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17 dicembre 2015 - Atto giudiziario - Penale
525 messaggi, letto 45310 volte

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Da: Lupocalabro1985 17/12/2015 11:50:37
il quinto punto si chiede sempre nell'atto d'appello se ci sono i margini e le possibilità e qui ci sono tutte..anke la sentenza 52117 come detto è utile per argomentare il tentato furto..quella ke esclude il 625, c. 1 n. 7, cioè la 11161/2014 è del 7 marzo 2014 ed in un punto aiuta ad argomentare l'esclusione come ho già precisato nel post sopra..non riesco a metterla ora, ma è corretta ed è presa da un caso sui sistemi antitaccheggio..non è uguale, ma per il ragionamento è corretto inserirla..con un atto con i motivi sopraelencati non si hanno problemi perchè è completo a mio avviso e si dimostra alla commissione delle buone capacità come avvocato che prende in considerazione un po' tutto
Rispondi

Da: blusere 17/12/2015 11:50:43
il furto è tentato in quanto ,anche se uscito dal supermercato  Tizio era sempre controllato dal vigilante   
Rispondi

Da: yes17/12/2015 11:52:46
potete, gentilmente, argomentare un po' i vari punti?
grazie...
Rispondi

Da: Berne 17/12/2015 11:52:54
LUPOCALABRO il 5° motivo è superfluo la sospensione condizionale è già stata concessa in primo grado e vige il divieto di reformatio in peius.
Per argomentare la mancanza della aggravanti bisogna guardare alla ratio sottesa a esse
Rispondi

Da: Lupocalabro1985 17/12/2015 11:54:17
certo ke quella cassazione esclude l'aggravante. Comunque è tentato appunto perchè Tizio è sempre rimasto controllato in tutta la sua azione delittuosa dal sorvegliante addetto alla sicurezza
Rispondi

Da: ciao17/12/2015 11:56:10
Cass. Penale SS UU 16/12/2014 n. 52117...
Rispondi

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Da: Lupocalabro1985 17/12/2015 11:56:35
sì è vero, già concesse in primo grado non avevo letto quel punto ed hai ragione..nel quinto inserisci solo la non menzione ex 175 c.p. allora..hai fatto bene a precisare ciò Berne..bravissimo e buon lavoro perchè è un bell'atto e semplice da argomentare e redigere!
Rispondi

Da: blusere 17/12/2015 11:57:13
Ecc. ma Corte di Appello

di ……………….

Il sottoscritto Avv. ………………. del Foro di ………………., con studio in ………………., difensore di fiducia (ovvero) di ufficio come da nomina in atti (o come da nomina allegata) di ………………. nato il ………………. a ………………. imputato nell'ambito del procedimento penale n. ………………. R.G.N.R./n. ………………. R.G., per il seguente fatto-reato ………………. (oppure) ai seguenti fatti-reato ………………. (riportare i capi di imputazione)

PREMESSO CHE

il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di ………………. con sentenza n. ………………., emessa in data ………………. e depositata in data ………………., alla pena di ………………. per il reato innanzi indicato;

tale decisione appare censurabile in quanto viziata per i seguenti

MOTIVI

(indicare le ragioni di diritto e di fatto sulle quali si fonda il gravame, specificando i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione);



Tutto ciò premesso, si ritiene che la responsabilità dell'evento sia da attribuirsi alla condotta imprudente e posta in essere in violazione degli espressi divieti della vittima.

Pertanto si propone

APPELLO

avverso la sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ………………. e per l'effetto

CHIEDE

che codesta Ecc. ma corte di Appello adita, sulla base di quanto esposto in premessa e con riserva di meglio precisare ed approfondire in sede di giudizio le argomentazioni riportate, voglia accogliere i sopraesposti motivi e quindi

1) dichiarare la non punibilità dell'imputato in quanto … [9]

2) ritenere il reato non consumato, bensì tentato, e applicare le relative modifiche alla quantificazione della pena (art. 56 e ss. c.p.);

(luogo e data)

Avv. (firma)

Si allega:

I) copia della sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ……………….;

II) ……………..…

Luogo e data.

Avv. ……………….

