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Concorso MAGISTRATURA 2016
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| Da: polliana | 17/11/2016 21:27:13 |
| tanto passerà tutto e contrario di tutto. ancora a fare questi discorsi state | |
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Da: Nuuuuuuu ![]() | 17/11/2016 21:58:47 |
| Ma si riparte di scalette della roba di luglio 2016?? Cui, cui, cui prodest??? | |
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| Da: Tatsachenvortrag | 17/11/2016 22:11:00 |
| Difatti, mancando soli sette mesi e mezzo alle prossime prove scritte, direi che c'è poco da rimuginare sul passato. In sette mesi e mezzo che si fa? Poco e niente. | |
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Da: mago indovino ![]() | 17/11/2016 22:14:17 |
| In effetti, dopo più di 4 mesi dagli scritti e con quasi la metà dei candidati corretti, parlare ancora di scalette dei temi é un filino ridicolo. Aspettiamo che passino questi altri 3 mesi e mezzo e a quel punto 2.650 di noi avranno la brutta notizia, gli altri pochi fortunati potranno gioire di felicità , prima di tumularsi vivi in casa per studiarsi 17 materie in poche decine di giorni, perdendoci in salute fisica e psichica. La verità é che questo concorso demolisce chi lo fa: sia chi non passa gli scritti e sia chi li passa e deve arrivare agli orali, con lo spettro di essere bocciati lì | |
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| Da: @mago indovino | 17/11/2016 22:20:23 |
| Hai ragione, meglio banca italia | |
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Da: Magistrato o commissario??? ![]() | 17/11/2016 22:41:15 |
| Salve a tutti. Tra commissario e magistratura quale concorso preferite? Se li vinco entrambi posso scegliere? Ps: in questo momento sono un funzionario dell agenzia dell entrate, avendo poco tempo che libri mi consigliate? | |
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Da: idee ![]() | 17/11/2016 22:55:09 |
| il concorso da commissario é molto più rapido: in genere lo bandiscono a marzo e a dicembre dello stesso anno c'é già l'assunzione dei vincitori. Quello in magistratura dura più di 2 anni, e dal giorno degli scritti ai risultati si sta a bagno maria per almeno 8 mesi e anche più. Dopodiché, é chiaro che non ci sono paragoni tra le 2 figure. Non per nulla, chi riesce a vincerli entrambi e contemporaneamente non ha mai dubbi sulla scelta: magistratura sempre e comunque, ad occhi chiusi e senza pensarci. Però quello in magistratura di concorso é più difficile, oltre che più lungo, di quello da commissario. A partire dalle materie da portare agli scritti, fino alle prove orali, dove praticamente si porta di tutto, e dove esiste anche la possibilità di essere bocciati, cosa che invece per l'orale da commissario non capita mai. D'altra parte nel concorso da commissario ci stanno i quiz preselettivi e poi, per chi li supera, delle prove fisiche e psicoattitudinali parecchio toste e severe. Per questo dura anche meno il concorso, perché agli scritti non si siedono mai 6 mila o 7 mila persone come in magistratura, ma appena 400. | |
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| Da: Per idee | 17/11/2016 23:05:30 |
| Hai mai fatto il concorso commissario? | |
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Da: idee ![]() | 17/11/2016 23:10:44 |
| Sì, l'anno scorso, passati i quiz e le prove, ma bocciato agli scritti. E quest'anno non l'ho più rifatto. Ho invece fatto per la prima volta magistratura lo scorso luglio | |
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Da: Aspirante commissario ![]() | 17/11/2016 23:38:43 |
| Hai fatto bene a non rifarlo. Non deve essere un ripiego ma una prima scelta | |
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| Da: Attenzione !!! | 18/11/2016 00:12:06 |
| La traccia chiedeva rimedi procedimentali e rimedi processuali a fronte di sanzioni cons e agcm!!! Quindi grande stev con riferimento al fatto che nel procedimento sanzionatorio delle auth non vi è un giusto procedimento in quanto manca contraddittorio e non vi è terzietá (organi inquirente e organo decidente sono formalmente distinti ma nella sostanza sono un unicum in seno alla autorità ). Nonostante ciò grande stevens dice che ciò che non è garantito ex ante in sede di giusto procedimento viene recuperato ex post in sede giurisdizionale con giusto processo dinanzi al ga o go. Morale della favola il sistema sanzionatorio delle auth non viola 6 Cedu. Infatti auth non sono giudici speciali ma hanno funzione paragourisdizionale e la magistratura ha sempre ultima parola. Questo era il cuore della traccia secondo me! Poi dove la traccia distingue tra agcm e cons si chiedeva il diverso riparto di giurisdizione in materia di sanzioni! ATTENZIONE