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17 dicembre 2015 - Atto giudiziario - Penale
525 messaggi, letto 45310 volte

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Da: yyyyyyyyyyyyyyyyyy17/12/2015 13:55:09
ma perché sul sito Giurd. non menzionano l'articolo 529 cpp?
Rispondi

Da: nori 17/12/2015 13:57:30
Lupocalabro1985 scriveresti i motivi per esteso? non solo come punti chiave intendo.  in privato se vuoi. please!!!
la mia amica è nel panico e io sono a lavoro.... :(
Rispondi

Da: alex calabrese17/12/2015 13:59:08
Lupocalabro1985 puoi postare tutto ! grazie...
Rispondi

Da: Ale17/12/2015 14:00:06
io posto quello che ho fatto... tranne il primo motivo che è solo indicato e non svolto perché la persona l'aveva già fatto il resto c'è tutto. Non mi mangiate se qualcosa non va,avrei potuto non postarlo,quindi siate magnanimi.;)
Ecc.ma Corte di Appello di....................
                                                ATTO DI APPELLO

Il sottoscritto avv........   del Foro di ............., con studio in ........., alla via......... n....., difensore di fiducia, come da nomina allegata in calce al presente atto, di Tizio, nato a ........, il............ e residente in........., alla via....... n........, ed ivi domiciliato ai fini della presente impugnazione, imputato nel procedimento penale n. ........./..... R.G.N.R., per i reati di cui agli artt. 624 e 625 co. 1, n. 2 e 7 c.p. e condannato con sentenza n. ......../....., emessa dal Tribunale di ......., in data .........., depositata in data ........,  alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, con il presente atto propone

                                                                    APPELLO
avverso tutti i capi e i punti della suindicata sentenza sui quali si basa la penale responsabilità dell'imputato per i seguenti

                                                                    MOTIVI
1)NON DOVERSI PROCEDERE EX ART. 529 CPP PER DIFETTO DI UNA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'. (condizione richiesta dall'art. 624 c.p.,poiché non si configurano le aggravanti ex art. 625 co.1, n. 2 e 7, di cui per la n. 2 richiamo SS.UU. 40354/2013 e 8094/2014, per la n. 7 il richiamo è a Cass pen. 11161/2014 in quanto il controllo costante e diretto della sorveglianza è incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti);

2)RICONOSCIMENTO DELL'ART. 56 C.P. IN RELAZIONE ALL.ART. 624 C.P., il delitto di furto nella vicenda in oggetto è solo tentato non consumato Cass.pen. 52117/2014 la costante sorveglianza fa mantenere un rapporto ininterrotto col bene):  i giudici di prime cure con tutta evidenza commettono un grave errore nel qualificare la condotta dell'imputato come furto consumato, mentre al caso di specie risulta senza alcun dubbio applicabile l'ipotesi del tentativo. Occorre ricordare, così come emerge dalla sentenza di primo grado, che la condotta di Tizio si è costantemente sviluppata sotto la sorveglianza di un addetto del supermercato che "lo aveva seguito sin dal suo ingresso nell'esercizio commerciale e lo aveva visto mentre prelevava e occultava la bottiglia".Pertanto, la possibilità d'intervento dell'addetto alla sicurezza nell'immediatezza del fatto e dunque, quella di poter recuperare la res furtiva, impedisce la consumazione del reato, considerato inoltre che, a parere della Difesa, nella fattispecie concretamente verificatasi difetti un elemento tipico e necessario del delitto di furto, ovvero quello dell'impossessamento conseguente alla sottrazione della cosa altrui. Ciò, nel caso de quo, appare evidente, mancando la piena disponibilità del bene sottratto, non ancora uscito dalla sfera di controllo del soggetto passivo, il quale potrebbe -come si è verificato- in qualsiasi momento interrompere la condotta delittuosa. E invero, proprio la continua sorveglianza a cui è stato sottoposto da Tizio da parte dell'addetto alla sorveglianza, fa venir meno il perfezionarsi del possesso in capo all'imputato del bene prelevato dal supermercato, imponendo così una riqualificazione della condotta in mero furto tentato, così come peraltro stabilito in un recente orientamento della Suprema Corte, nel quale si legge "il monitoraggio nella attualità dell'azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo".

