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Concorso MAGISTRATURA 2016
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Da: Anonimo salernitano 07/11/2016 15:20:32
Il prefisso é "meta-".

É un prefisso molto utilizzato dai teorici del ragionamento giuridico di indirizzo analitico (italiani, spagnoli, portoghesi e in genere latino-americani).
In genere lo si usa in contesti d'uso del tipo: "meta-norme", "meta-linguaggio", "meta-criteri interpretativi" (ossia: art. 12 c.c.)

In generale, é molto usato dai teorici del ragionamento giuridico.
Ad esempio: nel volume "Teoria dell'argomentazione giuridica" di Robert Alexy, (con una splendida introduzione di uno dei più illustri civilisti italiani, Luigi Mengoni, che ne raccomanda la lettura e l'insegnamento in tutte le facoltà giuridiche italiane - cosa che ovviamente non avviene) lo trovi citato molto di frequente.
Mentre é usato molto di rado dai giudici nelle loro sentenze o in qualsiasi altro manuale giuridico.

Comunque, si vede che hai fatto delle buone letture.

Complimenti!

Tutto qui
Rispondi

Da: @....di passaggio07/11/2016 15:22:48
Il tuo messaggio e' l'ennesimo esempio di scrittura che distoglie l'attenzione dai contenuti, portando il lettore a concentrarsi sulla forma complessa, a tratti arcaica, da te utilizzata.
Rispondi

Da: Anonimo salernitano 07/11/2016 15:25:53
Postilla: quello che si apprende da quei testi sono gli schemi (o "moduli") di ragionamento giuridico validi in qualsiasi contesto normativo.

Si tratta di 29 tipi di argomentazione che, una volta appresi, consentono di risolvere razionalmente un qualsiasi problema giuridico, a partire da qualsiasi norma data (ossia: servendosi soltanto dei testi di legge o dei codici).

Un po' quello che si richiede di fare al concorsista in magistratura
Rispondi

Da: hoppa07/11/2016 15:26:56
è un concorso per diventare magistrati, non docenti universitari. pertanto, concordo con @...di passaggio
Rispondi

Da: concorsista II 07/11/2016 15:52:19
per di passaggio:ma quello che hai scritto era sul tema di penale?ed hai argomentato così nel tema consegnato?se si,allora ti anticipo le reazioni dei commissari........uuuuuuuuuuh ecco il professore di turno...che palle,ma che vuole questo!risultato.......SECATO!
Rispondi

Da: ...di passaggio07/11/2016 16:00:02
X @...di passaggio
Rispetto assolutamente la tua idea, anzi un tema semplice, che giunge al punto, senza fronzoli e peripezie letterali sarà sicuramente apprezzato più di uno che distoglie dai contenuti.
In fondo per comprendere una sentenza della Corte di Cassazione ci vuole un vocabolario preistorico (lungi da me paragonare ciò che ho scritto con sentenze di quella portata), ma il dato oggettivo dei termini ricorrenti fa riflettere.

X Anonimo salernitano
Il dato positivo è l'inizio di tutto, se individui gli schemi e li cali sulle norma (o meglio sulle norme) riesci ad analizzare lucidamente tutti i percorsi da seguire, ma questo lo insegni tu a me.
Per le letture analitiche non sono a questi livelli, magari avrei voluto, personalmente mi limito a studiare i classici manuali in modo sistematico, nel tempo che trovo (famiglia e lavoro vengono prima).
L'inquadramento analitico-sistematico me lo ricavo da solo, per oggettiva mancanza di tempo, come ti dicevo, non posso memorizzare migliaia di nozioni, ma devo vivere solo di ragionamento e di intuizioni (felici si spera) ricavabili al momento, codici alla mano.
Questo se un giorno deciderò di partecipare al concorso in oggetto.

Un saluto
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Da: ...di passaggio07/11/2016 16:05:01
X concorsista II

No, non so. Non ho visto il tema estratto e non ho partecipato.
Ma se dovessi partecipare nei prossimi anni allora seguirò il tuo consiglio così non mi segano (ma verrò segato lo stesso secondo me!).

Ciao
Rispondi

Da: ...di passaggio07/11/2016 16:25:18
X Anonimo salernitano
Volevo aggiungere una cosa, il tuo riferimento all'art. 12 c.c. è riferito all'assunto che la persona giuridica è entità metafisica rispetto all'individuo di cui al TITOLO I del LIBRO I inteso nella sua fisicità [(appunto in contrapposizione all'astrattezza che connota la persona (in senso) giuridica (o)]?