il 133 da competenza esclusiva al ga con riferimento alle "sanzioni"! Però come sappiamo le sanzioni si distinguono in ripristinatorie (espressione di autotutela esecutiva con perseguimento e ripristino dell'assetto di interessi, quindi esercizio di potere funzionale con ga) mentre per le sanzioni afflittive (il 133 deve essere interpretato nel senso che la ge del ga non si estenda anche alle sanzioni afflittive che non sono esercizio di potere funzionale ma esercizio di potere sanzionatorio con giurisdizione go L 1981) a conferma di ciò la corte cost ha dischiarato ill cost del 133 nella parte in cui attribuisce al ge del ga cognizione in materia di 'sanzioni pecuniarie, alias, afflittive' della CONSOB e banca it per eccesso di delega! Quindi il principio generale di riparto è sempre esercizio o meno di potere funzionale quindi interesse o diritto soggettivo!! Ergo la seconda parte della traccia dove chiedeva delle sue diverse authorities poneva il solo problema di discernimento del riparto di giurisdizione. In aggiunta poteva parlarsi del sindacato su discr tec e decisione sul quantum di sanzione! Purtroppo del 134 non ne ho parlato affatto! Miro ad essere stampellato in amministrativo ehhehehe (almeno ci ho provato e non ho rimorsi) | |
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Da: x attenzione ![]() | 18/11/2016 00:30:48 |
| Almeno una cazzata pesante l'hai scritta: la corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 133 cpa non ha confermato alcunché della tua tesi. l'illegittimità infatti é stata dichiarata per vizi di forma e non di sostanza. in altri termini, la corte ha dichiarato l'incostituzionalità di parte di quell'articolo non per aderire ad una tesi o l'altra delle sanzioni, cosa che non esiste. ma perché il governo, nel decreto legislativo in cui consiste il cpa ha inserito norme eccedendo i limiti contenuti nella delega di cui alla legge 69/2009, che in nessun caso autorizzava il governo ha cambiare l'autorità giudiziaria competente a sindacare le sanzioni consob. prima della delega erano al giudice ordinario, la delega in nessun punto autorizzava il governo a introdurre modifiche su quel punto, ergo quando il governo ha emanato il codice e vi ha inserito la giurisdizione esclusiva del g.a. per le sanzioni consob e banca d'italia ha semplicemente violato la costituzione per eccesso di delega. quindi tutta quell'argomentazione della corte che sosterrebbe la tesi della natura delle sanzioni non esiste. | |
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| Da: Attenzione !!! | 18/11/2016 00:37:12 |
| La massima è la seguente ed è scritta sul codice Ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega (art. 76 Cost.) degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del c.p.a. e dell'art. 4, comma 1, numeri 17) e 19), dell'Allegato 4 del medesimo codice, nella parte in cui hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, le controversie relative a provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria adottati dalla Banca d'Italia e consob | |
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Da: x attenzione ![]() | 18/11/2016 00:43:19 |
| Esattamente: eccesso di delega. se ti leggi quelle sentenze scoprirai che la consulta dichiara illegittima la giurisdizione esclusiva al g.a. per contrasto con l'articolo 76 cost, per aver violato la norma interposta in cui consiste la legge delega. Perciò, nulla di straordinario: un banale vizio di forma e non certo di sostanza. Se domattina il parlamento facesse una legge che attribuisse la giurisdizione esclusiva sulle sanzioni consob e banca d'italia al giudice amministrativo, quella sarebbe un'attribuzione perfettamente costituzionale. Il governo invece l'ha fatto senza che la legge delega gliene attribuisse il potere e perciò, nel farlo, ha violato l'articolo 76 costituzione per eccesso di delega. e per questo quelle norme sono state dichiarate incostituzionali. Non c'é nessun vizio di sostanza o di merito in quell'eventuale giurisdizione esclusiva da dare al g.a. su quelle sanzioni. semplicemente, il governo non poteva farlo senza una legge delega che lo autorizzasse a fare ciò | |
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| Da: Attenzione !!! | 18/11/2016 08:34:45 |
| Vabbè comunque sia, gia avevo i miei dubbi su amm! | |
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Da: x attenzione ![]() | 18/11/2016 08:40:37 |
| No aspetta un attimo... questa cosa della sentenza della corte costituzionale chiaramente non c'entrava nulla con problemi di giurisdizione esclusiva al g.a. per le sanzioni consob. però tutto il resto che hai scritto secondo me é corretto e anche interessante! | |
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| Da: Attenzione !!! | 18/11/2016 09:48:39 |