3)APPLICAZIONE ART. 131 BIS C.P. ,ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO, trattandosi nel caso di specie di pena detentiva entro i 5 anni e  tenuto conto delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno, l'offesa risulta essere di particolare tenuità ed il comportamento dell'imputato, incensurato, non è abituale.

4)APPLICAZIONE ATTENUANTE GENERICA EX ART. 62 N. 4 C.P. ritenuta prevalente rispetto alle contestate aggravanti;
Per tutte le suindicate ragioni ed in virtù dei suesposti motivi Questo Difensore richiede in via principale, che l'Ecc. ma Corte di Appello adita Voglia, in riforma della sentenza impugnata emettere ex art. 529 cpp. sentenza di non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità; in subordine la riqualificazione del fatto, in tentato furto semplice, con conseguente applicazione dell'art. 131 bis. cp.; in via del tutto gradata si richiede applicazione dell'attenuante generica ex art. 62 n. 4 c.p., minimo della pena e tutti i benefici di legge concedibili.
Con osservanza,
......................, il ...................

                           
                                                                                                                avv. .........................

                                    NOMINA DEL DIFENSORE E PROCURA
Il sottoscritto Tizio, nato a ..............., il ................ e residente in .............., alla via........... n......, nell'ambito del procedimento penale n.........../........ R.G.N.R. per cui è stato condannato in primo grado per i reati p. e p. dagli artt. 624 e 625 co. 1, n. 2 e 7c.p.

                                                                    NOMINA
ai sensi dell'art. 96 c.p.p. quale proprio difensore di fiducia l'avv. ......................, del Foro di.....................,
conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento.

                                                                    ELEGGE
domicilio presso il suo studio professionale, sito in ............., alla via............n...........

                                                                    ESPRIME
il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

...................., il ....................

                                                                                                                              firma di Tizio
                                                                   
                                                                    E' autentica
                                                                  avv.................................
Rispondi

Da: ninini8617/12/2015 14:05:00
Grazie ale :)
Rispondi

Da: alex calabrese17/12/2015 14:08:28
ale può riportare anche il primo motivo! grazie
Rispondi

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Da: Lupocalabro1985 17/12/2015 14:09:38
nori vista la tua gentilezza di questi gg li posterei volentieri per esteso ma sono al lavoro e più dei motivi non riesco..però vi assicuro ke basta davvero poco per argomentare (ho messo anke tra parentesi i richiami giurisprudenziali e qualche accenno di motivazione)..basta seguire lo schema e poi non esagerare nei ragionamenti sennò l'atto viene lunghissimo..6-7 paginette al massimo,poi sono solo i primi 3 punti da motivare e si richiamano parafrasando i ragionamenti delle sezioni unite citate e dei giudici di legittimità
Rispondi

Da: Ale17/12/2015 14:10:09
se, nel caso doveste utilizzarlo,potete però per favore cambiarlo un po'... solo questo.di nulla!;)
Rispondi

Da: Lupocalabro1985 17/12/2015 14:12:03
ecco, nel punto 4 di Ale è errato applicazione attenuante generica..il 62, c. 1 n. 4 è un'attenuante comune..attenzione perchè un errore così porta alla bocciatura..poi il resto va bene, ma per le motivazioni seguite il vostro autonomo stile perchè atti uguali non nei motivi ma nei contenuti portano all'annullamento
Rispondi

Da: Tor17/12/2015 14:14:32
@Ale grazie mille, riposteresti il primo motivo in maniera completa?
Rispondi

Da: Ale17/12/2015 14:14:41
giusto,grazie lupocalabro,correggo subito!;)
Rispondi

Da: Ale17/12/2015 14:15:20
non l'ho svolto il primo,non avevo tempo.ora magari mi ci metto un attimo
Rispondi

Da: aiutiamoMaNonSo17/12/2015 14:18:37
dal sito di giurda

Ecc. ma Corte di Appello di….



