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Concorso MAGISTRATURA 2016
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Da: Cronaca locale ![]() | 05/11/2016 23:05:02 |
| @sentenze Tar Apprezzo il tentativo di argomentare e apprezzo il tono dialogante. Tuttavia se il fondamento è la "deduzione di un pensiero implicito", temo si versi in un campo divinatorio che poco ha a che vedere col fatto. E mi augurerei che non faccia parte mai dello strumentario di un magistrato (anche se aspirante). | |
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Da: ordinanze tar ![]() | 05/11/2016 23:23:57 |
| Io non deduco. Io abduco. C'é una bella differenza. E l'abduzione é un schema logico che non deve mai mancare nello strumentario di un magistrato, visto che é l'unico che gli può consentire di sciogliere la quaestio facti di qualsiasi affare in cui si impegni, civile o penale. E mi augurerei davvero che un'aspirante magistrato come te queste cose le sappia. Perché non vorrei trovarmi un domani, da cittadino, innanzi ad un giudice che accerta un fatto non conoscendo neppure le tecniche logiche indispensabili per potervi giungere razionalmente | |
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Da: Cronaca locale ![]() | 05/11/2016 23:39:54 |
| È il "pensiero implicito" che non dovrebbe essere materia di giudizio, temo. | |
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Da: Leonardo 2014 ![]() | 05/11/2016 23:50:41 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: ordinanze tar ![]() | 06/11/2016 00:45:26 |
| Temi male, perché un magistrato deve sapersi occupare anche di ciò che non si può vedere, di ciò che é percepibile empiricamente, delle volontà. Così é per i reati dolosi, l'accertamento dei quali implica di necessità che il giudice si occupi sempre di ciò che non si vede: della volontà del reo di commettere il fatto. E la volontà é esattamente questo: pensiero implicito, desumibile in via indiretta da fatti esterni, come dichiarazioni o azioni che siano con esso coerenti. Il pensiero dunque É materia di giudizio. Se non lo si potesse accertare, i reati dolosi non esisterebbero o quantomeno nessuno potrebbe mai essere condannato per un fatto doloso. Cosa ovviamente assurda. Come vedi, stai sbagliando | |
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| Da: Facoltà | 06/11/2016 00:49:10 |
| Sebbene non voglia intromettermi nella discussione, susseguente come dai più prospettato, ma ugualmente minoritaria, argomenterei che la subornazione dell'alterco, deviante rispetto alla situazione di fatto, ma purtuttavia comprensibile come ho già detto, conduce a porre la questione come definivamente risolta, con buona pace delle altre possibili soluzioni, che non sono da più ma neanche da meno, pur tenendo conto dei pareri contrastanti. E senza bisogno di mettere sul tappeto quell'altra soluzione come tutti credono e sperano. Devo ripetere? | |
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Da: ordinanze tar ![]() | 06/11/2016 01:23:09 |
| No @Facoltà No! No! E no! Attenzione... Pastène soppaltate secondo l'articolo 12... abbi pazienza. Sennò posterdati, per due, anche un pochino antàni in prefettura. Senza contare poi che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapìa tapiòco! | |
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Da: Cronaca locale ![]() | 06/11/2016 06:24:54 |
| Pensiero e volontà non corrispondono, gentile Tar. Nemmeno sul vocabolario, che invitiamo a riaprire. La materia di giudizio non è il pensiero ma l'azione nella quale si traduce una volontà, che ad essa corrisponda e dia attuazione (e solo quella, proprio nei reati dolosi). Il pensiero non può essere oggetto di giudizio, al più la volontà è oggetto di ricognizione e accertamento. Senza scomodare l'art.21 della Costituzione. | |
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Da: ordinanze tar ![]() | 06/11/2016 09:04:42 |