PROCURA

Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, residente in ___, Via ___, imputato nel procedimento penale n. ___/__ R.G. N.R., nomina quale proprio difensore in ordine allo stesso procedimento l'Avv. ___, del Foro di ___, con studio in ___, Via ___, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà concessa dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti processuali, proporre impugnazioni e rinunciare alle stesse. Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

(luogo e data)

La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza

Avv. (firma)

Rispondi

Da: s t e p17/12/2015 11:58:13
Ecco i riferimenti normativi e giurisprudenziali e lo schema per risolvere la traccia dell'atto di penale (QUI IL TESTO).
Articoli di riferimento
Art. 131 cp bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
[1] Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
[2] L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
[3] Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
[4] Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
[5] La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
Art. 56 c.p.
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la penastabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso .
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
Art. 624 c.p.
Chiunque s'impossessa della cosa mobile [c.p. 631] altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 [c.p. 29] (3).
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c.p. 625, 626, 646, 647, 649; c.n. 510, 593, 1146] (4).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 (5) (6).
Giurisprudenza
Cassazione Penale, Sentenza n. 15449/2015
La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lg. 16 marzo 2015 n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all'imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi).
Cassazione penale, sentenza n. 2151/2014
"Integra il delitto di furto tentanto e non consumato la condotta di colui che prelevi merce dai banchi di un supermercato e superi le casse sottraendosi al pagamento, se il fatto avviene sotto il costante controllo del personale incaricato della sorveglianza, non potendosi in tal caso ritenere realizzata la sottrazione della cosa dal momento che il possessore originario conserva una relazione col bene e può in ogni momento interrompere l'azione delittuosa"
Rispondi

Da: kiaz85- soluzione17/12/2015 11:58:19
ragazzi da g-i-urd-anella è uscita la soluzione....ve la posto:

Art. 131 cp bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
[1] Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
[2] L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
[3] Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
[4] Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
[5] La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Art. 56 c.p.

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la penastabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso .
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 624 c.p.

Chiunque s'impossessa della cosa mobile [c.p. 631] altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 [c.p. 29] (3).

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c.p. 625, 626, 646, 647, 649; c.n. 510, 593, 1146] (4).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 (5) (6).

Giurisprudenza

Cassazione Penale, Sentenza n. 15449/2015

La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lg. 16 marzo 2015 n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all'imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi).

Cassazione penale, sentenza n. 2151/2014

"Integra il delitto di furto tentanto e non consumato la condotta di colui che prelevi merce dai banchi di un supermercato e superi le casse sottraendosi al pagamento, se il fatto avviene sotto il costante controllo del personale incaricato della sorveglianza, non potendosi in tal caso ritenere realizzata la sottrazione della cosa dal momento che il possessore originario conserva una relazione col bene e può in ogni momento interrompere l'azione delittuosa"



Ecc. ma Corte di Appello

di ……………….

Il sottoscritto Avv. ………………. del Foro di ………………., con studio in ………………., difensore di fiducia (ovvero) di ufficio come da nomina in atti (o come da nomina allegata) di ………………. nato il ………………. a ………………. imputato nell'ambito del procedimento penale n. ………………. R.G.N.R./n. ………………. R.G., per il seguente fatto-reato ………………. (oppure) ai seguenti fatti-reato ………………. (riportare i capi di imputazione)

PREMESSO CHE

il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di ………………. con sentenza n. ………………., emessa in data ………………. e depositata in data ………………., alla pena di ………………. per il reato innanzi indicato;

tale decisione appare censurabile in quanto viziata per i seguenti

MOTIVI

(indicare le ragioni di diritto e di fatto sulle quali si fonda il gravame, specificando i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione);



Tutto ciò premesso, si ritiene che la responsabilità dell'evento sia da attribuirsi alla condotta imprudente e posta in essere in violazione degli espressi divieti della vittima.

Pertanto si propone

APPELLO

avverso la sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ………………. e per l'effetto

CHIEDE

che codesta Ecc. ma corte di Appello adita, sulla base di quanto esposto in premessa e con riserva di meglio precisare ed approfondire in sede di giudizio le argomentazioni riportate, voglia accogliere i sopraesposti motivi e quindi

1) dichiarare la non punibilità dell'imputato in quanto … [9]

2) ritenere il reato non consumato, bensì tentato, e applicare le relative modifiche alla quantificazione della pena (art. 56 e ss. c.p.);

(luogo e data)

Avv. (firma)

Si allega:

I) copia della sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ……………….;

II) ……………..…

Luogo e data.

Avv. ……………….