Il sottoscritto Avv. ………………. del Foro di ………………., con studio in ………………., difensore di fiducia come da nomina allegata di Tizio nato il ………………. a ………………. imputato nell'ambito del procedimento penale n. ………………. R.G.N.R./n. ………………. R.G., per il seguente fatto-reato furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625.1,2 e 7 cp per l'uso del mezzo fraudolento e l'esposizione del bene sottratto alla pubblica fede.



PREMESSO CHE



il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di ………………. con sentenza n. ………………., emessa in data ………………. e depositata in data ………………., alla pena di 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato innanzi indicato;



Tale decisione appare censurabile in quanto viziata per i seguenti



MOTIVI


•Violazione dell' art. 529 c.p.p., per difetto di querela della persona offesa dal reato, non sussistendo le circostanze di cui all'art. 625 1,2 e 7 c.p.

Questa difesa deve rilevare innanzitutto il difetto nell'esercizio dell'azione penale, dal momento che il reato contestato all'art. 624 c.p. prevede al terzo comma la punibilità della condotta a querela della persona offesa salvo che ricorrano una o più circostanze aggravanti di cui agli art. 61 n.7 e 625. Nel caso di specie deve rilevarsi la non sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 1,2,e 7 contestate al Sig. Tizio, secondo quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sent.8094/2014, che considera non applicabile l'aggravante del mezzo fraudolento ex art. 525, non essendo sufficiente ad integrarla il solo nascondimento sulla persona dell'oggetto sottratto ad un esercizio commerciale, trattandosi di un banale accorgimento che non è in grado di eludere la sorveglianza. Deve, pertanto, ritenersi che in difetto della querela da parte della persona offesa, l'azione penale non poteva essere esercitata e il giudice, ai sensi dell'art. 529 c.p.p., avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere nei confronti di Tizio.
•Erronea qualificazione giuridica del fatto

Voglia questa Corte considerare l'erronea qualificazione giuridica del fatto commesso dal Sig. Tizio, al quale è stato addebitato il reato di furto ex art. 624, quando invece si tratta chiaramente di una condotta che si arresta allo stadio del tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p..

Rileva in tal senso fare riferimento alle modalità con cui si sono svolti i fatti: Tizio, per tutta la durata della sua permanenza nel supermercato, anche mentre poneva in essere la condotta addebitatagli, era sotto il costante controllo degli addetti alla sicurezza che, per ragioni di comodità, hanno bloccato il Sig. Tizio solo dopo che questi avesse oltrepassato le casse. Orbene, in siffatta ipotesi non è possibile ravvisare alcuna appropriazione del bene sottratto dagli scaffali dal momento che per impossessamento deve intendersi una condotta che permetta un effettivo godimento del bene sottratto da parte del soggetto agente, secondo quanto espressamente statuito dalla Suprema Corte nella sent. n. 2151/2014. Pertanto, poiché l'elemento dell'impossessamento è quello che rileva ai fini della consumazione del reato di furto ai sensi dell'art. 624 c.p., è da ritenere che siamo in presenza di erronea qualificazione giuridica del fatto dal momento che la condotta di Tizio è idonea ad integrare l'ipotesi di tentativo di furto ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 56 e 624 c.p
•non punibilità, ai sensi dell'art. 131 bis c.p. perché il fatto commesso è di particolare tenuità

