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Concorso MAGISTRATURA 2016
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Da: ri-correzione?05/11/2016 13:55:51
:-DDDDDDD da cosa ha dedotto il mio sesso? non vedo segni di riconoscimento; non sono una lei;
''...soffermare dettagliatamente sulla differenza tra i termini educazione ed ineducazione da un punto di vista linguistico, sociale e giuridico...'' ahahah :-DDDDDD cos'è, la traccia del prossimo concorso di ordinaria?

cara sorca non prenda il mio ineducata come un'offesa...non lo è affatto...la mia è un'opinione!
saluti
Rispondi

Da: tunnin05/11/2016 13:57:47
sorca scusami ma cosa significa ''uno intanto t querela''....?
le ordinanze sono pubblicheeeeeeee
si sta indicando solo dove trovare LEGALMENTE il testo......
mi spiego?
Rispondi

Da: Sorca05/11/2016 13:59:28
Piuttosto direi che oltre 200 persono hanno approfittatto dell'"entusiasmo" di un soggetto che si è fatto promotore dell'accesso con finalità ben diverse da quelle per le quali sarebbe stato ragionevole farlo.

E intanto c'era chi vinceva i ricorsi al TAR...
Rispondi

Da: Sorca05/11/2016 14:02:29
La querela è un'atto privato e la procura non può direttamente cestinarla, deve come minimo prenderla in esame.
E se io sono un avvocato e un cliente mi paga per fare una querela "ad cazzum" stai sicuro che la querela la facciamo camminare...
Rispondi

Da: ordinanze tar 05/11/2016 14:03:40
Nell'ordinanza che annulla il giudizio di non idoneità della candidata alla prova orale, data la presenza di una grave patologia di cui la candidata é afflitta (e che le ha provocato il malore in sede d'esame), il tar ha disposto l'oscuramento sia del nome che della patologia di cui soffre la candidata, a tutela della sua privacy, i dati personali concernenti lo stato di salute essendo ricompresi tra.i cc.dd. dati sensibilissimi.
Del candidato che ha ottenuto di potersi far rivalutare il tema di amministrativo é invece chiaramente leggibile il nome.
Ma ricordo a tutti che le pronunce giudiziarie di ogni tipo (sentenza, ordinanze e decreti) sono pubbliche.
Pertanto, la loro diffusione e ripubblicazione non può in nessun caso costituire illecito penale, né ingenerare alcuna ipotesi fondata di querela
Rispondi

Da: ordinanze tar 05/11/2016 14:09:02
Della candidata non si può leggere il nome, perché oscurato da omissis.
Ma in ogni altra parte dell'ordinanza il Tar si riferisce a lei indicandola come "la" ricorrente, o "la" candidata.
Per questo, io stesso ho parlato al femminile, candidata, e non al maschile.
Rispondi

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Da: johnone05/11/2016 14:09:23
@sorca

a proposito di querele per postare i link delle ordinanze
sorca un consiglio.......nn vederlo come offesa ma come un monito....studia di più......e studia meglio......sopratutto se vuoi fare il concorso in magistratura
Rispondi

Da: Sorca05/11/2016 14:09:33
Ma sai com'è il diritto lo conoscono in pochi, tu lo conosci, ok.

Comunque io non linko documenti con nomi e cognomi di persone anche per una questione di rispetto e correttezza extra-giuridici.
Rispondi

Da: Sorca05/11/2016 14:12:48
x johnone

Allora perchè non provvede lei ad istruirmi sulla natura giuridica dell'atto di querela, oppure non può perchè qua si studiano solo ed esclusivamente le 3 materie sostanziali per lo scritto, e processuale penale non è tra queste?
Rispondi

Da: Sorca05/11/2016 14:18:34
Anzi le pongo un quesito:
E' vincolante il contratto con cui le parti si accordano perchè una di essa rimetta la querela dietro pagamento di un corrispettivo?
Rispondi