PROCURA

Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, residente in ___, Via ___, imputato nel procedimento penale n. ___/__ R.G. N.R., nomina quale proprio difensore in ordine allo stesso procedimento l'Avv. ___, del Foro di ___, con studio in ___, Via ___, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà concessa dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti processuali, proporre impugnazioni e rinunciare alle stesse. Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

(luogo e data)

La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza

Avv. (firma)
Rispondi

Da: aiutino17/12/2015 11:58:36
e la più recente sent. del 2015 n. 42395 visto che conferma la sent 52117/2014 potrebbe essere menzionata pure
Rispondi

Da: panicoooo17/12/2015 11:58:48
possiamo ricapitolare i motivi?? grazie mille...
Rispondi

Da: ilLaureato17/12/2015 12:01:37
Perfetto chiedere al giudice di disconoscere le due circostanze aggravanti, permettendo di qualificare il delitto come furto semplice e non aggravato e di conseguenza di emettere declaratoria per difetto di procedibilità. A questo punto, se con un secondo motivo chiediamo il riconoscimento dell'art. 56 c.p., significa che il giudice non ci ha accolto il primo, riconoscendo almeno una delle due circostanze contestate, corretto?

Benissimo: non si apre tutto l'arcano e misterioso mondo del delitto circostanziato tentato? Mondo, peraltro, che non permette la configurabilità dell'attenuante 62, 4 della particolare tenuità
Rispondi

Da: Berne 17/12/2015 12:02:18
A voler fare i precisini sarebbe poi meglio prima articolare il motivo sul 131 bis c.p. e poi in subordine (cioè se non ritiene applicabile il 131 bis c.p. che conduce comunque a un proscioglimento) argomentare per il riconoscimento dell'art. 62 n. 4 che postula comunque una condanna e quindi una situazione processuale meno favorevole per l'appellante
Rispondi

Da: kikka049017/12/2015 12:03:12
l'aggravante n 7 non è superata perché la cassaz citata parla di sistema antitaccheggio che qua nn abbiamo
Rispondi

Da: timo8517/12/2015 12:03:54
mandate atto completo di motivi ,grazie
Rispondi

Da: timo8517/12/2015 12:04:27
mandate atto completo di motivi ,grazie
Rispondi

Da: blusere 17/12/2015 12:06:47
Articoli di riferimento

Art. 131 cp bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
[1] Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
[2] L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
[3] Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
[4] Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
[5] La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Art. 56 c.p.

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la penastabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso .
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 624 c.p.

Chiunque s'impossessa della cosa mobile [c.p. 631] altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 [c.p. 29] (3).

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c.p. 625, 626, 646, 647, 649; c.n. 510, 593, 1146] (4).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 (5) (6).

Giurisprudenza

Cassazione Penale, Sentenza n. 15449/2015

La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lg. 16 marzo 2015 n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all'imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi).

Cassazione penale, sentenza n. 2151/2014

"Integra il delitto di furto tentanto e non consumato la condotta di colui che prelevi merce dai banchi di un supermercato e superi le casse sottraendosi al pagamento, se il fatto avviene sotto il costante controllo del personale incaricato della sorveglianza, non potendosi in tal caso ritenere realizzata la sottrazione della cosa dal momento che il possessore originario conserva una relazione col bene e può in ogni momento interrompere l'azione delittuosa"

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Da: Berne 17/12/2015 12:06:48
il 62 n. 4 è compatibile con il tentativo di delitto circostanziato perché l'ammontare del danno patrimoniale (il valore della merce) è già determinabile pur in presenza di atti idonei e diretti in modo non equivoco (c'è una SS.UU che lo riconosce anche in caso di determinazione ipotetica)
l'aggr. n. 7 può essere contestata in ragione del rilievo che essendo l'azione furtiva monitorata fin dall'inizio in concreto non vi si è affidata la custodia del bene alla pubblica fede.
Rispondi

Da: aladino.rg17/12/2015 12:07:34
Esame Avvocato 2015: riferimenti normativi e schema atto di penale

Articoli di riferimento

Art. 131 cp bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
[1] Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
[2] L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
[3] Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
[4] Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
[5] La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Art. 56 c.p.

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la penastabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso .
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 624 c.p.

Chiunque s'impossessa della cosa mobile [c.p. 631] altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 [c.p. 29] (3).

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c.p. 625, 626, 646, 647, 649; c.n. 510, 593, 1146] (4).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 (5) (6).

Giurisprudenza

Cassazione Penale, Sentenza n. 15449/2015

La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lg. 16 marzo 2015 n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all'imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi).