Qualora l'Illustrissimo Collegio non ritenga di accogliere i motivi sopra citati, voglia notare come il caso in esame si configuri come un reato di furto non aggravato (Cass. 8094/2015), non punibile, ai sensi dell'art. 131 bis c.p.. la disciplina in esame prevede infatti l'esclusione della punibilità nei reati puniti con la pena detentiva non superiore a 5 anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Invero la condotta del Sig. Tizio soddisfa i requisiti di non punibilità delineati dall'art. 131 bis c.p., dal momento che gli è stato addebitato il reato di furto ai sensi dell'art. 624 c.p. che prevede come massimo edittale della pena tre anni. E' doveroso precisare, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., che Tizio è incensurato e la sua posizione non rientra pertanto tra quelle del delinquente abituale e che il fatto, per le modalità con cui è stato posto in essere e per il modico valore del bene, deve sicuramente considerarsi di particolare tenuità . Inoltre secondo quanto stabilito dall'art. 131 bis c.p. , ai fini della determinazione dell'esclusione della punibilità non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.



Tutto ciò premesso, si propone

APPELLO

avverso la sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ………………. e per l'effetto



CHIEDE



che codesta Ecc. ma corte di Appello adita, sulla base di quanto esposto in premessa e con riserva di meglio precisare ed approfondire in sede di giudizio le argomentazioni riportate, voglia accogliere i sopraesposti motivi e quindi:
•voglia rilevare la nullità, ex art. 604 c.p.p. della sentenza di condanna n………. emessa dal Tribunale di…………… in data….. , a causa della violazione dell'art. 529 c.p.p. e dell'art. 56 c.p.
•voglia dichiarare, in subordine, la non punibilità del Sig. Tizio ai sensi dell'art. 131 bis c.p.



Si allega:
1.I) copia della sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ……………….

Luogo e data.

Avv. ……………….



PROCURA

Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, residente in ___, Via ___, imputato nel procedimento penale n. ___/__ R.G. N.R., nomina quale proprio difensore in ordine allo stesso procedimento l'Avv. ___, del Foro di ___, con studio in ___, Via ___, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà concessa dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti processuali, proporre impugnazioni e rinunciare alle stesse. Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.



(luogo e data)



La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza



Avv. (firma)
Rispondi

Da: Berne 17/12/2015 14:19:38
Non accennano al 529 c.p.p. perché sono amministrativisti ...
Rispondi

Da: Tor17/12/2015 14:22:04
@Ale te ne sarei immensamente grato! :)
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2015 14:24:45
SECONDO ME QUELLO DI G    U RDA  NELLA MI SEMBRA MOLTO CARENTE! NON DICE NULLA RIGUARDO ALLA ESCLUSIONE DELL'AGGRAVANTE EX ART 625 CO 1 N 7
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2015 14:26:45
Questa difesa, inoltre ritiene il non configurarsi dell'aggravante ex art. 624 co. 1 n. 7, in quanto, sulle cose esposte al pubblico vi era costante vigilanza.
Infatti, in tali casi non sono mancate pronunce degli Ermellini che ormai offrono un orientamento giurisprudenziale consolidato in merito, in base al quale, nel caso di oggetti esposti in luoghi aperti o comunque accessibili al pubblico, non ricorrerebbe comunque l'aggravante di cui al n. 7 in oggetto, qualora si potesse rinvenire comunque una forma di "custodia" continuativa e diretta (tra le molteplici sentenze, le più recenti: Cass. pen., sez. V - ud. 20.09.06 - 11.10.06, n. 34009; Cass. pen., sez. V - ud. 08.02.06 - 15.03.06, n. 9022; Cass. pen., sez. IV - ud. 24.01.05 - 03.03.05, n. 12256).
Si deve trattare, in particolare, di una custodia stabile e permanente, non essendo sufficiente una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Cass. pen., sez. V - ud. 20.09.06 - 11.10.06, n. 34009). In altre parole, nel caso in cui tali oggetti non fossero stati in effetti lasciati incustoditi, ma fossero stati piuttosto controllati e sorvegliati, non potrebbe in alcun modo ricorrere tale aggravante, così come nel caso de quo, avendo la vigilanza sorvegliato Tizio dall'inizio dell'azione.
Con l'esclusione delle suddette aggravanti una qualsiasi azione penale nei confronti di Tizio doveva avvenire tramite querela, mai stata presentata, e pertanto, per il procedimento per cui è causa si chiede l'immediata declaratoria di non doversi procedere.
Rispondi