| Ma spero solo che avendo messo il riparto sulla base dei principi generali non sia considerato errore a fronte delle norme che prevedono la ge del ga in materia di generiche 'sanzioni'. Ciò che mi frega è che il 134 prevede giurisdizione piena estesa al merito dela ga in materia di sanzioni pecuniarie della agcm! Quindi se il mio ragionamento potrebbe essere corretto per conso non lo è per agcm, anche se poi nel tema ho parlato di sindacato pieno ed effettivo sullla discr tecnica e non ho fatto il passaggio finale sul 134 da me completamente ignorato! Spero che la parte sul giusto procedimento è giusto processo sia sufficiente a superare questa lacuna... altrimenti è incompleto il tema! Spero in stampellato amm anche perché civile è la copia delle ssuu e penale sono sicuro di quanto scritto (116 reato diverso e presuppone il dolo del concorrente esecutore materiale nella commissione del reato diverso concordato con concorrente nolente, 82 parla di 'offesa' a persona diversa per errore nei mezzi, seguendo mantovani offesa è nella tipicità quindi un fatto è diverso solo se realizzi una offesa tipica diversa. Nel caso della traccia si ha omicidio che è l'offesa tipica voluta dai concorrenti, per cui se realizzata a persona diversa c'è comunque lo stesso titolo di reato. Dolo del fatto offensivo tipico e non del fatto storico della specifica vittima di omicidio. Quindi c'è indifferenza della vittima a fronte dell'offesa tipica realizzata a persona diversa! Inoltre 82 traspone il dolo anche per il fatto tipico realizzato a persona diversa (come se dice la norma), mentre il 116 richiede quantomeno colpa per il concorrente nolente. Il primo è ricuperarto al p offensività il secondo al p colpevolezza. Quindi non puoi applicare congiuntamente le 2 clausole estensive dell'82 e 116, in quanto 82 normativamente considera in dolo il soggetto che realizza offesa tipica a persona diversa creando così i presupposti per applicare 116 che presuppone il dolo della commissione del reato diverso da parte del concorrente esecutore (e quanto meno la colpa per il concorrente anomalo). Quindi 82-110 con possibilità di concorso nel medesimo reato (fatto offensivo tipico con indifferenza della vittima) a titolo diverso colpa del mandante e dolo del mandatario ( de accogli tesi pluralista del 110 concorso è reato imputato a tutti e ciascuno dei concorrenti con possibilità di titolo sogg diversi) | |
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| Da: Mahhhhhhhhhhh | 18/11/2016 09:59:32 |
| Scusami ma titoli soggettivi diversi tuttalpiú nel 116 non credo anche nel 110 a titolo di concorso ordinario. Perdonami, io ormai non ci sto capendo più nulla ognuno dice una cosa l'unica cosa certa che hanno detto in molti sia al concorso sia nelle diverse ricostruzioni su internet (che tra l'altro non ho scritto) mi sembra essere che il mandante risponde a titolo di dolo ex 82-110 sic et sempliciter | |
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| Da: Attenzione !!! | 18/11/2016 10:11:47 |
| Titolo diverso astrattamente possibile sia per 110 che 116. Il sistema del concorso é 110 e ss quindi se riconosci a uno necessariamente lo devi riconoscere aall'altro. Mantova nel concorso dimpersone aderisce alla tesi pluralista per cui il concorso di pers nel reato è reato imputato a tutti ed a ciascuno di essi. Quindi a tutti ai fini delle circostanze e estensibilità o meno delle cause di non punibilità oggettive, a ciascuno per valorizzare il tiplo soggettivo ed il contributo causale di ciascuno che a seconda del tipo ed intensità va a incidere sulla pena proporzionata e cucita a ciascuno! Per cui é possibile concorre con altre persone nel medisomo reato a titolo diverso e grado di responsabilitá/pena diverso (110 estende incriminazione non dice che tutti rispondono con stessa pena e a stesso titolo) | |
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| Da: Corso procuratore. | 18/11/2016 10:38:09 |
| Vendo dispense corso di preparazione al concorso per procuratore. informazioni a infoproc16@virgilio.it | |
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| Da: Mahhhhhhhhhhh | 18/11/2016 10:43:15 |
| OK grazie dei chiarimento. Incrociamo le dita anche se poche speranze in generale soprattutto per amm. Cmq anche io l'ho impostato come te quello di amministrativo, ma effettivamente l'eccesso di delega non l'ho messo e neanche il merito. | |
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Da: x attenzione ![]() | 18/11/2016 11:34:35 |