Ovviamente, considerato che la metafisicità fenomenica non trova corrispondenza nella metafisicità c.d. giuridica in quanto in entrambi i casi (persona fisica/individuo e persona giuridica)l'ordinamento gli riconosce una soggettività giuridica (almeno seguendo l'orientamento maggioritario).
Rispondi

Da: Messaggio di speranza07/11/2016 16:27:59
Ogni tanto capita da queste parti qualcuno che ci solleva dall'angoscia della consapevolezza che le facoltà di giurisprudenza italiane sfornano soltanto mentecatti.
Purtoppo sono una sparuta minoranza. 1 su 10.000.
Adesso 2 su 10.000.
Un barlume di speranza per questa umanità decerebrata!
Rispondi

Da: argomento stimolante...07/11/2016 17:46:28
@anonimo salernitano
i 29 tipi di argomentazione di cui tu parli si trovano all'interno del libro che hai citato di Robert Alexy?

--puoi fornire un paio di testi davvero utili di testi di scuola analitica del diritto?


@...di passaggio
per classici manuali intendi inormali 2500 pag?
Rispondi

Da: Anonimo salernitano 07/11/2016 18:32:10
Ovviamente ho sbagliato, mi riferivo all'articolo 12 preleggi (che é dedicato all'interpretazione).

Il libro di Alexy ormai é storico:

"Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica", Giuffré, Milano 1998

Da noi, dovrebbe essere indispensabile per qualunque giurista sapere come si interpretano i testi normativi, e con quali strumenti logici si argomenta una tesi.

E un testo che tratta di questo c'é, e si intitola:

"L'interpretazione della legge", di Giovanni Tarello, Giuffré, Milano, 1980

Anzi, ce ne sono due:

"L'interpretazione dei documenti normativi", di Riccardo Guastini, Giuffré, Milano 2004

Praticamente, le tecniche ermeneutiche che ogni giudice (o aspirante tale) dovrebbe sapere, per arrivare ad un'argomentazione giuridica razionale partendo soltanto da un testo normativo.
Rispondi

Da: Cronaca locale 07/11/2016 19:40:42
Gran bella lettura questo forum oggi.
E nessuna obiezione alle argomentazioni giuridiche.
Solo una precisazione, magari: lo scambio iniziale partiva dall'appunto verso una pretesa ricostruzione di un "pensiero" (in senso ampio e comune),  non di una "volontà" (in senso giuridico).
Pensiero (implicito) assunto come chiave interpretativa adottata dal terzo-silente- rispetto ad un fatto.
E non pensiero che si supponesse fondante una legittima azione (l'accesso agli atti), dunque non volontà in senso giuridico.
Pertanto, pensiero implicito (già indicato come ricostruito), usato per attribuire interpretazioni ad un terzo.
E ciò in assenza di prova tanto dell'esistenza di una simile avvenuta interpretazione, che del presupposto pensiero (non per nulla liquidato come implicito).
Nel prosieguo della discussione siamo effettivamente scivolati sugli elementi del reato.
E allora si, mi convince che l'elemento soggettivo segua, quanto ad accertamento, quello oggettivo in ossequio al principio della materialità. E non viceversa.
Ne ricavo, ma è solo la mia visione del diritto penale ovviamente, che l'elemento soggettivo rilevi non in sé (ancora sul piano dell'accertamento), ma in quanto e nei limiti in cui dia contenuto di intenzionalità all'elemento oggettivo.
E, per la lettura che ne posso dare, ritengo che la competenza di indagine del magistrato -sull'ambito psicologico del reo- si debba arrestare sulla soglia del perimetro già segnato dalla condotta causale, non oltrepassandola. 
Essere un pubblico dipendente che esercita per concorso funzioni di magistratura non attribuisce titoli sulla sfera psicologica/intima/inespressa di nessuno.
Ovvero, l'analisi dell'elemento soggettivo deve essere servente e contenuta (limitata, ristretta) da quella dell'elemento oggettivo, perché è solo quest'ultimo che la giustifica in sede processuale.
E, pur non potendone prescindere, un accertamento del "pensiero" di un soggetto non deve essere competenza di un magistrato.
Se lo diventa è perché un'azione di cui si abbia prova lo richiede, ma non oltre quei limiti.
Non si giudica il pensiero, nemmeno nella accezione giuridica di "volontà": si accerta che esista (o si esclude l'accertamento del) la volontarietà di una specifica condotta conforme al tipo, perché è solo quella volontà a determinare la rilevanza penale della condotta.
La volontà non è funzionale al giudizio, ma all'esistenza stessa del reato. Dunque la sua funzione è a monte del giudizio (e del giudice) e così la sua natura.
La volontà non va "ricostruita" per forza dal giudice: perché se non c'è manca il reato, non è che difetti il giudizio.
Volessimo però allargare alla tematica dell'onere probatorio, sarebbe interessante.
E parentesona sul tentativo..ma non è l'unico istituto di digestione lenta: sul dolo eventuale Anonimo ci aveva già sollecitato qualche mese fa.
Rispondi