Da: versione definitiva..help17/12/2015 14:36:39
qlc può postare una versione completa....grzzzzz
Rispondi

Da: nori 17/12/2015 14:37:33
lucpocalabro quindi il n.4 di Ale come va modificato???
Rispondi

Da: abilitazione avvocato 17/12/2015 14:38:59
Ale grazie mille, riposteresti il primo motivo in maniera completa
lucpocalabro quindi il n.4 di Ale come va modificato
Rispondi

Da: Ale17/12/2015 14:39:54
NORI devi semplicemente modificare da ATTENUANTE GENERICA IN COMUNE ;)
Rispondi

Da: Lupocalabro1985 17/12/2015 14:41:19
proprio così, benissimo Ale!
Rispondi

Da: io io io17/12/2015 14:42:37
atto completo pleaseeeeeee
Rispondi

Da: nori 17/12/2015 14:44:46
SCUSATE RAGAZZI, MA HO UNA MANO CHE SCRIVE L'ATTO E UN'ALTRA CHE LAVORA PRATICHEEEEE
Rispondi

Da: nori 17/12/2015 14:47:19
GRAZIE LUPOCALABRO...PER LO STESSO MOTIVO NON RIESCO Nè A SCRIVERE Nè A CONCENTRARMI...MA SOLO A TRASFERIRE INFORMAZIONI.
Rispondi

Da: abilitazione avvocato 17/12/2015 14:51:33
Ale grazie mille, riposteresti maniera completa
Rispondi

Da: versione definitiva..help17/12/2015 14:55:21
attendiamo post definitivo....infinitamente grazie x l aiuto..
Rispondi

Da: alex calabrese17/12/2015 14:57:43
ragazzi atto definitivo??? grz
Rispondi

Da: IngegnereAiutoAvvocato17/12/2015 15:02:35
Ecc. ma Corte di Appello di….



Il sottoscritto Avv. ………………. del Foro di ………………., con studio in ………………., difensore di fiducia come da nomina allegata di Tizio nato il ………………. a ………………. imputato nell'ambito del procedimento penale n. ………………. R.G.N.R./n. ………………. R.G., per il seguente fatto-reato furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625.1,2 e 7 cp per l'uso del mezzo fraudolento e l'esposizione del bene sottratto alla pubblica fede.



PREMESSO CHE



il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di ………………. con sentenza n. ………………., emessa in data ………………. e depositata in data ………………., alla pena di 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato innanzi indicato;



Tale decisione appare censurabile in quanto viziata per i seguenti



MOTIVI



Violazione dell' art. 529 c.p.p., per difetto di querela della persona offesa dal reato, non sussistendo le circostanze di cui all'art. 625 1,2 e 7 c.p.
Questa difesa deve rilevare innanzitutto il difetto nell'esercizio dell'azione penale, dal momento che il reato contestato all'art. 624 c.p. prevede al terzo comma la punibilità della condotta a querela della persona offesa salvo che ricorrano una o più circostanze aggravanti di cui agli art. 61 n.7 e 625. Nel caso di specie deve rilevarsi la non sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 1,2,e 7 contestate al Sig. Tizio, secondo quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sent.8094/2014, che considera non applicabile l'aggravante del mezzo fraudolento ex art. 525, non essendo sufficiente ad integrarla il solo nascondimento sulla persona dell'oggetto sottratto ad un esercizio commerciale, trattandosi di un banale accorgimento che non è in grado di eludere la sorveglianza. Deve, pertanto, ritenersi che in difetto della querela da parte della persona offesa, l'azione penale non poteva essere esercitata e il giudice, ai sensi dell'art. 529 c.p.p., avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere nei confronti di Tizio.