| Guarda che se non sei d'accordo sul fatto che il giudice penale non debba accertare lo stato interno e psicologico di un reo non devi mica prendertela con me. Prenditela con il legislatore e con la dottrina: sono loro che affermano che il reato si compone anche di un elemento psicologico e non solo materiale... mica io!! Te dici che materia del giudizio é l'azione. Ok sì, quella é una parte del reato, l'elementi materiale. Dopo che si é accertata quella, bisogna accertare che quella azione sia stata anche voluta, ossia che sussista l'elemento psicologico. Sono quelli come te, che nella foga di cancellare l'elemento psicologico del reato, arrivano a sostenere quelle pericolosissime scorciatoie probatorie del tipo: se c'é l'azione, c'é la volontà e quindi l'elemento psicologico. Pessimo modo di ragionare.... e anche molto pericoloso, visto che da noi vi deve essere anche una necessario nesso psicologico tra fatto e reo. Esattamente quel nesso che tu, con le tue pudiche affermazioni, cancelli in un sol colpo. Vedi un po' se riesci a capire la cosa. Se non ci riesci, non son io l'aspirante magistrato pericoloso tra noi 2 | |
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Da: Cronaca locale ![]() | 06/11/2016 09:49:14 |
| Buongiorno Tar, l'obiezione era sulla tua assimilazione e sovrapposizione della categoria "pensiero" con quella "volontà", che ancora pare ti sfugga. E dell'aggravante del ritenere materia di giudizio non già solo il "pensiero" (!) espresso o manifestato, quanto addiruttura quello "implicito" (i.e. da te "ricostruito" nel caso specifico, con doti prossime al vaticinio). Per carità, si può anche decidere che si preferisce un diritto penale d'autore e si taglia la testa al toro su tutto il versante. Qualcosina su principio di materialità, almeno per sentito dire, dovrebbe comunque essere arrivato. Il punto è: non è competenza del giudice ricostruire il "pensiero". Eventualmente, a fatto materiale accaduto e condotta causale provata, accertare la volontà (intenzionalità? salvo voler confondere suitas e intenzionalità e dare per presente la seconda dove riconosciuta la prima) della condotta. Solo quella specifica (limitata, parziale, contestualizzata, specifica) volontà (sul totale di tutta la possibile volontà umana) è quella dal cui accertamento non puoi prescindere: perché è quella funzionale non al tuo giudizio, ma alla rilevanza della condotta tipica. E ciò nonostante, volontà (intenzionalità specifica) e pensiero (implicito?!!) non coincidono nemmeno se li spingi. Lascia perdere le tue ricostruzioni del pensiero, dai retta. Ci sono gli psicoterapeuti ed i neurologi, ad ognuno il suo mestiere. E ci sono Mastercard e mago Otelma, per tutto il resto. | |
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Da: ordinanze tar ![]() | 06/11/2016 09:57:11 |
| Continui a non comprendere. Non esiste un pensiero implicito distinto da uno esplicito. Perché non esiste pensiero accessibile all'esperienza diretta. Ciò nondimeno il giudice si occupa anche e soprattutto delle intenzioni (e quindi dei pensieri) del reo. Si chiama principio di soggettività, e tu l'hai totalmente dimenticato e relegato in soffitta. Non insisto oltre sul punto perché é di un'ovvietà così sconcertante che stupisce se ne possa ancor oggi, a costituzione vigente, dibattere come fosse una questione problematica | |
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Da: Cronaca locale ![]() | 06/11/2016 10:06:11 |
| @ Tar Ahhahahah, buona questa! Suona come "...in pensieri, parole, opere e omissioni". Ma è già sotto copyright millenario, per cui mettiamoci un "cit.". | |
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Da: ordinanze tar ![]() | 06/11/2016 10:11:53 |
| Sarà anche buona la mia, ma é molto più preoccupante la tua. Personalmente, inorridisco di fronte a certe affermazioni. specie se fatte da chi aspira a ricoprire un ruolo pubblico munito di così tanto potere, come quello che ha un magistrato. Brividi davvero... | |
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Da: Cronaca locale ![]() | 06/11/2016 10:36:56 |
| @ Tar Appunto: non richiedere al giudizio umano l'alea divinatoria. E non ricostruire pensieri "impliciti", dall'alto di una pretesa abilità professionale. Piuttosto chiedi lumi al soggetto sui propri pensieri ed attieniti senza pregiudizio alle sue affermazioni (se ce ne sono), alle sue negazioni (se ce ne sono). Non riempire arbitrariamente spazi di pensiero taltrui con tue elucubrazioni, perché non è un giudizio universale (anzi Giudizio Universale). Come per un medico in sala operatoria, non si gioca con la vita delle persone. Nel dubbio ragionevole assolvi: non è matematica, non sei Dio. | |
