NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Concorso MAGISTRATURA 2016
30376 messaggi, letto 1360830 volte
| Torna al forum - Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, ..., 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 - Successiva >>
Da: @Tat ![]() | 19/11/2016 19:43:17 |
| Perbacco, che disdetta! Averlo saputo, che era solo questione di sventolìo..chissà che mi credevo, invece. Però lo potrebbero anche comunicare, quando una si iscrive. Sulla meritocrazia (o meglio sulla sua assenza quale principio selettivo) si può certamente concordare, purtroppo allargando il campo anche fuori dall'ambito universitario italiano. Tuttavia, traiamo le dovute conseguenze logiche: se l'assenza di meritocrazia caratterizza il sistema e, ciò nonostante, il sistema non ha ancora raggiunto il limite del collasso, anzi persevera immutato, significa che la meritocrazia è sopravvalutata. Perché inutile. In definitiva, la soluzione prodotta dalla selezione meritocratica sarebbe uno spreco di efficienza e capacità, a sistema dato. | |
| Rispondi | |
Da: Tatsachenvortrag ![]() | 19/11/2016 20:04:07 |
| Esatto, perchè sono due parti che fanno solo il loro interesse: chi ha il privilegio vuole mantenerlo e sfruttarlo, chi non ha il privilegio contesta chi lo ha, ma se lo avesse farebbe le stesse cose. È come dire cosa preferisci, Hitler o Stalin? Opposti ma in realtà uguali. Abbandoniamo la logica finto-collaborativa, si salvi chi puó, ognuno per sè. Si salvi chi puó, chi non puó crepi. | |
| Rispondi | |
| Da: nuv | 19/11/2016 20:36:27 |
- Messaggio eliminato - | |
| Rispondi | |
| Da: Babbo Natale | 19/11/2016 22:03:42 |
| se una persona è sottoposta a indagini preliminari, può fare domanda? | |
| Rispondi | |
| Da: Fidel Castro | 20/11/2016 04:01:52 |
| Preferisco Ceasescu | |
| Rispondi | |
Da: io invece ![]() | 20/11/2016 10:25:20 |
| preferisco il ciauscolo!!!! | |
| Rispondi | |
![]() | E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: @beh peccato ![]() | 20/11/2016 10:44:13 |
| "in base alle statistiche"... E di grazia, su cosa si fondano queste acute statistiche? Perché vedi da nessuna graduatoria finale risulta mai il voto di laurea dei vincitori. dunque spariamo soltanto puttanate a valanga, così tanto per passare il tempo... oppure la tua affermazione deriva dall'aver incontrato alla fiera di roma un paio di concorsisti, poi magari pure segati, che ti hanno detto "io ho preso 100 alla laurea?". ma una bella zappata alla terra incolta, invece di dire fesserie prive del minimo dato, no eh?! | |
| Rispondi | |
| Da: concorsita | 20/11/2016 11:16:50 |
| posso chiedervi un parere sullo svolgimento di questo elaborato? grazie per chi accetterà la richiesta ( LIVELLO DI CONOSCENZA NOZIONI DIRITTO PENALE) IL CANDIDATO , DOPO AVER DESCRITTO GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA STRUTTURA DEL REATO, ILLUSTRI LE SPECIFICHE SITUAZIONE IN CUI UNA NORMA AUTORIZZA, IMPONE O TOLLERA UN FATTI CHE DI REGOLA E' VIETATO DALLA LEGGE PENALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE PREVISTE DAGLI ARTICOLI 51 E 53 DEL CODICE PENALE. Il reato è quel fatto giuridico illecito perseguito con una sanzione denominata "pena". Tale fatto, alla stregua dei principi costituzionali, per assurgere a dignità penale dovrà essere necessariamente previsto dalla una legge formale dello Stato in forma tassative ed irretroattiva nonchè capace di offendere un bene giuridico non incompatibile con i beni costituzionalmente rilevanti. Il reato, come ogni fatto umano consta di una componente oggettiva e soggettiva. Sul piano oggettivo il fatto presenta una condotta attiva o omissiva ed eventualmente un evento naturalistico legato alla condotta da un rapporto di causalità( art 40 c.p). Sotto il profilo soggettivo, invece, postula la sussistenza di uno status psicologico che presiede al compimento della condotta. L'art 