Da: Facoltà07/11/2016 21:08:58
Qualcuno dei cervelloni qui presenti mi illumina sul rapporto tra clausola penale e multa penitenziale?
Rispondi

Da: pipparoli08/11/2016 10:31:47
la clausola penale è una pattuizione contrattuale accessoria per la quale, in caso di inadempimento o ritardo di una delle parti nell'adempimento, questa è tenuta ad una data prestazione; la multa penitenziale è una somma che una parte deve versare all'altra se vuole recedere dal contratto (se così è stato pattuito)
Rispondi

Da: ...di passaggio08/11/2016 10:39:00
X argomento stimolate

Si i manuali classici sono quelli.
Rispondi

Da: Proiezione08/11/2016 10:59:20
Correzioni pubblicate.Percentuale dell'11,8.Proiezione ammessi all'orale 347.
Fate vobis....
Rispondi

Da: galloritmo08/11/2016 11:05:55
@Anonimo

e per chi come il sottoscritto, in diritto penale si è formato all'Università Federico II Napoli, alla corte del Prof. Fiore, ci sono residue speranze per il concorso in magistratura? Come valuti il testo di questo Maestro? Parlo del padre.
Lo chiedo ad Anonimo, in quanto giovane eccellenza in ambito penalistico, nonché sicuro prossimo magistrato ordinario.
Rispondi

Da: proiezione corretta08/11/2016 11:08:02
La proiezione corretta è 341, e deriva dal fatto che la oercentuale di  11,79 % di oggi va applicata ai restanti da correggere a cui si somma il numero degli idonei che a oggi risulta di 123.
Detto questo mi sembra improbabile che vengano ammessi all'orale in numero corrispondente ai posti in palio.
potrebbe abbassarsi la percentuale per restare sui 320/330.
Rispondi

Da: ...di passaggio08/11/2016 11:21:18
X Cronaca locale

Concordo pienamente con la tua disanima, che oltre ad essere quella (di gran lunga) prevalente è altresì la più logica e oggettivamente orientata.

Tuttavia, da buon giurista (o presunto tale) voglio provare a trovare un'argomentazione (più o meno plausibile) che possa fondare anche una diversa lettura dei compiti giudiziali in regime penale.
L'assunto da dimostrare consta, dunque, nel sostenere che il giudice indaghi dapprima la volontà del reo (rectius dell'agente) e in un secondo momento (magari precipuamente pratico non fondante il giudizio di punibilità) la materialità del fatto (e non viceversa).
Il collegamento che mi sovviene, istintivamente, è con la dottrina di fine '800 che, animata dallo spirito liberale dell'epoca e quando ancora l'illecito civile era confuso in quello penale, l'indagine giudiziale aveva ad oggetto (in maniera esclusiva) la persona (agente/danneggiante) anziché l'evento/danno.
Ne discendeva che il fatto (illecito), ingiusto, rappresentante il fondamento della punibilità/risarcibilità, veniva interpretato alla stregua del (solo) comportamento/azione del soggetto, imprescindibilmente sorretto dagli elementi soggettivi del dolo e della colpa. Se ne inferisce che il compito del giudice era quello di valutare l'aspetto soggettivo, considerando, invece, il danno come dato oggettivo fine a sé stesso (che sia stato o meno ingiusto).
In altri termini, il reato/danno era logica conseguenza del fatto ingiusto dell'agente/danneggiante, intendendosi per ingiustizia l'aver agito dolosamente o colposamente.
Ciò detto, con riguardo al dato positivo, il diritti penale viene sostanzialmente definito (rectius considerato) come "diritto penale del fatto", valorizzandosi i relativi lemmi degli artt. 25 Cost. e 1 c.p. (oltre che dell'art. 2043 c.c.).
Pertanto, traslando idealmente le riferite conclusioni sull'interpretazione del fatto ingiusto, al fatto di reato (inteso non come evento ma come azione/comportamento), potrebbe, forzandosi la mano, sostenersi che il giudicante possa indagare i contorni del profilo soggettivo in sé, svincolandosi dalle oggettive evidenze del dato oggettivo (ossia da una interpretazione della volontà guidata dall'evento), modus operandi che potrebbe, addirittura, essere giustificato da una singolare interpretazione dell'assunto dell'art. 27 Cost. a tenore del quale la responsabilità penale è personale.