Cassazione penale, sentenza n. 2151/2014

"Integra il delitto di furto tentanto e non consumato la condotta di colui che prelevi merce dai banchi di un supermercato e superi le casse sottraendosi al pagamento, se il fatto avviene sotto il costante controllo del personale incaricato della sorveglianza, non potendosi in tal caso ritenere realizzata la sottrazione della cosa dal momento che il possessore originario conserva una relazione col bene e può in ogni momento interrompere l'azione delittuosa"



Ecc. ma Corte di Appello

di ……………….

Il sottoscritto Avv. ………………. del Foro di ………………., con studio in ………………., difensore di fiducia (ovvero) di ufficio come da nomina in atti (o come da nomina allegata) di ………………. nato il ………………. a ………………. imputato nell'ambito del procedimento penale n. ………………. R.G.N.R./n. ………………. R.G., per il seguente fatto-reato ………………. (oppure) ai seguenti fatti-reato ………………. (riportare i capi di imputazione)

PREMESSO CHE

il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di ………………. con sentenza n. ………………., emessa in data ………………. e depositata in data ………………., alla pena di ………………. per il reato innanzi indicato;

tale decisione appare censurabile in quanto viziata per i seguenti

MOTIVI

(indicare le ragioni di diritto e di fatto sulle quali si fonda il gravame, specificando i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione);



Tutto ciò premesso, si ritiene che la responsabilità dell'evento sia da attribuirsi alla condotta imprudente e posta in essere in violazione degli espressi divieti della vittima.

Pertanto si propone

APPELLO

avverso la sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ………………. e per l'effetto

CHIEDE

che codesta Ecc. ma corte di Appello adita, sulla base di quanto esposto in premessa e con riserva di meglio precisare ed approfondire in sede di giudizio le argomentazioni riportate, voglia accogliere i sopraesposti motivi e quindi

1) dichiarare la non punibilità dell'imputato in quanto … [9]

2) ritenere il reato non consumato, bensì tentato, e applicare le relative modifiche alla quantificazione della pena (art. 56 e ss. c.p.);

(luogo e data)

Avv. (firma)

Si allega:

I) copia della sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ……………….;

II) ……………..…

Luogo e data.

Avv. ……………….

PROCURA

Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, residente in ___, Via ___, imputato nel procedimento penale n. ___/__ R.G. N.R., nomina quale proprio difensore in ordine allo stesso procedimento l'Avv. ___, del Foro di ___, con studio in ___, Via ___, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà concessa dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti processuali, proporre impugnazioni e rinunciare alle stesse. Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

(luogo e data)

La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza

Avv. (firma)


17 dicembre 2015
Rispondi

Da: alfass 17/12/2015 12:08:15
Senza vergogna proprio. Non saper fare un atto dovrebbe farvi propendere per altre attività, non meno nobili se oneste.
Rispondi

Da: aladino.rg17/12/2015 12:09:37
Esame Avvocato 2015: riferimenti normativi e schema atto di penale
Ecco i riferimenti normativi e giurisprudenziali e lo schema per risolvere la traccia dell'atto di penale (QUI IL TESTO).

Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l'uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate al termine delle prove. La redazione degli articoli con i riferimenti normativi e le soluzioni è finalizzata all'esercitazione e rientra nell'attività scientifica della rivista.

Articoli di riferimento

Art. 131 cp bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
[1] Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
[2] L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
[3] Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
[4] Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
[5] La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Art. 56 c.p.

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la penastabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso .
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 624 c.p.

Chiunque s'impossessa della cosa mobile [c.p. 631] altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 [c.p. 29] (3).

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c.p. 625, 626, 646, 647, 649; c.n. 510, 593, 1146] (4).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 (5) (6).

Giurisprudenza

Cassazione Penale, Sentenza n. 15449/2015

La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lg. 16 marzo 2015 n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all'imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi).

Cassazione penale, sentenza n. 2151/2014

"Integra il delitto di furto tentanto e non consumato la condotta di colui che prelevi merce dai banchi di un supermercato e superi le casse sottraendosi al pagamento, se il fatto avviene sotto il costante controllo del personale incaricato della sorveglianza, non potendosi in tal caso ritenere realizzata la sottrazione della cosa dal momento che il possessore originario conserva una relazione col bene e può in ogni momento interrompere l'azione delittuosa"



Ecc. ma Corte di Appello

di ……………….