43 c.p. definisce e distingue gli status psicologici in dolo, colpa e preterintenzione. Il dolo viene individuato nella previsione e volontà del fatto di reato; la colpa nella mancanza di volontà accompagnata dall'inosservanza rimproverabile di una regolare cautelare di condotta e la preterintenzione nella causazione di un evento piu' grave di quello voluto. Orbene, le piu' autorevoli prospettive di indagini concernenti la struttura del reato( vale a dire la teoria bipartita e tripartita) convengono inoltre sulla necessità di ulteriori elementi in seno al fatto costitutivo, divergendo, tuttavia, circa l'ambito di collocazione. Ci si riferisce alle cause di giustificazioni o scriminanti intese quali circostanze in presenza delle quali un fatto normalmente costituente reato cessa di essere tale per l'esistenza di una norma che ne autorizza o impone il compimento. Dette circostanze previste negli articoli 50,51,52,53 e 53 c.p. sono rispettivamente descritte come consenso dell'avente diritto, esercizio del diritto o adempimento del dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi e stato di necessità. Secondo la teoria tripartita le circostanze in parola andrebbero ricondotte all'antigiuridicità quale elemento costitutivo autonomo del reato accanto alla colpevolezza ed al fatto tipico. L'antigiuridicità, per questa tesi, si atteggerebbe a qualità oggettiva del fatto tipico e si esaurirebbe nel giudizio teso alla verifica dell'assenza delle scriminanti. Il fatti tipico e colpevole sarà quindi antigiuridico se, all'esito del relativo giudizio , si accertasse l'assenza delle scriminanti. Il dato normativo su cui si pretende di fondare detta impostazione è l'art. 59 c.1 c.p. che sancisce l'oggettività dell'antigiuridicità. Le scriminanti, dunque, escludono la punibilità ancorchè l'agente non ne sia a conoscenza. Per i fautori dell'opposta concezione, invece, esse sarebbero riconducibili al fatto nella veste di elementi negativi. Il fatto di reato in tal guisa sarebbe composto da elementi positivi( che cioè devono esistere) ed elementi negativi( che cioè devono mancare). Si pretende di fondare l'assunto sull'art. 59 c.3. c.p. dove il legislatore nell'escludere la punibilità dell'agente che opera nel falso convincimento che la scriminante sussista detta una disciplina esattamente simmetrica a quella contemplata in tema di errore sul fatto costitutivo di reato( art 47 c.p.) Il fondamento delle scriminanti su un piano formale si rinviene nel principio d non contraddizione dell'ordinamento non potendo il medesimo fatto essere consentito e vietato nel contempo. Sul piano sostanziale il fondamento si rinviene nel principio di bilanciamento degli interessi. Il legislatore, cioè, effettua una comparazione tra l'interesse che muove l'autore della condotta scriminata e l'interesse che la stessa condotta lede rinunciando alla tutela di quest'ultimo poichè giudicato soccombente o al massimo equivalente all'altro. Piu' precisamente il giudizio di disvalore che normalmente si accompagna alla commissione di un fatto di reato, muta allorchè ricorrono le scriminanti, trasformando la valutazione del fatto da socialmente dannoso ad indifferente, utile o addirittura necessario. Esemplificando il consenso dell'avente diritto rinverrebbe efficacia esimente nella mancanza di interesse per la rinuncia a tutelare il bene giuridico manifestato dal titolare; nella legittima difesa e nello stato di necessità tale efficacia riposerebbe nella mancanza del danno sociale perla maggiore dignità dell'interesse da salvaguardare. L'art 51 c.p. contempla in particolare l'esercizio del diritto e l'adempimento del dovere. La trattazione congiunta si giustifica verosimilmente nel comune fondamento ravvisabile nel principio di non contraddizione dell'ordinamento. Tanto la condotta autorizzata quanto quella imposta devono trovar la loro fonte in una norma