Da: mib05/11/2016 14:21:37
io lo so Sorca
Rispondi

Da: ordinanze tar 05/11/2016 14:29:28
Sono d'accordo con te @sorca, neanche io infatti ho messo link esattamente per lo stesso motivo che hai indicato te: per una questione di rispetto e correttezza, che nulla hanno comunque a che vedere con il diritto. Perché é chiaro che in nessun caso ripubblicare un atto pubblico come un'ordinanza costituisca reato.
Tuttavia, dato che si tratta di questioni che indirettamente possono riguardare qualsiasi candidato che abbia consegnato i temi (perché tutti, immagino, siamo curiosi di sapere qual é il concreto raggio di azione del Tar in tema di sindacato sul concorso in magistratura), ho comunque fornito quelle indicazioni per poter rintracciare le ordinanze direttamente sul sito istituzionale della giustizia amministrativa.
Da questo punto di vista é molto interessante notare che il tar, ogni volta che é chiamato a sindacare la presenza o meno di un segno di riconoscimento, sembra richiedere sempre che esso sia chiaro, lasciando così intendere che, in caso di dubbi, la commissione farebbe meglio a procedere con la correzionime piuttosto che annullare la prova.
É questo secondo me il motivo per cui le commissioni sono molto prudenti nell'annullare le prove per segno di riconoscimento.
Perché c'è sempre il rischio che il tar, qualche mese dopo, accolga l'istanza cautelare del candidato che si é visto annullare la prova.
Con conseguenze devastanti, poi, per l'intera procedura concorsuale.
Eh già, perché la procedura ha dei tempi.
Ma se viene richiesto alla commissione di valutare una prova che questa ha deciso di annullare, l'intero concorso slitterà di parecchi mesi.
Perché, in caso di esito positivo, ci sarebbe pure la prova orale per il candidato cui il tar ha dato ragione.
Ad esempio, i vincitori di questo concorso vedranno la propria graduatoria approvata almeno un mese dopo rispetto a quanto in origine stabilito.
E i tempi potrebbero allungarsi ancora di più, se poniamo il caso (in cui io non credo affatto) la commissione ammettesse agli orali il candidato in origine bocciato.
Tutte queste problematiche il signor Luigi R. non sembra essersele poste.
Ma i commissari invece se le sono poste eccome.
Perciò, prima di gridare allo scandalo e al marciume, sarebbe meglio riflettere più a fondo sui motivi che inducono le commissioni di concorso ad usare con molta parsimonia lo strumento dell'annullamento di uno scritto per la presenza di un segno di riconoscimento.
Gridare allo scandalo é facile, riflettere su come stanno le cose realmente lo é un po' meno
Rispondi

Da: Sorca05/11/2016 14:37:46
In effetti queste discussioni sono utili solo nei termini in cui fanno sorgere questioni giuridiche su cui riflettere e approfondire la preparazione.
Rispondi

Da: mib05/11/2016 14:43:22
@ ordinanze tar

Ottimo ragionamento, ho letto anche io le ordinanze e concordo. Tuttavia a mio giudizio una commissione di fronte a casi di segni di riconoscimento dovrebbe comunque procedere nel senso dell'annullamento, anche se ciò comporta l'allungamento dei tempi procedimentali. O magari si potrebbe pensare di introdurre norme che disciplinino questi specifici aspetti, prevedendo strumenti per il contenimento dei tempi.
Rispondi

Da: Cronaca locale 05/11/2016 16:11:24
Interesse all'accesso ed interesse al ricorso sono concetti sostanzialmente diversi.
Giuridicamente anche.
Conveniamo?
Rispondi

Da: ordinanze tar 05/11/2016 17:03:22
@mib sì sono d'accordo con quel che dici. In effetti il problema di tutto ciò é a monte, nella normativa vaga e imprecisa sui segni di riconoscimento. Tieni conto che la famosa norma sui segni di riconoscimento (art. 12, R.D. 15.10.1925, n. 1860) stabilisce che:

"Qualora la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.

Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere"

Ora, il potere di annullamento dell'esame ha come presupposto il fatto che il concorrente "si sia comunque fatto riconoscere"... Che é quanto di più arbitrario e discrezionale possa esistere.
Siccome però si tratta pur sempre di un potere discrezionale che la legge conferisce ad un organo complesso della p.a. (una commissione di concorso), come per qualsiasi altro potere, il suo esercizio soggiace pur sempre ai principi di proporzionalità, ragionevolezza, etc.
Insomma, visto che la legge non fissa i presupposti di esercizio del potere di annullamento, ossia non dà un elenco dei famosi segni di riconoscimento, alla fine la p.a., e nella specie la singola commissione esaminatrice, agisce in piena discrezionalità. Discrezionalità tecnica, é chiaro, ma che per quanto é vasta e ampia assomiglia più all'arbitrio.
D'altronde, quella normativa ha più di 90 anni e ancora oggi viene applicata!
Rispondi

Da: ordinanze tar 05/11/2016 17:21:22
x cronaca locale certamente interesse a ricorrere e interesse ad accedere sono due cose diverse. Non foss'altro che quest'ultimo é un diritto soggettivo e il primo un semplice presupposto processuale, assente il quale il giudice non potrà scendere nel merito della domanda. E io non sto certo contestando questo.
Quel che contesto a L.R. é soltanto che, a   ricostruire il suo implicito pensiero le cose starebbero più o meno così: i commissari hanno percepito dei chiari segni di riconoscimento, però hanno scientemente e illegittimamente deciso di non annullare quella prova, e questo perché hanno deciso di favorire candidati che conoscono, magari perché segnalati.
Lui certo non si é mai espresso in via esplicita in questi termini, ma é chiaro che la sua critica ha alle spalle esattamente questo pensiero.
Quel che io invece volevo far notare é che le cose potrebbero avere dei retroscena diversi, molto più plausibili di quello implicitamente assunto da L.R., e che vede nel concorso un meccanismo di selezione corrotto e clientelare.
Ad esempio, L.R. dimentica o ignora che per legge la delibera di annullamento della prova d'esame in magistratura, e diversamente dai giudizi di idoneità o n.i., non può essere dal singolo collegio composto dai 3 commissari che stanno correggendo il singolo compito e che si sono imbattuti in un qualcosa che secondo loro é segno di riconoscimento, ma spetta alla commissione in plenaria, ossia a 9 commissari. Questo potrebbe incidere sulla parsimonia con cui vengono deliberati gli annullamenti, ad esempio.
Oppure, può trattarsi di una semplice svista di chi corregge, e che quindi nemmeno solleva la questione.
Considerate che in tutto stiamo parlando di quasi 9 mila temi da correggere, mica un centinaio!
Insomma, prima di arrivare alla conclusione che tutto é marcio, le raccomandazioni sono evidenti, i commissari sono in mala fede, etc. ce ne vuole!!
Rispondi

Da: Mandriolotto 05/11/2016 17:23:43
Giurisprudenza è una materia che consente di laurearsi memorizzando a pappagallo pochi concetti, per ogni esame.
Ci sono siti che riportano le 20-30 domande più frequenti per ogni cattedra, e basta imparare quelle 15-20 paginette per passare l'esame con voti più alti di chi ha studiato sul manuale.
Tra memorizzare a pappagallo e superare il concorso di magistratura ci sta di mezzo un abisso.
Rispondi

Da: Facoltà05/11/2016 17:41:12
Io sono un compagno di SSPL di L.R. e posso testimoniare che era il migliore e più preparato del corso, di gran lunga superiore a tutti gli altri, spesso ne sapeva anche più del professore che veniva zittito e corretto: "mi dispiace Prof. ma devo correggerla...", "mi scusi Prof., ma non è esattamente così".
A un certo punto i Prof. hanno rinunciato a fare lezione e tutte le lezioni di tutte le materie venivano tenute direttamente da L.R..
Infatti in quella classe ci sono stati ben 40 idonei al primo tentativo (scritti 2014), e solo grazie alle lezioni di L.R..
Se lui non è ancora passato è solo perchè le sue prospettazioni giuridiche sono di livello troppo elevato, difficilmente decifrabili da una Commissione di concorso di livello medio.
Rispondi

Da: ordinanze tar 05/11/2016 17:51:40
Che uno studente sostituisca il docente in una facoltà di giurisprudenza può voler dire, alternativamente, 2 cose soltanto: o che quella facoltà é di livello infimo, tanto da avere docenti del tutto inadeguati; o che in quella facoltà il contenuto dei saperi trasmessi é così basso che persino uno studente é in grado di apprenderli da sé. Mentre le conoscenze e il sapere di un bravo docente, visto che si sono accumulate in decenni di studi e ricerche, mai potrebbero essere eguagliate dal primo studente neolaureato di passaggio in quella facoltà, per quanto bravo e intelligente questi possa essere.
Pertanto, la vostra facoltà mi pare non sia propriamente un'eccellenza nel panorama italiano!
Rispondi