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| Da: Facoltà | 06/11/2016 11:39:40 |
| Porrei all'attenzione un episodio che mi è occorso durante l'attività professionale di lucumario, che svolgo part-time: dolce donzella in difficoltà arrivava arrancando sebbene prematurata secondo le affermazioni prevalenti e concordanti. Orbene essa si pattumava in maniera arroventante ma io pretendevo forse troppo? Ebbi così modo di comprendere che la lumaca non è poi tanto bavosa, se per bava intendiamo quella che si usa per condire l'insalata. Cioè mi ripromettevo di andare alla sollazza ripetendo che non potevo, ma in realtà potevo. Pure gli altri potevano, e allegramente! Eh già! | |
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Da: Antàni ![]() | 06/11/2016 12:02:41 |
| Facoltà, dimmi: la lumaca blindava la supercazzola prematurata con doppio scappellamento a destra? | |
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| Da: Facoltà | 06/11/2016 12:18:23 |
| Qual'è la sorte del contratto se controparte posa una pistola sul tavolo della trattativa? | |
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Da: Antàni ![]() | 06/11/2016 12:21:59 |
| Semplice: il contratto si spaventa e dice "Aoh!! A belli, qui ve la sbrigate voi 2, eh! Io non c'entro niente! Se dovete litiga', io me ne vado e ve lascio da soli!" | |
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| Da: Facoltà | 06/11/2016 12:26:44 |
| E qual è la sorte del contratto se una parta minaccia l'altra d'intervenire presso il Presidente della Repubblica affinchè prenda contro di lui un provvedimento di esilio? | |
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Da: Ant ![]() | 06/11/2016 12:43:28 |
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Da: Antàni ![]() | 06/11/2016 12:44:51 |
| A no, no.. Qui é diverso, qui é come se fosse antàni! Sempre con la supercazzola, però bitumata e senza scappellamento a destro. Questo va detto, eh! | |
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| Da: Shina | 06/11/2016 12:45:41 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: Concorsista88 | 06/11/2016 14:11:58 |
| Vendesi materiali per concorso in magistratura. info framm88@yahoo.it | |
| Rispondi | |
Da: Risultati parziali (novembre) ![]() | 06/11/2016 19:45:59 |
| Questa settimana sicuramente pubblicheranno sul sito del ministero i dati delle correzioni | |
| Rispondi | |
| Da: Messaggio di speranza | 06/11/2016 20:00:19 |
| A tutti quelli che sono sempre stati presi in giro perchè sono brutti e scemi voglio dire che questo è il momento di approfittare del proprio handicap: se non vi hanno mai invitato alle feste o in discoteca perchè siete brutti e scemi, adesso potete continuare senza rimpianti a non essere invitati alle feste o in discoteca, e rimanere chiusi a studiare 17 ore al giorno per superare il concorso! | |
| Rispondi | |
Da: ah! ![]() | 06/11/2016 20:01:52 |
| Che culo!!! Questa sì che é una vita da sballo! | |
| Rispondi | |
| Da: ...di passaggio | 07/11/2016 13:42:01 |
| Buongiorno, l'aspro quanto avvincente dibattito intercorso tra di voi sul tema della distinzione tra pensiero e volontà (id est profilo soggettivo) in relazione al principio di (necessaria) materialità che innerva il tessuto della fattispecie di reato ha catalizzato la mia attenzione. A mio avviso, è necessario scernere, con riguardo al primo contrasto dicotomico (pensiero-volontà) l'(gli) ambito(i) di applicazione in cui gli stessi si atteggiano. A fronte di una rilevanza in ambito metagiuridico (si pensi alla partizione dei meccanismi psicologici delle scienze mentali) non v'è dubbio che si possa rinvenire una qualche discrasia tra pensiero e volontà inteso come graduazione dell'intento umano. Tuttavia, trattasi di ragionamento meramente supposto essendo estraneo alle mie sommesse conoscenze. In ambito giuridico, nel dato positivo stricto sensu (scevro dalla ri-comprensione degli approdi della c.d. giurisprudenza