giuridica. Tra l'altro non manca in dottrina chi sostiene che la norma possa essere contenuta in una fonte di produzione subordinata ala legge formale. Condizione imprescindibile è comunque il rispetto dei limiti intrinseci ed estrinseci della norma stessa. Solitamente ricondotti nell'alveo dell'esercizio del diritto sono le attività giornalistiche di cronaca e critica quale specie della piu' generale libertà di manifestazione del pensiero ex art 21 della Costituzione. Per quanto attiene all'efficacia scriminante del dovere, invece, il riferimento all'" Autorità" contenuto nell'art 51 c.p. lascia intendere che esso riguardi esclusivamente il rapporto di pubblico impiego. Il dovere da adempiere oltre che nella legge, puo' trovare, come poc'anzi segnalato, la sua fonte in un ordine inteso quale pretesa ad una determinata condotta che il superiore gerarchico puo' vantare nei confronti del subordinato. Presupposto essenziale è che l'ordine sia legittimo . In caso contrario, ferma restando la responsabilità di chi ha impartito l'ordine ne risponde altresi' l'inferiore salvo che abbia per errore di fatto ritenuto l'ordine legittimo ovvero si tratti di ordine insindacabile. Con quest'inciso la norma vuole riferirsi ai rapporti di supremazia di natura militare che esigono una pronta obbedienza. L'insindacabilità dell'ordine concerne i soli presupposti sostanziali mente gli aspetti formali del provvedimento risultano sempre controllabili quali la competenza del superiore gerarchico ad emanare l'ordine o dell'inferiore e dell'inferiore ad eseguirlo e la sussistenza della forma richiesta. Limita all'insindacabilità dell'ordine è rappresentato dalla manifesta criminosità dell'ordine stesso. In quest'ultima ipotesi pena responsabilità per il reato commesso l'ordine non va eseguito informandone immediatamente il superiore gerarchico( art 66 L. 121/81). l'uso legittimo delle armi è contemplato invece dall'art 53 c.p. a mente del quale" non è punibile il pubblico ufficiale che ha fatto uso ovvero ordina di f are uso delle armi o altri mezzi di coazione fisica quando, vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione ,disastro aviario, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona". Si tratta di una scriminante autoritaria poichè sacrifica la libertà personale in nome dell'esigenza di difesa sociale attribuendo un ampio potere discrezionale ai tutori dell'ordine pubblico come implicitamente confermato dalla mancata menzione del requisito della proporzione. Si ritiene, inoltre essere una scriminante sussidiaria, destinata cioè a trovare applicazione al di fuori dei presupposti di dell'adempimento del dovere( art 51 c.p.) e della legittima difesa( art 52 c.p.). In particolare si ritiene che si applicherà l'art 51 c.p. qualora il P.U. non incontri ostacoli nell'adempimento del dovere, mentre in relazione ai rapporti con l'art 52 c.p. si ritiene che nell'uso legittimo delle armi il P.U. sia scriminato in caso di offesa cagionata a persona diversa dell'aggressore. In questo senso si dice che la scriminate in parola è stata ideata per la violenza all'autorità attuata mediante comportamenti di massa dove appunto la reazione non è personalizzabile. Legittimato attivo è solo l'appartenente alle forze dell'ordine, solo coloro cioè che sono chiamati ad assolvere il loro dovere mediante l'uso di un'arma in dotazione. L'adempimento del dovere rappresenta la finalità che deve perseguire il P.U. nell'usare le armi. Il P.U., cioè, deve trovare ostacoli nell'adempiere il dovere che possono essere superati solo mediante l'uso delle armi. Il significato è meglio precisato dal requisito della " necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza" che sta ad indicare la mancanza di alternatività nell'uso dell'arma. Il P.U. deve trovarsi nell'alternativa bloccata di usare l'arma o rinunciare ad adempiere il dovere. Se il P.U