Il sottoscritto Avv. ………………. del Foro di ………………., con studio in ………………., difensore di fiducia (ovvero) di ufficio come da nomina in atti (o come da nomina allegata) di ………………. nato il ………………. a ………………. imputato nell'ambito del procedimento penale n. ………………. R.G.N.R./n. ………………. R.G., per il seguente fatto-reato ………………. (oppure) ai seguenti fatti-reato ………………. (riportare i capi di imputazione)

PREMESSO CHE

il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di ………………. con sentenza n. ………………., emessa in data ………………. e depositata in data ………………., alla pena di ………………. per il reato innanzi indicato;

tale decisione appare censurabile in quanto viziata per i seguenti

MOTIVI

(indicare le ragioni di diritto e di fatto sulle quali si fonda il gravame, specificando i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione);



Tutto ciò premesso, si ritiene che la responsabilità dell'evento sia da attribuirsi alla condotta imprudente e posta in essere in violazione degli espressi divieti della vittima.

Pertanto si propone

APPELLO

avverso la sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ………………. e per l'effetto

CHIEDE

che codesta Ecc. ma corte di Appello adita, sulla base di quanto esposto in premessa e con riserva di meglio precisare ed approfondire in sede di giudizio le argomentazioni riportate, voglia accogliere i sopraesposti motivi e quindi

1) dichiarare la non punibilità dell'imputato in quanto … [9]

2) ritenere il reato non consumato, bensì tentato, e applicare le relative modifiche alla quantificazione della pena (art. 56 e ss. c.p.);

(luogo e data)

Avv. (firma)

Si allega:

I) copia della sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ……………….;

II) ……………..…

Luogo e data.

Avv. ……………….

PROCURA

Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, residente in ___, Via ___, imputato nel procedimento penale n. ___/__ R.G. N.R., nomina quale proprio difensore in ordine allo stesso procedimento l'Avv. ___, del Foro di ___, con studio in ___, Via ___, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà concessa dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti processuali, proporre impugnazioni e rinunciare alle stesse. Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

(luogo e data)

La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza

Avv. (firma)


17 dicembre 2015
Rispondi

Da: xyz17/12/2015 12:11:28
1 riconoscimento della forma tentata
2 131 bis
3 esclusione aggravante del mezzo fraudolento.

BASTA!

non doversi procedere per difetto di querela no!!! - giurisp SS.UU "Il bene giuridico protetto dal reato di furto e' costituito non solo dalla proprieta' e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioe' da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilita' e si puo' configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonche' quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela e' anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce".
Rispondi

Da: xyz17/12/2015 12:11:35
1 riconoscimento della forma tentata
2 131 bis
3 esclusione aggravante del mezzo fraudolento.

BASTA!

non doversi procedere per difetto di querela no!!! - giurisp SS.UU "Il bene giuridico protetto dal reato di furto e' costituito non solo dalla proprieta' e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioe' da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilita' e si puo' configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonche' quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela e' anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce".
Rispondi

Da: Berne 17/12/2015 12:12:26
ALFASS l'ignoranza giuridica che spesso affiora in queste pagine è lo specchio della professione forense non credere che gli abilitati anche con esperienza ne sappiamo molto di più, anzi…
Si buttano, spesso sulla pelle dei clienti, senza aver né arte né parte se non quella di aridi e ottusi burocrati che recitano sempre le stesse formulate stanche in ogni occasione…di nobile è rimasto solo il ricordo
Rispondi

Da: IngegnereAiutoAvvocato17/12/2015 12:12:29
Arrivano i perbenisti ATTENZIONE E NON RISPONDETE!!
Rispondi

Da: ninaf8917/12/2015 12:14:42
CIAO RAGA MI DITE BENE. QUALI SONO i motivi di appello, sulle circostanze e sulla querela ????
Rispondi

Da: nac17/12/2015 12:17:01
Ciao.
La sentenza madre che configura il furto, nel caso in esame, quale tentato e non consumato  è la 52117 del 16 dicembre 2014. In sezioni Unite la Cassazione è intervenuta al fine di dirimere i contrasti giurisprudenziali sulla consumazione del furto all'interno dei supermercati.
Rispondi

Da: le cecy17/12/2015 12:20:31
Ragazzi per lo schema riportato sopra è la soluzione? (cioè lo svolgimento)
Rispondi

Da: ciao17/12/2015 12:23:12
nac.. concordo..
Rispondi

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