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14 dicembre 2017: Atto giudiziario PENALE
384 messaggi, letto 26578 volte

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Da: in atti 22/12/2017 12:28:47
va bene
Rispondi

Da: uguale a OoO22/12/2017 12:42:57
- Riqualificazione del fatto in lesioni aggravate
- Esclusione della recidiva perché divenuta facoltativa
- Ritenersi prevalenti o quantomeno equivalenti le circostanze attenuanti sulla contestata recidiva

dite che va bene?
Rispondi

Da: Dy X 22/12/2017 12:53:49
La querela ? Magari!!! L'eccesso colposo non scriminatura la condotta ma la riqualifica.
Rispondi

Da: Dy X 22/12/2017 12:54:31
Non scrimina ., non ne posso più di questo scorrettore
Rispondi

Da: Ok 22/12/2017 12:55:37
Grazie Dy X, in linea con il mio pensiero
Rispondi

Da: oliv43 22/12/2017 16:33:26
Ma i codici commentati per il prossimo anno ci sono o no
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Da: per oliv4322/12/2017 17:11:47
Eh bella domanda.
Ufficialmente si
Rispondi

Da: per oliv4322/12/2017 17:12:07
Eh bella domanda.
Ufficialmente non si possono usare
Rispondi

Da: oliv43 23/12/2017 00:55:25
Si può riqualificare il fatto da tentato omicidio in lesioni personali gravi perché vi è stato eccesso colposo di legittima difesa????chi mi risponde?
Rispondi

Da: Dy X 23/12/2017 10:56:58
No,la norma è chiara, il fatto viene riqualificato in termini di colpa , nel nostro caso lesioni colpose senza nessuna ombra di dubbio
Rispondi

Da: Legittima difesa23/12/2017 12:45:37
Da avvocato, non credete fosse opportuno chiedere, in via principale, l'assoluzione per non aver commesso il fatto, in considerazione dell'operatività della scriminante della legittima difesa?
Sarebbe il miglior risultato ottenibile per una difesa e gli argomenti per sostenerla erano diversi:
- Tizio colpito improvvisamente ed ingiustificatamente;
- durante la colluttazione Tizio ha tentato di far cessare l'altrui condotta a mani nude, ma invano;
- l'oggetto è stato trovato casualmente ed è stato utile solo al fine di far cessare l'altrui aggressione, tanto che non appena Tizio è riuscito a porvi fine si è bloccato;
- non vi erano i presupposti per una via di fuga dato che Caio continuava ad aggredire Tizio che ha inteso solo difendersi.
Ovviamente, in via subordinata tutto il resto...
Rispondi

Da: oliv43 23/12/2017 13:22:58
Io ho chiesto l'assoluzione ma poi ho qualificato il fatto in lesioni personali gravi e non in lesioni colpose nonostante ho affermato l'eccesso colposo di legittima difesa. Ora come potrebbe essere valutato in termini di voto numerico?
Rispondi

Da: giuristaimparziale26/12/2017 16:33:31
Oliv 43  in bocca al lupo
Rispondi

Da: lady dubbio28/12/2017 09:49:12
ma secondo voi quali erano le cose da mettere assolutamente nell'atto penale in modo da essere valutati sufficienti?
Rispondi

Da: Plexigas 28/12/2017 14:41:04
Per me :
1) derubricazione in lesioni personali dolose
2) esclusione recidiva
3) attenuanti 62 n. 2 e forse 5
Rispondi

Da: per Plexigas28/12/2017 15:15:24
io ho fatto uguale ma al n.3 invece della provocazione ho messo attenuanti generiche 62 bis.
secondo te va bene lo stesso?
Rispondi

Da: per Plexigas28/12/2017 15:16:21
io ho fatto uguale ma al n.3 invece della provocazione ho messo attenuanti generiche 62 bis.
secondo te va bene lo stesso?
Rispondi

Da: Plexigas 28/12/2017 15:35:02
Credo che se hai fatto bene i primi due motivi potrebbe andare bene.
Rispondi

Da: per Plexigas28/12/2017 15:43:00
ma mi sono concentrato sul primo e sul secondo visto che era il fulcro della traccia (secondo me).
Ho fatto quindi un terzo motivo molto più contenuto per ragioni di lunghezza dell'elaborato, dal momento che intestazione, richieste e procura mi hanno occupato 2 pagine e mezzo
Rispondi

Da: per Plexigas28/12/2017 15:43:20
ma mi sono concentrato sul primo e sul secondo visto che era il fulcro della traccia (secondo me).
Ho fatto quindi un terzo motivo molto più contenuto per ragioni di lunghezza dell'elaborato, dal momento che intestazione, richieste e procura mi hanno occupato 2 pagine e mezzo
Rispondi

Da: Plexigas 28/12/2017 15:51:35
Va bene certo.
Io ad esempio ho fatto molto bene il primo dilungandomi sull'assenza dell'elemento soggettivo, richiamando evenutalmente il dolo eventuale incompatibile col tentativo e poi per panico di mancanza di tempo nella ricopiatura ho chiesto l'esclusione della recidiva per equivalenza con le attenuanti, senza contestarla come motivo a sè.
Dovevo prima chiederne l'insussistenza in generale ( ho.commesso un errore più grave del tuo ahimè ).
Rispondi

Da: Bartolina 29/12/2017 13:43:19
Io ho escluso l'animus necandi, anche con una breve digressione sul dolo eventuale e la sua incompatibilitá con  il tentativo; ho riconosciuto la desistenza ex 56, c.3 cp e riqualificato il fatto in lesioni aggravate.
Ho escluso la recidiva per vizio di motivazione, sottolineando come, a seguito della pronuncia della Corte Cost., non opera piú l'applicazione automatica e, pertanto, ogniqualvolta il Giudice applichi la recidiva deve compitamente motivare. In subordine, ho recisamente escluso la recidiva specifica.
Dopodiché, ho parlato dell'attenuabte della provocazione, chiedendone dunque il riconoscimento.
Ho concluso:
1) esclusa la recidiva, riqualificazione in lesioni aggravate, riconoscimento delle attenuanti del 62 n.2 in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, riconoscimento 62bis, minimo della pena.
In denegata ipotesi:
Riqualificazione, riconoscimento del 62.n2 in regime di equivalenza con le contestate aggravanti, riconoscimento 62bis, minimo della pena.
Rispondi

Da: per Bartolina29/12/2017 16:52:39
Quanto ti è venuto lungo????
Rispondi

Da: WWW29/12/2017 17:02:08
Io penso che bisognasse fare una scelta, perché gli argomenti da trattare erano tantissimi..
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