ha a disposizione piu' mezzi coattivi deve usare quello meno lesivo. L a violenza è un comportamento finalizzato a rendere impossibile l'adempimento del dovere e comprende tanto la violenza fisica quanto la minaccia grave. La resistenza invece è un comportamento che tende solo ad ostacolare la condotta del P.U.. IN proposito muovendo dalla distinzione tra resistenza attiva e passiva si ritiene che solo la prima puo' giustificare l'uso delle armi. La questione assume importanza nell'ipotesi di fuga dove la giurisprudenza prevalente esclude l'operatività dell'esimente. La dottrina invece la ammette sempre che vi sia proporzione tra il bene da salvaguardare ed il bene leso. Ovviamente, a fronte di una condotta meramente passiva l'uso dell'arma sarà ingiustificato se il dovere puo' essere adempiuto con un mezzo meno coattivo. Non va sottaciuto peraltro , benchè la norma non ne faccia menzione ,che l'esimente richiede il requisito della proporzione. La dottrina, a tal proposito, osserva che l'uso dell'arma deve rappresentare l'estrema ratio con graduale applicazione dei mezzi coattivi a disposizione. Il giudizio di proporzione investirà tanto i beni giuridici nella specie coinvolti quanto i mezzi coattivi a disposizione sicchè la proporzione verrà meno qualora la tutela dell'interesse poteva essere perseguirsi con una condotta meno lesiva, ovvero, qualora la condotta tenuta era l'unica realizzabile ,il valore del bene sacrificato era di gran lunga superiore al valore del bene da tutelare. Merita infine menzione la legittimazione al ricorso alle armi per impedire i delitti indicati nella ultima parte del 53 c.1, come introdotto dalla legge Reale. Secondo parte della dottrina l'unica particolarità della fattispecie risiede nella non necessità dell'uso della violenza per invocare l'esimente. Permarrebbe invece il requisito della proporzione. Per altra corrente di pensiero invece la norma perseguirebbe una precisa esigenza politico criminale anticipare la legittimazione del ricorso alle armi ad uno stadio anteriore al tentativo punibile x art 56 c.p. | |
| Rispondi | |
| Da: Neolaureato titolare di cattedra | 20/11/2016 12:45:23 |
| Un hip hip urrà per tutti quelli che ancora non si sono resi conto che tra poco è già dicembre e che non stanno a niente col programma di studio dei nuovi supermanualoni giurisprudenziali 2017 freschi di stampa! | |
| Rispondi | |
Da: vietnam ![]() | 20/11/2016 13:13:24 |
| Tra cui, io. | |
| Rispondi | |
| Da: Neolaureato titolare di cattedra | 20/11/2016 13:34:43 |
| L'offerta di una nota casa editrice consta di 8323 pagine, mi sembra adeguata! | |
| Rispondi | |
Da: x neolaureato ![]() | 20/11/2016 13:50:45 |
| di che cattedra sei titolare? | |
| Rispondi | |
| Da: Neolaureato titolare di cattedra | 20/11/2016 13:57:40 |
| Diritto araldico tardo-medievale (Università Unimedusa). | |
| Rispondi | |
Da: x neolaureato ![]() | 20/11/2016 14:02:55 |
| Bene, mi sembra una materia molto importante. Non credo che qualcuno possa affrontare questo concorso senza conoscerla a fondo.. | |
| Rispondi | |
| Da: Neolaureato titolare di cattedra | 20/11/2016 14:08:14 |
| Certamente dà basi solide, costruisce gli schemi mentali necessari. Consiglio a tutti la lettura di quel capolavoro che è il Trattato di diritto nobiliare italiano in III volumi di Mistruzzi Frisinga Carlo, Ed. Giuffrè. Il diritto araldico di cui mi occupo è una branca, una specializzazione, del diritto nobiliare. | |
| Rispondi | |
Da: x neolaureato ![]() | 20/11/2016 14:15:09 |
| Certamente, seguirò il tuo consiglio. ho la netta sensazione che studiare quel trattato di diritto nobiliare sia davvero decisivo per questo concorso. corro subito a comprarlo allora... | |
| Rispondi | |
| Da: Neolaureato titolare di cattedra | 20/11/2016 14:19:48 |