Erronea qualificazione giuridica del fatto
Voglia questa Corte considerare l'erronea qualificazione giuridica del fatto commesso dal Sig. Tizio, al quale è stato addebitato il reato di furto ex art. 624, quando invece si tratta chiaramente di una condotta che si arresta allo stadio del tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p..

Rileva in tal senso fare riferimento alle modalità con cui si sono svolti i fatti: Tizio, per tutta la durata della sua permanenza nel supermercato, anche mentre poneva in essere la condotta addebitatagli, era sotto il costante controllo degli addetti alla sicurezza che, per ragioni di comodità, hanno bloccato il Sig. Tizio solo dopo che questi avesse oltrepassato le casse. Orbene, in siffatta ipotesi non è possibile ravvisare alcuna appropriazione del bene sottratto dagli scaffali dal momento che per impossessamento deve intendersi una condotta che permetta un effettivo godimento del bene sottratto da parte del soggetto agente, secondo quanto espressamente statuito dalla Suprema Corte nella sent. n. 2151/2014. Pertanto, poiché l'elemento dell'impossessamento è quello che rileva ai fini della consumazione del reato di furto ai sensi dell'art. 624 c.p., è da ritenere che siamo in presenza di erronea qualificazione giuridica del fatto dal momento che la condotta di Tizio è idonea ad integrare l'ipotesi di tentativo di furto ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 56 e 624 c.p

non punibilità, ai sensi dell'art. 131 bis c.p. perché il fatto commesso è di particolare tenuità
Qualora l'Illustrissimo Collegio non ritenga di accogliere i motivi sopra citati, voglia notare come il caso in esame si configuri come un reato di furto non aggravato (Cass. 8094/2015), non punibile, ai sensi dell'art. 131 bis c.p.. la disciplina in esame prevede infatti l'esclusione della punibilità nei reati puniti con la pena detentiva non superiore a 5 anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Invero la condotta del Sig. Tizio soddisfa i requisiti di non punibilità delineati dall'art. 131 bis c.p., dal momento che gli è stato addebitato il reato di furto ai sensi dell'art. 624 c.p. che prevede come massimo edittale della pena tre anni. E' doveroso precisare, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., che Tizio è incensurato e la sua posizione non rientra pertanto tra quelle del delinquente abituale e che il fatto, per le modalità con cui è stato posto in essere e per il modico valore del bene, deve sicuramente considerarsi di particolare tenuità . Inoltre secondo quanto stabilito dall'art. 131 bis c.p. , ai fini della determinazione dell'esclusione della punibilità non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.



Tutto ciò premesso, si propone

APPELLO

avverso la sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ………………. e per l'effetto



CHIEDE



che codesta Ecc. ma corte di Appello adita, sulla base di quanto esposto in premessa e con riserva di meglio precisare ed approfondire in sede di giudizio le argomentazioni riportate, voglia accogliere i sopraesposti motivi e quindi:

voglia rilevare la nullità, ex art. 604 c.p.p. della sentenza di condanna n………. emessa dal Tribunale di…………… in data….. , a causa della violazione dell'art. 529 c.p.p. e dell'art. 56 c.p.
voglia dichiarare, in subordine, la non punibilità del Sig. Tizio ai sensi dell'art. 131 bis c.p.


Si allega:

I) copia della sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ……………….
Luogo e data.

Avv. ……………….



PROCURA

Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, residente in ___, Via ___, imputato nel procedimento penale n. ___/__ R.G. N.R., nomina quale proprio difensore in ordine allo stesso procedimento l'Avv. ___, del Foro di ___, con studio in ___, Via ___, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà concessa dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti processuali, proporre impugnazioni e rinunciare alle stesse. Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.



(luogo e data)



La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza



Avv. (firma)
Rispondi

Da: Saraxxx 17/12/2015 15:03:24
Napoli a che ora consegna?17 o 17.30?
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