| L'unica cosa da stare attenti era di non parlare di giurisdizione esclusiva nelle sanzioni consob, dove la competenza va al giudice civile e non a quello amministrativo. e questo perché si tratta di un diritto soggettivo all'integrità del patrimonio dell'impresa. il che però non esclude in assoluto la possibilità che di questo diritto soggettivo se ne occupi il g.a. in veste di giurisdizione esclusiva. tanto é vero che il legislatore delegante nel 2010, quando venne emanato il codice del processo amministrativo, spostò il sindacato di queste sanzioni dal giudice civile al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. il problema é che questo spostamento di giurisdizione non era previsto da nessuna norma all'interno della legge delega che aveva conferito al governo il potere di emanare un codice del processo amministrativo. quindi tempo un paio d'anni e sono state sollevate varie questioni di costituzionalità relative alla violazione dell'art. 76 costituzione da parte del governo per aver ecceduto dai poteri conferitigli dalla legge delega. In sostanza é successa la stessa identica cosa che accadde tempo fa con la mediazione obbligatoria, che il governo introdusse in in decreto legislativo ma che poco dopo fu cancellata dalla consulta per eccesso di delega, ossia un vizio di forma. nel giro di un anno é stata reintrodotta, stavolta dal parlamento direttamente, e oggi ce l'abbiamo di nuovo. Quindi nulla vieta al parlamento di levare al giudice civile il sindacato sulle sanzioni consob e di assegnarlo al tar in sede di giurisdizione esclusiva. ma al momento mi pare che i nostri politici abbiano altro a cui pensare ... L'altra cosa cui forse bisognava stare attenti era di conciliare il sindacato di legittimità del g.a. sulle sanzioni antitrust con quello di merito sempre in relazione alle sanzioni. e l'unico modo per conciliarli era dire che il sindacato del tar é pieno sui presupposti di fatto dell'illecito, di legittimità sulla qualificazione giuridica di quell'illecito (non potendo il tar invadere la sfera di attribuzioni e di valutazione riservata alla pa nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica oltre certi limiti), e poi di nuovo di tipo pieno o sostitutivo sulla sanzione, nel senso che il tar può rimodulare a suo piacimento la sanzione (nei limiti di legge ovviamente), sostituendosi così all'antitrust, senza alcun limite in proposito (e questo é un tipico sindacato di merito e sostitutivo, come quello che il g.a. ha in sede di ottemperanza, per interderci). Per il resto, tutta la prima parte del tema stava in sostanza nel rintracciare le tutele che l'impresa deve vedersi riconosciute in virtù del principio del giusto procedimento e del contraddittorio endoprocedimentale. Ma la parte più insidiosa era la seconda, quella giurisdizionale. che in effetti interessa di più i magistrati ordinari, visto che le sanzioni consob sono loro che devono poi giudicarle in sede civile, e non il g.a., che può giudicare soltanto delle sanzioni antitrust. secondo me é su questo che stanno facendo scremature a raffica | |
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| Da: Ruscica | 18/11/2016 12:18:16 |
| cerco qualcuno che ceda corso ruscica con subentro | |
| Rispondi | |
| Da: Sicomoro | 18/11/2016 16:50:56 |
| Ciao,info sulle correzioni in corso? | |
| Rispondi | |
Da: AdMaiora16 ![]() | 18/11/2016 17:56:02 |
| Ieri l'utente correzioni iscritto a mondo giudiziario, molto gentilmente ha condiviso i dati in suo possesso cn noi Nel concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 22.10.2015, le cui prove scritte si sono svolte alla Nuova Fiera di Roma nei giorni 5, 6 e 8 luglio 2016, hanno consegnato i tre compiti 2.895 candidati dei 5.991 che si erano presentati. Alla data del 16 novembre sono stati corretti i compiti di 1.332 candidati, 165 dei quali sono stati ammessi agli orali. | |
| Rispondi | |
| Da: Sicomoro | 18/11/2016 18:07:19 |
| grazie:-) | |
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Da: ............... ![]() | 18/11/2016 18:56:59 |
| mamma mia come sono lenti.... sta correzione é come un parto.... pure con i tempi stiamo lì, 8 mesi.... é un parto prematuro insomma | |
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Da: FIGURIAMOCI CHE LO VALUTAVANO COME IDONEO! ![]() | 18/11/2016 19:03:36 |
| Nel concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 22.10.2015, il 17 novembre é stato ricorretto il compito di diritto amministrativo di un candidato non ammesso agli orali e i cui compiti di diritto civile e di diritto penale erano risultati sufficienti, ricorrezione ordinata dal TAR: il compito è stato giudicato insufficiente. | |
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| Da: hoppa | 18/11/2016 19:35:04 |
| Ahahahah. CVD. Te pareva. | |
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Da: Famo i calcoli ![]() | 18/11/2016 21:09:23 |
| Allora ci si reiscrive per luglio prossimo? Domanda da completare entro quale data? | |
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