| Fai bene, è propedeutico. Comunque presto uscirà il mio Trattato in VIII volumi di Diritto araldico, che è più specifico, più focalizzato, più calibrato, esaustivo ma sintetico al tempo stesso! | |
| Rispondi | |
Da: x neolaureato ![]() | 20/11/2016 14:23:15 |
| Anche quegli 8 volumi credo che sono indispensabili per la preparazione a questo concorso. io però sono abituato soltanto a libri che abbiano non meno di 10.000 pagine. Quegli 8 volumi ci arrivano in tutto a 10.000 pagine? Meno pagine proprio non le posso accettare, un buon trattato di diritto araldico per il concorso in magistratura deve essere molto esteso... | |
| Rispondi | |
Da: Neolaureato titolare di cattedra ![]() | 20/11/2016 14:46:54 |
| Sono 7.000 pagine, ma è stampato in carattere 6pt, 4pt le note. E' come se fossero 14.000 pagine a carattere 12pt. | |
| Rispondi | |
Da: x neolaureato ![]() | 20/11/2016 15:51:16 |
| Perfetto,allora lo comprò subito appena esce!!!! | |
| Rispondi | |
| Da: Neolaureato titolare di cattedra | 20/11/2016 16:37:28 |
| Mi raccomando però di non confondere la mia materia, il Diritto araldico tardo-medievale, con il Diritto araldico basso-medievale. Il Diritto araldico tardo-medievale si caratterizza per la rivoluzione apportata dagli studi di Sir Gianduiotto di Monferrato, che hanno differenziato sostanzialmente le due materie! | |
| Rispondi | |
Da: x neolaureato ![]() | 20/11/2016 19:26:06 |
| Beh, non sia mai!!! Ci mancherebbe, non farei mai un errore simile!!!! | |
| Rispondi | |
| Da: kyloren | 20/11/2016 19:30:01 |
| e non la finite | |
| Rispondi | |
Da: MyOpinion ![]() | 20/11/2016 20:07:57 |
| Ovviamente un mare di baggianate. Mi pare proprio assurdo che qualcuno abbia incentrato il tema sulla preterintenzione. La preterintenzione c'entrava marginalmente. Il tema era sul concorso ed era applicabile sia il 110 che il 116. Che qualcuno abbia fatto temi tutti sulla preterintenzione non ci credo manco se lo vedo. Al massimo chi la sapeva avrà scritto qualche riga sulla applicazione giurisprudenziale dell omicidio preterintenzionale aberrante. Secondo me ste indiscrezioni come ogni anno sn cagate. | |
| Rispondi | |
Da: My opinion CERTA ![]() | 20/11/2016 20:20:14 |
| 2.650 candidati saranno segati. Che abbiano parlato del 110, del 116, della preterintenzioe, del caffè latte, del maltempo... ... Comunque, a marzo, 2.650 candidati saranno segati. E questo perché ad ogni seduta scelgno i migliori 3 del giorno. Gli altri 19 li segano. E non conta nulla che questi abbiano parlato bene del 110 o del 116 mentre non hanno parlato affatto di preterintenzione. Tanto saranno segati comunque | |
| Rispondi | |
| Da: kyloren | 20/11/2016 20:24:38 |
| infatti. inoltre, a sentire le voci di corridoio che girano nel MIO ambiente universitario, la selezione la stanno facendo proprio su civile. quindi, come qualcuno ha ben scritto prima di me, "[...] ogni anno cagate". | |
| Rispondi | |
| Da: Neolaureato titolare di cattedra | 20/11/2016 21:50:48 |
| Ma statevi zitti, che vi ho visti su facebook che chiedete consiglio su quale --- COMPENDIO --- studiare! Ho detto --- COMPENDIO ---, avete capito bene lor signori, questi si presentano a luglio che hanno studiato solo sui loro bei --- COMPENDI---. Quando c'è gente che studia sui --- TRATTATI ---, è inconcepibile, inammissibile, immondo, satanicooooo!!! | |
| Rispondi | |
Da: Leonardo 2014 ![]() | 20/11/2016 22:01:53 |
- Messaggio eliminato - | |
| Rispondi | |
| Da: sarò magistratoooooo | 20/11/2016 22:46:40 |
Sarà una carnefici per i risultati degli eleboratiiiiiii concorsualiiiii | |
| Rispondi | |
| Da: domanda x | 20/11/2016 23:46:30 |
- Messaggio eliminato - | |
| Rispondi | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, ..., 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 - Successiva >>



Home
Quiz concorsi
Bandi
Banche dati
Esami e abilitaz.
Patente nautica
Patente di guida
Medicina
Download
Forum
Registrati
Facebook
FAQ
Chi siamo?
Contatti
Login
Registrati