normativa ancorata all'osservazione del diritto vivente) non è rinvenibile il distinguo in trattazione. Sotto il profilo logico-interpretativo può, tuttavia, ben sostenersi che il pensiero come la volontà, relegati nell'ambito (meramente) intrinseco della mente umana, privi di estrinsecazione nella realtà materiale, risultino irrilevanti per l'ordinamento penale, perché non conoscibili prima ancora che valutabili. Volendo forza la logica interpretativa vero un'ostinata differenziazione delle due figure (pensiero-volontà) potrebbe assumersi che il pensiero termini nel momento in cui sopraggiunga la volontà, atteso che la trasformazione e la dicotomia emergano, giuridicamente, solo qualora la volontà si traduca in estrinsecazione materiale. Si potrebbe, dunque, inferire che il pensiero si determini in volontà solo allorquando il soggetto agisca, in altri termini il pensiero si oggettivizzerebbe in volontà giuridica. Per ciò che concerne l'altra (conseguenziale) questione attinente al principio di materialità, è alquanto scontato assumere che sia l'azione (rectius la lesione o la messa in pericolo) a fondare l'incipit dell'indagine giudiziale (da qui la necessità della rilevanza materiale del reato, salvo una più attenta analisi dell'istituto del tentativo e dell'omissione). Orbene, non volendo tediare ulteriormente, la soluzione alla questione può essere risolta attraverso le seguenti considerazione riportate in modo schematico-indiretto. Sotto un profilo soggettivo, ci si può interrogare circa l'utilità, giuridica, della asserita distinzione tra pensiero e volontà, attesa la riferita assenza del dato positivo di riferimento nonché la rilevanza della sola volontà in senso giuridico. Sotto il profilo oggettivo (rectius sotto il profilo della sisitematica di reato) ci si deve interrogare sui seguenti quesiti: - sussiste reato in mancanza dell'elemento soggettivo, pur in presenza di quello oggettivo? - sussiste reato in mancanza dell'elemento oggettivo, pur in presenza di quello soggettivo? In risposta al primo interrogativo può asserirsi che le ipotesi di responsabilità oggettive sono ormai bandite dal plesso penalistico (si pensi inoltre ai casi forza maggiore o costringimento fisico). La risposta al secondo caso attinge alla prima, in quanto la volontà non estrinsecantesi in un comportamento modificativo della realtà ma levitante nel mero substrato dell'intenzionalità non fenomenica è irrilevante per l'ordinamento penale in virtù dell'assenza di lesione., salvo il caso in cui essa non denoti eguale pericolosità del soggetto (considerazioni sul tentativo a parte). In definitiva avete ragione entrambi, l'uno nel profilo soggettivo, l'altro in quello diametralmente opposto dell'oggettivo, unendo entrambi (con buona pace della verifica della sussistenza del nesso di causalità) ne emerge la teorica del reato più coeva. | |
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Da: Sofia14 ![]() | 07/11/2016 13:55:04 |
| Ciao a tutti. Voglio partecipare al prossimo concorso in magistratura ni date dei consigli su libri da studiareleggere scuole da seguireun. Grazie | |
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Da: Anonimo salernitano ![]() | 07/11/2016 14:02:44 |
| @... di passaggio, Secondo me, a giudicare dal tuo stile (oltre che dall'uso che hai fatto di un prefisso in particolare - molto indicativo, in questo senso), direi che ti sei laureato: 1) o all'Università di Genova 2) o all'Università di Milano (Statale o Bicocca) 3) o all'Università di Palermo 4) o all'Università di Cagliari Oppure, ti sei formato da solo leggendo testi di scuola analitica del diritto. Ho ragione? | |
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| Da: ...di passaggio | 07/11/2016 14:57:07 |
| @ anonimo salernitano Ciao, ti ringrazio perché mi consideri "formato", io penso di avere ancora tanto ma tanto (anche in termini di pagine!) da imparare per essere ad un livello medio. L'università che ho fatto non rientra tra quelle...magari avessi studiato in quelle! Invece hai ragione sul fatto che ho letto tanti testi :) Mi togli la curiosità del prefisso? grazie Un caro saluto | |
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