Tuttavia, ritengo che queste mie considerazioni trascendano i confini del diritto e sfocino (tranquillamente) nella pura fantasia... :)

Ciao a tutti
Rispondi

Da: nuv08/11/2016 16:13:56

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: aiutoooooo08/11/2016 16:15:01
ma per il prossimo concorso (estate 2017) le prove scritte saranno sempre le stesse o si applica la nuova riforma (e quindi 2 prove teoriche e una sentenza)???
Rispondi

Da: aiutoooooo08/11/2016 16:15:32
ma per il prossimo concorso (estate 2017) le prove scritte saranno sempre le stesse o si applica la nuova riforma (e quindi 2 prove teoriche e una sentenza)???
Rispondi

Da: Facoltà08/11/2016 16:18:42
Io vi dico soltanto che la materia è talmente intricata e controversa, che se si dovessero promuovere solo quelli che non dicono baggianate, nemmeno una, nemmeno mezza, non ci sarebbero più di 25-30 idonei, e se ce ne sono oltre 300 ogni anno è solo perchè si scelgono i "meno peggio".
Perciò non sforzatevi di essere perfetti (altrimenti vi toccherbbe studiare dai Trattati da plurimi volumi).
Sforzatevi di essere i "meno peggio", che è più facile.
Ovviamente la scelta dei "meno peggio", tra temi più o meno criticabili per un aspetto o per un altro, diventa una scelta di discrezionalità amplissima, sconfinante con l'arbitrio.
Rispondi

Da: Ondivagoo08/11/2016 16:20:02
io ritengo comunque che da tempo su questo forum non ci concentriamo sulle cose veramente importanti:


tipo le foto delle ragazze cui si accompagna il consigliere nelle foto pubblicate sul sito della scuola del sommo


Rispondi

Da: Cronaca locale 08/11/2016 17:47:30
@ Passaggio
Mi iscrivo tra i fantasiosi del diritto ed aspetto un intervento Anonimo che mi riporti a disciplina, dissipando gli intenti creativi di questo pomeriggio.
Quindi,  pur non avendo l'obiezione del tutto a fuoco e molto a spanne, credo che alla seconda ricostruzione osterebbe la frammetarieta' del diritto penale.
Perché, salvo che io stia prendendo cantonate (e ci sta benissimo), mi pare si finisca per far coincidere il reato con l'elemento materiale, fondando sull'assunto della sua esistenza (oggettiva) la competenza del giudice al previo accertamento dell'elemento soggettivo e derivando, dall'accertamento di quest'ultimo, solo la responsabilità/punibilità.
Ma reato è solo ciò che è previsto dalla legge come tale, ovvere un insieme complesso di elemento oggettivo+ soggettivo+altro.
Ciò che non è previsto, non per questo non esiste materialmente.
E ciò che non è reato, in quanto non previsto come tale, non lo è (a prescindere che possa materialmente essere altro e dunque essere oggettivamente dato).
Ecco, c'è un campanello di allarme in questa seconda ipotesi, per come la vedo, ma mi annodo tra teoria generale, reminiscenze e stanchezza.
Passo, per oggi. Ma complimenti per la ricostruzione.
Rispondi

Da: Sarò magistrato08/11/2016 18:55:52
VORREI SAPERE  SE QUALCUNO MI SA DIRE SE QUEST'ANNO USCIRA' il BANDO IN MAGISTRATURA CON LE MODIFICHE DI VIETTI???
Rispondi

Da: hoppa08/11/2016 19:26:35
No. resta tutto tale e quale in tutta probabilità
Rispondi

Da: Facoltà08/11/2016 20:08:53
Domandina facile facile, ditemi qualcosa del patto tontinario.
Rispondi

Da: hoppa08/11/2016 20:21:39
Tz cosa mi hai ricordato. E' il patto con cui i comproprietari di un bene stabiliscono di subentrare nella titolarità della quota di uno di loro ove questi muoia, con buona pace di eredi e compagnia cantante.
Rispondi

Da: Facoltà08/11/2016 20:34:53
Si, però quando pongo questi quesiti non mi aspetto una risposta sintetica, ma un papiro lungo 12 pagine come quelli che si scambiano gli utenti più cervelloni del forum, con annessa risposta altrettanto lunga, e poi si scatena un dibattito dotrinale con i controcazzi che per poco non ci prendiamo a pugni.
Rispondi

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