Da: ordinanze tar 05/11/2016 17:57:29
Per non parlare poi dell'assurdità di professori che, ad un dato momento del corso, colpiti dal raggio d'illuminazione giuridica di L.R., si prostrano davanti alla sua immensa sapienza, rinunciando con piacere a tenere lezioni e invitando L.R. ad ascendere in cattedra. E di lì in poi a restarvi per tutta la rimanente dura del corso.
Francamente, non so se te né rendi conto, ma o quel che dici é soltanto una stronzata immensa, oppure é un fatto di una gravità inaudita.
Ti prego, dimmi di quale università stiamo parlando, almeno così so anch'io quale centro universitario devo assolutamente evitare come la peste
Rispondi

Da: Facoltà05/11/2016 18:02:00
Si capisce se una facoltà è una eccellenza del diritto in base ai risultati dei propri studenti: pensa che nella città di riferimento non si vendono più macchine fotocopiatrici, i produttori sono disperati, perchè ogni fotocopiatrice è stata completamente sostituita e resa obsoleta da un pool di neolaureati che le rimpiazzano completamente nello studio legale. E ho detto tutto.
Rispondi

Da: ordinanze tar 05/11/2016 18:06:42
Ahhhhhhhhh! Ok, prima avevo il sospetto che avessi scritto una cosa seria. Ma ora vedo che stavi soltanto ironizzando
Rispondi

Da: Facoltà05/11/2016 18:15:28
Non c'è niente da ironizzare, se vai in uno studio legale di quella città e apri una fotocopiatrice dentro non ci trovi gli ingranaggi, ma tanti piccoli neolaureati che lavorano chiusi là dentro in uno spazio angusto!
Rispondi

Da: Lei05/11/2016 19:01:55
Lei non sa chi sono io
Rispondi

Da: Facoltà05/11/2016 19:49:18
Perchè se giudichiamo uno scritto giuridico in base ad un parametro procedurale, meno produttivo di effetti rispetto al precedente, seppure adeguato, ma talmente prospettante situazioni sinallagmatiche devianti in base al tracollo del più che del meno, se ne dedurrebbe che si dovrebbe ipotizzare che detta sovrabbondanza lessicale condurrebbe alla primazia della susseguente sistemazione razional-deficitaria, seppur inconcludente, sfociando nella irrazionale percezione che ciò si possa definitivamente concludere.
Sono stato chiaro?
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Da: ordinanze tar 05/11/2016 19:53:52
E come no! Una chiarezza un po' transeunte, ma pur sempre al limite dell'ermetismo cosmico, letto secondo il concettualismo post-moderno, un po' kafkiano.
Però sì, ci sta tutta!
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Da: hoppa05/11/2016 20:29:14
@Facoltà

Cristallino proprio
Rispondi

Da: Conte Mascetti 05/11/2016 21:07:15
Io penso che uno scritto giuridico, per essere di livello tale da poter senza dubbio essere considerato sufficiente agli occhi della commissione, deve avere una potenza concettuale, come se fosse antani, di modo che i commissari non potranno non rimanere colpiti da tale ragionamento logico-giuridico agganciato alla supercazzola bitumata, in cui la giurisprudenza e la dottrina giochino un ruolo assolutamente secondario, con tanto di scappellamento a destra. Ed e' per questo che  un tema in cui si parte dai principi generali, attraverso il ragionamento e l'scrupoloso della formula di antani, non puo' non raggiungere la sufficienza, senza bisogno di segni riconoscimento e cuoricini vari, creando nella mente dei commissari un bagliore di luce nel pieno della notte hegeliana, a patto che si conosca qualcuno, come il presidente della commissione per esempio.
Rispondi

Da: x Conte Mascetti 05/11/2016 22:26:13
Ma il tarapia tapioco come va? E la supercazzola? É prematurata?
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