto.....se così fosse potremmo già dire chi passa e chi no......invece contano altri fattori quali l'argomentazione, il percorso logico ecc... | |
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| Da: Carlocracco | 02/02/2017 17:45:27 |
| Peccato che questo collegamento in senso atecnico e solo una cazzata.c e giurisprudenza a go go che mette in risalto come la diversita dei soggetti non conta.conta solo l elemento oggettivo,cioè la causa che essendo unitaria si estende alla vendita.ma poi confondere regole di validità con regole risarcitorie...nemmeno Pippo Franco oserebbe tanto.bastava argomentare ex art.24-113cost...la tutela giurisdizionale non può essere limitata ad alcuni soltanto dei mezzi di impugnazione.se il principio è il simul aut simul tutti i rimedi si estendono.essendo la risoluzione è l eccezione di inadempimento subordinate al difetto di causa che bisogno c e di ricorrere alla buonafede.i vizi del bene attengono ad un difetto causale.i rimedi risolutori riguardano il difetto causale nei contratti corrispettivi.mancata consegna(o difetto) è legata in senso sinallagmatico all obbligo di restituire il tantundem | |
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Da: Penalista ![]() | 02/02/2017 18:02:34 |
| Per requisito soggettivo (che difetta nel collegamento atecnico) non si intende l'identità di soggetti, ma la circostanza che la causa unitaria che il collegamento realizza (in questo caso, la causa di finanziamento) interessi a tutti i contraenti coinvolti dall'operazione negoziale. Si richiede cioè che gli interessi di ciascuna parte convergano verso il medesimo scopo pratico. Solo in quest'ipotesi è integrato il requisito soggettivo. È evidente che questo non accade nel leasing dove la funzione di finanziamento è del tutto indifferente per il fornitore. | |
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Da: Penalista ![]() | 02/02/2017 18:08:45 |
| E comunque io difetto di causa è un vizio generico che dá luogo a nullità, non di certo a risoluzione. | |
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Da: Penalista ![]() | 02/02/2017 18:09:05 |
| *genetico | |
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| Da: x Penalista | 02/02/2017 18:17:12 |
| lo stralcio di argomentazione che hai citato prima, che dici non esser tuo, dove l'hai preso? Su che rivista? Grazie! | |
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Da: Penalista ![]() | 02/02/2017 18:19:54 |
| No, quelle sono parole mie. Ma pur sempre il frutto di uno studio e di una rielaborazione del ragionamento delle Sezioni Unite! | |
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Da: Penalista ![]() | 02/02/2017 18:26:15 |
| Ho solo ironizzato sul fatto che non sono (e forse non sarò mai) ai livelli dei giudici -di cassazione peraltro- che hanno elaborato un simile congegno giuridico, "partorendo" una sentenza come quella di cui stiamo discutendo! :) | |
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| Da: AdMaiora16 | 02/02/2017 18:34:03 |
| @ penalista grazie per aver spiegato tu. a me a volte mancano la forza e il coraggio soprattutto... | |
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Da: Penalista ![]() | 02/02/2017 18:37:43 |
| @admaiora e sbagli a non avere coraggio perché io ti leggo con molta attenzione. Dai tuoi interventi si evince che sei una persona preparata, che ha studiato tanto e soprattutto che ha passione per quello che fa! | |
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| Da: AdMaiora16 | 02/02/2017 18:41:02 |
| @penalista grazie, detto da te è un complimento che mi fa piacere ricevere, perchè penso lo stesso dite. comunque a volte il coraggio mi manca perchè dovresti stare qui le giornate a spiegarti e comunque non otterresti nulla in certi casi. | |
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Da: @pe ![]() | 02/02/2017 18:41:07 |
| Rispondi | |
Da: @penalista ![]() | 02/02/2017 18:42:25 |
| ma scusa se sono parole tue allora perché ci metti le virgolette? Anche a me sembrava una citazione... che fa, ti autociti? :) | |
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Da: Penalista ![]() | 02/02/2017 18:46:33 |
| Ma dove ho messo le virgolette scusa? Ok che sto alla frutta ormai, ma auto-citarmi anche no eh :) @admaiora comprendo perfettamente cosa vuoi dirmi ed infatti non sempre ho la pazienza di esporre il mio pensiero qui. Ad ogni modo, grazie per la stima! Speriamo di conoscerci un giorno!!! | |
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